DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2008, n. 120
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all\'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell\'aria ambiente.
GU n. 162 del 12-7-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante
attuazione della direttiva 2004/107/CE, concernente l\'arsenico, il
cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici
aromatici nell\'aria ambiente;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l\'adempimento degli obblighi derivanti all\'Italia dall\'appartenenza
alle Comunita\' europee. Legge comunitaria 2006, ed, in particolare,
l\'articolo 1, comma 5, che consente, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore, di apportare correzioni ed integrazioni
ai decreti legislativi ivi previsti;
Considerata la necessita\' di apportare al decreto legislativo
3 agosto 2007, n. 152, correzioni e integrazioni volte a precisarne,
in aderenza alla citata direttiva 2004/107/CE, alcune modalita\'
applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all\'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 marzo 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell\'economia e
delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
per i rapporti con le regioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
3 agosto 2007, n. 152

1. All\'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
3 agosto 2007, n. 152, la parola: «spaziale» e\' soppressa e le
parole: «e dei modelli» sono sostituite dalle seguenti: «o sulla base
dei modelli».
2. All\'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e\' sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base
delle valutazioni effettuate ai sensi dell\'articolo 4, le zone e gli
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono
inferiori al rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati
le regioni e le province autonome assicurano che i livelli di detti
inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore obiettivo e
si adoperano per mantenere il migliore stato di qualita\' dell\'aria
compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile.»;
b) al comma 3, le parole: «in conformita\' alle disposizioni» sono
sostituite dalle seguenti: «sulla base delle valutazioni effettuate
ai sensi».
3. All\'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il
comma 3 e\' sostituito dal seguente:
«3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al
comma 2 il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione
spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva
devono risultare sufficienti a rilevare la concentrazione degli
inquinanti di cui all\'articolo 1, comma 1, conformemente alle
previsioni dell\'allegato III, paragrafo II, e dell\'allegato IV,
paragrafo I.».
4. All\'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «all\'anno 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «all\'anno 2008»;
b) dopo il comma 8 e\' aggiunto il seguente:
«8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle
deposizioni di cui all\'articolo 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle
regioni e dalle province autonome al Ministero dell\'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e all\'APAT, secondo quanto previsto
ai commi 2, 3, 5 e 7. Il Ministero dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede alla trasmissione di tali dati alla
Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8».
5. All\'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2007,
n. 152, le parole: «,anche in via delegata,» sono soppresse.
6. L\'allegato I al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e\'
sostituito dal seguente allegato:

«Allegato I
(previsto all\'art. 3, comma 1)


Valori obiettivo per l\'arsenico, il cadmio il nichel e il
benzo(a)pirene


=====================================================================
Inquinante | Valore obiettivo [1]
=====================================================================
Arsenico | 6,0 ng/m3
Cadmio | 5,0 ng/m3
Nichel | 20,0 ng/m3
Benzo(a)pirene | 1,0 ng/m3

[1] Il valore obiettivo e\' riferito al tenore totale di ciascun
inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato,
calcolato come media su un anno civile»
7. All\'allegato II, paragrafo II, punto 2, del decreto legislativo
3 agosto 2007, n. 152, le parole: «e tecniche di modellizzazione,
utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari
delle emissioni» e\' sostituito dal seguente: «con le informazioni
derivanti dagli inventari delle emissioni e delle tecniche di
modellizzazione».
8. All\'allegato III, paragrafo II, del decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, lettera a), le parole: «presso le aree» sono
sostituite dalle seguenti: «nelle aree»;
b) al punto 1, lettera b), dopo la parola: «popolazione» sono
inserite le seguenti: «in generale»;
c) al punto 3, le parole: «L\'area di rappresentativita» sono
sostituite dalle seguenti: «In via ordinaria, l\'area di
rappresentativita»;
d) al punto 5, secondo periodo, le parole: «installata, negli
stessi siti,» sono sostituite dalle seguenti: «installata, con
riferimento agli stessi siti,» e la parola: «sottovento» e\'
sostituita dalla seguente: «sopravento».
9. All\'allegato III, paragrafo III, punto 2, del decreto
legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «sull\'ambiente esterno»
sono soppresse e dopo le parole: «pianificazione territoriale» sono
aggiunte le seguenti: «ed agli altri vincoli imposti dalla legge».
10. All\'allegato III, paragrafo IV, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 agosto 2007, n. 152, dopo la parola: «documentazione»
sono aggiunte le seguenti: «in modo da garantire che i criteri di
selezione restino validi nel tempo».
11. All\'allegato IV, paragrafo I, punto 3, del decreto legislativo
3 agosto 2007, n. 152, dopo le parole: «percentuali di incertezza»
sono inserite le seguenti: «riportate in tabella».
12. All\'allegato V del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e\' sostituito dal seguente: «Metodi di riferimento
per la valutazione dei livelli degli inquinanti»;
b) al punto 2.1. il periodo da: «,o il metodo previsto dalla
norma ISO 12884:2000» fino a: «liquid cromatography» e\' soppresso;
c) ai punti 4 e 5, le parole: «dei tassi di» sono sostituite
dalla seguente: «della»;
d) al punto 7, le parole: «le procedure», ovunque presenti, sono
sostituite dalle seguenti: «le procedure di prova».
13. All\'appendice I del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
al punto 3.1, la parola: «Alconox» e\' sostituita dalla seguente:
«Detergente» e al punto 4.2, ultimo capoverso, la parola:
«concentrazione» e\' sostituita dalla seguente: «quantita».
14. All\'appendice II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e\' sostituito dal seguente: «Metodo di riferimento
per il campionamento e l\'analisi della deposizione del mercurio»;
b) al punto 4, la parola: «Swagelook» e\' sostituita dalle
seguenti: «per tubi in teflon»;
c) al punto 5.12, le parole: «(Merk cod. 1.06839.1000)» e le
parole: «tipo swagelook» sono soppresse; le parole: «lo swagelook»
sono sostituite dalle seguenti: «il raccordo» e la parola:
«swagelook» e\' sostituita dalla seguente: «raccordo».


                               Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall\'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne\' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi\' 26 giugno 2008


NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Prestigiacomo, Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell\'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del la-voro, della
salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano