Corte Cost.le Ordinanza 53 del 2003
Giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 6 marzo 2000 recante: “Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della Regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico”, promosso con ricorso della Regione Puglia notificato e depositato in cancelleria il 10 agosto 2000 ed iscritto al n. 35 del registro conflitti 2000 ORDINANZA N

ORDINANZA N.53

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

- Paolo MADDALENA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 6 marzo 2000 recante: “Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della Regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico”, promosso con ricorso della Regione Puglia notificato e depositato in cancelleria il 10 agosto 2000 ed iscritto al n. 35 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Puglia ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza e di leale collaborazione, avverso il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2000, recante “Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della Regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico”;

che nel ricorso regionale si afferma che la competenza a redigere piani paesistici, trasferita alle Regioni dall'art. 1, comma 3, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici), è stata ulteriormente disciplinata ad opera dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616), il quale ha posto in capo alle Regioni l'obbligo di adottare piani territoriali paesistici o piani urbanistico-territoriali entro il 31 dicembre 1986 e ha previsto, per l'ipotesi di inadempimento, l'esercizio dei poteri sostitutivi statali;

che tuttavia l'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) avrebbe abrogato l'art. 1-bis, testé menzionato, sicché nell'esercizio della competenza in esame la Regione dovrebbe considerarsi ormai vincolata solo relativamente all'an, non più relativamente al quando;

che non ricorrerebbero dunque i presupposti ai quali l'anzidetto articolo 149 vincola l'esercizio dei poteri sostitutivi statali, ossia la persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio di funzioni delegate e la previsione di termini perentori per lo svolgimento delle attività relative a tali funzioni;

che il medesimo decreto, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe violato anche il principio di leale collaborazione, il quale esige, ai fini della legittimità dell'intervento sostitutivo, che lo Stato svolga un'attività di informazione nei confronti dell'amministrazione cui si surroga;

che infatti il Ministero per i beni culturali si sarebbe limitato ad inviare alla Regione Puglia una diffida a compiere gli atti di approvazione del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) e ad assegnare contestualmente un termine di 120 giorni, senza procedere ad audizione degli organi regionali al fine di acquisire elementi utili a comprendere le ragioni dell'inerzia;

che inoltre, riferisce la difesa regionale, la diffida era stata notificata sotto la vigenza dell'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985, ma al momento della adozione del decreto impugnato il citato art. 1-bis era stato già abrogato e con esso era venuta meno la previsione di un termine perentorio per la redazione del piano, sicché lo Stato, in considerazione del mutato quadro normativo, avrebbe dovuto inoltrare una nuova diffida e fissare un termine congruo per adempiere;

che pertanto la decisione statale di procedere comunque alla sostituzione risulterebbe assolutamente sproporzionata e lesiva dei principî di leale collaborazione, di ragionevolezza e del giusto procedimento;

che inoltre l'atto impugnato determinerebbe una menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali della Regione Puglia in materia di urbanistica, poiché le scelte compiute con il piano urbanistico territoriale tematico sarebbero attribuite allo Stato;

che infine con l'esercizio del potere sostitutivo statale sarebbe imposto alla amministrazione regionale uno strumento di programmazione, quale il piano territoriale paesistico, che non è previsto dalla legislazione della Regione Puglia;

che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che il ricorso sia rigettato, con riserva di controdedurre più ampiamente in una successiva memoria;

che in prossimità dell'udienza pubblica la difesa erariale ha prodotto la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione, n. 5706 del 2001, nella quale si dichiara improcedibile, per cessazione della materia del contendere, il ricorso proposto dalla Regione Puglia avverso il decreto del Presidente della Repubblica che costituisce oggetto del presente conflitto;

che, in sede di discussione orale nella udienza pubblica del 3 dicembre 2002, entrambe le parti hanno convenuto sulla esigenza di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Considerato che, successivamente alla proposizione del presente giudizio, la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2000, n. 1748, ha approvato il piano urbanistico territoriale tematico relativo al paesaggio, la cui mancanza aveva dato luogo all'adozione del decreto impugnato;

che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione, dinanzi al quale pure tale decreto era stato impugnato, ha dichiarato improcedibile il ricorso con la sentenza n. 5706 del 2001 sul rilievo che la sopravvenuta delibera regionale di approvazione del piano non era stata impugnata nei termini;

che, in questo contesto, la concorde valutazione delle parti circa la cessazione della materia del contendere per la già intervenuta definizione, in sede regionale, del piano urbanistico territoriale tematico relativo al paesaggio, può essere condivisa;

che il fine a cui tende l'esercizio del potere statale di sostituirsi a organi della Regione, per l'ipotesi di loro inerzia, nella realizzazione di un piano paesistico è il compimento di un atto necessario, non già la definitiva alterazione del riparto delle competenze costituzionalmente stabilito;

che di conseguenza, dopo l'avvio del procedimento di sostituzione, ma prima che lo Stato abbia posto in essere alcuna significativa attività strumentale alla realizzazione del piano, nulla impedisce alla Regione di esercitare le competenze sue proprie, così come nulla le impedirebbe, una volta che il piano fosse adottato in via sostitutiva, di modificarlo in tutto o in parte;

che nel caso di specie l'approvazione del piano urbanistico territoriale tematico relativo al paesaggio da parte della Regione Puglia è intervenuta prima che l'atto impugnato avesse avuto alcun seguito, sicché è venuta meno la necessità di una pronunzia di questa Corte;

che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Puglia avverso il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2000, recante “Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della Regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico”, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.