Cass. Sez. III n. 16567 del 19 aprile 2021 (UP 12 gen 2023)
Pres. Di Nicola Rel. Noviello Ric. Petronella
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e acquisizione in via amministrativa del terreno al patrimonio disponibile del Comune

Deve in ogni caso escludersi che, in tema di provvedimenti sanzionatori che conseguono all'accertamento di una lottizzazione abusiva, possa desumersi, dalla disciplina in materia, l'esistenza di una sorta di pregiudiziale penale, ovvero di previa verifica della sussistenza della responsabilità penale di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001, come del resto più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa. Sicchè, ai fini del provvedimento di acquisizione in via amministrativa del terreno al patrimonio disponibile del Comune è irrilevante che possa venire a mancare una pronuncia di confisca in sede penale.

RITENUTO IN FATTO

1.    Con sentenza del 13 settembre 2021, la corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza del 28 settembre 2010 del tribunale di Bari, con la quale, tra gli altri, Petronella Irene era stata condannata in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. a), b) e c)  del DPR 380/01.

2.    Avverso la predetta sentenza, Petronella Irene, mediante i propri difensori, propone ricorso mediante un solo motivo di impugnazione.

3.    Deduce la violazione degli artt. 30 e 44 del DPR 380/01, limitatamente alla confisca disposta in danno della ricorrente in ordine al suolo di cui alla particella 933 del foglio di mappa n. 167 e al fabbricato ivi esistente, realizzato in forza della concessione edilizia n. 100/95 poi rinnovata con concessione edilizia n. 3/02. Rappresenta che il predetto fabbricato sarebbe stato riconosciuto dal perito e dagli stessi giudici come privo di profili di illegittimità in ordine al titolo edilizio di riferimento, con l’unica difformità costituita dal diverso posizionamento all’interno del lotto e dalla sua ridefinizione interna, e che nonostante ciò l’immobile sarebbe stato comunque incluso nella contestata lottizzazione abusiva, attraverso un’operazione di estensione, alla concessione edilizia 3/02 prima citata, dei profili di illegittimità inerenti la successiva e distinta concessione edilizia 57/03 inerente gli altri due immobili contestati. In altri termini, per la corte di appello solo l’edificazione dei due manufatti realizzati in base al titolo 57/03 avrebbe avuto l’effetto di compromettere la pianificazione territoriale, laddove ove l’edificazione fosse stata limitata al solo immobile di cui alla concessione edilizia 3/02, nessuna lottizzazione edilizia sarebbe ravvisabile. Con la conseguenza per cui la confisca sarebbe stata illegittimamente estesa anche ad un intervento edilizio regolare, quale il primo immobile precedentemente citato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.    Preliminarmente, deve osservarsi che secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, la confisca delle aree lottizzate è consentita nonostante l'intervenuta prescrizione del reato a condizione che la stessa non sia maturata prima dell'esercizio dell'azione penale e, sempre che prima della prescrizione sia stato accertato il fatto di reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati. Fermo restando che, una volta intervenuta detta causa di prescrizione, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (cfr. Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020 Rv. 278870 - 01 Perroni). In altri termini, per quanto in questa sede di interesse, la Suprema Corte ha stabilito che se da una parte, ai fini di disporre la confisca lottizzatoria non è necessaria una pronuncia di condanna, essendo invece sufficiente il "sostanziale" accertamento del fatto, sia pure circondato dalle garanzie sostanziali e processuali, neppure le ragioni di effettiva tutela dell'interesse collettivo alla "corretta pianificazione territoriale" potrebbero rappresentare motivo di deroga all'applicabilità, nella specie, dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile, in melius, dal comma 2 della stessa norma, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti latu sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso, ed assenti per il reato di lottizzazione. Non potendo, oltretutto, situazioni patologiche come l'inerzia della pubblica amministrazione, fungere da criterio interpretativo delle norme penali (così Sez. 3, n. 6396 del 07/11/2006, Cieri, dep. 2007, Rv. 236076).

2.    Con l'ulteriore, importante precisazione, che giova in questa sede sottolineare, per cui deve in ogni caso escludersi che, in tema di provvedimenti sanzionatori che conseguono all'accertamento di una lottizzazione abusiva, possa desumersi, dalla disciplina in materia, l'esistenza di una sorta di pregiudiziale penale, ovvero di previa verifica della sussistenza della responsabilità penale di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001, come del resto più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa (così, Cons. Stato, Sez. 6, n. 2082 del 3/04/2018; negli stessi termini, Cons. Stato, Sez. 6, n. 1888 del 26/03/2018; Cons. Stato, Sez. 6, n. 1878 del 23/03/2018; cfr. TAR Toscana, Sez. 3, n. 1643 del 19/12/2018; TAR Toscana, n. 509 del 30/03/2015; T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sent. n. 893 del 29/05/2014). Sicchè, ai fini del provvedimento di acquisizione in via amministrativa del terreno al patrimonio disponibile del Comune è irrilevante che possa venire a mancare una pronuncia di confisca in sede penale.


3.    Nel caso di specie, a fronte della condanna stabilita in primo grado in ordine a reati edilizi e di lottizzazione abusiva, risulta dalla sentenza impugnata che il giudizio di appello – conclusosi con la pubblicazione della decisione finale in data 13.9.2021 e deposito della stessa il 29.11.2021  - si svolgeva allorquando doveva già ritenersi maturata la prescrizione massima, corrispondente alla data del 30 marzo 2012. Risulta altresì, nell’ambito di tale cornice cronologica, che all’udienza del 9 aprile 2019 la Corte di appello disponeva perizia quale accertamento tecnico reputato indispensabile. All’udienza del 29 ottobre 2019 veniva espletato l’esame del perito con acquisizione dell’elaborato dallo stesso redatto. Emerge quindi, dalla lettura della sentenza impugnata, che pur maturata ormai la prescrizione in ordine ai reati contestati e quindi, per quanto di interesse, con riguardo al reato di lottizzazione in esame, e accertati i fatti su cui giudicare, la corte di appello ha ritenuto necessario proseguire, per tale reato, l'istruttoria dibattimentale, attraverso una perizia esclusivamente valorizzata per spiegare tecnicamente il rinvenimento dei presupposti oggettivi e soggettivi della lottizzazione.
Si tratta, invero, di decisione che appare in linea con l’indirizzo per cui in caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (In motivazione la Corte, confermando la confisca disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale). (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020 Rv. 278870 – 02).
Né osta a tale ricostruzione la più recente decisione delle Sezioni Unite  n. RG 38678/2021 inerente una delimitata questione, non estesa anche alla confisca lottizzatoria in esame, quale quella volta a stabilire “se la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.”. Questione in ordine alla quale le Sezioni Unite hanno risposto negativamente sul rilievo per cui, la predetta norma integra una disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art.25 Cost.
Ed invero come è stato evidenziato nella stessa sentenza  di rimessione (sez. 3 n. 15655 del 2022 del 2.2.2022) alle Sezioni Unite prima richiamate, a supporto della tesi propugnata circa la rilevanza sostanziale dell’art. 578 bis cod. proc. pen in ordine alla confisca per equivalente, il riferimento alla sentenza della Corte e.d.u. Giem/Italia in tema di confisca urbanistica non appare dirimente, attesa la differenza tra la confisca urbanistica che ha ad oggetto beni in ogni caso pertinenti al reato e rispetto alla quale è possibile riconoscere una finalità ripristinatoria, e la confisca per equivalente, che viceversa spicca per il suo profilo sanzionatorio potendo addirittura essere applicata a beni di cui il reo può aver acquisito la disponibilità anche in data antecedente al reato, essendo parametrata al delitto esclusivamente sotto un profilo quantitativo, finendo per consentire l’ablazione di una parte di patrimonio priva di collegamenti con il reato. In altri termini, si è opportunamente e condivisibilmente rilevata la perfetta operatività del predetto articolo con specifico riguardo alla confisca urbanistica, pur allorquando risulti relativa a interventi anteriori alla entrata in vigore della predetta disposizione, a causa di “ragioni di sistema” che già potevano supportare la predetta disposizione una volta entrata in vigore, in quanto “la confisca urbanistica si applicava e si applica, con gli adattamenti resi necessari sulla base della statuizione convenzionale, a seguito di sentenze definitive, anche di non condanna, di mero accertamento del fatto lottizzatorio, con conseguenze prevedibili per il reo sin dal momento della commissione del fatto – reato, anche nel caso di concorso della causa estintiva della prescrizione”.
Dunque, anche nella citata decisione di remissione alle sezioni Unite trova conferma l’applicabilità dell’art. 578 bis cod. proc. pen. alla confisca lottizzatoria ancorchè inerente a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, assumendo in tal caso quest’ultima, ex art. 578 bis cod. proc. pen., un carattere eminentemente processuale stante la “prevedibilità” sostanziale della possibile confisca, alla luce della struttura normativa del sistema giuridico e giurisprudenziale dettato in materia, sin dall’epoca di commissione i fatti anteriori alla sua entrata in vigore. In tal senso da ultimo si è espressa questa Suprema Corte nello stabilire che la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi illegittimamente costruite, già disposta in primo grado ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ove sia accertata la sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato, deve essere mantenuta dal giudice dell'impugnazione, in caso di intervenuta prescrizione del reato, anche in relazione ai reati commessi prima della entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., avendo detta disposizione, in relazione alla confisca in oggetto, natura esclusivamente processuale. (Sez. 3 - , n. 21910 del 07/04/2022 Rv. 283325 – 02).
 
4.    Precisata quindi la correttezza, ai sensi dell’art. 578 bis cod. proc. pen. della decisione della corte di appello di valutare i presupposti della confisca lottizzatoria pur a fronte della intervenuta prescrizione del reato di riferimento, così da disporre, siccome ritenuta necessaria, anche una perizia al riguardo, occorre esaminare la motivazione formulata a sostegno della confermata confisca rispetto ai motivi di ricorso dedotti.

5.    Motivi che appaiono infondati a fronte di una lettura complessiva degli immobili realizzati, operata dai giudici, che hanno rimarcato come sia il primo immobile, assentito con concessione edilizia 03/2002, sia gli altri due edificati a fronte del rilascio della concessione edilizia 57/2003, si siano connotati per la palese contrarietà alla destinazione d’uso agricola persistente sulle aree di riferimento e quindi, a fronte di un coordinato piano realizzativo, effettuato a breve distanza per i tre edifici contestati,  abbiano così determinato una consistente alterazione del territorio inerente le particelle su cui insistevano, in ragione di una conformazione, per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di uso, postasi in violazione  (trattandosi alfine di tre villette a schiera ad uso abitativo) con la destinazione agricola di zona. Anche i profili soggettivi appaiono congruamente analizzati ( cfr. pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata). Rispetto a tale perspicua e coerente motivazione – che, invero, nel colpire con la confisca tutti i tre edifici contestati non viola alcun principio di proporzionalità nei termini dedotti dalla ricorrente, atteso che tutti gli edifici considerati sono, nella coerente prospettiva della corte di appello, partecipi della contestata alterazione urbanistica del territorio -, le censure proposte mirano a rappresentare un’incongrua lettura atomistica degli interventi - in particolare separando il primo immobile dai successivi -, trascurando gli argomenti formulati dai giudici: con particolare riferimento al filo di “congiunzione” degli immobili - costituito dalla loro comune quanto progressiva violazione della destinazione agricola di zona e dalla loro stretta correlazione in tal senso, tale da determinare l’alterazione unitaria del territorio di riferimento –. Così elaborandosi, in ultima analisi, deduzioni che non superano l’articolata motivazione anche con riguardo ai dati illustrativi inerenti la consapevolezza, in capo alla ricorrente, della complessiva operazione tripartita.

6.    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12/01/2023