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NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE "BOLLINO BLU" nella Regione del Veneto
(DIVIETI - OBBLIGHI - SANZIONI - COMPETENZE - DESTINAZIONE DEI PROVENTI)
Articoli 58, 58 bis e 65 ter  della L.R. V.to n. 33/85 e succ. mod., integrata dalla  L.R. V.to 30 giugno 2006 n. 12, 
Pubblicato sul BUR n. 60/06  il 4 luglio 2006 (entrata in vigore 19 luglio 2006)
di Federico Colautti e Alfredo Nobili

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Salzano (VE), 24 luglio 2006

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NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
"BOLLINO BLU"
nella Regione del Veneto

(DIVIETI - OBBLIGHI - SANZIONI - COMPETENZE - DESTINAZIONE DEI PROVENTI)

Articoli 58 , 58 bis e 65 ter 
della L.R. V.to n. 33/85 e succ. mod., integrata dalla 
L.R. V.to 30 giugno 2006 n. 12, Pubb. Il 4 luglio 2006 sul BUR n. n. 60/06 




Con la legge della Regione Veneto n. 12 del 30 giugno 2006, (pubblicata sul BUR n. 60 del 4 luglio 2006, integrativa della L.R. V.to n. 33/85 relativa alle norme a tutela dell'ambiente) il legislatore regionale ha previsto l'introduzione di un ulteriore articolo 58 bis il quale prevede: 
1) al comma 1, dal 1 gennaio 2007, il divieto, in tutto il territorio regionale, di circolazione dei veicoli a motore sprovvisti di attestazione mediante del bollino autoadesivo dell'avvenuto controllo della conformità delle emissioni inquinanti, allo scarico, alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 ;
2) comma 2, l'obbligo, in fase di circolazione, di esposizione del "Bollino blu" su tutti i veicoli a motore, immatricolati ANTERIORMENTE al 1 luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto;
3) comma 2, l'obbligo, in fase di circolazione, di possedere l'apposito certificato relativo al controllo delle emissioni, di cui all'articolo 5 della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998 su tutti i veicoli a motore, immatricolati ANTERIORMENTE al 1 luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto;
4) comma 3, l'obbligo, in fase di circolazione, di esposizione del "Bollino blu" dalla data di prima revisione su tutti i veicoli a motore, immatricolati SUCCESSIVAMENTE al 1 luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto;
5) comma 2, l'obbligo, in fase di circolazione, di possedere l'apposito certificato relativo al controllo delle emissioni, di cui all'articolo 5 della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998 dalla data di prima revisione su tutti i veicoli a motore, immatricolati SUCCESSIVAMENTE al 1 luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto;

Il comma 4 ci precisa che la validità della documentazione in parola (bollino blu e certificato) è di 12 mesi a decorrere dal loro rilascio.

Va da subito fatta una prima riflessione in ordine alle condotte previste nei vari commi dell'articolo 58 bis: se da un lato è chiaro che per circolare nel territorio della regione (se pur in periodi diversi, dovuti alla data di immatricolazione del veicolo) l'obbligo di esporre il bollino blu e di possedere il certificato di controllo è previsto solo per i veicoli, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, dall'altro, il divieto di circolazione dei veicoli sprovvisti di attestazione di conformità ("bollino autoadesivo" = bollino blu), di cui al comma 1 dell'articolo 58 bis, è esteso a tutti i veicoli a motore circolanti sul territorio regionale senza distinzione di appartenenza a persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto o in altra regione o all'estero. 

Ciò viene in evidenza anche in considerazione delle norme sanzionatorie introdotte con l'articolo 65 ter della citata legge regionale. Infatti sia al comma 1 che al comma 5 la condotta richiamata a cui si applicano le sanzioni in caso di inosservanza è unicamente "il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 58 bis" e non anche gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. In riferimento a ciò va sottolineato che l'interpretazione delle norme sanzionatorie deve essere fatta in modo restrittivo escludendo ogni interpretazione analogica a mente del principio di stretta legalità previsto dall'articolo 1 della legge n. 689/81. 

Ulteriore nuova previsione normativa introdotta dal legislatore regionale si rinviene con il disposto dell'articolo 65 ter relativo alle "Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu." 

Va da subito evidenziato che la previsione normativa a seconda del luogo di commissione della violazione stabilisce due procedure sanzionatorie distinte e separate. 

In particolare, nel caso che la violazione della condotta, del comma 1 dell'articolo 58 bis sia posta in essere all'INTERNO DEL CENTRO ABITATO si procederà come previsto dal codice della strada con la contestazione del comma 13 dell'articolo 7 di questo " applicando le disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo n. 285/1992"o meglio dall'articolo 194 a seguire del CdS cosi come previsto dal comma 3 dell'articolo 65 ter in discussione. 
Sul punto devono farsi alcune riflessioni. 
Il legislatore regionale ha ritenuto di modificare il CdS inserendovi un nuovo precetto o ha inteso fare solo ed unicamente rinvio, per relazione, alle sanzioni equivalenti a quelle previste dal comma 13 dell'articolo 7 del CdS ? Se intendeva fare rinvio unicamente alle sanzioni non è comprensibile il motivo del richiamo alle procedure del CdS. Nel nostro ordinamento vi sono esempi di rinvio, per relazione, alle sanzioni di altra fattispecie sanzionata amministrativamente, questo è il caso, ad esempio, degli articoli 162 e 168 del Dlgs n. 42/2004, relativi alle violazioni in tema di affissioni in zone tutelate, che fanno rinvio alle sanzioni di cui all'articolo 23 del CdS alle quali tuttavia si applicano le procedure sanzionatorie generali della legge 689/81 e non quelle del CdS. Essendo state richiamate specificatamente oltre che le sanzioni anche le procedure sanzionatorie altro non è possibile interpretare che la norma introdotta con la legge regionale vada a modificare direttamente il CdS introducendo una nuova ipotesi di violazione e sotto tale aspetto sorgono dubbi di legittimità costituzionale in ordine all'esercizio di tale potere da parte della Regione. Tuttavia fino all'eventuale pronuncia della corte costituzionale la legge regionale così come dispone deve essere applicata in quanto legge.
In ordine agli aspetti procedurali, per prima cosa si deve ritenere che il rinvio al Titolo VI del CdS sia limitato al Capo I e non anche al II, in quanto questo è riferito agli illeciti penali del predetto. In secondo luogo non sono chiare le modalità di applicazione del pagamento in misura ridotta in riferimento alla previsione fissa di 71,00 € del comma 1 dell'articolo 65 ter proprio in relazione al rinvio alle procedure sanzionatorie del CdS. Infatti a norma dell'articolo 195 di detto codice "La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma…" ed il pagamento in misura ridotta previsto dal successivo articolo 202 dispone che "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, … il trasgressore è ammesso a pagare, …, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.". Tuttavia si ritiene che l'ammissione allo stesso dovrà essere prevista per i citati 71,00 €. In questo caso i problemi potrebbero sorgere in sede di ricorso al prefetto, il quale in caso di rigetto e conferma del verbale a norma del comma 1 dell'articolo 204 del CdS dovrà "… ingiungere il pagamento di una somma determinata non inferiore al doppio del minimo edittale …". Stesso problema si presenterà in sede di esecuzione forzata in caso di mancato pagamento in misura ridotta e di mancato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace per il quale il comma 3 dell'articolo 203 prevede che "… il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento."

Si evidenzia che in questo caso i termini di notifica degli estremi della violazione sono di 150 giorni o 360 per i residenti all'estero come previsto dell'art. 201 del CdS; le modalità di pagamento in misura ridotta sono quelle indicate dall'art. 202 e gli eventuale ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace sono disciplinati dagli articoli 203 e 204 bis del citato CdS. 

Viceversa, nel caso che la violazione della condotta, del comma 1 dell'articolo 58 bis sia posta in essere al di FUORI DAI CENTRI ABITATI si procederà come previsto secondo le norme contenute nel capo I e II della legge n. 689/81 con la contestazione del comma 5 dell'articolo 65 ter in relazione al comma 1 dell'articolo 58 bis della LR V.to n. 33/85 e succ. mod. integrata dalla L.R. V.to n. 12/06. 
In questo caso però i termini di notifica degli estremi della violazione sono di 90 giorni o 360 per i residenti all'estero come previsto dell'art. 14 della L. n. 689/81, le modalità di pagamento in misura ridotta sono quelle indicate dall'art. 16 e gli eventuali ricorso saranno indirizzati al Comune ove è stata commessa la violazione a norma dell'articolo 18 della legge precitata in relazione alla L.R. V.to 10/77. Deve aggiungersi che diversamente da quanto previsto per la violazione all'interno dei centri abitati, ove si applicano le procedure del CdS, il verbale, correttamente notificato, non è titolo esecutivo al decorso del termine per il pagamento in misura ridotta (60 giorni), ma l'organo accertatore dovrà trasmettere all'Autorità Comunale (dirigente incaricato) il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/81 per l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 18 della citata legge. Solo tale atto è titolo esecutivo per l'eventuale attivazione delle procedure di esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della legge appena citata. 

Relativamente al pagamento in misura ridotta di questa ultima norma sanzionatoria, non essendovi l'indicazione del minimo e massimo edittale, questo dovrà individuarsi nella misura di 71.00 €.
Per gli stessi motivi la somma da individuare in sede di eventuale adozione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della l. n. 689/81 non potrà che essere la conferma dei 71,00 €. 

Altro punto controverso è relativo a quali veicoli debbano sottoporsi al controllo di conformità, allo scarico, delle emissioni inquinanti, alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996. 
Infatti il comma 1 del predetto articolo 58 bis, prevedendo il divieto di circolazione per i "veicoli a motore", sembra porre l'obbligo di dotarsi di bollino blu, oltre che per gli autoveicoli, anche per i ciclomotori, motoveicoli autocarri, macchine agricole ecc.. . Tuttavia, il diretto richiamo al DM 5 febbraio 1996, indirettamente ci indica che la norma, quando parla di veicolo a motore, intende solamente gli autoveicoli cosi come definiti dal decreto citato all'articolo 2 dello stesso. (v.d. allegato "A") 

Ulteriormente in riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti da illeciti commessi al di fuori dei centri abitati, il comma 7, prevede che gli stessi siano attribuiti ai comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione, istituendo tuttavia il vincolo di bilancio per la destinazione degli stessi in misura non inferiore al 70%, per "all'attuazione delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da traffico veicolare individuate dai Piani di azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999." 

Se in riferimento alle violazioni perseguite ai sensi del comma 5 dell'articolo 65 ter il vincolo di bilancio in ordine alla destinazione dei proventi non crea particolari problemi se non una contabilizzazione separata della specifica norma, le violazioni accertate ai sensi del comma 1 oltre a essere contabilizzate separatamente dovranno condividere a loro volta, come scatole cinesi, l'ulteriore vincolo di bilancio nella destinazione dei proventi del CdS prevista dall'articolo 208 di questo. 

In estrema sintesi deve concludersi che :
1) NON SONO SANZIONATI gli obblighi di:
- esporre il bollino blu;
- possedere l'apposito certificato relativo al controllo delle emissioni, di cui all'articolo 5 della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada".
previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 58 bis;
2) E' SANZIONATA UNICAMENTE, dal 1 gennaio 2007, la circolazione in tutto il territorio regionale, dei veicoli a motore (TUTTI: Veneti, di altre regioni o stranieri) sprovvisti di attestazione, mediante del bollino autoadesivo , dell'avvenuto controllo della conformità delle emissioni inquinanti, allo scarico, alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996;


In Conclusione, la seguente formulazione del precetto e della sanzione, avrebbe reso meno caotica, più semplice ed efficiente l'attività di controllo e di repressione degli organi di vigilanza comunale, già peraltro delegati ai sensi della L.R. V.to n. 10/77:

"Chiunque, dal 1 gennaio 2007, circoli in tutto il territorio regionale con autoveicolo, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, non esponendo sul parabrezza il bollino blu autoadesivo, di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994, attestante l'avvenuto controllo della conformità delle emissioni inquinanti, allo scarico, alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 35,50 ad un massimo di € 213,00";

Infatti in tal modo si consentirebbe sia il pagamento in misura ridotta di € 71,00, senza distinzione tra dentro e fuori dei centri abitati, peraltro incomprensibile, e sia il rinvio all'utilizzo unicamente delle procedure di cui alla legge n. 689/81. 




















































ALLEGATI:
A) D.M. 5 febbraio 1996.;
B) D.M. 28 febbraio 1994
C) DIRETTIVA 92/55/CEE DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1992;
D) Modello Verbale di contestazione (FUORI CENTRI ABITATI);


ALL. "A"


D.M. 5 febbraio 1996. 
Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 1996, n. 56.)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE e IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", che stabilisce che le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali dei veicoli in circolazione e dei loro dispositivi di equipaggiamento sono quelle contenute nelle direttive comunitarie, qualora esistenti; 
Visto l'art. 229 dello stesso decreto legislativo che stabilisce che, nelle materie dallo stesso disciplinate, le direttive comunitarie sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite; 
Visto l'art. 71, comma 3, dello stesso decreto legislativo che stabilisce che il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, fissa periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi, che riguardano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione e sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento; 
Visto l'art. 237, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta a quelle indicate nell'appendice VIII al titolo III del suddetto regolamento; 
Tenuto conto che le norme emanate con la direttiva 70/220/CEE del Consiglio delle Comunità europee, riguardanti misure contro l'inquinamento atmosferico derivanti dai gas di scarico prodotti dai motori ad accensione comandata degli autoveicoli, sono state recepite con legge 3 giugno 1971, n. 437; 
Tenuto conto che il controllo delle emissioni dei veicoli con motore ad accensione per compressione è stato regolamentato, fino al 31 dicembre 1992 dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323; 
Vista la direttiva 92/55/CEE del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, stabilendo prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli; 
Decreta:

1. Ai fini del presente decreto, si intende per veicolo ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h, ad eccezione dei veicoli su rotaia, delle trattrici e macchine agricole, delle macchine operatrici nonché dei veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale. 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione devono soddisfare le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al decreto stesso. 

3. Su richiesta del costruttore, o del suo legale rappresentante e sulla base di prove da questo fornite, possono essere fissati dalla Direzione generale della M.C.T.C. valori limite di emissione più elevati di quelli previsti dal presente decreto per tipi di veicoli che, all'atto dell'omologazione CEE, non abbiano potuto rispettare detti valori. 

4. Con successivo decreto verrà emanata, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina relativa alla revisione dei veicoli limitata al controllo dell'inquinamento atmosferico. 

Allegato 
1. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione comandata le cui emissioni non sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda. 
1.1. Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stesso stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso: 
a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni; 
b) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile; 
c) determinazione del tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico, con il motore al regime minimo in conformità alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o dell'omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in conformità delle procedure previste al Capo III, punto c1), della circolare 22 maggio 1995, n. 88/l995, del Ministero dei trasporti e della navigazione (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1995). 
1.2. Per il controllo previsto al punto 1.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dalla appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 
1.3. Il valore limite per il tenore di ossido di carbonio misurato con motore disinnestato al regime di minimo è: 
a) per i veicoli omologati a partire dall'atto OM 9439 del 4 agosto 1971 o riconosciuti nel tipo a partire dall'atto RT 1902 del 2 agosto 1971 ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1986: 4,5% vol; 
b) per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 1° ottobre 1986: 3,5% vol; 
c) per i veicoli omologati antecedentemente all'atto OM 9439 o riconosciuti nel tipo antecedentemente all'atto RT 1902, ed immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1986, il limite di ossido di carbonio è quello derivante da un'accurata messa a punto del sistema di alimentazione e del sistema di accensione, secondo le prescrizioni della casa costruttrice, tale da renderlo minimo tra quelli possibili, compatibilmente con le normali prestazioni del motore. Detta messa a punto deve essere eseguita da una delle imprese di autoriparazione, consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994, ed il valore di ossido di carbonio rilevato deve essere da questi certificato. 
1.4. All'atto dell'accertamento deve essere inoltre certificata l'idoneità del veicolo a utilizzare benzina super senza piombo. 
1.5. Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti. 
2. Autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata le cui emissioni sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda. 
2.1. Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso: 
a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni e la completezza di tutte le parti; 
b) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto; 
c) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli mediante misurazione del valore lambda e del tenore di ossido di carbonio nel gas di scarico, in conformità alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o dell'omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in conformità alle procedure previste al Capo III, punto c2), della circolare 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione. 
2.2. Per il controllo previsto al punto 2.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dalla appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 
2.3. I valori limite per i parametri di cui al precedente punto 2.1c sono: 
a) Tenore di ossido di carbonio: 
misurazione con motore al regime di minimo: 0,5% vol; 
misurazione con motore al regime di 2000 ÷ 2500 giri al minuto: 0,3% vol. 
b) Valore del rapporto lambda: 
il valore di lambda, misurato con motore al regime di 2000 ÷ 2500 giri al minuto, deve essere pari a 1 ± 0,03 o conforme alle specifiche del costruttore, se esibite dall'utente. 
2.4. Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti. 
3. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione spontanea. 
3.1. Deve essere effettuato il seguente controllo del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso: 
a) esame visivo dell'impianto di scarico, volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni; 
b) misurazione dell'opacità delle emissioni allo scarico in accelerazione libera in conformità alle procedure previste al capo III, punto b), della circolare n. 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione. 
3.2. Per il controllo previsto al punto 3.1b deve essere utilizzato un opacimetro conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dall'appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 
3.3. Il valore limite per il livello di opacità delle emissioni allo scarico è quello registrato sulla piastrina conformemente al decreto ministeriale 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 72/306/CEE. 
Ove tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento: 
per i veicoli dotati di motore ad aspirazione naturale: 2,5 m-1; 
per i veicoli dotati di motore a turbocompressione: 3,0 m-1. 
Sono esentati da tali requisiti i veicoli immatricolati per la prima volta in altri Stati della Comunità europea anteriormente al 1° gennaio 1980. 



ALL. "B"
D.M. 28 febbraio 1994. 
Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1994, n. 53. 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 

Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione il compito di stabilire le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione; 
Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che prevede, tra l'altro, la possibilità di limitare la circolazione degli autoveicoli per esigenze di prevenzione degli inquinamenti; 
Visto l'art. 80, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di prevedere con propri decreti i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione dei veicoli a motore finalizzata, tra l'altro, all'accertamento del rispetto dei limiti prescritti agli stessi per le emissioni inquinanti; 
Vista l'appendice VIII, art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che stabilisce i valori delle emissioni inquinanti nei limiti previsti dalla direttiva n. 92/55/CEE; 
Visto il decreto 12 novembre 1992 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti ed altri che all'allegato 3, punto 8.1, attribuisce allo stesso Ministro dei trasporti la facoltà di autorizzare imprese esercenti attività di autoriparazioni ad eseguire il controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli; 

Decreta: 

1. Le imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione sono quelle iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle sezioni "meccanica e motoristica" o "elettrauto". 
2. Le procedure di controllo sono quelle indicate nella direttiva n. 92/55/CEE richiamata nell'appendice VIII, art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
3. Il controllo delle emissioni allo scarico deve essere effettuato, per i veicoli dotati di motore ad accensione comandata, con le apparecchiature conformi alla tabella CUNA NC 005-05 e, per i veicoli dotati di motore ad accensione spontanea, con le apparecchiature conformi alla tabella CUNA NC 005-11. 

2. I controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli ai fini della limitazione alla circolazione degli stessi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, devono essere eseguiti secondo quanto previsto all'art. 1. 
2. L'attestazione dell'avvenuto controllo, valida su tutto il territorio nazionale, dovrà essere effettuata mediante rilascio di bollino autoadesivo, conforme all'allegato al presente decreto e da applicare sul parabrezza del veicolo interessato. Sul retro di detto bollino dovrà essere apposto il timbro dell'impresa di cui all'art. 1, comma 1.



ALL. "C"


DIRETTIVA 92/55/CEE DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1992 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissioni dei gas di scarico)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, 
vista la proposta della Commissione, 
visto il parere del Parlamento europeo, 
visto il parere del Comitato economico e sociale, 
considerando che la direttiva 77/143/CEE prevede un periodico controllo tecnico per tutte le categorie di veicoli menzionate nell'allegato I; 
considerando che la suddetta direttiva prevede l'adozione di direttive specifiche per il controllo delle norme relative agli elementi enumerati nell'allegato II, nonché l'istituzione di un comitato tecnico dei cui pareri la Commissione tiene conto prima di adottare disposizioni per l'adeguamento del controllo tecnico al progresso; 
considerando che la presente direttiva mira a mantenere le emissioni di scarico degli autoveicoli ad un livello moderato per la durata di vita utile degli autoveicoli stessi sottoponendo tali emissioni a un controllo periodico, e ad assicurare che i veicoli particolarmente inquinanti siano ritirati dalla circolazione fintantoché non si trovino in uno stato di manutenzione corretta; 
considerando che la maggior parte degli Stati membri ha adottato procedure di controllo dell'opacità dei fumi emessi dagli autoveicoli industriali pesanti; 
considerando che in numerosi Stati membri vigono norme nazionali per il controllo delle emissioni gassose dei veicoli leggeri, ivi comprese le automobili private; 
considerando che da una valutazione delle procedure di omologazione relative al controllo delle emissioni gassose e dei fumi emessi da tutti i tipi di veicoli risulta che tali procedure difficilmente possono essere applicate nell'ambito del controllo tecnico; 
considerando che il controllo da effettuare durante il ciclo di utilizzazione del veicolo dovrebbe essere relativamente semplice, rapido e poco costoso; 
considerando che una cattiva regolazione ed un'insufficiente manutenzione del motore risultano pregiudizievoli per il motore stesso e per l'ambiente, dato il maggior inquinamento e il più elevato consumo di carburante che ne derivano; 
considerando che è importante sviluppare mezzi di trasporto che rispettino l'ambiente; 
considerando che, per quanto riguarda i motori ad accensione per compressione (motori diesel), la misurazione dell'opacità dei fumi è considerata un indicatore sufficiente dello stato di manutenzione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni; 
considerando che, per quanto riguarda i motori ad accensione a scintilla (motori a benzina) convenzionali, la misurazione delle emissioni di ossido di carbonio all'uscita del tubo di scarico dei veicoli, effettuata con motore al minimo, si ritiene dia un'indicazione sufficiente dello stato di manutenzione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni; 
considerando che la percentuale dei veicoli respinti al controllo tecnico a motivo delle emissioni di scarico rischia di essere elevata qualora i veicoli non siano stati sottoposti ad una manutenzione regolare; 
considerando che per i veicoli dotati di motore a benzina le cui norme di omologazione prevedono la dotazione di sistemi perfezionati di controllo delle emissioni, quali marmitte catalitiche a circuito chiuso a tre vie e con regolazione a sonda lambda, le norme del controllo periodico delle emissioni saranno più severe che per i veicoli convenzionali; 
considerando che si prevede di adattare gradualmente la presente direttiva per tener conto dei futuri sviluppi nel campo della costruzione degli autoveicoli miranti a facilitare l'ispezione durante il ciclo di utilizzazione dei medesimi, nonché dei progressi nelle tecniche di controllo destinati a meglio riflettere le reali condizioni di utilizzazione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 
L'allegato II della direttiva 77/143/CEE è così modificato: 
1) le due colonne del punto 8.2 (gas di scappamento) sono sostituite dal testo figurante nell'allegato della presente direttiva; 
2) dopo il punto 8.2 sono inseriti sopra le due colonne i seguenti titoli: 
VEICOLI DELLE
CATEGORIE 1, 2, 3 e 4
VEICOLI DELLE
CATEGORIE 5 e 6

Articolo 2 
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla data dell'adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni al più tardi: 
- dal 1o gennaio 1994 per i veicoli di cui al punto 8.2.1.a) dell'allegato II, 
- dal 1o gennaio 1996 per i veicoli di cui al punto 8.2.2 dell'allegato II, 
- dal 1o gennaio 1997 per i veicoli di cui al punto 8.2.1.b) dell'allegato II. 
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 

Articolo 3 
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 
Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1992. 
Per il Consiglio
Il Presidente
Joachim FERREIRA DO AMARAL
GU n. C 189 del 20. 7. 1991, pag. 20.(2) GU n. C 150 del 15. 6. 1992.(3) GU n. C 49 del 24. 2. 1922, pag. 64. GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/328/CEE (GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 29). 

ALLEGATO 

VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 e 6 8.2. Emissioni di gas di scarico
8.2.1. Autoveicoli dotati di motore ad accensione a scintilla (benzina)
a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda, ad esempio: 
1) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni; 
2) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile. 
Dopo un ragionevole periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), si procede a misurare il tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato). 
Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere dichiarato dal costruttore del veicolo. Ove tale dato non sia disponibile o le autorità degli Stati membri preposte ai controlli decidano di non considerarlo un valore di riferimento, il tenore di CO nel gas di scarico non deve superare i valori seguenti: 
- per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire dalla quale gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli debbano conformarsi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE (¹) e il 1o ottobre 1986: 
CO - 4,5 % vol.; 
- per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o ottobre 1986: 
CO - 3,5 % vol. 
b) Se le emissioni sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda, ad esempio: 
1) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni e la completezza di tutte le parti; 
2) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto; 
3) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli mediante misurazione del valore lambda e del tenore di CO nel gas di scarico in conformità del punto 4 o delle procedure proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione per tipo. Il veicolo sarà sottoposto a un periodo di condizionamento del motore, conforme alle raccomandazioni dei costruttori del veicolo, per ciascuna delle prove; 
4) emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite: 
- misurazione con motore al minimo: 
il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Qualora il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,5 % vol.; 
- misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2 000 giri al minuto: 
tenore di CO: non superiore a 0,3 % vol.; 
Lambda: 1 ± 0,03 o conformemente alle specifiche del costruttore. 
8.2.2. Autoveicoli forniti di motore con accensione per compressione (diesel)
Misurazione dell'opacità delle emissioni di scarico in libera accelerazione (motore in folle, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo). Il livello di concentrazione non dovrà essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE (²). Ove (¹) Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1), direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/441/CEE (GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1). 
(²) Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1), direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione (GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43). 
tale dato non sia ancora disponibile o le autorità degli Stati membri preposte ai controlli decidano di non utilizzare tale valore come riferimento, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento per: 
- motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m-1
- motori diesel a turbocompressione: 3,0 m-1
oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchio diverso da quello utilizzato per l'omologazione CEE. 
I veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1980 sono esentati da tali requisiti. 
8.2.3. Attrezzatura di controllo
Ai fini del controllo delle emissioni di scarico dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a controllare accuratamente che i veicoli rispettino i valori limite prescritti o indicati dal costruttore. 
8.2.4. Qualora, all'atto dell'omologazione CEE, un tipo di veicolo non abbia potuto rispettare i valori limite fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri, sulla base di prove fornite dal costruttore, possono fissare valori limite più elevati per il tipo di veicolo in questione. Essi ne informano immediatamente la Commissione, la quale a sua volta ne informa gli altri Stati membri. 




ALL. "D"

INTESTAZIONE

Verbale n. ______/____

VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE 
di cui all'articolo 65 ter, comma 5 della L.R. V.to n. 33/85 e succ. mod., 
integrata dalla L.R. V.to n. 12/06 
BOLLINO BLU - FUORI CENTRI ABITATI

L'anno ____ addì ____ del mese di _______ alle ore ____, in via/V.le/V.lo/P.zza _________ del Comune di ______________ (__), il/i sottoscritt__ Agent_/Ufficial_ di P.L. _______ appartenente al Corpo di Polizia Locale intestatario, ha/hanno accertato la violazione a quanto disposto dal comma 1, dell'articolo 65 ter, della L.R. V.to n. 33/85 in relazione al comma 1 dell'articolo 58 bis della medesima legge, a carico di:

- _______________________________________ nato a _______________________ il _____________ e residente ____________________________________________________________________________________, in qualità di trasgressore;

- _______________________________________ nato a _______________________ il _____________ e residente ____________________________________________________________________________________, in qualità di obbligato in solido quale proprietario/locatario del veicolo _________________, modello _______________, marca _______________, colore ____________, targato ________________ ;

in quanto:

in data ______________, successivamente al 1 gennaio 2007, lo stesso sul luogo sopra indicato alla guida del veicolo a motore: (_______________, modello _______________, marca _______________, colore ____________, targato/matricola __________________________) circolava sprovvisto dell'attestazione (Bollino Blu) dell'avvenuto controllo della conformità delle emissioni inquinanti, allo scarico, alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione del 5 febbraio 1996; 

Si dà atto che la violazione è stata contestata all'atto dell'accertamento ed il trasgressore in questa sede ha dichiarato: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per la violazione di cui sopra è prevista, ai sensi comma 5 dell'art. 65 ter della L.R. V.to 33/85 una sanzione fissa di € 71,00. 
Ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689/81 è ammesso il pagamento, in misura ridotta pari a € 71,00 per la violazione

Entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 71,00 mediante versamento a mezzo c.c.p. n. _________ intestato a questo Corpo di Polizia Locale oppure mediante versamento alla Tesoreria Comunale presso qualsiasi filiale della BANCA ______________.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entro 30 gg. dalla data di contestazione/notifica del presente verbale, il trasgressore e/o l'obbligato in solido, potranno a mente dell'articolo 18 della legge n. 689/81 in relazione alla L.R. V.to n. 10/77 far pervenire scritti difensivi e documenti al COMUNE DI ___________ nonché chiedere, al contempo, di essere sentiti ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.


La/le Part__ I/Il Verbalizzant__