Emissioni in atmosfera in deroga. Un caso specifico: essiccazione della sansa d'oliva

di Giovanni LENGUEGLIA

EMISSIONI IN ATMOSFERA IN DEROGA

UN CASO SPECIFICO: ESSICCAZIONE DELLA SANSA D’OLIVA

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.L.VO 152/2006 e succ. mod. ed integr.

ART.272. Impianti e attività in deroga

(articolo così modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 128 del 2010)

 

COMMA 1.

Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. (aggiungo io sono le specifiche norme regionali se ci sono)  Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.  (aggiungo io si tratta dei limiti delle biomasse e del biogas). Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi (aggiungo io dall’elenco). Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività  (aggiungo io come per lavorazioni metalli sotto soglia) ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.

 

COMMA 2. (comma così modificato dall'art. 11, comma 4, lettera b), d.P.R. n. 59 del 2013)

Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.(comma così modificato dall'art. 11, comma 4, lettera b), d.P.R. n. 59 del 2013)

 

 

 

PROCEDURE

In sintesi si può provare a descrivere il regime autorizzativo delle emissioni proveniente da uno stabilimento come segue.

Esistono due tipologie principali di procedura autorizzativa: ordinaria (art. 269) e semplificata (art. 272).

Occupiamoci della semplificata, che a sua volta può riassumersi in due tipologie:

In materia di regime autorizzativo semplificato,

·         il comma 1 dell’articolo 272 del d.lgs. n. 152/2006 regola il regime di comunicazione eventuale,

·         mentre, il comma 2 quello di autorizzazione generale,

che prevedono, entrambi, il coinvolgimento dell’autorità competente, ossia la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale come tale.

AD ESEMPIO In Liguria l’autorità competente è la Regione, la quale delega funzioni a Province e Comuni

Ai Comuni: per stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente le categorie di impianti e attività per le quali la Regione ha adottato, con deliberazione di Giunta, l'autorizzazione generale. Sempre ai Comuni in caso di semplice comunicazione eventuale.


Il regime di comunicazione eventuale (art. 272, comma 1) consiste, sostanzialmente, nella possibilità, per la Regione, di prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006, comunichino, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività.

Altrimenti , in mancanza della previsione, gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività elencati nella parte I dell'Allegato IV non sono soggetti a nessun adempimento.

 

In Liguria ad esempio per le lavorazioni di metalli e altre sotto una certa soglia si deve comunicare al Comune. (lettera a> dell’elenco parte I Allegato IV).


Per tali impianti, la regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati.


In uno stabilimento ove vi siano impianti inclusi negli elenchi parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 (no autorizzazione) e impianti esclusi dagli elenchi (si autorizzazione ordinaria o generale) si chiederanno solo le autorizzazioni per gli esclusi dagli elenchi.

 

Si evidenzia come per l’ottenimento della semplificazione di cui all’articolo 272, comma 1, al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell’Allegato IV alla parte V, si debba considerare l’insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco.

 

Il regime di autorizzazione generale (art. 272, comma 2), prevede che la regione possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli ed alle quali i gestori hanno l’obbligo di aderire. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 4, lettera b), d.P.R. n. 59 del 2013.

È importante evidenziare come, in seguito a tali modifiche (abrogati i periodi quarto e sesto) l’elenco delle attività previste alla parte II dell’allegato IV alla parte V d.lgs. n. 152/2006, abbia mutato la sua importanza, infatti ora  le autorità competenti (regione) non hanno più obbligo di adottare provvedimenti autorizzativi generali per tali categorie (prima c’era addirittura il potere sostitutivo del Ministero), ma è diventata una facoltà individuare tra quelle dell’elenco e non solo, categorie di stabilimenti rispetto alle quali procedere in tal senso.

L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all’adesione. L’autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali. Anche in tale regime di semplificazione le modifiche degli stabilimenti devono essere comunicate preventivamente.


In uno stabilimento ove vi siano impianti inclusi negli elenchi delle autorizzazioni generali  e impianti esclusi dagli elenchi (si autorizzazione ordinaria) si dovrà chiedere l’autorizzazione ordinaria per tutti.

 

IMPIANTI DI ESSICCAZIONE DI MATERIALI VEGETALI

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Allegato IV parte quinta D.L.vo 152/2006 (aggiornato dalla legge 98/2013)

Parte I impianti e attività di cui art. 272 comma 1

m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali.

….

v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse (aggiungo io imprese agricole) con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas

 

Allegato IV parte quinta D.L.vo 152/2006 (aggiornato dalla legge 98/2013)

Parte II impianti e attività di cui art. 272 comma 2

v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato

 

È appena il caso di evidenziare come l’inserimento in tale elenco (dopo le modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4, lettera b), d.P.R. n. 59 del 2013) ha ormai solo valore di suggerimento alle Regioni, che possono adottare o non adottare autorizzazioni generali per qualsiasi categoria.

 

CONCLUSIONI

Le strutture indicate alla lettera m) e v-bis) parte I di cui sopra non necessitano di autorizzazione. Eventualmente si dovrà comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, secondo le previsioni della normativa regionale, se emanate.

In Liguria non risultano emanate

 

Le strutture indicate alla lettera v-bis) parte II possono aderire alla  autorizzazione generale, se prevista dalla normativa regionale ovvero, se non prevista, devono richiedere quella ordinaria (art. 269).

In Liguria non risultano emanate disposizioni per l’autorizzazione generale e quindi si deve ricorrere all’ordinaria.

 

Qualche apparente difficoltà interpretativa si è subito palesata in merito al significato della locuzione “a servizio delle stesse”, contenuto al punto v-bis),  che potrebbe essere inteso come indicazione di un obbligo di inserimento nel processo di esecuzione delle varie attività svolte da una impresa agricola specifica, che, quindi, esercita attività di essiccazione di propri materiali vegetali con un proprio impianto.

Ma se così fosse sarebbe stato sufficiente scrivere quanto indicato nella prima parte della frase (impiegati da imprese agricole), risultando la previsione alternativa, retta da congiunzione disgiuntiva “o”,  ripetitiva e inutile, in quanto ciò che è impiegato da un impresa agricola è ovviamente al suo servizio.

Ritengo, invece, per dare un senso, non solo grammaticale, ma anche sistematico, all’interno della normativa, alla frase “a servizio delle stesse” , si debba pensare a quegli impianti di essiccazione che sono posti lungo la filiera delle lavorazioni agricole, direttamente o indirettamente a servizio delle stesse (lavorazioni/imprese agricole), quindi esercitate non necessariamente proprio dalla stessa impresa agricola e sui propri materiali vegetali, ma anche da imprese che svolgono attività di essiccazione di materiali vegetali di provenienza diretta o indiretta da impresa agricola.

 

L’attività di frangitura delle olive  è attività che si inserisce in questa filiera e pertanto l’essiccazione della sansa umida, senza ombra di dubbio materiale vegetale, è attività al servizio di imprese agricole.

Sia che il frantoio abbia natura di impresa agricola,  sia che il frantoio abbia natura di impresa agroindustriale o artigiana.

Nel primo caso, l’attività di essiccazione di sansa è al servizio diretto dell’impresa.

Nel secondo caso si tratta di un servizio indiretto, mediato dall’attività di trasformazione di un prodotto agricolo (le olive) in olio e successivamente di valorizzazione del sottoprodotto agricolo (le sanse) mediante essiccazione.

 

Dott. Giovanni Lengueglia

Consulente legale di diritto ambientale