MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 27 settembre 2010

Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.

(GU n. 281 del 1-12-2010 )

 


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE


di concerto con


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


e con


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999,
relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l'allegato
II;
Vista la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002,
che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle
discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva
1999/31/CE;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un
apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilita' in
discarica dei rifiuti;
Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti, e
successive modificazioni;
Considerato che sono intervenute modifiche per quanto riguarda le
metodiche analitiche relative ai rifiuti, con particolare riferimento
alla Norma UNI 10802;
Considerato altresi' che il decreto legislativo n. 59 del 18
febbraio 2005 ha abrogato l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 6 maggio 2010

Decreta:

Art. 1


Principi generali

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di
ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche, in conformita' a quanto
stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se
risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della corrispondente
categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.
3. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche sono
impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3
del presente decreto.
4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un
livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non
pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale
superiore a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento di
rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria
di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.
5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati
da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato
conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 850/2004 e
successive modificazioni.


                               Art. 2 


Caratterizzazione di base

1. Al fine di determinare l'ammissibilita' dei rifiuti in ciascuna
categoria di discarica, cosi' come definite dall'art. 4 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti e'
tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna
tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione
deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero
dopo l'ultimo trattamento effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei
rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie
per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La
caratterizzazione di base e' obbligatoria per qualsiasi tipo di
rifiuto ed e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite
nell'allegato 1 al presente decreto.
3. La caratterizzazione di base e' effettuata in corrispondenza del
primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del
processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti
dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per
una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili
nella corrispondente categoria. La mancata conformita' ai criteri
comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilita' del
produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilita'
di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione
siano corrette.
6. Il gestore e' tenuto a conservare i dati richiesti per un
periodo di cinque anni.


                               Art. 3 


Verifica di conformita'

1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di
discarica in base alla caratterizzazione di cui all'art. 2 del
presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di
conformita' per stabilire se possiedono le caratteristiche della
relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilita'
previsti dal presente decreto.
2. La verifica di conformita' e' effettuata dal gestore sulla base
dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di
caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3
dell'art. 2.
3. Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o
piu' delle determinazioni analitiche impiegate per la
caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere
almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, nelle more
dell'emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo
termine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui
all'allegato 3 del presente decreto.
4. Il gestore e' tenuto a conservare i dati relativi ai risultati
delle prove per un periodo di cinque anni.


                               Art. 4 


Verifica in loco

1. Per l'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve
sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo
scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto e'
conforme ai criteri di ammissibilita' previsti dal presente decreto
per la specifica categoria di discarica.
2. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui
gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.
3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a
quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e
alla verifica di conformita' di cui agli articoli 2 e 3 del presente
decreto e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti
di accompagnamento secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma
3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono
prelevati campioni con cadenza stabilita dall'autorita'
territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore
a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso
l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'autorita'
territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi,
secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.


                               Art. 5 


Impianti di discarica per rifiuti inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto,
sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad
accertamento analitico, in quanto sono considerati gia' conformi ai
criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilita' stabiliti dal presente
decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti
proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme,
diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purche'
provenienti dallo stesso processo produttivo;
b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di
base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del
presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni
fissate nella tabella 2 del presente decreto;
non contengono contaminanti organici in concentrazioni
superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.
2. E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti
che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono
diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui
alla tabella 4, in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli
altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui
all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive
modificazioni.
3. Qualora sia dubbia la conformita' dei rifiuti ai criteri
specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
ovvero si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in
relazione all'origine del rifiuto), anche i rifiuti di cui alla
tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal
gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una
discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono
altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze
chimiche in quantita' tale da aumentare il rischio per l'ambiente o
da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad
una categoria diversa.

Tabella 1
Rifiuti inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in discarica
per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione


=====================================================================
Codice | Descrizione | Restrizioni
=====================================================================
| scarti di ceramica, |
| mattoni, mattonelle e |
| materiali da costruzione |
| (sottoposti a trattamento |
10 12 08| termico) |
---------------------------------------------------------------------
|Scarti di materiali in fibra |Solo se privi di leganti
10 11 03|a base di vetro ** |organici
---------------------------------------------------------------------
15 01 07|Imballaggi in vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 01|Cemento |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 02|Mattoni |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 03|Mattonelle e ceramiche |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
|Miscugli di cemento, mattoni,|selezionati da costruzione e
17 01 07|mattonelle e ceramiche |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
17 02 02|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Esclusi i primi 30 cm di
| |suolo, la torba e purche' non
| |provenienti da siti
17 05 04|Terra e rocce*** |contaminati
---------------------------------------------------------------------
19 12 05|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente vetro raccolto
20 01 02|Vetro |separatamente
---------------------------------------------------------------------
| |Solo rifiuti di giardini e
| |parchi; eccetto terra vegetale
20 02 02|Terre e rocce |e torba
---------------------------------------------------------------------


(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli,
plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti
di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione
provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose
inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi
adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio
e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera,
a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita
fosse contaminata in misura significativa.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione
provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali
contenenti sostanze pericolose in quantita' notevole.
(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.
(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

Tabella 2
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in
discariche per rifiuti inerti


=====================================================================
Parametro | L/S=10 1/kg
| mg/l
=====================================================================
As |0,05
Ba |2
Cd |0,004
Cr totale |0,05
Cu |0,2
Hg |0,001
Mo |0,05
Ni |0,04
Pb |0,05
Sb |0,006
Se |0,01
Zn |0,4
Cloruri |80
Fluoruri |1
Solfati |100
Indice Fenolo |0,1
DOC (*) |50
TDS (**) |400
---------------------------------------------------------------------


(*)Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il
DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con
una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra
7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri
di ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato
della prova non supera 50mg/l.
(**) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti
totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.

Tabella 3
Limiti di accettabilita' per i composti organici in discariche per
rifiuti inerti


=====================================================================
Parametro | Valore |
=====================================================================
| mg/kg |
| |
---------------------------------------------------------------------
| |
TOC (*) | 30.000 (*) |
---------------------------------------------------------------------
| |
BTEX | 6 |
---------------------------------------------------------------------
| |
Olio minerale (da C10 a C40) | 500 |
---------------------------------------------------------------------


(*)Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente
attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione,
quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti.
Per i terreni l'autorita' competente puo' accettare un valore limite
piu' elevato, purche' non si superi il valore di 500 mg/kg per il
carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).

Tabella 4
Fattori di equivalenza per il calcolo delle diossine e dei
dibenzofurani


=====================================================================
PCDD/PCDF |Fattore di equivalenza
|(TEF)
=====================================================================
|Tetraclorodibenzodiossina |
2, 3, 7, 8 |(TeCDD) |1
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDD) |1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 4, 7, 8 |(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 7, 8, 9 |(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 6, 7, 8 |(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDD) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzodiossina |
|(OCDD) |0,0003
---------------------------------------------------------------------
|Tetraclorodibenzofurano |
2, 3, 7, 8 |(TeCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano |
2, 3, 4, 7, 8 |(PeCDF) |0,3
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDF) |0,03
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 7, 8 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 7, 8, 9 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 6, 7, 8 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
2, 3, 4, 6, 7, 8 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDF) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9|(HpCDF) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzofurano |
|(OCDF) |0,0003
---------------------------------------------------------------------




                               Art. 6 


Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi

1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi e' consentito lo
smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:
a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 classificati come non
pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le
frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente
e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualita' e quantita' ai
rifiuti urbani;
b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva
definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza
Stato-Regioni.
2. I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi in questa
tipologia di discarica se risultano conformi a quanto previsto
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003; non sono ammessi
se risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato
al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti
rifiuti non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi
rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto,
nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non
pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non
inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui
all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni
fissate in tabella 5.
4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto,
nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresi', smaltiti
rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a
processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano
un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a;
b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non
superiore al 5%;
c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza
secca non inferiore al 25%;
d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai
rifiuti non pericolosi biodegradabili.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto,
nelle aree delle discariche per rifiuti non pericolosi destinate a
ricevere rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, possono essere
smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettino le condizioni di cui
alla tabella 5a.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto,
in discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento
di rifiuti che:
a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di
equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0.002
mg/kg;
c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al
regolamento (CE) n.850/2004 e successive modificazioni, non
individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni
superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.
7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti
non pericolosi i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali,
indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non
pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali
artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in
celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo
tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono
realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei
rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in
modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la
frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali.
Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la
ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza
plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali
da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la
dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la
chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto
tra rifiuti e persone;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non
devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi
biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali
a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non superiore
al 5% ed un valore di DOC non superiore al limite di cui alla tabella
5a;
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi in conformita' con l'art. 7, comma 3, lettera
c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere
sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono
rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto.
In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2
e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere
ridotte dall'autorita' territorialmente competente.

Tabella 5
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in
discariche per rifiuti non pericolosi


=====================================================================
Parametro | L/S=10l/kg
| (mg/l)
=====================================================================
As |0,2
Ba |10
Cd |0,1
Cr totale |1
Cu |5
Hg |0,02
Mo |1
Ni |1
Pb |1
Sb |0,07
Se |0,05
Zn |5
Cloruri |2.500
Fluoruri |15
Solfati |5.000
DOC (*) (**) |100
TDS (***) |10.000
-------------------------------------------------------------------------------


(*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica
alle seguenti tipologie di rifiuti:
a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti
individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301,
020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti
dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici
dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307,
030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal
trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei
rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purche'
trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente
l'attivita' biologica;

b. fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti
040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312,
070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902,
190903, 191304, 191306, purche' trattati mediante processi idonei a
ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;

c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e
190802;

d. rifiuti della pulizia delle fognature (200306);

e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati
dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;

f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio
selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento
biologico, individuati dal codice 190501;

g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani,
individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purche' sia garantita
la conformita' con quanto previsto dai Programmi regionali di cui
all'articolo 5 del D.Lgs 36/2003 e presentino un indice di
respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non
superiore a 1000 mgO2 /kgSVh.
(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per
il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con
una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I
rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di
ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato
della prova non supera 100 mg/l.
(***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti
totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Il
limite di concentrazione per il parametro TDS non si applica alle
tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota (*).

Tabella 5a
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' di rifiuti
pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non
pericolosi


=====================================================================
Parametro | L/S=10 l/kg
| (mg/l)
=====================================================================
As |0,2
Ba |10
Cd |0,1
Cr totale |1
Cu |5
Hg |0,02
Mo |1
Ni |1
Pb |1
Sb |0,07
Se |0,05
Zn |5
Cloruri |1.500
Fluoruri |15
Solfati |2.000
DOC (*) |80
TDS (**) |6.000
-------------------------------------------------------------------------------


(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per
il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con
una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I
rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di
ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato
della prova non supera 80 mg/l.
(**) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti
totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.



                               Art. 7 


Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, le autoritA' territorialmente competenti possono
autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie
di discariche per rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o
biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi
in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e
discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato
contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti
inorganici, con recupero di biogas.
2. I criteri di ammissibilita' per le sottocategorie di discariche
di cui al comma 1 vengono individuati dalle autorita'
territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.
I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle
caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con
riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneita' del sito e
prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo
e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.
3. Le autorita' territorialmente competenti possono, altresi',
autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da
operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di
bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prendendo in
considerazione i parametri previsti dalla tabella 1, colonna B,
dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.


                               Art. 8 


Impianti di discarica per rifiuti pericolosi

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto,
nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti
pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano
un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;
b) contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n.
209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
c) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di
equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori
0,01 mg/kg;
d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere
inferiore al 25%;
e) il TOC non deve essere superiore al 6%;
f) per gli inquinanti organici persistenti diversi da quelli
indicati alle precedenti lettere b) e c) si applicano i limiti di
concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) 850/2004 e
successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,
paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento;
2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1,
lettere b) e c) ed f) possono essere disposte, con oneri a carico del
detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'autorita'
territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto
determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
3. Le autorita' competenti possono autorizzare all'interno di
discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione
del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per
rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, purche' sia garantita
all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non
pericolosi da quelli pericolosi.

Tabella 6
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in
discariche per rifiuti pericolosi


=====================================================================
Parametro | L/S=10 1/kg
| mg/l
=====================================================================
As |2,5
Ba |30
Cd |0,5
Cr totale |7
Cu |10
Hg |0,2
Mo |3
Ni |4
Pb |5
Sb |0,5
Se |0,7
Zn |20
Cloruri |2.500
Fluoruri |50
Solfati |5.000
DOC (*) |100
TDS(**) |10.000
---------------------------------------------------------------------


(*)Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il
DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con
una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I
rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di
ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato
della prova non supera 100mg/l.
(**) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti
totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.



                               Art. 9 


Criteri di ammissibilita' in depositi sotterranei

1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti
non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli
indicati al comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, e'
effettuata da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la
valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto
3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e
degli ulteriori criteri stabiliti nell'allegato 4 al presente
decreto. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se
compatibili con tale valutazione.
3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti
che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico,
chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:
a) i rifiuti elencati all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a
contatto con l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni
previste per lo stoccaggio e subire quindi:
un cambiamento di volume;
una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o
esplosivi, o qualunque altra reazione che possa rappresentare un
rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrita' della
barriera;
c) i rifiuti biodegradabili;
d) i rifiuti dall'odore pungente;
e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o
esplosiva, e in particolare i rifiuti che:
provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni
parziali dei componenti;
in condizioni di saturazione in un contenitore formano
concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde
al limite inferiore di esplosivita';
f) i rifiuti con un'insufficiente stabilita' tenuto conto delle
condizioni geomeccaniche;
g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea
nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i
rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di
miscele non identificate.
4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, e'
effettuata da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la
valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il
deposito in questione, in conformita' a quanto previsto al punto 1.2
dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare che il livello di
isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera e' accettabile.
5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco
devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilita'; i
differenti gruppi di compatibilita' devono essere fisicamente
separati nella fase di stoccaggio.


                               Art. 10 


Deroghe

1. Sono ammessi valori limite piu' elevati per i parametri
specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto
qualora:
a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare
riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti
per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che
non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei
rischi;
b) l'autorita' territorialmente competente conceda
un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la
singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa
discarica e delle zone limitrofe;
c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non
superino, per piu' del triplo, quelli specificati per la
corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore
limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti,
il valore limite autorizzato non superi, per piu' del doppio, quello
specificato per la corrispondente categoria di discarica.
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo
naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorita'
territorialmente competente puo' stabilire limiti piu' elevati
coerenti con tali concentrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti
parametri:
a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e
6;
b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
c) PCB di cui all'art. 5, comma 2;
d) carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per
rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e
non reattivi;
e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti
pericolosi.
4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione
della direttiva 1999/31/CE previsti dall'art. 15 della medesima
direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale di
autorizzazioni concesse in virtu' del presente articolo sulla base
delle informazioni ricevute dall'Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dell'Ambiente 4 agosto 1998, n.
372. La relazione e' elaborata in base al questionario adottato con
la decisione 2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.


                               Art. 11 


Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' abrogato il decreto ministeriale 3 agosto 2005 del
Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2005, n. 201, Serie Generale.
Il presente decreto sara' sottoposto al preventivo controllo di
legittimita' della Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2010

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo


Il Ministro
dello sviluppo economico, ad interim
Berlusconi


Il Ministro della salute
Fazio


Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 10, foglio n. 5


                                                           Allegato 1 
Caratterizzazione di base
La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle
caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le
informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di
sicurezza.
1. Scopi della caratterizzazione di base.
La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti
(tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre
percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);
b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il
comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le
possibilita' di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori
limite;
d) individuare le variabili principali (parametri critici) per
la verifica di conformita' di cui all'art. 3 del presente decreto e
le eventuali possibilita' di semplificare i test relativi (in modo da
ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica
delle informazioni pertinenti).
Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire
dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle
procedure di test semplificate, nonche' la frequenza delle verifiche
di conformita'.
2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base.
I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei
rifiuti sono i seguenti:
a) fonte ed origine dei rifiuti;
b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti
(descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi
dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o
una dichiarazione che spieghi perche' tale trattamento non e'
considerato necessario;
d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento
del percolato quando sia presente;
e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione
2000/532/CE della Commissione e successive modificazioni);
g) per i rifiuti pericolosi: le proprieta' che rendono
pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva
91/689/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti
pericolosi;
h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano
tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono
ammissibili;
j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla
discarica;
k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare
o recuperare i rifiuti.
3. Caratterizzazioni analitiche.
Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 e'
necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre
al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei
rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione
analitica. Le determinazioni analitiche previste per determinare le
tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a
verificarne la conformita'.
La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma
delle determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra
caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformita'
dipendono dal tipo di rifiuti. Ai fini della caratterizzazione
analitica si individuano due tipologie di rifiuti:
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso
processo;
b) rifiuti non generati regolarmente.
Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno
informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i
criteri di ammissibilita' alla categoria di discarica corrispondente;
e' possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad
esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani).
a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.
I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei
prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il
quale:
l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e
le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben
definiti;
il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni
necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono
cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali
impiegati).
Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti
possono anche provenire da impianti diversi, se e' possibile
considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche
comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).
Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono
essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del
presente allegato e in particolare:
la composizione dei singoli rifiuti;
la variabilita' delle caratteristiche;
se prescritto, il comportamento dell'eluato dei rifiuti,
determinato mediante un test di cessione per lotti;
le caratteristiche principali, da sottoporre a determinazioni
analitiche periodiche.
Se i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti
diversi, occorre effettuare un numero adeguato di determinazioni
analitiche per evidenziare la variabilita' delle caratteristiche dei
rifiuti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base
e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di
conformita', a meno che, il loro processo di produzione cambi in
maniera significativa.
Per i rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso
impianto, i risultati delle determinazioni analitiche potrebbero
evidenziare variazioni minime delle proprieta' dei rifiuti in
relazione ai valori limite corrispondenti. In tal modo risulta
effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere
sottoposti soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il loro
processo di produzione cambi in maniera significativa.
I rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e
la miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi
misti di diversi impianti di raccolta, possono presentare
caratteristiche estremamente variabili e occorre tenerne conto per
stabilire la tipologia di appartenenza (tipologia a: rifiuti
regolarmente generati nel corso dello stesso processo o tipologia b:
rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilita' fa propendere
verso la tipologia b.
b) Rifiuti non generati regolarmente.
I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati
regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto
e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In
questo caso e' necessario determinare le caratteristiche di ciascun
lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei
requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono
essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non
deve essere effettuata la verifica di conformita'.
4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni
analitiche.
Oltre a quanto previsto alla tabella 1 e all'art. 6, comma 7
lettera c), ai fini della caratterizzazione di base, non sono
necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 3 del
presente allegato qualora:
i rifiuti siano elencati in una lista positiva, compresi i
rifiuti individuati dal decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera
b) del presente decreto;
tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei
rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorita' territorialmente
competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta
pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono
disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei
rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo
ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni
analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di
discarica.


                                                           Allegato 2 
Criteri di ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto
1. Principi.
I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere
conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:
a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella
dedicata;
b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di
cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco
europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti
contenenti amianto, purche' sottoposti a processi di trattamento ai
sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29
luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con
periodicita' stabilita dall'autorita' competente presso l'impianto di
trattamento.
Tabella 1
Criteri di ammissibilita' a discariche per rifiuti non pericolosi
dei rifiuti contenenti amianto trattati



Parametro Valori
Contenuto di amianto (% in peso) ≤ 30
Densità apparente (g/cm3) > 2
Densità relativa (%) > 50
Indice di rilascio < 0,6



1. Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le
discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il
conferimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto nelle
discariche individuate alle precedenti lettere a) e b), devono essere
rispettati modalita' e criteri di smaltimento, dotazione di
attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla
contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo punto 2.
2. Modalita' e criteri di deposito dei rifiuti contenenti
amianto.
Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire
direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed
esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da
evitare la frantumazione dei materiali.
Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere
spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza
causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.
Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve
essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di
ogni operazione di compattamento e, se i rifiuti non sono imballati,
deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per
copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da
adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da
costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con
uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore.
Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attivita',
quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di
fibre.
Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la
collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della
discarica o dell'area.
Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere
prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone.
Nella copertura finale dovra' essere operato il recupero a verde
dell'area di discarica, che non dovra' essere interessata da opere di
escavazione ancorche' superficiale.
Nella conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti
rifiuti contenenti amianto, si applicano le disposizioni di cui al
titolo IX, capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


                                                           Allegato 3 
Campionamento e analisi dei rifiuti

Il campionamento, le determinazioni analitiche per la
caratterizzazione di base e la verifica di conformita' sono
effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore
della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e
qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza
nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di
controllo della qualita'.
Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere
effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi
abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualita',
compreso un controllo periodico indipendente.
1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano
biodegradabile.
Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla
successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della
composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed
analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.
Secondo quanto previsto dalla direttiva 1999/31/CE, art. 2,
lettera m), devono essere considerati fra i rifiuti urbani
biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il
cartone, i pannolini e gli assorbenti.
2. Analisi degli eluati e dei rifiuti.
Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione
chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un
campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e
gli standard di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari,
pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi
degli eluati" e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002.
Le prove di eluizione per la verifica dei parametri previsti
dalle tabelle 2, 5, 5a e 6 del presente decreto sono effettuate
secondo le metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla
Norma UNI 10802.
La determinazione degli analiti negli eluati e' effettuata
secondo quanto previsto della norma UNI 10802. Per la determinazione
del DOC si applica la norma UNI EN 1484. I risultati delle analisi
degli eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i
quali si applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza
secca, tale valore di concentrazione, effettuando i test di cessione
secondo le metodiche di cui alla Norma UNI 10802, equivale al
risultato espresso in mg/kg di sostanza secca diviso per un fattore
10.
La determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma
C10-C40 e' effettuata secondo la norma UNI EN 14039.
Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi
indicati dalle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657.
La determinazione del TOC nel rifiuto tal quale e' effettuata
secondo la norma UNI EN 13137.
Il calcolo della sostanza secca e' effettuato secondo la norma
UNI EN 14346.
Per determinare se un rifiuto si trova nello stato solido o
liquido si applica il procedimento riportato nella norma UNI 10802.
La determinazione dei PCB deve essere effettuata sui seguenti
congeneri:
congeneri significativi da un punto di vista
igienico-sanitario: 28, 52, 95, 99,101, 110, 128, 138, 146, 149, 151,
153, 170, 177, 180, 183, 187
congeneri individuati dall'OMS come "dioxin like": 77, 81, 105,
114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.
Le determinazioni analitiche di ulteriori parametri non
specificatamente indicati dalle norme sopra riportate devono essere
effettuate secondo metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale
e/o internazionale.".
3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.
Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti
amianto le analisi devono essere integrate come segue.
3.1 Analisi del rifiuto.
Fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera c), il
contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente
utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal
D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanita', la percentuale in
peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento,
sara' ridotta dall'effetto diluizione della matrice inglobante
rispetto al valore del rifiuto iniziale.
La densita' apparente e' determinata secondo le normali procedure
di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica
strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densita'
assoluta e' determinata come media pesata delle densita' assolute dei
singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei
rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale finale. La
densita' relativa e' calcolata come rapporto tra la densita'
apparente e la densita' assoluta.
L'indice di rilascio I.R. e' definito come:
I.R. = frazione ponderale di amianto/densita' relativa (essendo
la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).
L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato,
dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e
solidita'.
La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi
contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.
La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita
secondo le modalita' indicate nel piano di sorveglianza e controllo.
3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.
Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in
contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle
analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati
nel D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanita'.


                                                           Allegato 4 
Valutazione della sicurezza ai fini dell'ammissione dei rifiuti in
depositi sotterranei
1. Principi di sicurezza per tutti i tipi di deposito
sotterraneo.
1.1. L'importanza della barriera geologica.
Lo smaltimento dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire
l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera
geologica e le cavita', e in particolare le strutture artificiali,
costituiscono un sistema che, come tutti gli altri aspetti tecnici,
deve rispettare i prescritti requisiti.
In particolare, devono essere attuate le misure necessarie per
impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque
sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i
corpi idrici sotterranei. A tal fine, deve essere effettuata la
valutazione a lungo termine dell'impianto, in conformita' a quanto
stabilito al punto 1.2.7 del presente allegato.
1.2. Valutazione dei rischi specifica per il sito.
Per la valutazione dei rischi e' necessario individuare:
il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati);
i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque
sotterranee);
le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti
possono raggiungere la biosfera;
la valutazione dell'impatto delle sostanze che possono
raggiungere la biosfera.
I criteri di ammissibilita' per il deposito sotterraneo devono
essere basati sull'analisi della roccia ospitante, accertando che,
per quanto riguarda il sito, non sia applicabile alcuna delle
condizioni dell'allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36 ad eccezione dei paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 per gli impianti di
discarica per rifiuti inerti e dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 per
gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi.
I criteri di ammissibilita' devono essere determinati tenendo
conto delle condizioni locali. A tale scopo e' necessario accertare
che gli strati sono adatti per la collocazione di un deposito, cioe'
valutare i rischi legati al contenimento, tenendo conto del sistema
generale costituito dai rifiuti, dalle strutture e cavita'
artificiali e dalla natura della roccia ospitante.
La valutazione dei rischi dell'impianto specifica per il sito
deve essere effettuata sia per la fase operativa che per la fase
post-operativa. L'esito delle valutazioni consentira' di definire le
misure di controllo e di sicurezza necessarie e di determinare i
criteri di ammissibilita'.
E' necessario effettuare un'analisi integrata della valutazione
delle prestazioni, che comprenda i seguenti aspetti:
1) valutazione geologica;
2) valutazione geomeccanica;
3) valutazione idrogeologica;
4) valutazione geochimica;
5) valutazione dell'impatto sulla biosfera;
6) valutazione della fase operativa;
7) valutazione a lungo termine;
8) valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie
del sito.
1.2.1. Valutazione geologica.
E' necessaria un'indagine della struttura geologica di un sito,
se non e' gia' nota, con ricerche ed analisi della tipologia delle
rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad
accertare che il sito e' adatto alla creazione di un deposito
sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e
la struttura delle irregolarita' o delle fratture degli strati
geologici circostanti e l'impatto potenziale dell'attivita' sismica
su tali strutture. E indispensabile prendere in considerazione anche
siti alternativi.
1.2.2. Valutazione geomeccanica.
La stabilita' delle cavita' deve essere accertata con adeguate
ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche
dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in
maniera sistematica.
E' necessario accertare che:
1) durante e dopo la formazione delle cavita', ne' nella
cavita' stessa ne' sulla superficie del suolo sono prevedibili
deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalita' del
deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;
2) la capacita' di carico della cavita' e' sufficiente a
prevenirne il crollo durante l'utilizzo;
3) il materiale depositato deve avere la stabilita' necessaria
ad assicurarne la compatibilita' con le proprieta' geomeccaniche
della roccia ospitante.
1.2.3. Valutazione idrogeologica.
E' indispensabile un'indagine approfondita delle caratteristiche
idrauliche per valutare la configurazione dello scorrimento delle
acque sotterranee negli strati circostanti, sulla base delle
informazioni sulla conduttivita' idraulica della massa rocciosa,
delle fratture e dei gradienti idraulici.
1.2.4. Valutazione geochimica.
E' indispensabile un'indagine approfondita della composizione
delle rocce e delle acque sotterranee per valutare la situazione
attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel
tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura,
nonche' una descrizione mineralogica quantitativa della roccia
ospitante. Va valutata anche l'incidenza della variabilita' sul
sistema geochimico.
1.2.5. Valutazione dell'impatto sulla biosfera.
E' indispensabile un'indagine sull'impatto del deposito
sotterraneo sulla biosfera. Vanno svolti anche studi di base per
determinare il livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente
naturale locale.
1.2.6. Valutazione della fase operativa.
Per quanto riguarda la fase operativa l'analisi deve accertare:
1) la stabilita' delle cavita' come stabilito al punto 1.2.2;
2) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un
contatto tra i rifiuti e la biosfera;
3) che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio
dell'impianto.
L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve
comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di
dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione
dell'impianto e al programma di attivita'. Va dimostrato che tra i
rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o
fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e
da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai
rifiuti non ammissibili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36 e dei rifiuti non ammessi al deposito
sotterraneo ai sensi dell'art. 9, comma 3 del presente decreto, non
e' consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla
combustione spontanea nelle condizioni di stoccaggio previste
(temperatura, umidita'), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti
provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non
identificata.
Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a
una via di contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la fase
operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono
essere riassunti in categorie specifiche e ne devono essere valutati
i possibili effetti, accertando che non esistono rischi inaccettabili
di una rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure
di emergenza.
1.2.7. Valutazione a lungo termine.
Per conseguire l'obiettivo di uno smaltimento sostenibile, la
valutazione dei rischi deve comprendere previsioni di lungo termine.
Va accertato quindi che durante la fase post-operativa a lungo
termine del deposito sotterraneo non si creeranno vie di contatto con
la biosfera.
E' necessario analizzare quantitativamente sul lungo periodo le
barriere del sito di deposito sotterraneo (come la qualita' dei
rifiuti, le strutture artificiali, le opere di consolidamento e di
sigillatura di pozzi e forature), le caratteristiche prestazionali
della roccia ospitante, degli strati circostanti e del terreno di
copertura e valutarle sulla base di dati specifici del sito o di
calcoli deduttivi sufficientemente prudenti. Va tenuto conto anche
delle condizioni geochimiche e geoidrologiche come la circolazione
delle acque sotterranee (cfr. le sezioni 1.2.3 e 1.2.4), l'efficacia
delle barriere, l'attenuazione naturale e il percolato dei rifiuti
depositati.
La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo deve
essere accertata attraverso un esame che comprenda una descrizione
della situazione iniziale in un momento specifico (ad esempio il
momento della chiusura) seguita da una previsione dei maggiori
cambiamenti previsti nel tempo geologico. Vanno infine valutate le
conseguenze del rilascio delle sostanze coinvolte dal deposito
sotterraneo, in base a scenari previsionali diversi che tengano conto
della possibile evoluzione a lungo termine della biosfera, della
geosfera e del deposito sotterraneo.
Nel valutare i rischi legati ai rifiuti a lungo termine non e'
necessario tenere conto dei contenitori e del rivestimento delle
cavita' per la loro durata limitata.
1.2.8. Valutazione di impatto degli impianti di raccolta di
superficie.
Anche quando sono destinati allo smaltimento sotterraneo, i
rifiuti portati al sito vengono scaricati, sottoposti a prove ed
eventualmente stoccatiin superficie prima di raggiungere la
destinazione finale. Gli impianti di raccolta devono essere
progettati e gestiti in maniera da evitare danni alla salute umana e
all'ambiente locale e da rispettare gli stessi requisiti previsti per
gli altri impianti di raccolta dei rifiuti.
1.2.9. Valutazione degli altri rischi.
Ai fini della protezione dei lavoratori, i rifiuti possono essere
stoccati in un deposito sotterraneo solo se rigorosamente isolati da
attivita' minerarie. Non sono ammessi rifiuti che contengono o
possono produrre sostanze pericolose per la salute umana, come ad
esempio germi patogeni di malattie contagiose.
2. Considerazioni supplementari in materia di miniere di
salgemma.
2.1. Importanza della barriera geologica.
Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di
salgemma, la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice ruolo:
roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti,
strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad
esempio di anidrite) che costituiscono una barriera geologica che
impedisce alle acque sotterranee di penetrare nella discarica e che
impedisce ai liquidi e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di
smaltimento. Nei punti in cui tale barriera geologica e' attraversata
da pozzi e perforazioni e' necessario provvedere a sigillarli durante
le operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli
ermeticamente dopo la cessazione delle attivita' del deposito
sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo
di attivita' della discarica, dopo la cessazione delle attivita' di
questa e' indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga
impermeabile all'acqua, progettata calcolando la pressione idraulica
operativa a tale profondita', in maniera che l'acqua che potrebbe
filtrare nella miniera ancora in funzione non possa comunque
penetrare nell'area di smaltimento,
nelle miniere di salgemma il sale e' considerato una barriera
di contenimento totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la
biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un
evento geologico a lungo termine come il movimento terrestre o
l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del livello del mare).
Non esistono probabilita' molto elevate che i rifiuti subiscano
alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre
tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli.
2.2. Valutazione a lungo termine.
La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo situato
in uno strato roccioso di salgemma va accertata principalmente
designando la roccia salina come barriera. La roccia salina risponde
al requisito di impermeabilita' ai gas e ai liquidi e, grazie alla
sua natura convergente, e' in grado di incapsulare i rifiuti e di
isolarli completamente al termine del processo di trasformazione.
La natura convergente della roccia salina non e' quindi in
contrasto con la necessita' di disporre di cavita' stabili nella fase
operativa. La stabilita' e' un fattore importante per garantire la
sicurezza operativa e mantenere l'integrita' della barriera geologica
senza limitazioni di tempo, assicurando cosi' la protezione della
biosfera. I rifiuti devono essere mantenuti in isolamento permanente
rispetto alla biosfera. Il cedimento controllato del terreno di
copertura o altri difetti prevedibili a lungo termine sono
accettabili solo se e' possibile dimostrare che potranno verificarsi
esclusivamente trasformazioni diverse dalla rottura, che rimarra'
comunque integra la barriera geologica e che non si formeranno vie di
contatto tra l'acqua e i rifiuti o i rifiuti e la biosfera.
3. Considerazioni supplementari con riferimento alla roccia dura.
Per stoccaggio in profondita' nella roccia dura si intende lo
stoccaggio sotterraneo a una profondita' di parecchie centinaia di
metri; la roccia dura puo' essere costituita da diverse rocce
magmatiche come il granito o il gneiss, ma anche da rocce
sedimentarie come il calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si puo'
servire di una miniera non piu' sfruttata per le attivita' estrattive
o di un impianto di stoccaggio nuovo.
3.1. Principi di sicurezza.
Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non e' possibile il
contenimento totale e quindi e' necessario costruire una struttura di
deposito sotterraneo atta a far si' che l'attenuazione naturale degli
strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti
impedendo cosi' effetti negativi irreversibili nei confronti
dell'ambiente. Sara' quindi la capacita' dell'ambiente circostante di
attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare
l'accettabilita' di una fuga da una struttura di questo tipo.
Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno
valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente
delle diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio
sotterraneo nella roccia dura, il deposito deve essere situato al di
sotto della falda acquifera per prevenire il deterioramento delle
acque sotterranee.
Lo stoccaggio nella roccia dura deve rispettare tale requisito,
impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito
raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati superiori della
falda acquifera a contatto con essa - in quantita' o concentrazioni
tali da provocare effetti nocivi. E' necessario quindi valutare
l'afflusso delle acque verso e nella biosfera e l'impatto della
variabilita' sul sistema idrogeologico.
Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e
delle strutture artificiali puo' portare alla formazione di gas nel
deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto
di tale fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio
sotterraneo di questo tipo.