Consiglio di Stato Sez. III n. 8308 del 27 ottobre 2025
Beni ambientali.Compatibilità paesaggistica e volumi tecnici tombati o interrati

Il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno, in quanto la regola che in materia urbanistica porta ad escludere i volumi tecnici, tombati o interrati dal calcolo della volumetria edificabile- che trova fondamento nel bilanciamento tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio- non può essere invocata al fine di ampliare le fattispecie tassative (e perciò di stretta interpretazione) di sanatoria paesaggistica, volta alla salvaguardia della percezione visiva dei volumi e della conservazione del contesto paesaggistico e lo stesso art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, si riferisce a “superfici utili o volumi” senza ulteriore specificazione e distinzione, sicché non è consentito ampliare in via interpretativa l’ambito di applicazione di un istituto eccezionale, quale quello in esame

N. 08308/2025REG.PROV.COLL.

N. 07113/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7113 del 2022, proposto da Giovanni Tondi, rappresentato e difeso dall’avvocata Tiziana Tortora, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Castellabate, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, 7 febbraio 2022, n. 410/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 settembre 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni scritte dell’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro il diniego di accertamento di conformità paesaggistica e il presupposto parere negativo della Soprintendenza in relazione alla realizzazione di una tettoia in luogo del preesistente pergolato in ferro e di un muretto di recinzione in luogo della precedente ringhiera.

2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.

2.1. Con nota prot. 2729 del 4 febbraio 2013 l’odierno appellante, comproprietario di un immobile nel Comune di Castellabate, ha presentato un’istanza di accertamento di conformità paesaggistica e urbanistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’art. 38 del t.u. dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di una tettoia in luogo del preesistente pergolato in ferro.

2.2. Il Comune, con nota n. 782/2013, ha richiesto il parere alla Soprintendenza la quale, con nota n. 14258/2013, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: «gli interventi realizzati abusivamente non rientrano nei limiti di cui all’art. 167, perché hanno realizzato creazione di superficie utile».

2.3. Acquisite le osservazioni dell’appellante, la Soprintendenza ha comunque emesso il parere sfavorevole n. 18159 del 26 giugno 2013, cui ha fatto seguito il diniego del Comune n. 16558 del 30 luglio 2013.

2.4. L’interessato ha impugnato il diniego e il parere presupposto dinanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno.

2.5. Con sentenza 7 febbraio 2022, n. 410, il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite, in quanto ha ritenuto che effettivamente l’opera avesse creato nuova superficie utile e nuovo volume.

3. L’interessato ha proposto appello contro la decisione, deducendo i seguenti motivi:

I. Error in iudicando - erronea e distorta interpretazione ed applicazione di legge: artt. 146 e 167 d.lgs. 42/04 in relazione agli artt. 3 e 10, 37 D.P.R. 380/2001- Difetto di motivazione.

II. Error in iudicando- erronea e distorta interpretazione ed applicazione di legge: art.167, D.lgs. 42/04 in relazione all’art. 10 bis L.241/90 e all’art. 3 L.241/90 - Difetto di motivazione.

3.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero della cultura, resistendo al gravame.

3.2. All’udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L’appello si fonda su due motivi.

4.1. Con il primo motivo si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., le nozioni di “superficie” e di “volume” utili dovrebbero essere interpretati, anche ai fini paesaggistici, nel significato che hanno nella materia urbanistico-edilizia, con la conseguenza che non si dovrebbe considerare la superficie accessoria, ma solo quella abitabile, e che, nel concreto, una tettoia completamente aperta, così come la sostituzione del muro di recinzione, non aumenterebbe la superficie utile.

Il motivo è infondato.

Il collegio ritiene di condividere l’orientamento secondo cui «il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno», in quanto «la regola che in materia urbanistica porta ad escludere i volumi tecnici, tombati o interrati dal calcolo della volumetria edificabile- che trova fondamento nel bilanciamento tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio- non può essere invocata al fine di ampliare le fattispecie tassative (e perciò di stretta interpretazione) di sanatoria paesaggistica (Cons. Stato, sez. VI, n. 40 del 2021), volta alla salvaguardia della percezione visiva dei volumi e della conservazione del contesto paesaggistico» e lo stesso art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, si riferisce a “superfici utili o volumi” «senza ulteriore specificazione e distinzione, sicché non è consentito ampliare in via interpretativa l’ambito di applicazione di un istituto eccezionale, quale quello in esame» (Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 2025, n. 1260): seguendo tale impostazione, una tettoia è idonea a esprimere una superficie utile, in quanto crea un’area coperta calpestabile che può essere utilizzata in vari modi (Cons. Stato, sez. II, 28 novembre 2023, n. 10189 e precedenti ivi richiamati).

Questo orientamento ben si attaglia al caso di specie, nel quale l’impatto sul territorio dell’opera che si vorrebbe sanare – dalle dimensioni in pianta di 7 mt x 5,45 mt, costituita da una struttura in legno che poggia su blocchi autoportanti intonacati e coperta da un manto di tegole in argilla – è ben superiore, sia dal punto di vista estetico, sia per quanto attiene l’uso della superficie sottostante, rispetto al precedente pergolato che, come si evince dalla relazione tecnica allegata all’istanza, aveva minori dimensioni in pianta (7 mt x 3,95 mt) ed era costituito da una struttura leggera in ferro con una copertura in canniccio.

Le caratteristiche della tettoia oggetto del giudizio sono tali che, a ben vedere, questa non sarebbe sanabile neppure se si volesse seguire la diversa tesi, pur diffusa in giurisprudenza, secondo cui «alla nozione di superficie utile, quale elemento interdittivo della sanatoria postuma di un intervento abusivo, va assegnato il contenuto che la giurisprudenza amministrativa attribuisce all’identica nozione in materia edilizia», perché in essa comunque rientra «la realizzazione di superficie calpestabile, di regola non esposta alle intemperie […] atta allo svolgimento di attività umane, non necessariamente private, di varia natura, e cioè di contenuto quasi mai (o raramente) pre-determinato “a priori”» (Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2025, n. 2269).

Ne discende il doveroso rigetto dell’istanza di compatibilità paesaggistica, anche con riferimento alla sostituzione della ringhiera con un muretto, non potendosi concedere una sanatoria parziale, anche considerato che entrambe le opere erano comprese in un’unica domanda.

4.2. Con il secondo motivo s’insiste nel censurare il parere negativo in quanto la Soprintendenza non avrebbe preso posizione sulle osservazioni del privato.

Il motivo è infondato perché, secondo una consolidata giurisprudenza, l’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, «non impone una confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente che essa emerga dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite» (tra le tante, Cons. Stato, sez. II 1 settembre 2025, n. 7165).

Nel caso di specie, la Soprintendenza ha dato atto di aver esaminato le osservazioni dell’interessato e ha indicato i motivi che comunque impedivano di accoglierne la richiesta, così rispettando l’obbligo imposto dalla disposizione in questione.

5. L’appello è dunque meritevole di rigetto nel suo complesso.

6. La sussistenza di diversi orientamenti sulla questione risultata dirimente giustifica comunque la compensazione delle spese di lite del grado (essendo state già compensate dal T.a.r. quelle del primo grado).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione III, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 17 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Giordano Lamberti, Presidente

Carmelina Addesso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore

Annamaria Fasano, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Consigliere