Pres. Vitalone Est. Gazzara Ric. Sbrescia.
Beni Ambientali. Violazioni paesaggistiche - Condono di cui alla L. n. 308 del 2004 - Ambito di riferibilità - Individuazione.
In tema di tutela del paesaggio, ai fini dell\'applicabilità del cosiddetto condono paesaggistico devono ritenersi sussistere gli stessi limiti previsti dall\'art. 32, comma secondo, lett. a) del D.Lgs. n. 269 del 2003, ai sensi del quale, nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, la sanatoria è possibile solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza, quali i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza  pubblica
 Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/10/2007
 Dott.  CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N.  2577
 Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott.  GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1656/2007
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto  da:
 Sbrescia Vincenzo, nato a Sant\'Anastasia (Na), l\'11/9/47;
 avverso la  sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 24/10/06;
 vista la  sentenza ed il ricorso;
 Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere  Dott. Santi Gazzara;
 Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto  Procuratore Generale, Dott. Izzo Gioacchino, il quale ha concluso per la  inammissibilità del ricorso;
 Udito il difensore del ricorrente, avv. Crog  Massimo, il quale ha concluso per l\'accoglimento del ricorso e nella eccezione  di prescrizione del reato.
 Osserva:
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Il  Tribunale di Nola - in composizione monocratica, con sentenza del 12/7/05,  condannava Sbrescia Vincenzo, con le attenuanti generiche, a mesi quattro di  arresto ed Euro dodicimila di ammenda (pena sospesa subordinata alla  demolizione) per il reato di cui all\'art. 81 cpv c.p. e L. n. 47 del 1985, n.  47, art. 20, lett. c), perché quale proprietario e committente delle opere, con  più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in zona sottoposta a  tutela D.Lgs. n. 490 del 1999, ex artt. 139 e 146, eseguiva, in assenza della  prescritta concessione edilizia, la realizzazione, a seguito di demolizione, di  nuovi solai con un aumento di superficie di circa mq. 15,50 e di volumetria di  mc. 62, circa; per il reato di cui all\'art. 81 cpv c.p., D.Lgs. n. 490 del 1999,  artt. 149 e 163, in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), perché  con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, eseguiva le opere di  cui al capo A) in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, senza la  prescritta autorizzazione D.Lgs. n. 490 del 1999, ex art. 161. A seguito di  gravame proposto dal prevenuto, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del  24/10/06, ha rigettato la impugnazione e confermato la decisione di primo grado.  Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la difesa dello Sbrescia,  con il seguente motivo: violazione ed erronea applicazione della L. n. 326 del  2003, art. 32, comma 27, e L. n. 47 del 1985, artt. 32 e 33, in relazione  all\'art. 606 c.p.p., lett. b - Mancanza e manifesta illogicità della motivazione  in relazione all\'art. 606 c.p.p., lett. e.
 Il ricorrente eccepisce l\'errore  che la Corte territoriale avrebbe commesso nel ritenere il manufatto realizzato  insuscettibile di sanatoria in quanto rientrante in zona sottoposta a vincolo  paesistico-ambientale; obietta, altresì, che il giudice di merito avrebbe  sussunto dai dati probatori, raccolti nel corso dell\'istruttoria dibattimentale  di primo grado, delle conseguenze giuridiche diverse da quelle che andavano  obiettivamente rilevate. MOTIVI DELLA DECISIONE
 La sentenza resa dalla Corte  di Appello di Napoli appare sorretta da logica e corretta motivazione, priva di  lacune e di vizi di implausibilità.
 Di contro il ricorso si appalesa  manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le doglianze  formulate non possono trovare accoglimento, rilevato che l\'autorizzazione  paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla  realizzazione, anche parziale, degli interventi, per cui esattamente il giudice  di merito ha denegato la sospensione del procedimento D.L. n. 269 del 2003, ex  art. 38, avendo accertato la non sussistenza delle condizioni legittimanti  l\'accesso alla procedura sanante.
 Sul punto si rileva che il potere di  controllo esercitato dal giudice è strettamente connesso all\'esercizio della  giurisdizione penale, dovendo egli svolgere la indispensabile verifica degli  elementi di fatto e di diritto della causa estintiva. Trattasi di compiti propri  della autorità giurisdizionale, non demandabili, neppure con legge ordinaria,  alla autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di  attribuzione (Cass. S.U. 24/11/99 n. 22, Sadini; Cass. 12/1/07, n. 83,  Sicignano-Del Gaudio). Peraltro, ai fini della applicabilità del cd. condono  paesaggistico devono ritenersi sussistere gli stessi limiti previsti dal D.L. n.  269 del 2003, art. 32, comma 2, lett. a), ai sensi del quale nelle aree  sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, a tutela  degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, la sanatoria è possibile  solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza, quali i lavori di restauro,  di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria (Cass. 13/9/05, n.  33297).
 Inoltre, non sussistono le condizioni per ottenere la sanatoria  allorché l\'abuso edilizio concerna opere realizzate in contrasto con il  preesistente vincolo paesistico-ambientale. Il giudice di merito ha dato  contezza di avere analizzato e valutato le risultanze istruttorie, dalle quali è  emersa la entità dell\'abuso edilizio posto in essere dal prevenuto, il quale, in  possesso di una autorizzazione per la realizzazione di una tettoia, aveva  realizzato la costruzione di un manufatto chiuso per tre lati, previa  demolizione della preesistente copertura di circa mq. 12, così da ricavare un  vano di mq. 15,50 e di mc. 62, in assenza di permesso di costruire e degli altri  titoli abilitativi, in zona soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, così  che l\'intervento edilizio de quo, con evidenza, non poteva farsi rientrare tra  quelli di minore rilevanza.
 Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n.  186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per  ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella  determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria della  inammissibilità medesima segue, a norma dell\'art. 616 c.p.p., l\'onere delle  spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore  della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi  dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
 P.Q.M.
 La Corte Suprema di  Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al  pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della  Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2007.
 Depositato in  Cancelleria il 6 dicembre 2007
 
                    




