Consiglio di Stato Sez. IV n. 2462 del 4 aprile 2022
Beni ambientali.Imposizione vincolo ambientale e discrezionalità

La tutela del paesaggio non è riducibile a quella dell’urbanistica, né può essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento dell’esistenza, nel territorio oggetto dell’intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche che, rispondendo ad esigenze diverse, in ogni caso non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell’attuazione del primario valore paesaggistico; l’avvenuta edificazione di un’area immobiliare o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso


Pubblicato il 04/04/2022

N. 02462/2022REG.PROV.COLL.

N. 08112/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8112 del 2021, proposto dalla Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisabetta Baviera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la società Castello Sgr s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del Comune di Roncello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della Città Metropolitana di Milano e della Regione Lombardia, non costituitesi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, n. 1270 del 25 maggio 2021, resa tra le parti;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roncello e della società Castello Sgr s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2022 il consigliere Silvia Martino;

Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Elisabetta Baviera, Paolo Moroni e Francesco Caliandro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del contendere è l’approvazione da parte della Provincia di Monza e della Brianza del Piano territoriale di coordinamento - di cui alla delibera del Consiglio provinciale n. 16 del 10 luglio 2013 pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 43 del 23 ottobre 2013 - nella parte in cui qualifica l’area del Comune di Roncello, interessata dal progetto denominato “Suap 2”, come: i) area ricompresa e costituente le “principali linee di continuità ecologica”; ii) area interessata da percorsi rurali e inserita nella ricomposizione del sistema agroforestale; iii) area inserita nella rete verde di ricomposizione paesaggistica; iv) ambito destinato all’attività agricola di interesse strategico.

1.1. In precedenza, nella medesima area era stato localizzato un insediamento produttivo – commerciale proposto dalle società Accademia Sgr s.p.a. e Vitali s.p.a., in prossimità di un altro insediamento industriale, già precedentemente assentito mediante un’apposita procedura di sportello unico per le attività produttive (denominato Suap1).

L’intervento era stato previsto in variante al Piano di governo del territorio, in quanto localizzato su aree in parte a destinazione agricola e in parte incluse nel verde di mitigazione previsto dalla convenzione relativa al progetto Suap 1.

1.2. Nell’ambito della conferenza di servizi convocata per l’esame del progetto Suap 2, la Provincia di Monza e della Brianza, con determinazione dirigenziale n. 16 del 4 marzo 2011, aveva espresso il proprio dissenso, ritenendo di ravvisare un contrasto del progetto con le previsioni del Piano territoriale regionale (P.t.r.) e del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.t.c.p.).

In particolare, il P.t.c.p. all’epoca applicabile per il Comune di Roncello era quello della Provincia di Milano, atteso che soltanto dal 2009 il suddetto Comune era stato incluso nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza, la quale, all’epoca della suddetta conferenza di servizi, non era ancora dotata di un proprio P.t.c.p.

1.3. La Provincia aveva ritenuto di non poter assentire il progetto Suap 2 in quanto l’intervento, a suo avviso, avrebbe compromesso un corridoio ecologico previsto dalla pianificazione di livello regionale e provinciale.

La Provincia di Milano – che aveva emanato il P.t.c.p. all’epoca vigente e nel cui territorio ricade tuttora il Comune di Trezzano Rosa, limitrofo all’area interessata dall’intervento Suap2 – aveva invece espresso parere favorevole.

1.4. La conferenza di servizi si era chiusa con esito favorevole il 14 luglio 2011.

Il Consiglio comunale di Roncello, con la deliberazione n. 21 del 29 agosto 2011, aveva definitivamente approvato il progetto.

A ciò aveva fatto seguito, il 22 dicembre 2011, la sottoscrizione della convenzione urbanistica.

In pari data era stato rilasciato il permesso di costruire.

Il 23 dicembre 2011 la società Vitali aveva comunicato l’avvio dei lavori.

1.5. Nel frattempo, nel novembre 2011, la Provincia di Monza e della Brianza aveva impugnato innanzi al T.a.r. per la Lombardia la delibera del Consiglio comunale di approvazione del progetto Suap 2.

Il relativo ricorso era stato respinto dalla T.a.r. con la sentenza n. 2466 del 2012.

La pronuncia era stata, tuttavia, successivamente dichiarata nulla dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3775 del 17 luglio 2014, in accoglimento degli appelli incidentali proposti dal Comune di Roncello, da Accademia Sgr s.p.a. e da Vitali s.p.a., aveva riscontrato che la medesima sentenza era stata pronunciata a contraddittorio non integro (in particolare, per non avere integrato il contraddittorio nei confronti della Provincia di Milano e di Vitali s.p.a.), con conseguente regressione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’articolo 105 c.p.a.

1.6. La causa era stata, quindi, riassunta innanzi al T.a.r. e successivamente decisa con la sentenza n. 1138 del 2015, che aveva confermato il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Provincia di Monza e della Brianza.

1.7. L’appello della Provincia avverso la sentenza n. 1138 del 2015 (allibrato al n.r.g. 6914/2015) è stato discusso alla medesima udienza pubblica del 10 febbraio 2022 nella quale è passato in decisione il presente appello.

1.8. In primo grado, avverso la deliberazione di approvazione del P.t.c.p. di cui alla delibera del Consiglio provinciale di Monza e della Brianza n. 16 del 10 luglio 2013, la società Accademia Sgr s.p.a. ha dedotto tre complessi mezzi di gravame.

1.9. Il T.a.r., con la sentenza oggetto del presente appello, ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento del P.t.c.p., nella parte di interesse della ricorrente.

2. La sentenza è stata impugnata dalla Provincia di Monza e Brianza, rimasta soccombente, che ha dedotto (da pag. 10 a pag.18 dell’atto di appello) quanto segue.

I. Erronea valutazione da parte del T.a.r. della posizione di Vitali s.p.a. nota alla Provincia di Monza e della Brianza al momento dell’adozione del PTCP.

L’infondatezza delle censure mosse dalla originaria ricorrente avverso il P.t.c.p. sarebbe confermata dalla sentenza n. 6050/2019 di questo Consiglio di Stato relativa alle medesime aree la quale ha riconosciuto all’Amministrazione provinciale di Monza e della Brianza il potere di rendere sostanzialmente inedificabili, a fini residenziali o produttivi, aree che lo sarebbero state in virtù della pianificazione urbanistica comunale.

A ciò si aggiunga che la convenzione urbanistica è stata sottoscritta il 22 dicembre 2011, ovvero nella stessa data di adozione del P.t.c.p.

Sarebbe pertanto evidente che il Consiglio Provinciale non poteva sapere della stipulazione della convenzione medesima, peraltro registrata e trascritta solo il 20/24 gennaio 2012.

La specifica previsione oggetto di impugnativa sarebbe stata peraltro adeguatamente motivata anche se l’intervenuta stipulazione della convenzione fosse stata nota al Consiglio provinciale.

Tale motivazione sarebbe stata, altresì, rafforzata dalle controdeduzioni alle osservazioni di Vitali s.p.a. e del Comune di Roncello al P.t.c.p. adottato, nella parte di interesse.

II. I vincoli prescrittivi e prevalenti derivanti dal PTR e dal PTCP vigente. Omessa valutazione da parte del T.a.r.

La scheda 71 della Rete ecologica regionale (R.e.r.) approvata con la delibera della Giunta regionale in data 30 dicembre 2009 n. VIII/10962, colloca l’area di cui si tratta tra gli “elementi di secondo livello” costituiti, tra l’altro, dalle “Aree agricole tra Adda e Molgora”.

Da tale scheda si rileva l’inclusione, tra gli elementi di secondo livello della R.e.r., anche delle aree di cui si tratta, poste nella parte sud del territorio di Roncello, tra i fiumi Adda e Molgora.

Leggendo poi le “indicazioni per l’attuazione della RER” si può rilevare che le aree suddette (quelle “tra Adda e Molgora”) non possono essere trasformate con insediamenti edilizi (in ispecie se di notevole dimensione, come quello progettato con il Suap 2), dovendo invece costituire oggetto di consolidamento della “funzione di connessione ecologica”.

A maggior prova di quanto detto sopra sta il fatto obiettivo che la disciplina urbanistica e la peculiare funzione dei terreni dedicati a mitigazione e compensazione del Suap1, erano state riconosciute e consolidate con la relativa convenzione in forza della quale la società Vitali si era impegnata a realizzare – sulle aree immediatamente adiacenti al Suap1 e poi occupate dal Suap2 – le opere di tutela ambientale quale “inizio dell’attivazione del progetto di rete ecologica in previsione per il territorio comunale di Roncello secondo quanto stabilito dal PTCP”.

In sostanza, le stesse parti avrebbero riconosciuto la presenza di un corridoio ecologico anche nel territorio di Roncello già da parte del P.t.c.p. di Milano.

La Provincia di Monza e della Brianza nell’includere le aree di cui si tratta nella rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) non avrebbe esercitato un potere discrezionale ma avrebbe ottemperato ad una previsione prescrittiva e prevalente del P.t.r.

La Provincia ha anche sottolineato che, in sede di verifica regionale ai sensi dell’art. 17, comma 7 della l.r. n. 12 del 2005 del P.t.c.p. adottato, la Regione Lombardia ha chiesto di motivare i casi in cui sono stati esclusi dall’individuazione della rete verde provinciale gli elementi di secondo livello della R.e.r.; conseguentemente la rete verde del P.t.c.p. è stata in taluni casi ulteriormente ampliata.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97, comma 3, della l.r. n. 12 del 2005.

La sentenza impugnata pur dando atto che la Provincia di Monza e della Brianza ha partecipato alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’esame del progetto Suap2 e che in quella sede la stessa ha espresso il proprio dissenso al progetto, non avrebbe correttamente interpretato il terzo comma dell’art. 97 della l.r. n. 12/2005. Il dissenso della Provincia in ordine alla compatibilità del progetto con il proprio Piano territoriale di coordinamento sarebbe stata infatti idonea ad impedire la positiva conclusione della conferenza.

IV. Controdeduzioni provinciali alle osservazioni della società Vitali s.p.a. Insussistenza del preteso difetto di motivazione.

Le aree in esame hanno formato oggetto di un’osservazione al P.t.c.p. adottato, presentata ai sensi dell’art.17.6 della legge regionale 12 del 2005, con richiesta di stralcio dell’area dalle A.A.S. (Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico) e dalla R.V. (Rete verde di ricomposizione paesaggistica); entrambe le richieste sono state respinte. Le relative motivazioni, di cui all’allegato stralcio del Documento tecnico di recepimento della verifica regionale e della valutazione di incidenza e controdeduzione alle osservazioni Parte seconda, sarebbero state puntualmente esplicate dalla Provincia, come risulta dalla scheda istruttoria, in cui si specificano le ragioni dell’inaccoglibilità delle osservazioni presentate dalla società appellata sia in ordine alla classificazione delle aree in oggetto come A.A.S. sia in relazione all’inclusione delle aree nella R.V..

In ordine alla classificazione delle aree in oggetto come A.A.S. è stato in particolare evidenziato che la stessa risulta coerente con i criteri assunti dalla Provincia per l’individuazione di tali ambiti e con l’impostazione metodologica del procedimento di individuazione descritto all’interno del capitolo 6 della Relazione di Piano (cfr. estratto Relazione di Piano, cap. 6, pp. 131,135-136).

In ordine all’inclusione delle aree nella R.V. è stato richiamato quanto già valutato in occasione dell’istruttoria del Suap2 in merito alla salvaguardia del corridoio ecologico primario previsto dalla R.e.r. lungo il confine con i Comuni di Basiano e di Trezzano Rosa, il quale sarebbe già stato individuato dal previgente PTCP di Milano.

Tale corridoio costituisce la declinazione a scala provinciale del corrispondente elemento di secondo livello della Rete Ecologica Regionale i cui contenuti sono stati riconfermati attraverso la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/10962 del 30 dicembre 2009.

3. Si sono costituiti per resistere la società Castello Sgr s.p.a. (già Accademia Sgr s.p.a.) e il Comune di Roncello.

4. Il Comune e la società Castello Sgr hanno depositato memorie conclusionali (rispettivamente in data 9 gennaio 2022 e 10 gennaio 2022).

5. La società e la Provincia hanno depositato memorie di replica in data 20 gennaio 2022.

6. L’appello è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 10 febbraio 2022.

7. L’appello è fondato.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

8. L’accoglimento del ricorso di primo grado da parte del T.a.r. si basa sul rilievo secondo cui la Provincia di Monza e della Brianza non potesse “imporre il regime di tutela stabilito dal PTCP nell’area SUAP 2, senza valutare specificamente la particolare situazione dell’area, ad essa ben nota”, in relazione alle vicende, anche contenziose, meglio descritte nella narrativa che precede.

Al riguardo, il primo giudice ha richiamato l’orientamento secondo cui la stipulazione di una convenzione urbanistica attribuisce al privato una posizione di affidamento qualificato, che deve essere adeguatamente ponderata dall’Amministrazione laddove questa intenda modificare la disciplina urbanistica dell’area.

La modificazione della pianificazione richiede, in questo caso particolare, una motivazione specifica, ordinariamente non richiesta per le scelte di piano che sono di regola adeguatamente sorrette dai soli criteri generali di impostazione dello strumento.

Secondo il T.a.r., “Se è vero perciò che, in linea di principio, la Provincia non sarebbe stata tenuta a motivare specificamente l’imposizione di una disciplina di tutela, nel caso in esame la ponderazione dell’interesse privato era da ritenere necessaria, in considerazione della particolare posizione della parte”.

8.1. Reputa tuttavia il Collegio che, così come dedotto dalla Provincia appellante, l’intervenuta approvazione del progetto Suap2, ovvero la stipulazione della convenzione urbanistica, non abbiano determinato l’insorgenza in capo all’Ente di un particolare onere motivazionale, tenuto conto della natura della pianificazione in esame, avente “efficacia paesaggistico – ambientale” (cfr. l’art. 15, comma 1, della l.r. della Lombardia n. 12 del 2005).

8.2. Circa l’esatta individuazione della natura del potere e l’ampia latitudine della discrezionalità esercitata dall’Amministrazione in sede di imposizione del vincolo di tutela ambientale, e comunque, in materia di pianificazione paesaggistica, sono noti gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa (cfr., ex plurimis, da ultimo, Corte cost., sentenza n. 74 del 21 aprile 2021).

La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario avente valore primario ed assoluto, precede e comunque costituisce un limite alla salvaguardia degli altri interessi pubblici; non a caso, il Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce i rapporti tra il piano paesaggistico e gli altri strumenti urbanistici (nonché i piani, programmi e progetti regionali di sviluppo economico) secondo un modello rigidamente gerarchico; restando escluso che la salvaguardia dei valori paesaggistici possa cedere a mere esigenze urbanistiche (in termini, Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 2225 del 2 aprile 2020).

Emerge la natura sostanzialmente insindacabile delle scelte effettuate, che si giustifica alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione al paesaggio ed all’ambiente.

Da queste premesse si sono tratti i seguenti corollari:

- la tutela del paesaggio non è riducibile a quella dell’urbanistica, né può essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento dell’esistenza, nel territorio oggetto dell’intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche che, rispondendo ad esigenze diverse, in ogni caso non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell’attuazione del primario valore paesaggistico;

- l’avvenuta edificazione di un’area immobiliare o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso;

- ai fini della imposizione del vincolo paesaggistico, l’ambiente rileva non solo come paesaggio ma soprattutto come assetto del territorio, comprensivo financo degli aspetti scientifico – naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona;

- in sede di imposizione del vincolo di tutela ambientale non è richiesta una ponderazione degli interessi privati unitamente ed in coerenza con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica, neppure allo scopo di dimostrare che il sacrificio imposto al privato sia stato contenuto nel minimo possibile, sia perché la dichiarazione di particolare interesse sotto il profilo paesistico non è un vincolo di carattere espropriativo, costituendo i beni in questione una categoria originariamente di interesse pubblico, sia perché, comunque, la disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a valore primario dell'ordinamento (in termini Cons. Stato sez. IV, sentenza n. 4244 del 5 luglio 2010; sez. V, sentenza n. 3770 del 12 giugno 2009).

8.3. Con specifico riferimento alla disciplina del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Monza e Brianza, la Sezione (cfr., da ultimo, la sentenza n. 4791 del 22 giugno 2021), ha riconosciuto che appartiene alla Provincia anche “il potere di introdurre, in sede di PTCP, previsioni che incidono sulla capacità edificatoria dei suoli, nel senso di rendere oltremodo gravosa (rectius, vietata) ogni possibilità di edificazione di aree, ove anche esse aventi una destinazione economico-produttiva produttiva in virtù della pianificazione urbanistica comunale […] quando tali divieti si impongano per il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento del consumo di suolo. Tale finalità (contenimento del consumo del suolo) ha una valenza trasversale e, pertanto, impinge anche le scelte urbanistiche del Comune che non possono porsi con esso in contrasto ma solo in rapporto di miglioramento. […]”.

8.4. La Sezione ha sottolineato, altresì, l’importanza e il rilievo attribuiti dalla legislazione regionale lombarda alla R.e.r. (Rete ecologica regionale), considerata infrastruttura prioritaria di interesse regionale dal P.t.r. (Piano territoriale regionale) (sentenza n. 520 del 18 gennaio 2021).

8.5. Nel caso di specie, invero (come nell’appello allibrato al n.r.g. 6914/2015), la Provincia appellante non è stata in grado di provare che le tavole della Rete ecologica regionale di cui alla delibera della G.R. n. VIII/10962 del 30 dicembre 2009, localizzino proprio nell’area interessata dal progetto Suap 2 un c.d. “corridoio ecologico primario”.

Tuttavia le parti hanno convenuto sul fatto che l’area di cui trattasi (inclusa tra le “Aree agricole tra Adda e Molgora”), rientra comunque tra i c.d. “elementi di secondo livello” della Rete ecologica regionale.

8.5.1. Secondo il documento allegato alla delibera di Giunta regionale sopra citata, di approvazione degli elaborati della R.e.r., i corridori ecologici rappresentano “linee di connettività ambientale entro cui gli individui vaganti possono muoversi per passare da un habitat favorevole ad un altro ad un altro; possono essere costituiti da unità ambientali favorevoli a geometria lineare (es. fasce boschive), o da linee virtuali di permeabilità attraversanti matrici indifferenti (es. agroecosistemi), eventualmente interrotte da unità di habitat favorevole che possono svolgere funzione di appoggio (stepping stones)” (pag. 13).

Inoltre, in caso di area interessata da un corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione, la R.e.r. prevede di “Evitare come criterio ordinario nuove trasformazioni. In caso di trasformazioni strategiche per esigenze territoriali, mantenimento in ogni caso almeno del 50% della sezione prevista dalla RER (500m)” (pag. 27)

Per i corridoi primari ad alta antropizzazione la regola è quella di evitare nuove trasformazioni dei suoli.

In caso di trasformazioni “giudicate strategiche per esigenze territoriali, le stesse troveranno adeguata motivazione attraverso l’attuazione della procedura di Valutazione di incidenza, al fine di considerare e, se del caso, di garantire il mantenimento della funzionalità globale di Rete Natura 2000 in merito all’adeguata conservazione di habitat e specie protette”.

A maggior ragione, deve ritenersi che anche per le aree individuate come elementi di secondo livello, le trasformazioni non siano quindi del tutto precluse dagli indirizzi dettati in sede regionale.

Spetta tuttavia agli strumenti di pianificazione sotto ordinati declinare compiutamente questi ultimi, eventualmente anche attraverso prescrizioni aventi efficacia diretta e vincoli di inedificabilità.

Nel caso in esame, gli indirizzi regionali sono contenuti nella scheda n. 71 allegata alla delibera sopra citata.

In tale documento si attribuisce alle aree di cui trattasi una rilevante “funzione di connessione ecologica” che, nella scheda, viene specificamente dettagliata.

Non può quindi ritenersi illogica o manifestamente irragionevole la scelta della Provincia di assegnare all’area in esame una funzione di ricomposizione paesaggistica in coerenza, peraltro, con la disciplina della originaria variante approvata dal Comune di Roncello in cui la stessa era destinata ad ospitare opere di “mitigazione e compensazione” previste quale “inizio dell’attivazione del progetto di rete ecologica in previsione per il territorio comunale di Roncello secondo quanto stabilito dal PTCP” (art. 12 della convenzione in data 29 dicembre 2006).

E’ altresì significativo il fatto che in sede di verifica regionale del Piano adottato ai sensi dell’art. 17 comma 7 della l.r. n. 12/2005, la Regione abbia chiesto di esplicitare le motivazioni ecologiche e scientifiche alla base della scelta di escludere dalla rete verde provinciale elementi di secondo livello della R.e.r., con ciò confermando che le trasformazioni, anche in tali aree, quand’anche non vietate in assoluto, costituiscono comunque un’eccezione.

8.5.2. Più in generale la Sezione (sentenza n. 6050 del 2 settembre 2019) ha già fatto rilevare che “l’Amministrazione provinciale di Monza e della Brianza legittimamente poteva rendere sostanzialmente inedificabili, a fini residenziali o produttivi, aree che lo sarebbero state in virtù della pianificazione urbanistica comunale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 19 novembre 2018, n. 6483) […] Tale potestà deriva infatti dall’art. 18, comma 2, della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, secondo cui hanno efficacia prescrittiva e prevalente anche sugli atti del PGT del Comune le previsioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale […] in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77 della stessa legge (coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione).[…] E tale potere prescrittivo, finalizzato alla limitazione del consumo del suolo e alla ricomposizione paesaggistica, non solo risulta conforme anche alle indicazioni della regione Lombardia (cfr. delibera Giunta regionale del 9 maggio 2012 di approvazione del documento di verifica del PTCP di Monza e Brianza ai sensi del citato art. 17 della legge reginale n. 12/2005), ma è caratterizzato da un’ampia discrezionalità in sede di pianificazione urbanistica”.

L’efficacia prescrittiva e prevalente del P.t.c.p. è stata ribadita anche in sede consultiva (parere della I sezione del Consiglio di Stato nell’adunanza del 20 gennaio 2016, affare 2131/2015).

Del pari la Sezione ha ritenuto infondate anche le critiche che il Comune di Roncello aveva dedotto avverso l’individuazione quali zone di interesse strategico delle aree agricole del proprio territorio.

Anche in questo caso si è ritenuto che “Tale scelta pianificatoria è stata compiuta nell’ambito dell’ampia discrezionalità di cui disponeva la Provincia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6483/2018 citata), con la conseguenza che la stessa può essere sindacata solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6686)”.

E’ stata ritenuta altresì non illogica “la decisione della Provincia di porre rimedio all’eccessivo consumo di suolo ormai posto in essere in una parte del suo territorio, tutelando maggiormente attraverso il PTCP le aree agricole di maggior valore situate nella porzione orientale della stessa”.

8.6. In definitiva:

- il coordinamento tra le previsioni del P.t.c.p. di Monza e della Brianza e quelle dettate dal P.t.c.p. di Milano (la cui mancanza è stata censurata, sia pure incidentalmente, dal T.a.r.) va attuato non già non in astratto e a livello orizzontale, ovvero tra Piani equi ordinati bensì attraverso la verifica della coerenza di ciascuno di tali strumenti con la pianificazione territoriale sovra ordinata; quest’ultima costituisce oggi esplicitamente, secondo la legislazione regionale lombarda “il piano di riferimento ai fini della coerenza delle politiche regionali e dei piani e programmi di settore con ricadute territoriali, nonché degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale ai vari livelli” (art. 2, comma 1-bis, della l.r. n. 12 del 2005, così come modificato dalla l.r. 26 novembre 2019, n. 18).

- le scelte urbanistiche comunali non sono idonee a vincolare e/o condizionare i contenuti del P.t.c.p., atteso il carattere primario e prevalente dei valori paesaggistici e ambientali con lo stesso declinati.

9. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere accolto.

Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso instaurato in primo grado.

Attesa la peculiarità, novità e complessità della fattispecie, risulta equo compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, n. 8112 del 2021, di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso instaurato in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Michele Pizzi, Consigliere

Claudio Tucciarelli, Consigliere