Cons.Stato Sez. VI n.4011 del 9 luglio 2012
Beni ambientali ZPS e aree protette

La scelta del legislatore regionale di includere in modo sostanzialmente automatico i SIC e le ZPS nell’ambito delle aree protette non può sortire anche l’effetto di attrarre la disciplina sostanziale e procedimentale di individuazione delle prime all’ambito regolatorio proprio delle seconde, il quale mantiene pur sempre il proprio carattere di distinzione ed autonomia. Infatti, l’istituzione delle aree protette di cui alla legge 394 del 1991 persegue finalità del tutto peculiari (quali la tutela della natura, del paesaggio e dei beni geologici e culturali, nonché la promozione dell’educazione e della ricerca) e si avvale di strumenti procedimentali e partecipativi anch’essi peculiari, non estensibili ad altre fattispecie. Quindi, la disciplina in tema di definizione delle aree ricadenti nell’ambito della rete ecologica europea denominata ‘Natura 2000’ costituita, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva ‘Habitat’) e comprendente SIC e ZPS, è del tutto autonoma e sostanzialmente diversa rispetto alla legge 394/1991 (segnalazione e massima di F. Albanese)

N. 04011/2012REG.PROV.COLL.

N. 02474/2008 REG.RIC.

N. 02475/2008 REG.RIC.

N. 02476/2008 REG.RIC.

N. 02477/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2474 del 2008, proposto dalla Regione Calabria, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Casalinuovo e Paolo Falduto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Casalinuovo in Roma, Via G. Nicotera n. 29, Sc. 9, Int. 2;

contro

Provincia di Catanzaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Chiarella e Federica Pallone, con domicilio eletto presso la signora Emanuela Pastore Stocchi in Roma, largo Fontanella Borghese, n. 84;

 

sul ricorso numero di registro generale 2475 del 2008, proposto dalla Regione Calabria, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Casalinuovo e Paolo Falduto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Casalinuovo in Roma, Via G. Nicotera, n. 29, Sc. 9, Int. 2;

contro

Europaradiso International Spa;

 

sul ricorso numero di registro generale 2476 del 2008, proposto dalla Regione Calabria, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Casalinuovo e Paolo Falduto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Casalinuovo in Roma, V. G. Nicotera, n. 29, Sc. 9, Int. 2;

contro

I signori Traversa Michele, Traversa Teresa, Traversa Salvatore, Traversa Olga, Traversa Maria, Daniele Vitaliano, Daniele Francesco, Daniele Carmine;

 

sul ricorso numero di registro generale 2477 del 2008, proposto dalla Regione Calabria, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Casalinuovo e Paolo Falduto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Casalinuovo in Roma, Via G. Nicotera, n. 29, Sc. 9, Int. 2;

contro

Comune di Belcastro, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Sciumbata, con domicilio eletto presso il signor Piervanni Andreozzi in Roma, via Ferdinando di Savoia, n. 3;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2474 del 2008: della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione II, 4 dicembre 2007, n. 1935;

quanto al ricorso n. 2475 del 2008: della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione II, 5 luglio 2007, n. 929;

quanto al ricorso n. 2476 del 2008: della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione II, 5 luglio 2007, n. 926;

quanto al ricorso n. 2477 del 2008: della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione II, 4 dicembre 2007, n. 1939

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Catanzaro e di Comune di Belcastro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Silipo, per delega dell’avvocato Falduto, e l’avvocato Chiarella per sè e per l’avvocato Pallone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La Regione Calabria (appellante nell’ambito del ricorso n. 2474/2008) riferisce che con deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2005, n. 607, si provvide ad approvare la nuova proposta di perimetrazione relativa alla revisione del sistema regionale delle ZPS (Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE – ‘uccelli’ - in tema di protezione dell’avifauna selvatica).

Con la deliberazione in questione, in particolare, veniva prevista l’individuazione di tre nuove ZPS (denominate ‘Costa Viola’, ‘Marchesato e Fiume Neto’ e ‘Alto Ionio Cosentino’), nonché l’estensione della superficie delle ZPS già istituite nell’ambito del territorio regionale.

Dalle premesse alla deliberazione in questione emerge che la sua adozione si era resa necessaria all’indomani della sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 2003, in causa C-378/01, con cui era stato accertato che la Repubblica italiana, non avendo classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE e non avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle dette zone da essa classificate, fosse venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in virtù dell'articolo 4, numeri da 1 a 3, della predetta direttiva.

La necessità di procedere alla reperimentrazione in questione, inoltre, era emersa a seguito della notifica alle Autorità italiane di un parere motivato ai sensi dell’art. 228 del TCE (in seguito: art. 260 del TFUE), con il quale la Commissione europea, rilevando il persistente inadempimento da parte delle Autorità italiane agli obblighi rinvenienti dalla richiamata sentenza, preannunciava l’imminente deferimento alla Corte di Giustizia per l’irrogazione di rilevanti sanzioni pecuniarie, le quali sarebbero state poste (per la parte di rispettiva ragione e in sede di regresso da parte dello Stato) anche a carico della Regione Calabria.

La delibera in questione veniva impugnata dinanzi al T.A.R. della Calabria con quattro distinti ricorsi, proposti – rispettivamente – dalla Provincia di Catanzaro, dalla società Europaradiso International s.p.a., dai signori Traversa e Daniele, nonché dal Comune di Belcastro.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di aree a vario titolo incluse nella nuova perimetrazione delle ZPS (e dai limiti e vincoli che tale inclusione comporta), lamentavano sotto vari aspetti – unitamente alla Provincia di Catanzaro - l’illegittimità della delibera n. 607 del 2005 e ne chiedevano l’annullamento.

Risulta agli atti che, nelle more del primo grado di giudizio, fu approvata la legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, la quale apportò numerose modifiche alla legge regionale n. 7 del 2006, in tema di aree naturali protette.

Ai fini del presente giudizio, in particolare, va richiamata la previsione di cui ai commi 9-bis e 9-ter dell’articolo 30 della legge del 2003 (come introdotti nel 2006), secondo cui:

- “9-bis. L'individuazione dei siti di cui al precedente comma è effettuata dalla Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare”;

- “9-ter. Gli atti in materia già esecutivi adottati nelle more dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il prescritto parere”.

Risulta agli atti che, all’indomani della novella normativa del 2006, la delibera di giunta n. 607 del 2005 fu trasmessa per il prescritto parere alla competente commissione consiliare la quale, con nota in data 20 novembre 2006, ebbe ad esprimere parere negativo.

In particolare, la commissione demandò alla giunta regionale il compito di verificare, su una base scientifica, la congruenza dei confini delle ZPS individuate con la richiamata delibera di giunta.

A tal fine fu dato mandato al Dipartimento di Ecologia dell’Università della Calabria di redigere apposito studio scientifico, il quale, consegnato al Dipartimento Ambiente della Regione, confermava la correttezza della perimetrazione delle ZPS come effettuata dalla delibera di giunta impugnata in primo grado.

Con le sentenze oggetto del presente gravame, il T.A.R. per la Calabria ha dichiarato improcedibili i ricorsi in questione.

In particolare, i primi Giudici hanno ritenuto che la sopravvenienza normativa rappresentata dal nuovo comma 9-ter dell’articolo 30 della L.R. 10 del 2003 avesse inciso sull’idoneità della D.G.R. 607/05 a produrre ulteriori effetti, assoggettando in modo espresso tale idoneità agli esiti del parere che la competente Commissione consiliare era chiamata a rendere anche in relazione alle pregresse perimetrazioni.

Pertanto, una volta che la competente commissione consiliare aveva reso parere negativo sulla perimetrazione a suo tempo effettuata, ciò non poteva che comportare la perdita di efficacia della delibera di giunta che tale perimetrazione aveva operato.

Per quanto concerne, poi, la compatibilità del modello normativo in tal modo delineato dalla Regione Calabria (anche ai fini dell’eventuale disapplicazione della legge regionale del 2006), i primi Giudici escludevano che la legge regionale 7 del 2006 presentasse profili di illegittimità comunitaria.

In particolare, il T.A.R. osservava che le esigenze di approfondimento istruttorio sottese alla novella legislativa in questione non si ponessero in contrasto, ma – al contrario – fossero compatibili con le esigenze di tutela sottese alla fonte normativa comunitaria della cui attuazione si discute (i.e.: la più volte richiamata direttiva 79/409/CEE).

Le sentenze in questione sono state gravate con quattro distinti atti di appello dalla Regione Calabria, la quale ne ha lamentato sotto diversi profili l’erroneità e ne ha chiesto l’integrale riforma.

In particolare, la Regione contesta l’argomento secondo cui l’entrata in vigore della legge regionale 7 del 2006 e il successivo parere negativo espresso dalla commissione ‘Tutela dell’Ambiente’ del consiglio regionale abbiano inficiato la validità o l’efficacia della perimetrazione di cui alla D.G.R. 607 del 2005.

E infatti, l’adozione della delibera in parola discendeva dalla necessità di prestare ottemperanza a una sentenza esecutiva della Corte di giustizia e di evitare il perpetuarsi di un inadempimento il quale si sarebbe certamente concluso – in difetto – con l’irrogazione di rilevanti sanzioni pecuniarie.

Del resto, l’approfondimento scientifico richiesto dalla legge regionale del 2006 ed operato con la deliberazione della Commissione del 20 novembre 2006 risultava certamente compatibile con le esigenze di tutela richieste dalla stessa normativa comunitaria.

Per queste ragioni, la Regione Calabria lamenta l’erroneità delle pronunce di improcedibilità in epigrafe, in quanto rese sull’erroneo presupposto – concretamente lesivo delle prerogative regionali - secondo cui la novella normativa del 2006 avrebbe vanificato la perdurante idoneità della perimetrazione del 2005 a produrre i propri effetti.

Nel merito, poi, la Regione Calabria chiede che vengano respinti i ricorsi a suo tempo proposti avverso la richiamata delibera di Giunta, in quanto:

- le ZPS non possono essere ascritte alla nozione di ‘aree protette’ di cui alla legge-quadro n. 394 del 1991 e di cui alla legge regionale n. 10 del 2003;

- le disposizioni che disciplinano l’istituzione delle ordinarie aree naturali protette (anche per ciò che riguarda il coinvolgimento dei diversi livelli di governo interessati) non trovano applicazione in relazione alla delimitazione delle ZPS, per le quali si applicano le diverse disposizioni (di matrice comunitaria) relative alla rete ecologica europea denominata ‘Natura 2000’;

- l’individuazione delle nuove ZPS e l’estensione delle preesistenti ZPS operate dalla delibera di giunta del 2005 costituiva atto necessario ed obbligatorio, concernendo siti che erano già per intero inclusi in un apposito elenco ministeriale (già predisposto nell’aprile del 2000 ed integrato nel marzo del 2005). Conseguentemente, non vi erano margini per ulteriori e diverse acquisizioni procedimentali, anche perché, per ciò che attiene le ZPS, l’individuazione dei siti spetta alle regioni, mentre la loro inclusione nell’elenco nazionale da inviare alla Commissione europea spetta allo Stato (e, per esso, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare);

- la tesi dell’automatica iscrizione delle ZPS nell’ambito dei siti regionali meritevoli di tutela è confermata dalla previsione di cui al comma 9 dell’articolo 30 della legge regionale 10 del 2003, secondo cui “i siti individuati sul territorio calabrese sulla base del loro valore naturalistico e della rarità delle specie presenti, assurti a proposta SIC ai sensi del D.M. 3 aprile 2000, a Zone di protezione speciali (Z.P.S.), a Siti di interesse nazionale (S.I.N.) ed a Siti di interesse regionale (S.I.R.) ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, dando vita alla rete europea denominata "Natura 2000", vengono iscritti nel Registro Ufficiale delle aree protette della Regione Calabria”.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Catanzaro e il Comune di Belcastro, i quali hanno concluso nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del 6 marzo 2012, gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. Giungno alla decisione del Collegio i ricorsi in appello proposti dalla Regione Calabria avverso le sentenze del T.A.R. della Calabria con cui sono stati dichiarati improcedibili i ricorsi proposti da alcuni soggetti pubblici e privati avverso la delibera della Giunta regionale con la quale, in sede di delimitazione delle nuove Zone di Protezione Speciale (ZPS), sono state incluse nella perimetrazione anche alcune aree di proprietà degli odierni appellati.

2. In primo luogo, il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva (art. 70, c.p.a.).

3. Ancora in via preliminare occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità degli appelli, sollevata in sede di memorie di costituzione dalla Provincia di Catanzaro.

Secondo la Provincia appellata, i ricorsi in appello sarebbero inammissibile per non essere stato notificato (oltre che alla stessa amministrazione provinciale) anche al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella sua veste di controinteressato costituito in primo grado.

3.1. L’eccezione è infondata, atteso che il Ministero in questione (costituitosi in primo grado ad adiuvandum per aderire alle tesi della Regione Calabria) riveste, nella presente sede di appello, la qualifica di soggetto cointeressato all’accoglimento del gravame.

Pertanto, si ritiene che nel caso in esame debba trovare applicazione il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui non è necessario notificare l’atto di appello alla parte cointeressata alla riforma della sentenza di primo grado (in tal senso: Cons. Stato, VI, 23 dicembre 2005, n. 7380).

Si è condivisibilmente statuito al riguardo che l’appello proposto da uno dei soccombenti non deve essere notificato agli altri soccombenti (ovvero ai soggetti che in primo grado si fossero costituiti adadiuvandum delle tesi dell’Amministrazione resistente), nei cui confronti – pertanto – non occorre procedere all’integrazione del contraddittorio (in tal senso: Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2007, n. 531).

4. Venendo al merito della res controversa, la prima questione che occorre esaminare è relativa alla correttezza delle sentenze in epigrafe per la parte in cui hanno ritenuto l’improcedibilità delle impugnative avverso la delibera della giunta regionale di individuazione delle nuove ZPS e di riperimetrazione delle ZPS già a suo tempo individuate.

La Regione appellante ritiene che erroneamente il Tribunale abbia desunto la declaratoria di improcedibilità dalle previsioni di cui all’articolo 19, comma 5, lettera c), della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, la quale ha introdotto i nuovi commi 9-bis e 9-ter nell’ambito dell’articolo 30 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (recante ‘Norme in materia di aree protette’).

Come si è esposto in narrativa, la novella legislativa del 2006 ha stabilito, rispettivamente che:

- “l'individuazione dei siti di cui al precedente comma è effettuata dalla Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare” (nuovo comma 9-bis) e

- “gli atti in materia già esecutivi adottati nelle more dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il prescritto parere” (nuovo comma 9-ter).

La Regione appellante contesta le argomentazioni offerte dal Tribunale, osservando che le disposizioni in questione non risultino idonee a fondare una pronuncia di improcedibilità.

4.1. L’appello è fondato.

4.2. Ritiene, infatti, la Sezione che la nuova formulazione dei commi 9-bis e 9-ter dell’articolo 10 della legge regionale 10 del 2003 non giustifichi in alcun modo una lettura in base alla quale il previsto invio alla competente Commissione consiliare delle pregresse delibere di individuazione delle ZPS - per l’espressione del parere di competenza - abbia comportato la perdita di efficacia (ope legis) delle delibere in questione.

In primo luogo (e sotto il profilo testuale), si osserva che dal disposto letterale della novella normativa del 2006 non emerge in alcun modo una voluntas legis volta a determinare la richiamata perdita di efficacia delle pregresse delibere di individuazione e perimetrazione.

Si osserva al riguardo che un effetto così rilevante e sostanzialmente extra ordinem (in quanto comportante una rilevante deroga al principio tempus regit actum, rimettendo in discussione l’efficacia di delibere ormai efficaci non già per profili di invalidità loro propri, ma quale mero effetto di una volontà in senso contrario da parte di altro organo regionale) avrebbe dovuto – se del caso – costituire oggetto di un’espressa previsione legislativa.

Al contrario, il meccanismo di perdita di efficacia delle richiamate delibere affermato dal T.A.R. non solo non viene desunto dalla portata letterale delle richiamate disposizioni, ma appare viepiù in contrasto con la previsione di cui al nuovo comma 9-ter, che qualifica in modo espresso gli atti oggetto di nuovo parere come ‘già esecutivi’.

In secondo luogo (e sotto il profilo sistematico), si osserva che le sentenze in epigrafe hanno – in modo non condivisibile – annesso all’espressione del nuovo parere sulle pregresse delibere il rilievo di una anomala sorta dicondicio iuris risolutiva, la quale determinerebbe il venir meno degli effetti della pregressa perimetrazione delle ZPS.

L’argomento in questione non appare condivisibile, in quanto non ha considerto che l’eventuale perdita di efficacia delle pregresse perimetrazioni avrebbe – se del caso – potuto conseguire all’adozione dell’atto finale della serie procedimentale (i.e.: all’adozione della nuova delibera di giunta), ma non poteva certamente essere fatta conseguire alla mera adozione di un atto intermedio ed endoprocedimentale, quale il parere della commissione consiliare (e ciò, pure a voler annettere allo stesso la medesima valenza vincolante prevista dal rinnovellato comma 9-bis).

In terzo luogo (e sotto il profilo sostanziale), le sentenze in epigrafe non hanno tenuto in adeguata considerazione il fatto che il parere espresso dalla competente Commissione consiliare in data 20 novembre 2006 si era, in ultima analisi, limitato a disporre un approfondimento tecnico e di merito circa la correttezza delle nuove perimetrazioni e dell’individuazione di nuove aree.

Ebbene risulta agli atti che, una volta effettuati tali approfondimenti da parte del Dipartimento di Ecologia dell’Università della Calabria, ne è risultata confermata la correttezza della perimetrazione delle ZPS come individuata nella delibera di giunta impugnata in primo grado.

Pertanto, riguardando la vicenda di causa sotto il profilo sostanziale, si deve concludere che la fase procedimentale apertasi con il richiamato parere della Commissione consiliare si sia conclusa con la conferma della correttezza dell’operato della Regione Calabria, il che induce a superare l’approccio meramente formale sul quale si è fondata la sentenza oggetto di impugnativa.

5. Ma gli appelli in epigrafe sono meritevoli di accoglimento anche per la parte in cui chiedono che sia dichiarata l’infondatezza nel merito dei motivi di ricorso proposti in primo grado i quali, nella presente sede d’appello, sono stati puntualmente riproposti per il loro esame dalla Provincia di Catanzaro e dal Comune di Belcastro.

5.1. In particolare, risultano infondate le deduzioni propose in primo grado avverso la delibera di giunta regionale n. 607 del 2005, recante l’istituzione di tre nuove ZPS e l’estensione di superficie di due ulteriori ZPS già istituite.

In particolare, come rilevato dalla Regione Calabria, i ricorsi di primo grado hanno erroneamente preso le mosse dalla integrale assimilazione fra – da un lato - le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e – dall’altro – i siti di cui alla rete ‘Natura 2000’.

Infatti, la definizione delle aree protette di cui alla legge 394 del 1991 (e di cui alla legge regionale n. 10 del 2003) persegue finalità del tutto peculiari (quali la tutela della natura, del paesaggio e dei beni geologici e culturali, nonché la promozione dell’educazione e della ricerca) e si avvale di strumenti procedimentali e partecipativi anch’essi peculiari (quali quelli volti all’intervento, in sede di definizione delle aree interessate, dei diversi livelli di governo interessati), non estensibili ad altre fattispecie.

Del tutto autonoma, infatti, è la disciplina in tema di definizione delle aree ricadenti nell’ambito della rete ecologica europea denominata ‘Natura 2000’.

La rete in questione è costituita, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva ‘Habitat’):

A) dalle Zone a Protezione Speciale (ZPS) di cui alla c.d. ‘direttiva uccelli’, n. 79/409/CEE (si tratta di zone istituite allo scopo principale di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche di cui all’allegato I alla medesima direttiva);

B) dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui agli allegati 1 e 2 alla direttiva 92/43/CEE (si tratta di siti individuati allo scopo principale di mantenere o ripristinare un determinato habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente).

In particolare (e in via di estrema sintesi), il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), stabilisce, ai fini che qui rilevano, che:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) ai fini della costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000» (articolo 3, comma 1);

- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti (articolo 3, comma 2);

- qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente (articolo 4, comma 3). La medesima disposizione stabilisce, altresì, che per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione;

- la rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (articolo 6, comma 1). In tali ipotesi, viene previsto che gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1 (articolo 6, comma 2).

Ebbene, in questo quadro normativo di riferimento, ne emerge la complessiva conformità a legge della delibera regionale impugnata in primo grado, poiché:

- il complesso iter amministrativo conclusosi con l’individuazione di tre nuove ZPS e con l’estensione della superficie di due ZPS già in precedenza delimitate risulta conforme al pertinente paradigma normativo. In particolare, le aree in questione sono state individuate avendo come primario punto di riferimento l’Inventory of Important Bird Areas in the EC del 1989 (c.d. Inventario ‘IBA 89’), cioè di uno strumento di individuazione che già con la sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 2003 in causa C-378/01 e con i successivi atti della Commissione europea era stato individuato come strumento in base al quale impostare la corretta delimitazione delle ZPS nell’ambito del territorio italiano. Ebbene, è pacifico in atti che la aree all’origine dei fatti di causa siano tutte incluse nell’ambito della delimitazione ‘IBA 89’;

- in base al quadro normativo dinanzi sinteticamente richiamato, l’individuazione e la delimitazione dei SIC e delle ZPS avviene sulla base di regole procedurali del tutto peculiari che nel caso di specie risultano essere state rispettate. Al contrario, la delimitazione dei siti e delle zone in questione non risulta disciplinata dalla normativa in tema di predisposizione dell’elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui alla l. 394 del 1991.

Si osserva al riguardo che, se per un verso è possibile che una ZPS ricada all’interno di un’area naturale protetta ai sensi della l. 394, cit., per altro verso tale considerazione conferma e non esclude la diversità ontologica che caratterizza le due figure (una conferma testuale di ciò è fornita dall’articolo 4, comma 3 del d.P.R. 357 del 1997, secondo cui, “qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente”).

Ebbene, una volta confermata la distinzione delle regole sostanziali e procedurali che – rispettivamente – caratterizzano l’individuazione delle aree naturali protette (da un lato) e l’individuazione dei SIC e delle ZPS (dall’altro), ne emerge l’infondatezza delle tesi sostenute dai ricorrenti in primo grado. Ciò, in quanto l’ubi consistamdegli argomenti su cui si fondavano i ricorsi in questione derivava, appunto, dall’automatica applicazione delle regole – anche procedimentali – di cui alla l. 394, cit., come conseguenza della previsione secondo cui le aree del territorio calabrese individuate come SIC e ZPS vengono iscritte ex lege nel registro ufficiale delle aree protette della Regione Calabria (legge regionale 10 del 2003, articolo 30, comma 9).

Sotto questo aspetto, la scelta del legislatore regionale di includere in modo sostanzialmente automatico i SIC e le ZPS nell’ambito delle aree protette della Regione Calabria non può sortire anche l’effetto di attrarre la disciplina sostanziale e procedimentale delle prime all’ambito regolatorio proprio delle seconde, il quale mantiene pur sempre il proprio carattere di distinzione ed autonomia.

6. Per le ragioni sin qui esposte, gli appelli in epigrafe, previa riunione, devono essere accolti e per l’effetto, in riforma delle sentenze oggetto di gravame, deve essere disposta la reiezione dei ricorsi proposti in primo grado.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto, in riforma delle sentenze oggetto di impugnativa, respinge i ricorsi proposti in primo grado.

Spese compensate dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)