Cass. Sez. III n. 38409 del 29 agosto 2018 (Cc 20 mar 2018)
Pres. Cavallo Est. Corbetta Ric. PM in proc. Doninelli
Caccia e animali. Maltrattamento e responsabilità medico veterinario

Il reato di cui all’art. 544-ter codice penale,  essendo a forma libera, può essere realizzato anche con una condotta omissiva, purché l’agente sia destinatario di un obbligo giuridico di impedimento del verificarsi dell’evento lesivo. E’ proprio il caso del medico veterinario,  che, ai sensi dell’art. 14 del codice deontologico dei medici veterinari, “ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”. 


RITENUTO IN FATTO

1. Adito da una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, con l’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il g.i.p. del tribunale di Ancona mandava assolto Dino Donninelli, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all’art. 544 ter cod. pen., a lui contestato perché, nella qualità di veterinario di turno presso il canile sanitario di Senigallia, ometteva di sottoporre alle urgenti cure veterinarie il cane (microchip n. 380260004078499) oggetto di investimento stradale occorso nella serata del 31 dicembre 2015, ricoverato presso il canile di Sanigallia dalla ore 23.00 della stessa sera dell’incidente fino al 2 gennaio 2016, senza sottoporlo a cura farmacologica né a somministrazione di cibo, nonostante le condizioni di salute del cane fossero chiaramente compromesse ed evidenti fossero i comportamenti anomali (l’animale lamentandosi premeva la testa contro gli angoli del box), cagionandogli così gravi sofferenze fino alla morte, sopraggiunta il 4 gennaio 2016.  Ad avviso del tribunale, nel caso in esame si era in presenza di un comportamento omissivo, il che escluderebbe la configurazione del reato di cui all’art. 544 ter cod. pen., il quale, inoltre, esigerebbe il dolo specifico, che nemmeno sarebbe ravvisabile nella vicenda in esame.

2. Avverso l’indicata sentenza, il p.m. del tribunale di Ancona propone ricorso per cassazione, denunciando erronea applicazione dell’art. 544 ter cod. pen.
Premette, il ricorrente, che, avverso la sentenza emessa dal g.i.p. a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, l’unica impugnazione ammissibile sarebbe il ricorso per cassazione, come stabilito dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, il ricorrente eccepisce l’erronea interpretazione della fattispecie delittuosa in esame, operata dal g.i.p., sotto un duplice profilo, relativo all’elemento sia oggettivo, sia soggettivo del reato.
Quanto al primo aspetto, deduce il ricorrente che il delitto in esame è a forma libera, e quindi è realizzabile con una condotta sia attiva, sia omissiva, fermo restando, in quest’ultima ipotesi, la necessità di un obbligo giuridico di impedire l’evento, ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen. che, quanto al medico veterinario di turno, troverebbe fondamento nell’art. 16 del codice deontologico dei medici veterinari e nell’art. 5, comma 3, lett. b) legge regionale delle Marche n. 10 del  1997, norme in forza delle quali il medico veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza, di prestare le prime cure agli animali, al fine di fornire loro una specifica e adeguata assistenza, nonché l’obbligo di assicurare prestazioni sanitarie di pronto soccorso agli animali che si trovano presso la struttura sanitaria.
Quanto al secondo aspetto, l’interpretazione seguita dal g.i.p. confonderebbe l’elemento soggettivo del reato con una delle condotte contemplate della norma; il dolo specifico, peraltro, sarebbe richiesto con riferimento alla sola ipotesi di lesioni cagionate “per crudeltà”, con esclusione, quindi, dell’ipotesi della mancanza di necessità, in relazione alla quale sarebbe sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, che, ad avviso del ricorrente, sarebbe sussistente nel caso in esame.

3. Con memorie depositate in data 23 febbraio 2018 e in data 2 marzo 2018, il difensore dell’imputato evidenzia sia che il Donninelli somministrò al cane cibo e acqua, sia che, in data 2 gennaio 2016, consegnò il cane al figlio del proprietario, deceduto a seguito di investimento da parte di veicolo, ossia lo stesso evento in cui era rimasto coinvolto l’animale.

 
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In punto di rito, si deve osservare che la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010 - dep. 03/12/2010, Dalla Serra, Rv. 248378).

3. Nel merito, la motivazione addotta dal g.i.p. a fondamento dell’epilogo assolutorio è giuridicamente errata.

4. Invero, il delitto previsto dall’art. 544 ter cod. pen. è delineato come reato  a forma libera, e dà rilievo a due distinte condotte, ugualmente offensive del medesimo bene giuridico (il sentimento per gli animali), ossia il cagionare una lesione a un animale, ovvero il sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, condotte che, in entrambi i casi, devono essere realizzate “per crudeltà o senza necessità”.
Orbene, si osserva, in primo luogo, che, essendo a forma libera, il delitto può essere realizzato anche con una condotta omissiva, purché l’agente sia destinatario di un obbligo giuridico di impedimento del verificarsi dell’evento lesivo. E’ proprio il caso del medico veterinario,  che, ai sensi dell’art. 14 del codice deontologico dei medici veterinari, “ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”. Un obbligo del genere è ribadito dall’art. 5, comma 3, lett. b) legge regionale Marche n. 10 del 1997, a tenore del quale il servizio veterinario dell'AUSL assicura “le prestazioni sanitarie di pronto soccorso da garantire immediatamente agli animali presso strutture proprie o convenzionate e la successiva consegna presso i canili o i gattili”.
E’ perciò errata la sentenza impugnata, laddove ha escluso la penale rilevanza della condotta ascritta dal Donninelli solo perché di natura omissiva, la quale, per contro, può assumere rilevanza, ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen.

4. Altrettanto errata è la sentenza impugnata, laddove ha prefigurato il dolo specifico. Invero, l’elemento soggettivo richiesto dal delitto in esame è il dolo generico, che sussiste quando l’agente, in maniera deliberata, realizzi una delle condotte indicate dalla fattispecie in argomento “per crudeltà o senza necessità”.
E’ ben vero che, in una decisione, si è affermato che, in materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali  configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta "senza necessità".  (Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007 - dep. 30/11/2007, Borgia, Rv. 238455).
Nel caso in esame, peraltro, parrebbe sussistere l’ipotesi della “mancanza di necessità”, che si verifica allorquando la condotta è realizzata in circostanze in cui è assente una ragione socialmente apprezzata e degna di tutela (come nel caso, ad esempio, della ricerca scientifica o a scopo di macellazione), ovvero sussiste la possibilità di una condotta alternativa, che sia eventualmente meno lesiva; nella nozione di "necessità" vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (Sez. 3, n. 50329 del 29/10/2015 - dep. 28/11/2016, Vitali, Rv. 268646; Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007 - dep. 30/11/2007, Borgia, Rv. 238456).
Per quanto detto, nel solco tracciato, in via generale, dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, Espenhahn, Rv. 261104), con riguardo al delitto di maltrattamenti di animali - quantomeno nel caso in cui, come quello in esame, la condotta sarebbe stata tenuta “senza necessità” - è perciò configurabile il dolo eventuale, che si realizza quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto, ossia la lesione a un animale ovvero che lo stesso sia sottoposto a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi.  

5. Nel caso in esame, peraltro, vi sono alcune elementi fattuali della vicenda che, dalla mera lettura del capo di imputazione, non appaiono chiari.
In primo luogo, non è dato comprendere se al Doninelli sia o no imputata la morte dell’animale; se così fosse, il fatto è astrattamente sussumibile in due distinte fattispecie: nell’art. 544 bis cod. pen., se l’agente, con la propria condotta - anche omissiva, se garante - abbia voluto, anche a titolo di dolo eventuale, il verificarsi della morte dell’animale; nell’art. 544 ter, comma 3, cod. pen., laddove la morte dell’animale sia stata cagionata per colpa, quale conseguenza, prevedibile ed evitabile, di una delle condotte (dolose) descritte dal comma 1.
Inoltre - ciò che assume rilevanza decisiva, laddove al Donninnelli sia imputata la morte del cane - non è dato sapere se la condotta omissiva abbia avuto un’efficienza causale rispetto al verificarsi dell’evento: se, cioè, tenuto conto delle gravi condizioni di salute in cui versava il cane - che, nel capo di imputazione, sono descritte come “chiaramente compromesse” - la condotta doverosa omessa, se fosse stata realizzata, avrebbe impedito, o meno, il verificarsi dell’evento, ovvero ne avrebbe,  o meno, comportato il suo verificarsi in un momento significativamente diverso.
Infine, non risulta nemmeno chiaro se, in relazione all’elemento soggettivo, in capo al Donninelli sia prefigurabile il dolo, anche nella forma del dolo eventuale (come nel caso in cui, ad esempio, abbia in maniera deliberata omesso di presentarsi al servizio, accettando che, dalla sua condotta, potesse verificarsi la morte di un animale bisognoso di cure urgenti), ovvero della colpa, il che escluderebbe la rilevanza penale della sua condotta.
Si tratta di accertamenti di fatto che, ovviamente, dovranno essere compiuti in sede di merito.

6. Per i motivi sopra indicati, la sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Ancora per l’ulteriore corso.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Ancona.
Così deciso il 20/03/2018.