Consiglio di Stato Sez. II Consultiva n. 469 del 24 febbraio 2016
Ambiente in genere.Legittimazione a ricorrere in materia ambientale

Sula Insussistenza di legittimazione a ricorrere in materia ambientale di comitato composto da di 11 membri (segnalazione Avv. M. Balletta)

Numero 00469/2016 e data 24/02/2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 gennaio 2016

 

NUMERO AFFARE 02022/2015

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dal Comitato civico “tutela e salvaguardia del territorio della montagna di Morcone”, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Michele Ponte, contro la Regione Campania, il Comune di Morcone, il Comune di Pontelandolfo e l'Associazione temporanea di imprese (ATI) costituita dalle società Dotto Morcone s.r.l. ed Energia Eolica sud s.r.l., per l'annullamento del decreto regionale n. 999 del 31 ottobre 2014, pubblicato sul BURC in data 17 novembre 2014, con cui la Regione Campania ha autorizzato la succitata ATI alla costruzione ed all'esercizio di un impianto eolico.

LA SEZIONE

Vista la nota del 20 novembre 2015, prot. n. 29568, di trasmissione della relazione di pari data, pervenuta alla segreteria della Sezione il 23 novembre 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere sull'affare indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

 

Premesso e considerato.

1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il Comitato civico “tutela e salvaguardia del territorio della montagna di Morcone” ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del decreto regionale n. 999 del 31 ottobre 2014, pubblicato sul BURC in data 17 novembre 2014, con cui la Regione Campania ha autorizzato l’ATI costituita dalle società Dotto Morcone s.r.l. ed Energia Eolica sud s.r.l. alla costruzione ed all'esercizio di un impianto eolico nei Comuni di Morcone e Pontelandolfo.

A sostegno del citato gravame il Comitato ricorrente - dopo aver precisato che l'atto impugnato costituisce “il provvedimento finale di una sequela procedimentale già gravata in sede giurisdizionale (TAR Campania, sede di Napoli, nrg. 3095/2013)” ed aver fornito alcuni elementi relativi alla propria legittimazione a ricorrere - ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 14 quater della legge n. 241 del 1990; “obliterazione” delle regole del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3 del d. lgs. n. 28 del 2011; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (“linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”) nonché “obliterazione” della deliberazione di Giunta regionale n. 368 del 2010.

2. Con la memoria del 6 maggio 2015, contenente le deduzioni della Regione Campania, quest’ultima ha eccepito l’inammissibilità del gravame per violazione del principio dell’alternatività ed ha contestato la fondatezza nel merito del ricorso stesso.

Con la nota del 15 luglio 2015, prot. n. 492039, la Regione ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Comitato ricorrente nonché per carenza d’interesse in capo al medesimo Comitato.

Con la nota del 17 settembre 2015, prot. n. 621557, l’ente regionale ha, infine, parzialmente rettificato quanto rilevato nella memoria del 6 maggio 2015 relativamente alla distanza fra l’impianto de quo e l’area archeologica di Sepino.

Con la memoria del 30 marzo 2015 le società Dotto Morcone s.r.l. ed Energia Eolica sud s.r.l. hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività nonché l’inammissibilità dello stesso per violazione del principio dell’alternatività, per carenza di legittimazione del Comitato ricorrente, per difetto di legittimazione a proporre il ricorso in capo al Presidente del Comitato, per carenza d’interesse, per omessa impugnazione “degli atti confluiti nel procedimento di autorizzazione unica” e per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di “tutte le Amministrazioni resistenti”.

Tramite la medesima memoria le società controinteressate hanno, inoltre, formulato le proprie deduzioni relativamente all’infondatezza delle censure proposte dalla parte ricorrente.

Con la nota del 4 dicembre 2015 le succitate società hanno, infine, chiesto a questa Sezione di definire “con sollecitudine” il presente procedimento.

Con la relazione istruttoria in epigrafe l’Amministrazione ha, preliminarmente, riferito che il procedimento giurisdizionale pendente dinanzi al Tar per la Campania - richiamato dalla parte ricorrente e relativo all’impugnativa, da parte del Comitato e di alcuni altri soggetti, dei bandi per la concessione di terreni di proprietà del Comune di Morcone per la realizzazione e gestione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica - si è concluso con la sentenza n. 1535 del 13 marzo 2014, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a sua volta impugnata dal Comitato dinanzi al Consiglio di Stato con appello dichiarato inammissibile tramite la sentenza della Sezione IV n. 4776 del 19 ottobre 2015.

In relazione a quanto precede l’Amministrazione si è espressa per l’inammissibilità delle eccezioni d’inammissibilità del ricorso in esame per violazione del principio dell’alternatività, formulate dalla Regione Campania e dalle società controinteressate, poiché il succitato procedimento giurisdizionale si sarebbe oramai concluso.

Tramite la medesima relazione istruttoria il Ministero riferente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso de quo per difetto di legittimazione del Comitato ricorrente e per carenza di legittimazione a proporre ricorso in capo al Presidente del Comitato, signor Michele Ponte.

Infine, l’Amministrazione si è espressa per il rigetto nel merito del presente gravame.

3. Tanto premesso, la Sezione ritiene, in via preliminare, di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni di rito formulate dall’Amministrazione riferente, dalla Regione Campania e dalle società controinteressate in quanto il ricorso risulta inammissibile per difetto di legittimazione.

Rileva, infatti, la Sezione che, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in subiecta materia, “legittimate a ricorrere in giudizio sono solo le associazioni protezionistiche espressamente individuate con apposito d.m. ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986 al fine di evitare il possibile configurarsi di azioni popolari, ma è ammessa la possibilità per il Giudice Amministrativo di valutare caso per caso la legittimazione ad impugnare i provvedimenti amministrativi in materia di ambiente e, conseguentemente, ad intervenire nei relativi giudizi anche in capo ad associazioni locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica, purché perseguano statutariamente e in modo non occasionale obiettivi di natura ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità ed altresì uno stabile collegamento con il territorio in cui è sito il bene che si assume leso; di conseguenza, ai fini della legittimazione, non è sufficiente il solo scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, come quello della salvaguardia dell'ambiente, né l'astratta titolarità del diritto all'informazione ambientale, specie quando tale scopo associativo si risolve nell'utilizzazione delle finalità sociali ed ambientali per superare la carenza delle concrete ragioni di proposizione dell'azione giurisdizionale, fermo restando che la necessaria sussistenza del requisito dello stabile collegamento con il territorio esclude la legittimazione di quei comitati occasionali, costituiti cioè proprio ed esclusivamente al fine di ostacolare specifiche iniziative asseritamente lesive dell'ambiente o per impugnare specifici atti” (Cons. di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928).

Orbene, nel caso di specie, la Sezione deve rilevare che non risulta contestata in atti la circostanza che il Comitato ricorrente non è iscritto nell’elenco, tenuto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle associazioni a cui è riconosciuta la legittimazione processuale ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986.

La Sezione, inoltre, pur prescindendo da quanto appena rilevato e volendo procedere a una valutazione “caso per caso”, come suggerito dalla succitata giurisprudenza, ritiene che il Comitato non sia comunque in possesso dei requisiti necessari per essere legittimato ad impugnare i provvedimenti amministrativi in materia di ambiente.

Più in dettaglio la Sezione rileva che - come emerge dallo statuto del Comitato, depositato in atti - quest’ultimo risulta composto da undici membri: sotto questo profilo, quindi, tale associazione locale non è in possesso di un “adeguato grado di rappresentatività”, necessario al fine di riconoscere la legittimazione ad agire in capo ad associazioni non iscritte al precitato elenco di cui agli artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986, e ciò anche in considerazione del fatto che i componenti del Comitato de quo sono tutti residenti nel Comune di Morcone e, quindi, in uno solo dei due Comuni nei quali sorgerà il contestato parco eolico.

La Sezione, quindi, pur prendendo atto delle finalità di difesa del territorio e della sua salubrità perseguite dall’associazione ricorrente, ritiene che tali finalità debbano essere processualmente veicolate da soggetti che possono far valere tale tipo di interessi adespoti.

In quest’ottica la Sezione rileva che il Comitato ricorrente non ha sufficientemente provato il suo pregresso operato a difesa del territorio, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, il medesimo non può ritenersi legittimato a proporre l’azione impugnatoria in esame.

A quanto esposto non può, peraltro, opporsi la circostanza secondo cui la legittimazione del Comitato a proporre il presente ricorso deriverebbe dalla sua partecipazione al procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione del contestato provvedimento.

In proposito la Sezione deve, infatti, rilevare che, in base alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato “l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, nel prevedere la facoltà di intervento nel procedimento dei soggetti «portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento» non riconosce di per sé legittimazione processuale a tutti i soggetti portatori di interessi collettivi che abbiano in concreto partecipato al procedimento. Infatti la norma, a differenza di quelle che attribuiscono a specifici enti esponenziali di interessi collettivi la facoltà di partecipare ad un particolare procedimento, si limita a sancire un principio generale, ed è perciò rimesso all'Amministrazione procedente ed all'Autorità giudiziaria il compito di verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente abbia effettiva legittimazione procedimentale e processuale in quanto portatore di un interesse differenziato e qualificato, senza che la valutazione operata in sede procedimentale vincoli quella da rinnovarsi nella sede processuale” (Cons. di Stato, Sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4343).

In altri termini, la partecipazione da parte di un’associazione locale ad un determinato procedimento - contrariamente a quanto affermato dal Comitato ricorrente - non implica la legittimazione ad impugnare il provvedimento conclusivo del procedimento stesso, e ciò in quanto “la partecipazione procedimentale ed il processo amministrativo, che è giudizio impugnatorio di atti, si fondano su presupposti e condizioni differenti, persistendo la necessità per adire il giudice, ancorché si sia partecipato al procedimento …, della titolarità di una posizione giuridica soggettiva (interesse legittimo), della legittimazione e dell'interesse ad agire, condizioni dell'azione che certamente non discendono dall'effettuata partecipazione” al procedimento amministrativo (Cons. di Stato, Sez. IV, 3 agosto 2011, n. 4644).

La Sezione, inoltre, rileva che non può trovare condivisione neanche l’affermazione del Comitato ricorrente, secondo cui il medesimo potrebbe ritenersi legittimato ad agire in giudizio “in ragione della semplice vicinitas” rispetto all’impianto oggetto della contestata autorizzazione.

Ciò nella considerazione che, trattandosi di un’associazione, l’eventuale sussistenza di tale requisito non potrebbe comunque supplire all’assenza in capo al Comitato del requisito relativo all’adeguato grado di rappresentatività di cui si è detto in precedenza.

4. Per completezza di trattazione la Sezione, infine, osserva che lo statuto del Comitato, depositato in atti, stabilisce all’art. 6 che il Presidente “agisce sempre su delibera del Consiglio direttivo” e, all’art. 9, che il medesimo “adotta nei casi d’urgenza i provvedimenti che ritiene opportuni salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione”.

Lo statuto del Comitato, inoltre, non assegna esplicitamente al Presidente il potere specifico di rilasciare mandati.

Orbene, dagli atti del fascicolo non emerge la presenza né di una delibera del Consiglio direttivo volta promuovere il presente ricorso né di una delibera di ratifica dell’operato del Presidente, con la conseguenza che anche sotto questo profilo il ricorso de quo, promosso dal solo Presidente del Comitato, non può che ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva in capo al succitato organo.

5. Per quanto sin qui esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile nei termini di cui in motivazione.

 

     
     
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Gianpiero Paolo Cirillo
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

Maria Grazia Nusca