Cass. Sez. III n. 50766 del 20 dicembre 2023 (UP 15 nov 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. PM in proc. Schirosi
Beni ambientali.Ambito applicazione dPR 31 del 2017

In tema di reati paesaggistici, le previsioni del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, che individuano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo i quali, per la mancanza di impatto sul bene tutelato, non richiedono il rilascio di autorizzazione paesaggistica, hanno natura regolamentare, dovendo, pertanto, essere interpretate in modo conforme alle disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività. In altri termini quanto alla applicabilità nei singoli casi del decreto in esame l'accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, o di quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'allegato B del citato d.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un'interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l'applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.


RITENUTO IN FATTO

    1. Con sentenza del 8 luglio 2022 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del tribunale di Lecce del 25 giugno 2019 con la quale Schirosi Luigi era stato assolto in relazione al reato di cui all’art. 181 comma 1 del Dlgs. 42/04.


2. Avverso l’ordinanza suindicata il Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo  di impugnazione.

3.Deduce l’erronea applicazione del DPR n. 31/17 con riguardo al punto A17 dell’allegato A e degli artt. 146 e 181 del Dlgs. 42/04 osservando come il predetto DPR abbia valenza esplicativa e non derogatoria di norme superiori, e quindi le opere in contestazione composte di quattro pilastri che sorreggono 7 travi oltre che da una grata in ferro che amplia la superficie di una terrazza, da esaminarsi congiuntamente, non potrebbero includersi tra quelle strutture leggere e facilmente amovibili per le quali il DPR sancisce l’esclusione della necessità di una previa autorizzazione paesaggistica. Né si tratterebbe di opere precarie.

                    CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è manifestamente infondato. Il DPR 13/2017, intitolato quale Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, è stato emanato tra l’altro in ragione e attuazione dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedimentali nonché individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Quanto alla natura di tale Decreto questa Suprema Corte ha precisato che in tema di reati paesaggistici, le previsioni del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, che individuano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo i quali, per la mancanza di impatto sul bene tutelato, non richiedono il rilascio di autorizzazione paesaggistica, hanno natura regolamentare, dovendo, pertanto, essere interpretate in modo conforme alle disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività. (Sez. 3 - , n. 1053 del 25/09/2019 Ud.  (dep. 14/01/2020 ) Rv. 277506 – 01).
In altri termini quanto alla applicabilità nei singoli casi del decreto in esame l'accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, o di quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'allegato B del citato d.P.R., deve essere condotto attenendosi ad un'interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l'applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo. (in tal senso Sez. 3 - n. 36545 del 14/09/2022 Ud.  (dep. 27/09/2022 ) Rv. 284312 – 01).
Tanto trova conforto nella lettura della disciplina relativa alla adozione del DPR n.13 del 2017 in questione.
A partire dal sopra indicato art. 12, comma 2 del d.l. n. 83 del 2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale “con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì individuate: a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali”.
In altri termini la previsione, tra l’altro e per quanto qui di specifico interesse, con il DPR 31 del 2017, allegato A di specifiche ipotesi sottratte alla autorizzazione paesaggistica è stabilita in conformità con l'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero nel quadro della ratio di tale ultima previsione che esclude dal novero della necessaria autorizzazione predetta solo quegli interventi che non pregiudichino l’assetto del paesaggio.
Nel caso concreto la disposizione di cui al punto A17 dell’allegato A al DPR 13 del 2017 annovera “installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo” Invero una lettura coordinata con il Dlgs. 42/04 e le relative elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali deve portare a ricondurre nella predetta previsione, in sostanza, strutture che oltre ad essere al servizio di date attività commerciali risultino altresì e necessariamente di ridotto impatto per caratteristiche di materiali e struttura, con assenza inoltre di muratura e di stabile collegamento al suolo. Ciò che significa che il profilo essenziale degli interventi così previsti attiene pur sempre allo scarso impatto dell’opera come tale, e la ulteriore precisazione della facile amovibilità o dello stabile collegamento al suolo devono intendersi come conseguenza della suddetta caratteristica di fondo,  e non come requisiti che da soli e in quanto tali possano sottrarre al campo di operatività della autorizzazione paesaggistica gli interventi in parola.
Ciò perché costituisce acquisizione consolidata della giurisprudenza di legittimità, che va qui ribadita, quella per cui il reato di pericolo di cui all'art. 181, comma , del d.lgs 24 febbraio 2004, n. 42 è configurabile anche nel caso di realizzazione di manufatti precari o facilmente amovibili, essendo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione delle sole condotte che si palesino inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio. (Sez. 3, n. 39429 del 12/06/2018 Ud.  (dep. 03/09/2018 ) Rv. 273903 - 01
Nel caso in esame la complessiva struttura in contestazione presenta oltre che dimensioni tali da non risultare insuscettibili  di impatto paesaggistico nei termini suindicati anche caratteristiche di stabile installazione, senza che nulla osti peraltro, a tale ultimo riguardo, la circostanza, erroneamente dedotta in sentenza, per cui lo stabile ancoraggio al suolo citato nella norma in parola atterrebbe solo al terreno e non come nel caso di specie al terrazzo; posto che, lo si ribadisce, la stabile installazione ovvero l’assenza di precarietà integra solo un elemento descrittivo e ulteriore, nient’affatto di per sé dirimente, che connota opere di ridotto impatto paesaggistico quali quelle disciplinate nel caso  n. 17 della allegato A del DPR in parola.
 Giova a tale ultimo riguardo rammentare, peraltro, che nel contesto in esame conserva rilievo il generale principio giurisprudenziale per cui è stabile e inamovibile anche il manufatto non infisso o incorporato al suolo, ma che, per la sua forza di gravità, s'immedesima con il terreno sottostante con caratteristiche di stabilità e di inamovibilità e con capacità di trasformare in modo durevole l'area occupata, che viene in tal modo utilizzata definitivamente escludendo così una assoluta e contingente precarietà del manufatto (Sez. 3, n. 8609 del 24/05/1983 Ud.  (dep. 20/10/1983 ) Rv. 160762 – 01).
Circostanza certamente emergente nel caso di strutture pesanti come quella qui in esame composta di ben quattro pilastri che sorreggono sette travi in legno in uno con una grata di ferro, da considerarsi unitariamente con le altre opere di copertura contestate.

5. Consegue che deve dichiararsi – d’ufficio - l’intervenuta estinzione dei reati, contestati come accertati il 14 marzo 2018, atteso che il quadro probatorio disponibile non consente una più favorevole declaratoria di non punibilità per ragioni di merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen.  

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 15.11.2023.