Cass. Sez. III sent. 2864 del 25 gennaio 2007 (ud. 14 dicembre 2006)
Pres. Grassi Est. Sarno Ric. P.M. in proc. Tozzi ed altro
Beni Ambientali. Nozione di area boscata

Il taglio del bosco eseguito con tecnica a raso e non culturale configura il reato di cui all'articolo 181 del d lgs n. 41 della 2004. La nozione di "territorio coperto da bosco", ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico non può assumere una portata riduttiva e la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale

UDIENZA PUBBLICA DEL 14.12.2006
SENTENZA N. 02089/2006
REG. GENERALE n. 030293/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III. mi Signori


Omissis


SENTENZA/ORDINANZA


sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO

TRIBUNALE di TIVOLI nei confronti di:

1) TOZZI MARIANO                                                          N. IL 06/10/1934
2) TOZZI MARIA CELESTE                                               N. IL 20/10/1977

avverso SENTENZA del 10/02/2006

TRIBUNALE di TIVOLI

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Salzano

che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata

Udito il difensore Avv. Colosimo Paolo (ROMA)

Con sentenza in data 10 febbraio 2006 il tribunale di Tivoli assolveva perché il fatto non sussiste Tozzi Mariano e Tozzi Maria Celeste dai reati di cui agli articoli 163 d.Lgs. n. 490/99 e 734 c.p. loro contestati per avere eseguito, senza la preventiva autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo, lavori di taglio a raso di bosco di specie miste (roverella, castagno e acero) governato ad alto fusto dell'età di circa cinquant'anni, mediante abbattimento di 104 piante.

In motivazione, si affermava al riguardo che dalle prove testimoniali espletate era emerso che al terreno in questione mancava la qualità di bosco ceduo, sicché non era possibile che si verificasse la variazione paesaggistica contestata.


Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli eccependo la violazione di legge e contestando, in particolare, la individuazione della nozione di bosco fatta dal giudice a quo.


Motivi della decisione.


Il ricorso è fondato e merita accoglimento.


Osserva anzitutto il Collegio che, come già affermato da questa Corte, il taglio del bosco eseguito con tecnica a raso e non culturale configura il reato dell'articolo 163 d lgs n. 490/99, ora sostituito dall'articolo 181 del D. Lgs n. 41 della 2004 (Sez. 3 n 18695 dell'11.3.2004, rv 228452).


Sul piano concettuale si è già precisato anche che la nozione di "territorio coperto da bosco", ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 lett. g) della legge 08/08/1985 n. 431, non può assumere una portata riduttiva (Sez. 3, n. 1551 del 10/04/2000 Rv. 216980) e che la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale (Sez. 3, n. 17060 del 21/03/2006 Rv. 234318).


Ed in applicazione dei principi enunciati si è affermato che anche la macchia mediterranea interessata dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto o di essenze arbustive di elevato sviluppo - e non avente, quindi, caratteristiche di macchia bassa o rada - rientra nella previsione dell'art. 1 lett. g) citato (da ultimo Sez. 3, n. 48118 del 04/11/2004 Rv. 230483 che, come ricorda il procuratore della Repubblica ricorrente, ha riconosciuto la natura di macchia mediterranea alta nel caso di vegetazione comprensiva di lecci e sugheri che superavano l'altezza di un uomo fotografato).


Ciò premesso, appare evidente che la decisione impugnata si discosta - peraltro in maniera del tutto immotivata - dai principi affermati da questa Corte.


Inoltre la sentenza non dà assolutamente conto dell'iter logico che ha condotto alla conclusione raggiunta limitandosi la motivazione ad un laconico e generico riferimento alle "prove testimoniali espletate" delle quali peraltro non è dato conoscere nemmeno in maniera sintetica il contenuto.


La sentenza va pertanto annullata con rinvio al tribunale di Tivoli per un nuovo giudizio che si adegui ai rilievi formulati in questa sede e tenga conto dei principi affermati.


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Tivoli per nuovo giudizio.


Così deciso in Roma il 14.12.06