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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 settembre 2003
Modalita' per il recupero di alcune sostanze dannose per l'ozono stratosferico.

Gazzetta Ufficiale N. 208 del 08 Settembre 2003

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' modificata dalla
legge 16 giugno 1997, n. 179, recante misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dalla legge 31 luglio 2002, n. 179;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 3 ottobre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2001, n. 249,
recante recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon;
Visto il regolamento (CE) n. 2037/2002 sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono;
Vista la decisione della Commissione europea riguardo l'emendamento
dell'allegato VII del regolamento (CE) 2037/2000 del 29 giugno 2000;
Considerato che la sostituzione dell'halon nelle flotte di navi
mercantili richiede una pianificazione al fine di non compromettere
il normale svolgimento dei servizi;
Decreta:
1. All'art. 2 del decreto ministeriale 3 ottobre 2001 e' aggiunto
il seguente comma:
«3-bis. Il comma 2 non si applica alle navi mercantili qualora i
detentori degli halon ivi contenuti presentino entro sessanta giorni
dalla data in vigore del presente decreto, anche attraverso le
associazioni di categoria, un piano di recupero degli stessi. Entro i
successivi sessanta giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e il Ministero delle attivita' produttive approvano il
piano, stabilendo i tempi e i modi per l'eliminazione degli halon nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 2037/2000 sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono e della legge 28 dicembre
1993, n. 594, e successive modifiche».
Roma, 2 settembre 2003

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano