TAR Campania (SA) Sez. II n. 1477 del 22 agosto 2019
Urbanistica.Condono edilizio

L'adozione di nuovo atto, non meramente confermativo di un provvedimento precedente, già oggetto di impugnazione , costituisce nuova espressione della funzione amministrativa e comporta  la pronuncia di improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento  dell’atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento ,all’annullamento di quest’ultimo.  A fronte dell’immanente interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, implicito nell’esistenza stessa dell’opera sine titulo, non può sorgere alcun affidamento giuridicamente rilevante (segnalazione e massima Avv. I. Padano)


Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda);Ref. Estensore Roberta Mazzulla ;Presidente Paolo Severini.
Sentenza n° 1477 del 22 agosto 2019
sul ricorso , integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. ***, rappresentato e difeso dall'avv. ***;
contro
Comune di Padula, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;



per l'annullamento
Quanto al ricorso principale
- del provvedimento prot. n. 7720 del 26.09.2016 (determinazione n. 163 del 26.09.2016) di rigetto dell'istanza di Condono Edilizio assunta al prot. n. 2328 del 31.3.1987, avente ad oggetto opere abusive;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e, comunque, funzionalmente collegato, anche se non conosciuto.
Quanto ai motivi aggiunti
- della determina n. 151 del 14.3.2019 adottata dal Responsabile dell’Area dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Padula, nella parte è stata omessa la rettifica della determina n. 163/2016, con conseguente esclusione dal provvedimento di rigetto dell’istanza di condono per cui si controverte, esclusivamente dei fabbricati oggetto della concessione edilizia n. 47/79, lasciando solo parzialmente soddisfatto l’interesse del ricorrente.
quanto al ricorso n. 174 del 2017:
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione n. 8 del 28/11/2016, notificata in data in pari data e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e collegato.


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 7720 del 26.09.2016 (determinazione n. 163 del 26.09.2016) con cui il Comune di Padula ha rigettato la richiesta di condono edilizio, assunta al prot. n. 2328 del 31.3.1987, avente ad oggetto la costruzione di un insediamento industriale in difformità rispetto alla Concessione edilizia n. 47/79, ricadente in area soggetta a vincolo ambientale ex l. n. 1497/39, catastalmente identificata al Catasto al foglio 48, particelle 30, 63, 67 e 127.
2. Le ragioni sottese al gravato diniego sono sintetizzabili nei termini appresso indicati:
a) malgrado le numerose richieste di integrazione documentale (inviate nel corso degli anni 1989, 1995, 1998 2000), la pratica di condono sarebbe risultata carente di una pluralità di atti tra cui: il titolo di proprietà legittimante il godimento dell’area oggetto dell’intervento abusivo; il certificato attestante l'idoneità statica, ovvero il certificato di collaudo già esistente, debitamente vistato dall'Ufficio del Genio Civile competente, oppure il progetto di adeguamento statico con attestazione di deposito all'Ufficio dell'ex Genio Civile; copia denuncia all'ufficio ICI, TARSU ed eventuale TOSAP, anni 2003/2006 e anno 2012 e ricevute di attestazione di pagamento degli oneri concessori ed oblazione relativi alla 2^ e 3^ rata.
b) all’esito di una serie di sopralluoghi, alcuni dei quali eseguiti alla presenza del sig. *** (26.01.2016), è risultato che:
- in sede di presentazione della domanda di condono sarebbe stata effettuata una falsa rappresentazione dei luoghi, con conseguente irricevibilità della stessa (art. 40 l. n. 47/85);
- l’istante, in epoca successiva al deposito dell’istanza di sanatoria, avrebbe realizzato una serie innumerevole di abusi a completamento di quelli già effettuati, senza ottenere la preventiva autorizzazione dell’amministrazione.
3. Il sig. *** ha, dunque, gravato siffatto provvedimento di diniego, all’uopo articolando i motivi di gravame di seguito riassunti.
“1 — VIOLAZIONE DI LEGGE — Violazione della Legge n. 241/1990 e, segnatamente, dell'art. 10 bis. ECCESSO DI POTERE - contraddittorietà di atti, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di presupposto e di istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza e compatibilità. Violazione degli artt. 24 e 97 Cost.”
L’amministrazione comunale, prima di definire il procedimento, avrebbe dovuto attivare le garanzie partecipative di cui all’art. 10 bis l. n. 241/90
“2 — VIOLAZIONE DI LEGGE — Violazione della Legge n. 241/1990 e, segnatamente, dell'art. 3.
ECCESSO DI POTERE - contraddittorietà di atti, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di presupposto e di istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza e compatibilità. Violazione degli artt. 24 e 97 Cost.”
L'ente resistente, nel predisporre il provvedimento di diniego, non avrebbe fornito una congrua motivazione in ordine alle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza ed al mancato accoglimento delle deduzioni difensive formulate dal ricorrente nel corso del procedimento, definendole genericamente "aleatorie”.
Peraltro il comune, proprio in considerazione delle lacune documentali parimenti opposte a sostegno del diniego, non avrebbe avuto gli elementi per qualificare come “infedele” la domanda di condono presentata dal ricorrente, il cui rigetto sarebbe, quindi, inficiato da un evidente deficit istruttorio e motivazionale. Ciò, tanto più in considerazione della mancata valutazione del carattere legittimo delle opere edilizie regolarmente assentite in forza della concessione edilizia n. 47/79, erroneamente considerate abusive.
“3 — VIOLAZIONE DI LEGGE — Violazione della Legge n. 241/1990, Violazione della Legge n. 47/85 e, segnatamente dell'art. 95. ECCESSO DI POTERE - contraddittorietà di atti illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di presupposto e di istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza e compatibilità. Violazione degli artt. 24 e 97 Cost.”
Il gravato diniego sarebbe stato adottato senza attivare, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, il potere di annullamento del provvedimento di accoglimento dell’istanza di condono(cd. silenzio-assenso), perfezionatosi per silentium ai sensi dell’art. 35 l. n. 47/85.
“4 — VIOLAZIONE DI LEGGE — Violazione della Legge n. 241/1990 e, segnatamente, dell'art. 3. ECCESSO DI POTERE - contraddittorietà di atti, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di presupposto di istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza compatibilità. Violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Violazione del principio del legittimo affidamento”.
Il carattere datato delle opere di cui è stato chiesto il condono avrebbe onerato l’amministrazione di un surplus motivazionale circa la sussistenza di un interesse attuale e concreto al diniego dell’istanza, prevalente rispetto all’affidamento medio tempore maturato.
4. Il Comune di Padula non si è costituito in giudizio.
5. Nelle more del presente giudizio, il sig. *** ha presentato due istanze.
5.1 Con la prima istanza, assunta al prot. n. 3407 del 10.05.2018, ha chiesto il “riesame istruttorio” e, quindi, sostanzialmente, l’annullamento del diniego di condono impugnato con il ricorso principale.
5.2 Con la seconda, avanzata in data 25.02.2019 (prot. n. 1317) ha chiesto al comune di stralciare dal diniego di condono summenzionato gli immobili assentiti con la concessione edilizia n. 47/79, ivi erroneamente ricompresi, per come dedotto a fondamento del ricorso principale.
6. A fronte di ciò, il Comune di Padula ha disposto approfondimenti istruttori all’esito dei quali ha accertato che la concessione da ultimo menzionata, pur essendo stata illegittimamente revocata dal Sindaco con provvedimento n. 9 del 26.06.1979, avrebbe dovuto essere considerata ancora valida ed efficace, con conseguente liceità delle opere edilizie dalla stessa assentite.
6.1 A valle del rinnovato procedimento, occasionato dalle istanze di autotutela sopra indicate, l’ente locale ha, dunque, adottato la determina n. 151 del 14.03.2019 con la quale ha deliberato di:
“dare atto della vigenza della Concessione Edilizia n. 47 del 7.4.1979;
di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, la determina n. 163 del 26.09.2016 escludendo dal provvedimento di rigetto del condono, esclusivamente, i fabbricati oggetto della Concessione edilizia n. 47/79”.
7. Siffatta determina è stata gravata dal sig. *** con motivi aggiunti, depositati in data 21.05.2019 ed affidati ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
“VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione della legge n. 241/1990 e della Legge n. 47/85. ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà in atti, illogicità, difetto assoluto di istruttoria e dei presupposti; sviamento, travisamento, erroneità”.
La determina gravata, non preceduta dalla doverosa attivazione delle garanzie endo-procedimentali di cui all’art. 10 bis l. n. 241/90, sarebbe stata adottata a valle di una istruttoria incompleta e carente, resa palese dall’inadeguato impianto motivazionale, nel corpo del quale non si sarebbe dato conto delle puntuali controdeduzioni versate dal ricorrete agli atti del procedimento.
Inoltre, il provvedimento in questione, nella parte in cui ha mantenuto fermo il diniego di condono relativamente alle opere edilizie ulteriori e diverse rispetto a quelle assentite con la concessione edilizia n. 47/79 sarebbe affetto dagli stessi vizi addotti a sostegno del gravame principale.
8. Con il ricorso assunto al n. 174 del 2017 R.G. il sig. *** ha impugnato l’ordinanza n. 8 del 28.11.2016, prot. n. 9425 con cui il Comune di Padula ha ordinato la demolizione di tutte le opere edilizie oggetto del diniego di condono prot. n. 7720 del 26.09.2016 (determinazione n. 163 del 26.09.2016), stante il carattere abusivo delle stesse.
9. A sostegno di tale gravame, risultano articolati i motivi di diritto appresso indicati.
“VIOLAZIONE DI LEGGE – Violazione della Legge n. 241/1990 e, segnatamente, dell’art. 3, nonchè violazione dell’art. 8 CEDU in relazione all’art. 1, prot. n.1, e all’art. 3 Cost. ECCESSO DI POTERE - contraddittorietà di atti, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di presupposto e di istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza e compatibilità. Violazione degli artt. 24 e 97 Cost.
Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità”.
Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non supportato dall’individuazione, e conseguente esternazione, di un interesse pubblico attuale e concreto alla demolizione dei datati abusi edilizi posti in essere dal ricorrente - ormai integratisi nel contesto urbanistico ed edilizio della zona - ulteriore e diverso dal mero ripristino della legalità oltre che prevalente rispetto all’affidamento medio tempore maturato.
Peraltro, il potere sanzionatorio-repressivo esercitato dal comune sarebbe carente dei relativi presupposti legittimanti, stante il carattere legittimo delle opere assentite in forza della concessione edilizia adottata nel lontano 1979.
10. Il Comune di Padula non si è costituito in giudizio.
11. In occasione dell’udienza pubblica del 10 luglio 2019 i ricorsi sopra menzionati sono stati trattenuti in decisione.
12. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione del ricorso n. 174 del 2017 R.G. al ricorso n. 2047 del 2016 R.G. stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi esistente.
13. Il ricorso principale, assunto al n. 174/2017, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
14. Ed invero, a seguito delle istanze di autotutela indicate ai punti 5.1 e 5.2 della presente decisione, il Comune di Padula ha rinnovato l’istruttoria che l’aveva condotto a negare il condono edilizio richiesto con l'istanza prot. n. 2328 del 31.3.1987, così determinandosi a confermare il diniego di sanatoria di cui alla determina n. 163 del 26.09.2016, escludendo dalla stessa “esclusivamente, i fabbricati oggetto della Concessione edilizia n. 47/79”.
15. La determina n. 151 del 14.03.2019 integra, dunque, gli estremi di un atto confermativo (e non anche meramente confermativo) che supera e sostituisce la precedente determina n. 163 del 26.09.2016 della quale ricorrente non ha, dunque, più interesse ad ottenere l’annullamento.
15.1 Sul punto questo Tribunale ha più volte chiarito che “L'adozione di un nuovo atto, non meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale, costituisce nuova espressione di una funzione amministrativa e comporta pertanto la pronuncia di improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, all'annullamento di quest'ultimo, ritualmente gravato (così T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 05/01/2017, n.22; cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 06/03/2019, n.1308).
16. Il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto la determina n. 151 del 14.03.2019, è infondato.
17. Risulta, innanzitutto, priva di pregio la censura afferente la pretesa violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10 bis l. n. 241/90.
17.1 Ed invero, la determina confermativa in questione è stata adottata all’esito della richiesta di riesame, avanzata dal sig. ***, della precedente determina di diniego n. 163 del 26.09.2016. Il ricorrente aveva, dunque, ben presente quali fossero i motivi ostativi alla sanatoria delle opere abusive dallo stesso realizzate, al punto da insistere - sia pure inutilmente per come si vedrà a breve - nel contestarne la fondatezza.
17.2 Le esigenze partecipative garantite dalla legge generale sul procedimento sono state, quindi, nel caso in esame, sostanzialmente soddisfatte, a prescindere dal mancato invio della formale comunicazione di cui all’art. 10 bis della citata l. n. 241/90.
17.3 Senza contare che, trattandosi del riesame di un atto dovuto e vincolato, quale è il diniego di condono edilizio, l’eventuale mancanza del contraddittorio endo-procedimentale non avrebbe alcuna portata inficiante, ex art. 21 octies l. n. 241/90, giacchè il provvedimento finale non avrebbe, comunque, potuto avere un contenuto diverso.
18. Quanto poi agli ulteriori motivi di gravame, mutuati da quelli posti a base del ricorso principale, gli stessi risultano parimenti infondati.
19. Merita di essere innanzitutto rigettata la censura relativa alla mancata notifica del cd. preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis l. n. 241/90 che, ad avviso del sig. ***, avrebbe dovuto precedere l’adozione del confermato diniego di condono (determina n. 163/2016).
19.1 Ed invero, anche in questo caso, a prescindere dalla mancata comunicazione, nelle forme di cui all’art. 10 bis citato, dei cd. Motivi ostativi, parte ricorrente, nelle more del procedimento “originario”, è stata messa nelle condizioni di partecipare attivamente agli accertamenti all’esito dei quali il Comune di Padula ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di condono.
19.2 Tale partecipazione, peraltro stimolata anche mediante la comunicazione di cui all’art. 7 l. n. 241/90 (cfr. nota prot. n. 673 del 28.01.2016), ha consentito al sig. *** di partecipare personalmente a molti dei sopralluoghi effettuati, nel corso del procedimento, dai tecnici comunali, in occasione dei quali ha avuto modo di apprezzare le ragioni addotte a fondamento dell’opposto diniego.
Ciò è comprovato proprio dal tenore delle memorie difensive depositate dallo stesso ricorrente in sede procedimentale, delle quali è stata lamentata, quale ulteriore motivo di gravame, la mancata valutazione in sede di adozione del provvedimento finale.
19.3 Siffatte circostanze disvelano il raggiungimento, nella sostanza, degli obiettivi di partecipazione sottesi agli adempimenti formali di cui agli artt. 7 e 10 bis l. n. 241/90, con conseguente infondatezza delle relative censure.
19.4 Ciò senza contare che, ad avviso di una condivisibile giurisprudenza, il provvedimento di diniego della domanda di condono ha natura essenzialmente vincolata, per cui è da escludere un annullamento per meri vizi procedimentali, a meno che l'interessato non adempia all'onere di dimostrare - onus non adempiuto nel caso in esame, per come si vedrà appresso - che il contraddittorio procedimentale, qualora un preavviso di rigetto fosse stato comunicato, avrebbe condotto ad un esito conclusivo diverso.
Sarebbe, infatti, contrario ai principi di economicità, speditezza ed efficienza proclamati dalla l. n. 241 del 1990, la valorizzazione di un'irregolarità meramente formale allorché emerga che, comunque, il contenuto dispositivo della determinazione impugnata non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, secondo quanto previsto dall'art. 21 octies della citata legge sul procedimento amministrativo (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 10/07/2018, n.4579; Consiglio di Stato sez. VI, 02/11/2018, n.6219).
20. Parimenti infondata risulta la censura tesa a contestare la completezza, la chiarezza e l’esaustività dell’impianto motivazionale posto a base dell’impugnato diniego, anche sotto il profilo della mancata confutazione dei singoli apporti partecipativi resi nel corso del procedimento.
20.1 E’, infatti, sufficiente leggere il corposo provvedimento confermato dalla determina n. 151/2019, composto da ben 16 pagine, per avvedersi di come l’amministrazione comunale abbia indicato in maniera puntuale ed analitica le ragioni che l’hanno determinata a rigettare la richiesta di condono, dando altresì conto della complessiva inconsistenza delle difese formulate dal soggetto interessato, senza essere all’uopo tenuta ad esternare approfondimenti critici circa l’infondatezza di siffatti apporti collaborativi (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 04/03/2019, n.1183; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 05/07/2018, n. 7464).
20.2 La sufficienza di siffatta motivazione è, peraltro, resa palese dal carattere “dovuto” del potere amministrativo in concreto esercitato.
20.3 Il diniego di condono costituisce, infatti, di un atto vincolato alla mera verifica dell’insussistenza dei presupposti fissati dal Legislatore per la sanatoria degli abusi edilizi.
20.4 Siffatto accertamento obbliga il comune a negare de plano il condono, stante l’immanente interesse pubblico all’eliminazione delle opere edilizie non sanabili, in re ipsa ossia insito della natura illecita delle stesse, con conseguente imprescindibile esigenza di ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato, non condizionata né dal tempo intercorso né dagli eventuali affidamenti medio tempore maturati, giuridicamente irrilevanti in quanto illegittimi (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 08/04/2019, n.2292; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 04/02/2019, n.609; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 07/05/2015, n.2531).
20.5 Quanto poi alla pretesa insussistenza degli elementi istruttori per poter qualificare come “infedele” la domanda di condono, resa palese, secondo la prospettazione ricorsuale, proprio dalle lacune documentali parimenti addotte dal comune a sostegno del diniego, anche la doglianza in questione non merita il positivo apprezzamento del Collegio.
20.6 Ciò in quanto il deficit documentale posto a giustificazione del rigetto della sanatoria riguarda non già aspetti tecnici o progettuali da cui sarebbe stato possibile evincere l’esatta consistenza degli abusi oggetto della richiesta condono, così da apprezzare la natura veritiera ovvero infedele delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di presentazione della relativa domanda.
Tale deficit, per come chiaramente indicato nel corpo del provvedimento confermato, riguarda, infatti, esclusivamente il titolo di proprietà dell’area oggetto di intervento, la documentazione attestante la staticità delle opere dichiarate in sede di istanza nonché quella amministrativa inerente il pagamento di tributi e di oneri concessori.
20.7 Trattasi, a ben vedere, di elementi istruttori del tutto neutri rispetto a quelli puntualmente acquisiti nel corso dei numerosi sopralluoghi eseguiti dal personale tecnico comunale, di cui è stato dato puntuale conto in sede di adozione del provvedimento finale. Questi ultimi elementi hanno, infatti, consentito all’amministrazione, previa comparazione con gli atti presenti presso agli uffici, di affermare il carattere infedele delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della istanza di condono, con ciò legittimandone il rigetto, giusta il disposto di cui art. 40 l. n. 47/85.
21. Privo di pregio è, inoltre, l’assunto secondo cui sull’istanza di condono de qua si sarebbe formato il silenzio-assenso di cui all’art. 35 l. n. 47/85, tanto da imporre al comune l’esercizio di un potere di annullamento rimasto inattuato, con conseguente illegittimità del gravato diniego.
21.1 Ed invero, le numerose e persistenti lacune documentali poste a sostegno del rigetto della sanatoria, in uno alla contestazione del carattere infedele della relativa richiesta, hanno certamente impedito, per come più volte affermato dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, il perfezionamento della fattispecie semplificativa di definizione del procedimento di condono (cd. silenzio-assenso) di cui al comma 37 dell’art. 32 D.L. n. 269/2003 (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 17/06/2019, n. 1027; 07/01/2019, n.13; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 13/05/2013, n.287; Consiglio di Stato sez. IV, 10/05/2012, n.2714).
22. Passando poi allo scrutinio del ricorso n. 174 del 2017, avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione delle opere edilizie abusive e non condonabili di cui al diniego di sanatoria confermato con la determina n. 151/2019, il Collegio ne rileva la parziale fondatezza.
22.1 Più precisamente è fondata soltanto la censura relativa all’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione delle opere assentite con la concessione n. 47/79 di cui, a ben vedere, lo stesso Comune, con la determina n. 151 del 14.03.2009, ha accertato la persistente validità ed efficacia.
23. Viceversa le residue censure, tendenti a contestare il deficit istruttorio e motivazionale della gravata ordinanza di demolizione, non meritano il positivo apprezzamento del Collegio.
24. Ciò in conformità a quel consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, secondo cui, in presenza di un abuso edilizio, sussiste sempre e comunque, a prescindere dal tempo intercorso rispetto alla realizzazione dello stesso, l’interesse al ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato, con conseguente esonero dell’amministrazione dall’obbligo di predisporre un impianto motivazionale che non si risolva nell’analitica descrizione delle opere da demolire, trattandosi, per l’appunto, di un atto dovuto e vincolato.
22.1 Ed invero, a fronte dell’immanente interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi - in re ipsa e, quindi, implicito nell’esistenza stessa dell’opera sine titulo - non può sorgere alcun affidamento giuridicamente rilevante (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 18.06.2019, n. 1061; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 21.01.2019, n. 89; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04/01/2019, n.126; Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2017, n.5472; Cons. Stato, Ad. Pl., 17 ottobre 2017 n. 9, Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2017 n. 1267; Id., sez. VI, 6 marzo 2017 n. 1060; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 24.12.2018, n. 2186; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12/11/2018, n.6555; T.A.R. , Milano, sez. II, 18/09/2018, n. 2098).
23. In conclusione, quanto al gravame n. 2047 del 2016 R.G., il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse mentre il ricorso per motivi aggiunti è infondato, per le ragioni sopra illustrate.
23.1 Il ricorso n. 174 del 2017 R.G. è fondato, in parte, per le ragioni sopra indicate.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza n. 6 del 24.11.2016, esclusivamente nella parte in cui dispone la demolizione delle opere edilizie assentita con la concessione edilizia n. 47/79, con conferma delle ulteriori statuizioni repressive e sanzionatorie in essa contenute.
24. Le spese, avuto riguardo alla reciproca soccombenza nell’ambito dei ricorsi, per come sopra riuniti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), previa riunione del ricorso n. 174 del 2017 R.G. al ricorso n. 2047 del 2016 R.G.: definitivamente pronunciando sugli stessi:
- dichiara improcedibile il ricorso principale n. 2047 del 2016 R.G. per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta i motivi aggiunti al ricorso n. 2047 del 2016 R.G.;
- accoglie, in parte, il ricorso n. 174 del 2017 R.G. e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 6 del 24.11.2016, esclusivamente nella parte in cui dispone la demolizione delle opere edilizie assentite con la concessione edilizia n. 47/79, confermandola quanto alle ulteriori statuizioni demolitorie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Michele Conforti, Referendario
Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore