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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 16 gennaio 2004, n.44
Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Gazzetta Ufficiale N. 47 del 26 Febbraio 2004

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni
dei composti organici volatili dovute all'uso dei solventi organici
in talune attivita' ed in taluni impianti;
Vista la decisione della Commissione del 27 giugno 2002 n. C.
(2002)2234, concernente il questionario relativo alle relazioni degli
Stati membri sull'attuazione della citata direttiva 1999/13/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, concernente norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente a specifici agenti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, e, in particolare, gli articoli 3, comma 2, e
11;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n.
176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle
emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei
valori minimi e massimi di emissione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla
disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli
impianti industriali;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente la
prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modifiche, concernente la classificazione, l'etichettatura e
l'imballaggio delle sostanze pericolose;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. UL/2003/8413 del 12 novembre 2003;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della direttiva
99/13/CE e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite, i criteri
temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle
emissioni prodotte dagli impianti, come definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera r), che nell'esercizio delle attivita' individuate
all'allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate
nello stesso allegato.


Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «adesivo»: qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi
organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una
sua corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un
prodotto;
b) «autorita' competente»: le autorita' competenti al rilascio
dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 203 del 1988, fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
c) «autorizzazione»: il provvedimento di autorizzazione
rilasciato dall'autorita' competente ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ovvero del decreto
legislativo n. 372 del 1999;
d) «capacita' nominale»: la massa giornaliera massima teorica di
solventi organici immessi in un impianto, se l'impianto funziona in
condizioni di esercizio normale e alla potenzialita' di prodotto
prevista a livello di progetto;
e) «composto organico»: qualsiasi composto contenente almeno
l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi seguenti: idrogeno,
alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione
degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
f) «composto organico volatile (COV)»: qualsiasi composto
organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o
superiore, oppure che abbia una volatilita' corrispondente in
condizioni particolari di uso. Ai fini del presente decreto, e'
considerata come un COV, la frazione di creosoto che alla temperatura
di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;
g) «condizioni di confinamento»: le condizioni nelle quali un
impianto e' gestito in maniera tale che i COV rilasciati
dall'attivita' sono captati ed emessi in modo controllato mediante un
camino o un dispositivo di abbattimento e non sono, quindi,
completamente diffusi;
h) «condizioni normali»: una temperatura di 273,15 K ed una
pressione di 101,3 kPa;
i) «consumo»: il quantitativo totale di solventi organici
utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro
periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per
riutilizzo;
l) «emissione»: qualsiasi scarico di composti organici volatili
da un impianto nell'ambiente;
m) «emissioni diffuse»: qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo
e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle
emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonche' i solventi
contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse
contenute nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non
convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre,
porte, sfiati e aperture similari;
n) «emissioni totali»: la somma delle emissioni diffuse e delle
emissioni negli scarichi gassosi;
o) «esercizio normale»: tutti i periodi di funzionamento di un
impianto o di un'attivita', ad eccezione delle operazioni di
avviamento, di arresto e di manutenzione delle attrezzature;
p) «flusso di massa»: la quantita' di COV rilasciata, espressa in
unita' di massa/ora;
q) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o
gestisce l'impianto;
r) «impianto»: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte
una o piu' attivita' di cui all'allegato I e qualsiasi altra
attivita' direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le
attivita' svolte nel sito e possa influire sulle emissioni;
s) «impianto esistente»: un impianto per il quale
l'autorizzazione e' stata rilasciata prima della data di entrata in
vigore del presente decreto. Si considerano, altresi', esistenti gli
impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le
pellicce, e di tessuti, nonche' le pulitintolavanderie a ciclo
chiuso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto conformemente alla normativa vigente, che, entro 12 mesi
dalla suddetta data, comunicano alla regione di avvalersi
dell'autorizzazione generale da emanarsi ai sensi dell'articolo 9,
comma 2;
t) «inchiostro»: un preparato, compresi tutti i solventi organici
o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una sua
corretta applicazione, usato in un'attivita' di stampa per imprimere
testi o immagini su una superficie;
u) «input»: la quantita' di solventi organici e la loro quantita'
nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attivita', inclusi i
solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che
devono essere registrati ogni qualvolta vengono riutilizzati per
svolgere l'attivita';
v) «media oraria»: la media aritmetica delle misure istantanee
valide campionate nel corso dell'ora trascorsa;
z) «media di 24 ore»: la media aritmetica dei valori orari validi
rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00 (hh:mm:ss) in
condizioni di esercizio normale;
aa) «migliori tecniche disponibili»: la piu' efficiente e
avanzata fase di sviluppo di attivita' e i relativi metodi di
esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di
emissione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel
suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili
occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui
all'allegato IV del decreto legislativo n. 372 del 1999.
In particolare, si intende per:
1. «tecniche»: sia le tecniche impiegate, sia le modalita' di
progettazione, di costruzione, di manutenzione, di esercizio e di
chiusura dell'impianto;
2. «disponibili»: le tecniche sviluppate su una scala che ne
consente l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa averne accesso a condizioni ragionevoli;
3. «migliori»: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
bb) «modifica sostanziale»:
1) per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo n. 372 del 1999 la definizione ivi specificata;
2) per un piccolo impianto, una modifica della capacita'
nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici
volatili superiore al 25%;
3) per tutti gli altri impianti, una modifica della capacita'
nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici
volatili superiore al 10%;
4) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita'
competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla
salute umana o sull'ambiente;
5) qualsiasi modifica della capacita' nominale che comporta
variazione della soglia di consumo e conseguente variazione dei
valori limite applicabili secondo l'allegato II;
cc) «operazioni di avviamento e di arresto»: le operazioni di
messa in servizio, di messa fuori servizio e d'interruzione di
un'attivita' di un elemento dell'impianto o di un serbatoio, come
definiti al paragrafo 1 dell'allegato al decreto ministeriale
21 dicembre 1995. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita', si
verificano regolarmente periodi di oscillazione, questi non devono
essere considerati come avviamenti e arresti;
dd) «piccolo impianto»: un impianto dove sono svolte le attivita'
di cui all'allegato II, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17, con una
soglia di consumo di solvente inferiore o uguale al valore indicato
nella terza colonna dello stesso allegato, ovvero le altre attivita'
dell'allegato II, con una soglia di consumo di solvente inferiore a
10 tonnellate all'anno;
ee) «preparato»: le miscele o le soluzioni composte di due o piu'
sostanze;
ff) «riutilizzo di solventi organici»: l'uso di solventi organici
recuperati nell'impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale,
ivi compreso l'uso come combustibile;
gg) «rivestimento»: ogni preparato, compresi tutti i solventi
organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una
sua corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un
effetto decorativo, protettivo o funzionale;
hh) «scarichi gassosi»: gli effluenti gassosi finali contenenti
composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un
camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono
espressi in metri cubi/ora in condizioni normali;
ii) «soglia di consumo»: il valore di consumo di solvente
espresso in tonnellate/anno, riferito alle attivita' di cui
all'allegato I, determinato in riferimento alla capacita' nominale
dell'impianto. Tale valore si determina in riferimento alla
potenzialita' della singola attivita', come prevista a livello di
progetto, e tenendo conto delle condizioni di esercizio normali;
ll) «soglia di produzione»: la quantita' espressa in numero di
pezzi prodotti/anno di cui all'appendice 1 dell'allegato II, riferita
alla potenzialita' di prodotto prevista a livello di progetto
dell'impianto;
mm) «solvente organico alogenato»: un solvente organico che
contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per
molecola;
nn) «solvente organico»: qualsiasi COV usato da solo o in
combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime,
prodotti o materiali di rifiuto, senza subire trasformazioni chimiche
o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure
come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosita',
correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
oo) «sostanze»: qualsiasi elemento chimico e i suoi composti
quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in
forma solida, liquida o gassosa;
pp) «valore limite di emissione»: la massa di composti organici
volatili nelle emissioni che non puo' essere superata in un
determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in
riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione, come
percentuale o come livello di emissione, calcolati in condizioni
normali;
qq) «vernice»: un rivestimento trasparente.


Art. 3.
Valori limite di emissione
1. Gli impianti di cui all'articolo 1 rispettano i valori limite di
emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione
diffusa indicati nell'allegato II oppure i valori limite di emissione
totale individuati ai sensi dell'allegato II o dell'allegato III,
nonche' le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi
allegati. Tale risultato e' ottenuto mediante l'applicazione delle
migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie
prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando
l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario,
installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da
minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
2. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima della data
di entrata in vigore del presente decreto che conseguono un maggiore
contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a
quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui agli
allegati II e III. In tale caso rimangono validi i metodi di
campionamento e di analisi indicati nelle autorizzazioni o, laddove
non indicati, quelli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio
1990, e successive modifiche, o quelli in uso alla data delle stesse
autorizzazioni. E' fatta salva la facolta' del gestore dell'impianto
di chiedere all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni
sulla base delle disposizioni del presente decreto.
3. Fermi restando i contenuti dell'autorizzazione stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, l'autorita'
competente indica nell'autorizzazione l'emissione totale annua
conseguente all'applicazione di quanto disposto al comma 1,
individuata sulla base della capacita' nominale dell'impianto
indicata dal gestore, nonche' la periodicita' dell'aggiornamento del
piano di gestione di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del
decreto legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli
allegati II e III costituiscono i requisiti minimi ai quali detti
impianti debbono conformarsi.
5. Qualora il gestore comprovi all'autorita' competente che, per un
singolo impianto, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile,
non e' possibile il conseguimento del valore limite stabilito per le
emissioni diffuse, la stessa autorita' puo' autorizzare, per tale
singolo impianto, deroghe a detto valore limite di emissione, salvo
che cio' non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
6. L'autorita' competente puo' esentare il gestore
dall'applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato II nel caso
di attivita' che non possono essere gestite in condizioni di
confinamento, qualora tale possibilita' sia prevista nello stesso
allegato. In tal caso il gestore si conforma all'allegato III, salvo
che comprovi all'autorita' competente che il rispetto di detto
allegato non e' tecnicamente ed economicamente fattibile e che
utilizza la migliore tecnica disponibile.
7. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, nell'ambito della relazione di cui
all'articolo 8, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 5 e 6.
8. L'autorita' competente puo' esentare il gestore dall'obbligo di
conformarsi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel caso di impianti
adibiti a due o piu' attivita' che, individualmente, superano le
soglie di cui all'allegato I, purche' la somma delle emissioni totali
di dette attivita' non superi la somma delle emissioni totali che si
avrebbero se fossero rispettati, per ogni singola attivita', i
requisiti di cui allo stesso comma 1. Tale esenzione non si applica
nel caso di emissioni delle sostanze indicate ai commi 9 e 11.
9. Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, come
cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro
tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi
di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con
sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida
della Commissione europea, ove emanate.
10. Per le emissioni dei COV di cui al comma 9, nel caso in cui il
flusso di massa della somma dei COV, che determinano l'obbligo di
etichettatura di cui al medesimo comma, sia uguale o superiore a
10 g/h, e' stabilito un valore limite di 2 mg/Nm3 riferito alla somma
delle masse dei singoli COV.
11. Per le emissioni dei COV alogenati, cui sono state assegnate
etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso
di massa della somma dei COV che determinano l'obbligo di
etichettatura R40, R68 sia uguale o superiore a 100 g/h, e' stabilito
un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3, riferito alla somma delle
masse dei singoli COV.
12. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni
dei COV di cui ai commi 9 e 11 sono gestite in condizioni di
confinamento e il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per
ridurre al minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e
di arresto.
13. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' assegnata, o sui quali e'
riportata, una delle frasi di rischio di cui ai commi 9 e 11, si
applicano, quanto prima e, comunque, entro un anno dall'entrata in
vigore del provvedimento di recepimento delle relative disposizioni
comunitarie, i valori limite di emissione specificati,
rispettivamente, nei commi 10 e 11.
14. Il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo
di abbattimento che consente il rispetto del valore limite di
emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di incenerimento, e a
150 mgC/Nm3, per qualsiasi altro tipo di dispositivo di abbattimento,
e' esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione
negli scarichi gassosi di cui all'allegato II fino al 1° aprile 2013,
a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non
superino le emissioni che si sarebbero verificate rispettando le
prescrizioni dell'allegato II.
15. Il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al
minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

 

Art. 4.
Controlli
1. Il gestore, in conformita' alle relative prescrizioni contenute
nel provvedimento di autorizzazione e, comunque, almeno una volta
all'anno, fornisce all'autorita' competente tutti i dati che
consentono a detta autorita' di verificare la conformita'
dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 5.
2. Il gestore installa apparecchiature per la misura e per la
registrazione in continuo delle emissioni nei punti di emissione
presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa di
COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h al
punto finale di scarico, onde verificare la conformita' delle stesse
emissioni ai valori limite negli scarichi gassosi di cui all'articolo
5. Nel caso di flusso di massa inferiore, lo stesso gestore effettua
misurazioni continue o periodiche, assicurando almeno tre letture
durante ogni misurazione, nel caso di misurazioni periodiche;
l'autorita' competente puo', comunque, richiedere, anche in questo
caso, l'installazione di apparecchiature per la misura e per la
registrazione in continuo delle emissioni, ove lo ritenga necessario.
3. Per la verifica dei valori limite espressi in concentrazione di
massa sono utilizzati i metodi analitici indicati nell'allegato V.
4. In alternativa alle apparecchiature di cui al comma 2,
l'autorita' competente puo' consentire l'installazione di strumenti
per la misura e per la registrazione in continuo dei parametri
significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei
dispositivi di abbattimento.

 

Art. 5.
Conformita' ai valori limite di emissione
1. Il gestore dimostra all'autorita' competente la conformita'
dell'impianto:
a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai
valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di
emissione totale, in quanto autorizzati;
b) all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;
c) alle disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6 ove
applicabili.
2. Al fine di cui al comma 1, il gestore effettua, per quanto
prescritto dall'autorizzazione, misurazioni di COV continue o
periodiche negli scarichi gassosi, come previsto all'articolo 4,
comma 2, ed elabora e aggiorna, con la periodicita' prevista
dall'autorizzazione ed almeno una volta all'anno, un piano di
gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato
IV. Il gestore determina la concentrazione di massa dell'inquinante
negli scarichi gassosi, in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, del decreto 12 luglio 1990.
3. Ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali, come definiti
nel presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
4. In caso di misurazioni continue, la conformita' ai valori limite
di emissione negli scarichi gassosi e' considerata raggiunta se
nessuna delle medie di 24 ore di esercizio normale supera i valori
limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori
limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
5. Per le misurazioni periodiche la conformita' ai valori limite di
emissione negli scarichi gassosi e' considerata raggiunta se, nel
corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media
delle 3 letture e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto
nelle condizioni di esercizio piu' gravose, non supera il valore
limite di emissione stabilito.
6. La conformita' alle disposizioni dell'articolo 3, commi 10 e 11,
e' verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa
dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, ove non
altrimenti specificato nell'allegato II, si prende come riferimento
la massa totale di carbonio organico emesso.
7. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e
nel caso di cui al comma 8, non si applicano i valori limite di
emissione. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni
opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
8. Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o
avarie, un valore limite di emissione e' superato:
a) informa tempestivamente l'autorita' competente e adotta le
misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della
conformita';
b) sospende l'esercizio dell'attivita' fino a che la conformita'
non e' ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per
la salute umana.
9. L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione specifiche
prescrizioni per i casi di cui ai commi 7 e 8.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si
applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203 del 1988.


Art. 6.
Criteri temporali di applicazione
1. I nuovi impianti si conformano alle prescrizioni di cui agli
articoli 3, 4 e 5 a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Gli impianti esistenti si adeguano alle prescrizioni di cui agli
articoli 3, 4 e 5 entro il 31 ottobre 2007 ovvero, nel caso di
impianti che si conformano all'allegato III, alle date stabilite
nello stesso allegato.
3. Ai fini di cui al comma 2, il gestore di un impianto esistente
presenta all'autorita' competente, entro 12 mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, una relazione tecnica contenente la
descrizione delle attivita' di cui all'allegato I che superano le
soglie di consumo indicate nello stesso allegato, delle tecnologie
adottate per prevenire l'inquinamento, della qualita' e della
quantita' delle emissioni con riferimento alle prescrizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, nonche', se necessario, un progetto di
adeguamento, indicando le misure che intende adottare per rispettare
le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1. Fatte salve diverse
disposizioni dell'autorita' competente, adottate ai sensi
dell'articolo 4 comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 203 del 1988, il gestore attua il progetto di
adeguamento con le modalita' indicate nello stesso progetto.
4. In caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale o di
impianto al quale, a seguito di una variazione di capacita' nominale,
si applicano, per la prima volta, le disposizioni del presente
decreto, la parte dell'impianto oggetto di detta modifica e'
considerata come un nuovo impianto. A detta parte possono essere
applicate le disposizioni previste per gli impianti esistenti, nel
caso in cui le emissioni totali dell'intero impianto sottoposto a
modifica sostanziale non superano quelle che si otterrebbero se la
parte oggetto della modifica sostanziale fosse considerata come un
nuovo impianto.

Art. 7.
Accesso del pubblico all'informazione
1. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale di un
impianto esistente l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione mette a disposizione del pubblico la relativa
domanda di autorizzazione, ai sensi del Capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche.
2. Il provvedimento di autorizzazione e i suoi successivi
aggiornamenti, nonche' le norme applicabili agli impianti rientranti
nel campo di applicazione del presente decreto, l'elenco delle
attivita' autorizzate ed i risultati delle operazioni di controllo
delle emissioni in possesso dell'autorita' competente sono messi a
disposizione del pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Art. 8.
Relazione alla Commissione europea
1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, una
relazione relativa all'applicazione del presente decreto, e, in
particolare, ai valori limite di emissione in conformita' a quanto
previsto dalla decisione della Commissione 2002/529/CE del 27 giugno
2002. Copia della stessa relazione e' inviata dalle autorita'
competenti alla regione. La prima relazione riguarda il periodo
compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il
31 dicembre 2004.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia
le informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea.

 

Art. 9.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 si applica alle emissioni
di COV degli impianti esistenti al 1° luglio 1988 rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto fino alle date previste
all'articolo 6, comma 2, ovvero fino alla data di effettivo
adeguamento degli stessi impianti, se anteriore a quelle previste al
citato articolo 6, comma 2.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le autorita' competenti provvedono a rilasciare
autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso
di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e
per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Per detti impianti nelle
autorizzazioni di carattere generale e' previsto che il gestore sia
esentato dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 27 luglio 1991, si applicano agli impianti e alle
pulitintolavanderie di cui al comma 2 fino alla data in cui i gestori
degli stessi impianti comunicano all'autorita' competente di
avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale e, comunque, non
oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Al fine di valutare e di proporre revisioni della normativa
riguardante le emissioni di composti organici volatili, anche nella
fase di predisposizione delle normative comunitarie, e con
l'obiettivo, in particolare, di prevedere la fissazione di limiti
massimi di COV nelle materie prime e l'introduzione di sistemi di
incentivazione alla riduzione delle emissioni di COV, e' costituito,
nell'ambito della Conferenza unificata, un tavolo tecnico di
coordinamento dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio, della salute, delle attivita' produttive e dell'economia
e delle finanze, dalle regioni, dall'Unione delle province d'Italia e
dall'Associazione nazionale comuni italiani. Al tavolo tecnico
possono essere invitate a partecipare le associazioni di impresa
interessate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 gennaio 2004
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 147


Allegato I
(articolo 1, comma 1)

  • omissis

 

Allegato II
(articolo 3, comma 1)

  • omissis

 

Allegato III
(articolo 3, comma 1)

  • omissis

 

Allegato IV
(articolo 3, comma 1)

  • omissis

 

Allegato V
(articolo 4, comma 3)

  • omissis