TAR Campania (NA), Sez. VI, n. 1904, del 2 aprile 2014
Urbanistica.Realizzazione gratuita parcheggi per singole unità immobiliari solo se costruiti nel sottosuolo per l'intera altezza

L'art. 9, l. 24 marzo 1989 n. 122 consente di realizzare gratuitamente parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari solo se realizzati nel sottosuolo per l'intera altezza (ovvero al piano terra dello stesso fabbricato ove sono situate le unità immobiliari di cui il parcheggio costituisce pertinenza). La predetta norma, ponendosi in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, è di stretta interpretazione e di rigorosa applicazione. In altre parole, la deroga per la realizzazione di autorimesse e parcheggi prevista dall'art. 9, l. 24 marzo 1989 n. 122, opera solo ed esclusivamente nel caso in cui i detti garage (oltre ad essere formalmente vincolati a pertinenza di singole unità immobiliari) siano totalmente realizzati al di sotto dell'originario piano naturale di campagna, senza alcuna tolleranza di sorta, mentre la realizzazione di autorimesse e parcheggi, non totalmente al di sotto del piano naturale di campagna, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01904/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07177/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7177 del 2009, proposto da: 
Antonio De Luise, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Gaudioso, Giovanni Di Costanzo, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi difensori in Napoli, via G. Leopardi n. 12;

contro

Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 76 del 23.09.2009, con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha respinto l’istanza (n. 13658 del 27.10.2008) di rilascio del permesso di costruire in sanatoria e, contemporaneamente, ingiunto la demolizione di un manufatto alla via Ombrasco n. 41.

- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il gravame in epigrafe, il ricorrente impugna l'ordinanza n. 76 del 23.09.2009, con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha respinto l’istanza (n. 13658 del 27.10.2008) di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 e, contemporaneamente, ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate alla via Ombrasco n. 41, consistenti in un manufatto in muratura di celloblock sui lati est ed ovest, di superficie di mt 4,20 x 3,70, con altezza interna di mt. 2,75, dotato di copertura in lamiera grecata con sovrastante massetto per la configurazione delle pendenze, poggiante su travi di ferro zincato. L’immobile è adibito a garage ed è provvisto di accesso pedonale diretto sul lato ovest che dà sulla corte interna a servizio del fabbricato principale.

Il provvedimento suindicato riposa sul fatto che si tratterebbe di un locale fuori terra non conforme alle prescrizioni dettate dalla cd. legge Tognoli.

A sostegno della spiegata azione impugnatoria il ricorrente deduce che:

1) l’opera in argomento sarebbe conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 9 comma 1 della legge n. 122/1989, perché, anche se non completamente interrata, risulterebbe realizzata al di sotto del piano di campagna preesistente in considerazione della conformazione a gradoni del terreno e, pertanto, non avrebbe comportato la realizzazione artificiale di un dislivello dell’originario piano di campagna;

2) il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di competenza dell’organo burocratico in quanto la relativa investitura non sarebbe stata preceduta da pertinenti modifiche statutarie e regolamentari.

Il Comune di Casamicciola Terme non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 19.3.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Priva di pregio si rivela, anzitutto, la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la pretesa incompetenza dell’organo burocratico che ha adottato il provvedimento impugnato.

Vale al riguardo obiettare che, in subiecta materia, ogni attribuzione del Sindaco deve intendersi venuta meno in virtù delle disposizioni legislative che hanno inteso separare, anche negli enti locali, la funzione di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa.

Il passaggio ai dirigenti, nella materia edilizia, delle competenze originariamente attribuite al Sindaco ha avuto un'evoluzione progressiva, che risulta, però, da tempo definitivamente completata: ad opera dell'art. 6, comma 2, della legge n. 127/1997, che ha modificato l'art. 51 legge n. 142/90, è stata, infatti, attribuita ai dirigenti, tra l'altro, la competenza ad emanare atti in materia edilizia, anche se solo in virtù dell'art. 2 della legge n. 191/1998 il legislatore ha univocamente ricompreso tra gli atti di gestione anche i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi. Ad ogni buon conto, l’art. 107, comma 2, del d. l.vo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale sono confluite le disposizioni citate, prevede che sono di competenza dei dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientrati tra le funzioni del segretario o del direttore generale".

In tale quadro normativo, che risponde ad una tendenza irretrattabile di organizzazione dei poteri pubblici secondo l’apicale esigenza di distinzione fra livello politico e livello burocratico di gestione amministrativa, l’orientamento della giurisprudenza si è da tempo consolidato nel far rientrare le ripetute misure, direttamente e senza l’intermediazione di fonti regolamentari, nella sfera di competenza del dirigente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione quinta, 18 novembre 2003, n. 7318, Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, 25 settembre 2009, n. 5088 e 24 settembre 2009, n. 5071; sezione seconda, 13 febbraio 2009, n. 802; sezione terza, 6 novembre 2007, n. 10670; sezione quarta, 13 gennaio 2006, n. 651; sezione ottava, n. 9600 del 2008; Cass. civ., sezione seconda, 6 ottobre 2006, n. 21631).

Del pari non possono essere condivise le residue doglianze sulla pretesa sanabilità del manufatto in argomento.

Ed, invero, in aderenza ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV del 16 aprile 2012; Sez. IV°, 13 luglio 2011 n.4234 e Sez. IV° 16.4.2012 n. 2185), deve rilevarsi che l'art. 9, l. 24 marzo 1989 n. 122 consente di realizzare gratuitamente parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari solo se realizzati nel sottosuolo per l'intera altezza (ovvero al piano terra dello stesso fabbricato ove sono situate le unità immobiliari di cui il parcheggio costituisce pertinenza). La predetta norma, ponendosi in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, è di stretta interpretazione e di rigorosa applicazione. In altre parole, la deroga per la realizzazione di autorimesse e parcheggi prevista dall'art. 9, l. 24 marzo 1989 n. 122, opera solo ed esclusivamente nel caso in cui i detti garage (oltre ad essere formalmente vincolati a pertinenza di singole unità immobiliari) siano totalmente realizzati al di sotto dell'originario piano naturale di campagna, senza alcuna tolleranza di sorta, mentre la realizzazione di autorimesse e parcheggi, non totalmente al di sotto del piano naturale di campagna, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra (cfr. anche Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8260; Consiglio Stato, sez. IV, 23 febbraio 2009, n. 1070).

Inoltre, alcun elemento versato in atti consente di suffragare il costrutto giuridico attoreo nella parte in cui afferma che il manufatto in argomento si è sviluppato al di sotto del piano di campagna. La stessa relazione tecnica versata in atti, pur dando evidenza alla conformazione a gradoni del terreno, non assevera in modo chiaro tale assunto.

Di contro le emergenze istruttorie si rivelano incompatibili con la suddetta asserzione evidenziando come il locale de quo rechi una copertura in lamiera grecata con sovrastante massetto per la configurazione delle pendenze.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto. In ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nulla è dovuto per le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)