Giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 6 marzo 2000 recante: “Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della Regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico”, promosso con ricorso della Regione Puglia notificato e depositato in cancelleria il 10 agosto 2000 ed iscritto al n. 35 del registro conflitti 2000
ORDINANZA
N.53
ANNO
2003
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Riccardo CHIEPPA
Presidente
-
Gustavo
ZAGREBELSKY
Giudice
-
Valerio
ONIDA
“
-
Carlo MEZZANOTTE
“
-
Fernanda CONTRI
“
-
Guido
NEPPI MODONA
“
-
Piero Alberto CAPOTOSTI
“
-
Annibale
MARINI
“
-
Franco
BILE
“
-
Giovanni Maria
FLICK
“
-
Francesco AMIRANTE
“
-
Ugo DE SIERVO
“
-
Romano
VACCARELLA
“
-
Paolo MADDALENA
“
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 6 marzo 2000
recante: “Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività
culturali nei confronti della Regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano
territoriale paesistico”, promosso con ricorso della Regione Puglia
notificato e depositato in cancelleria il 10 agosto 2000 ed iscritto al n. 35
del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 3 dicembre 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
uditi l'avvocato
Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato
Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la
Regione Puglia ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, in
riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, nonché al
principio di ragionevolezza e di leale collaborazione, avverso il decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2000, recante “Intervento sostitutivo
del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della Regione
Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico”;
che nel ricorso regionale si afferma che la competenza a redigere piani
paesistici, trasferita
alle Regioni dall'art. 1,
comma 3, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (Trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale e dei relativi personali ed uffici), è stata ulteriormente
disciplinata ad opera dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312,
recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977 n. 616), il quale ha posto in capo alle Regioni
l'obbligo di adottare piani territoriali paesistici o piani
urbanistico-territoriali entro il 31 dicembre 1986 e ha previsto, per
l'ipotesi di inadempimento, l'esercizio dei poteri sostitutivi statali;
che tuttavia l'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)
avrebbe abrogato l'art. 1-bis, testé menzionato, sicché
nell'esercizio della competenza in esame la Regione dovrebbe considerarsi
ormai vincolata solo relativamente all'an, non più relativamente al quando;
che non ricorrerebbero dunque i presupposti ai quali l'anzidetto
articolo 149 vincola l'esercizio dei poteri sostitutivi statali, ossia la
persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio di funzioni
delegate e la previsione di termini perentori per lo svolgimento delle
attività relative a tali funzioni;
che il medesimo decreto, sempre secondo la prospettazione della
ricorrente, avrebbe violato anche il principio di leale collaborazione, il
quale esige, ai fini della legittimità dell'intervento sostitutivo, che lo
Stato svolga un'attività di informazione nei confronti dell'amministrazione
cui si surroga;
che infatti il Ministero per i beni culturali si sarebbe limitato ad
inviare alla Regione Puglia una diffida a compiere gli atti di approvazione
del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) e ad assegnare
contestualmente un termine di 120 giorni, senza procedere ad audizione degli
organi regionali al fine di acquisire elementi utili a comprendere le ragioni
dell'inerzia;
che inoltre, riferisce la difesa regionale, la diffida era stata
notificata sotto la vigenza dell'art. 1-bis della legge n. 431 del
1985, ma al momento della adozione del decreto impugnato il citato art. 1-bis
era stato già abrogato e con esso era venuta meno la previsione di un termine
perentorio per la redazione del piano, sicché lo Stato, in considerazione del
mutato quadro normativo, avrebbe dovuto inoltrare una nuova diffida e fissare
un termine congruo per adempiere;
che pertanto la decisione statale di procedere comunque alla
sostituzione risulterebbe assolutamente sproporzionata e lesiva dei principî
di leale collaborazione, di ragionevolezza e del giusto procedimento;
che inoltre l'atto impugnato determinerebbe una menomazione della sfera
di attribuzioni costituzionali della Regione Puglia in materia di urbanistica,
poiché le scelte compiute con il piano urbanistico territoriale tematico
sarebbero attribuite allo Stato;
che infine con l'esercizio del potere sostitutivo statale sarebbe
imposto alla amministrazione regionale uno strumento di programmazione, quale
il piano territoriale paesistico, che non è previsto dalla legislazione della
Regione Puglia;
che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha
chiesto che il ricorso sia rigettato, con riserva di controdedurre più
ampiamente in una successiva memoria;
che in prossimità dell'udienza pubblica la difesa erariale ha prodotto
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda
sezione, n. 5706 del 2001, nella quale si dichiara improcedibile, per
cessazione della materia del contendere, il ricorso proposto dalla Regione
Puglia avverso il decreto del Presidente della Repubblica che costituisce
oggetto del presente conflitto;
che, in sede di discussione orale nella udienza pubblica del 3 dicembre
2002, entrambe le parti hanno convenuto sulla esigenza di dichiarare la
cessazione della materia del contendere.
Considerato che,
successivamente alla proposizione del presente giudizio, la Regione Puglia,
con deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2000, n. 1748, ha
approvato il piano urbanistico territoriale tematico relativo al paesaggio, la
cui mancanza aveva dato luogo all'adozione del decreto impugnato;
che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda
sezione, dinanzi al quale pure tale decreto era stato impugnato, ha dichiarato
improcedibile il ricorso con la sentenza n. 5706 del 2001 sul rilievo che la
sopravvenuta delibera regionale di approvazione del piano non era stata
impugnata nei termini;
che, in questo contesto, la concorde valutazione delle parti circa la
cessazione della materia del contendere per la già intervenuta definizione,
in sede regionale, del piano urbanistico territoriale tematico relativo al
paesaggio, può essere condivisa;
che il fine a cui tende l'esercizio del potere statale di sostituirsi a
organi della Regione, per l'ipotesi di loro inerzia, nella realizzazione di un
piano paesistico è il compimento di un atto necessario, non già la
definitiva alterazione del riparto delle competenze costituzionalmente
stabilito;
che di conseguenza, dopo l'avvio del procedimento di sostituzione, ma
prima che lo Stato abbia posto in essere alcuna significativa attività
strumentale alla realizzazione del piano, nulla impedisce alla Regione di
esercitare le competenze sue proprie, così come nulla le impedirebbe, una
volta che il piano fosse adottato in via sostitutiva, di modificarlo in tutto
o in parte;
che nel caso di specie l'approvazione del piano urbanistico
territoriale tematico relativo al paesaggio da parte della Regione Puglia è
intervenuta prima che l'atto impugnato avesse avuto alcun seguito, sicché è
venuta meno la necessità di una pronunzia di questa Corte;
che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la
materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla
Regione Puglia avverso il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2000, recante “Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività
culturali nei confronti della Regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano
territoriale paesistico”, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.