DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2006, n.161
Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di
composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e
vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria.
Gazzetta Ufficiale N. 100 del 2 Maggio 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle
emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi
organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per
carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44,
recante attuazione della direttiva 1999/13/CE;
Visto il Codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare il titolo II relativo
alle informazioni che devono accompagnare i prodotti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 9 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle attivita' produttive, della salute, per i beni e
le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto, al fine di prevenire o di limitare
l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti
organici volatili, di seguito denominati: «COV», sulla formazione
dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i
prodotti per carrozzeria, di seguito unitariamente denominati
prodotti, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV
ammesso ai fini dell'immissione sul mercato.
2. Restano ferme, per i prodotti di cui al comma 1, le disposizioni
vigenti in materia di tutela dei consumatori, dei lavoratori e
dell'ambiente di lavoro, nonche' in materia di etichettatura dei
prodotti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva n. 2004/42/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L. 143.
- La direttiva 1999/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 marzo 1999, n. L. 85.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le
eventualidisposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei
trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i
testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve
essere espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio
2004, n. 44 (Recepimento della direttiva 1999/13/CE
relativa alla limitazione delle emissioni di composti
organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47.
- Il titolo II del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229), reca: «Informazioni ai
consumatori».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Sostanze: qualsiasi elemento chimico ed i relativi composti,
allo stato naturale o prodotti da attivita' industriali, in forma
solida, liquida o gassosa;
b) Preparato: qualsiasi miscela o soluzione composta da due o
piu' sostanze;
c) Composto organico: qualsiasi composto contenente almeno
l'elemento carbonio ed uno o piu' tra gli elementi idrogeno,
ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto, cloro, bromo e fluoro, ad
eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati
inorganici;
d) Composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico
avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C
misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa;
e) Contenuto di COV: la massa di composti organici volatili
espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto
pronto all'uso. Non e' considerata come parte del contenuto di COV la
massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che,
in fase di essiccamento, reagisce chimicamente formando parte del
rivestimento;
f) Solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in
combinazione con altri agenti per dissolvere o diluire materie prime,
prodotti o rifiuti, oppure usato come agente di pulizia per
dissolvere contaminanti o come mezzo di dispersione, correttore di
viscosita', correttore di tensione superficiale, plastificante o
conservante;
g) Rivestimento: qualsiasi preparato, inclusi tutti i solventi
organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per
una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola da
applicare a scopo decorativo, funzionale o protettivo su una
determinata superficie;
h) Pitture e vernici: i rivestimenti elencati nell'allegato I,
paragrafo 1, esclusi gli aerosol, applicati a scopo decorativo,
funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative
finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali
manufatti;
i) Pellicola: uno strato continuo risultante dall'applicazione di
uno o piu' rivestimenti su un supporto;
l) Rivestimento a base acquosa (BA): rivestimento la cui
viscosita' e' regolata mediante l'uso di acqua;
m) Rivestimento a base solvente (BS): rivestimento la cui
viscosita' e' regolata mediante l'uso di solventi organici;
n) Prodotti per carrozzeria: i rivestimenti elencati
nell'allegato I, paragrafo 2, usati a fini di riparazione,
manutenzione o decorazione dei veicoli stradali, come definiti nella
direttiva 70/156/CEE, o di parti degli stessi, ove tali attivita'
siano effettuate al di fuori del luogo di produzione; gli aerosol
sono inclusi soltanto nei casi espressamente previsti;
o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione
del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito;
rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione
del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori
finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio
doganale comunitario;
p) Produttore: colui che produce i prodotti elencati
nell'allegato I, pronti all'uso o non pronti all'uso, o che importa
tali prodotti nel territorio doganale comunitario; chi effettua, su
tali prodotti, operazioni di miscelazione si considera come
produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso
secondo le definizioni contenute nell'allegato I;
q) Prodotto: le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria
elencati nell'allegato I;
r) Prodotto pronto all'uso: prodotto che non necessita di
operazioni di miscelazione per essere utilizzato;
s) Miscelazione: l'aggiunta, ad un prodotto elencato
nell'allegato I gia' immesso sul mercato, di altri prodotti, quali
solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli
elencati nell'allegato I; si considera come miscelazione anche
l'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2.
Nota all'art. 2:
- La direttiva 70/156/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
23 febbraio 1970, n. L., 42.
Art. 3.
Immissione sul mercato
1. A decorrere dalla data di applicazione dei valori limite
previsti nell'allegato II i prodotti elencati nell'allegato I possono
essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o
inferiore a tali valori limite e se sono etichettati in conformita'
all'articolo 4.
2. Se i prodotti elencati nell'allegato I richiedono, per essere
pronti all'uso, l'aggiunta di altri prodotti, quali solventi o
preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati
nell'allegato I, i valori limite previsti nell'allegato II si
applicano soltanto al prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di
tale aggiunta.
3. Al fine di valutare la conformita' del contenuto di COV dei
prodotti elencati nell'allegato I ai valori limite previsti
nell'allegato II si applicano i metodi analitici di cui all'allegato
III.
4. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai
prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare nelle attivita'
effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti in conformita'
al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44. Se presso tali
impianti si effettuano attivita' di restauro o manutenzione dei
veicoli di cui al comma 5 il gestore non deve ottenere
l'autorizzazione ivi prevista.
5. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai
prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare per il restauro o la
manutenzione degli edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni
culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il
restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico
o collezionistico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Chi intende acquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere
una preventiva autorizzazione. L'istanza di autorizzazione e'
presentata, per gli edifici e per i veicoli tutelati come beni
culturali, al soprintendente per i beni culturali competente per
territorio nell'ambito della richiesta di autorizzazione di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e,
per gli altri veicoli, al Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia
entro trenta giorni dalla richiesta. L'autorizzazione e' rilasciata
soltanto per le quantita' rigorosamente necessarie alla esecuzione
delle attivita' di restauro e di manutenzione.
6. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui
al comma 5 inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia delle
autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.
Note all'art. 3:
- Per il decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44,
si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 13) e' il seguente:
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni
culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere
prescrizioni.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
Art. 4.
Etichettatura
1. I prodotti elencati nell'allegato I, inclusi quelli non pronti
all'uso, possono essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di
un'etichetta, nella quale sono indicati, in modo chiaro e leggibile:
a) il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute
nell'allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall'allegato
II, espresso in g/l;
b) il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, nel prodotto
pronto all'uso.
2. All'etichettatura di cui al comma 1 provvedono il produttore e
chi trasferisce il prodotto da una confezione ad una o piu'
confezioni differenti.
Art. 5.
Raccolta e trasmissione dei dati
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le informazioni che i
produttori dei prodotti elencati nell'allegato I devono trasmettere a
tale Ministero ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al
comma 2 e le pertinenti modalita' di trasmissione.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia
alla Commissione europea entro il 1° luglio 2008, entro il 1° luglio
2011 e, successivamente, ogni cinque anni una relazione circa
l'applicazione del presente decreto, elaborata sulla base delle
informazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 6. A
tal fine e' utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla
Commissione europea. Il Ministero comunica inoltre annualmente tali
informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.
Art. 6.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
immissione sul mercato di prodotti elencati nell'allegato I, aventi
un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti
dall'allegato II, e' punito con l'arresto fino a due anni o con
l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro:
a) il produttore se il prodotto non ha subito operazioni di
miscelazione o se tali operazioni sono state effettuate in modo
conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite;
b) chi ha effettuato operazioni di miscelazione se il superamento
dei valori limite e' stato determinato da successive operazioni di
miscelazione effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da
costui fornite;
c) chi ha effettuato operazioni di miscelazione in modo difforme
dalle istruzioni per l'uso fornitegli o in assenza di tali
istruzioni.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica se il prodotto,
secondo le istruzioni per l'uso che lo accompagnano, non e' pronto
all'uso. Tale sanzione si applica in caso di immissione sul mercato
di prodotti che, secondo le istruzioni per l'uso che li accompagnano,
e indipendentemente dal proprio contenuto di COV, non sono pronti
all'uso e che, a seguito dell'aggiunta prevista dall'articolo 3,
comma 2, effettuata in modo conforme alle istruzioni stesse,
presentano un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti
dall'allegato II.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque altera
o contraffa' l'etichetta prevista dall'articolo 4 per i prodotti
elencati nell'allegato I, ovvero appone un'etichetta riportante
caratteristiche non conformi al prodotto, e' punito con l'arresto
fino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul
mercato i prodotti elencati nell'allegato I nei quali l'etichetta
prevista dall'articolo 4 e' assente, incompleta o evidentemente
alterata o contraffatta e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro. All'irrogazione di
tale sanzione provvede la regione competente per territorio o la
diversa autorita' indicata dalla legge regionale.
5. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano se i
prodotti sono destinati, fin dal primo atto di immissione sul
mercato, ad un'attivita' prevista dall'articolo 3, comma 4, o ad
un'operazione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 5. La
sanzione non si applica comunque a chi, prima di immettere il
prodotto sul mercato, acquisisce dal soggetto che lo utilizzera' una
dichiarazione scritta in merito al possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 3, comma 4, o una copia dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 3, comma 5.
6. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano
all'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, effettuata nei termini ivi previsti.
Art. 7.
Disposizioni transitorie e finali
1. I prodotti elencati nell'allegato I aventi un contenuto di COV
superiore ai valori limite previsti nell'allegato II possono essere
immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di
applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi
sono stati prodotti prima di tale data.
2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei tre anni
successivi alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti
elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul
mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di
utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione
europea.
3. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degli
allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a
successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse
modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
della direttiva comunitaria recepita con il presente decreto.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».
Art. 8.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Berlusconi, Ministro (ad interim) della
salute
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
(previsto dall'articolo 1, comma 1)
Elenco dei prodotti
1. Pitture e vernici:
a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per
interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado
di brillantezza (gloss) (minore o uguale) 25@60°;
b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per
interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado
di brillantezza (gloss) > 25@60°;
c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti
destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni
o stucco;
d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per
legno, metallo o plastica: rivestimenti che formano una pellicola
opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali
prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica;
sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne:
rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semiopaca,
destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e
plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti
opachi per legno, come definiti dalla norma EN 927-1 nell'ambito
della «categoria semistabile», ossia i rivestimenti che formano una
pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del
legno dagli agenti atmosferici.
f) impregnanti non filmogeni per legno: impregnanti per legno
che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio
inferiore a 5(micron)mm, misurato secondo il metodo 5A della norma
ISO 2808:1997;
g) primer: rivestimenti con proprieta' sigillanti e/o isolanti
destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le
particelle incoerenti del supporto o a conferire proprieta'
idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;
i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad
alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per
applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio,
applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per
plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli
reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i
rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento,
ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffiti, la resistenza
alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria
alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);
j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti
destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al
punto i), ai quali e' aggiunto un secondo componente (per esempio, le
ammine terziarie) prima dell'applicazione;
k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un
effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per
ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente
preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase
di essiccazione.
2. Prodotti per carrozzeria:
a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad
eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la
ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi
rivestimenti; tali prodotti comprendono:
- prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle
pistole a spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli
sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i
prodotti per eliminare il silicone;
- predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti
dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di
prodotti vernicianti;
b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati
per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di
applicare il surfacer/filler;
c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere
applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare
una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno
strato di finitura; tali prodotti comprendono:
- surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima
dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla
corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la
formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole
imperfezioni della superficie stessa;
- primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad
essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli
isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi
riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi
a spruzzo;
- wash primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in
peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente
sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla
corrosione e adesione; II) primer saldabili; III) le soluzioni
mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato
destinato ad essere applicato in un solo strato o in piu' strati per
conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di
finitura, come le basi «base coating» (rivestimento contenente
pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e
qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la
resistenza della superficie) e le vernici trasparenti «clear coating»
(rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura
la brillantezza finale e le proprieta' di resistenza richieste);
e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati
come finiture per conferire proprieta' speciali (come effetti
metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o
trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti
antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate
(per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo,
sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne.
Sono inclusi gli aerosol.
Allegato II
Allegato III
(previsto dall'articolo 3, comma 3)
Metodi analitici 1. Al fine di valutare la conformita' del
contenuto di COV dei prodotti elencati nell'allegato I ai valori
limite previsti nell'allegato II si applica il metodo analitico ISO
11890-2 (pubblicato nel 2002) e, nel caso in cui il prodotto contenga
COV che, in fase di essiccamento, reagiscono chimicamente formando
parte del rivestimento, il metodo analitico ASTMD 2369 (pubblicato
nel 2003).