 Cass. Sez. III n. 28734 del 19 luglio 2011 (CC 7 giu 2011)
Cass. Sez. III n. 28734 del 19 luglio 2011 (CC 7 giu 2011) 
Pres. Ferrua Est. Gentile Ric. D'Offizi
Rifiuti. Inerti di marmo travertino
Gli inerti di marmo travertino non sono, di per sè, qualificabili come sottoprodotti, occorrendo a tal fine la prova certa del loro utilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. (Nella specie gli inerti, provenienti dall'attività di lavorazione delle cave di marmo svolta da altra società, erano depositati, senza autorizzazione, su un'area gestita dalla società dell'indagato).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:         Camera di consiglio
 Dott. FERRUA    Giuliana          - Presidente  - del 07/06/2011
 Dott. SQUASSONI Claudia           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GENTILE   Mario             - Consigliere - N. 1275
 Dott. SARNO     Giulio            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. RAMACCI   Luca              - Consigliere - N. 403/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 D'Offizi Massimo, nato il 26/10/1953;
 Avverso Ordinanza Tribunale di Roma, emessa il 2/12/2010;
 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
 Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. VOLPE Giuseppe che  			ha concluso per il rigetto del ricorso.
 Udito il difensore Avv. Giuffrida Caterina, sostituto processuale  			dell'Avv. Angelo Vallefuoco, difensore di fiducia del ricorrente  			D'Offizi Massimo.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 02/12/010 - provvedendo  			sulla richiesta di riesame, presentata nell'interesse di D'Offizi  			Massimo, avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal  			Gip del Tribunale di Tivoli in data 22/11/010 ed avente per oggetto  			l'area ed il cumulo di 10.000 mc di rifiuti ivi collocato, in  			relazione al reato, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 -  			respingeva il gravame.
 L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione  			di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
 In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non  			ricorreva ne' il fumus commissi delicti ne' il periculum in mora. Si  			trattava di travertino proveniente da una cava gestita dalla "Spa  			Estraba", costituente un sottoprodotto non rientrante nella  			disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.  			Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza  			impugnata.
 Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del  			07/06/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso è infondato.
 Il Tribunale di Roma ha congruamente motivato i punti fondamentali  			della decisione. In particolare - quanto al fumus commissi delicti  			relativo all'ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.  			256, comma 1. lett. a) e comma 2, - risulta accertato che la  			"GE.SER." srl (di cui D'Offizi Massimo era rappresentante legale)  			provvedeva alla raccolta, trasporto ed abbandono incontrollato nella  			propria area industriale (ubicata come in atti) degli inerti di  			marmo, provenienti dalla lavorazione di cave di marmo travertino  			gestite dalla adiacente società "ESTRA BA" spa; il tutto senza  			essere provvisto della prescritta autorizzazione.  			Le esigenze cautelarti venivano ravvisate nella necessità di evitare  			la prosecuzione della citata attività illecita.
 Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto,  			conformi ai parametri di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256,  			commi 1 e 2, non censurabili in sede di legittimità.
 Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché  			ripetitive di quanto esposto in sede di riesame, già valutato  			esaustivamente dal Tribunale di Roma.
 Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e  			congruamente motivato dal Tribunale del riesame, sia perché errate  			in diritto.
 In particolare va disatteso l'assunto principale difensivo secondo  			cui i residui di marmo travertino erano da considerarsi un  			sottoprodotto non costituente rifiuto, con conseguente esclusione  			della disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.  			256.
 Invero gli inerti di travertino accumulati nell'area gestita dalla  			"GE.SER." derivano dall'attività di estrazione di cave di marmo  			effettuato dall'altra società, ossia la "ESTRABA" spa.  			Detta ultima società si serviva dell'area riconducibile alla  			"GE.SER." srl, unicamente come deposito degli inerti di travertino  			che non erano stati utilizzati ne' dalla "ESTRABA" spa direttamente,  			nè da altro soggetto terzo, secondo i parametri di cui al D.Lgs. n.  			152 del 2006, art. 183, lett. h) (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art.  			184 bis come introdotto dalla modifica legislativa D.Lgs. 3 dicembre  			2010, n. 205, ex art. 12).
 Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da D'Offizi Massimo con  			condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.  			P.Q.M.
 LA CORTE
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
 Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011
 
                    




