(chiusa il 19 dicembre 2001)
Quelli che seguono sono alcuni stralci di una Guida, in corso di stampa, realizzata con l’obiettivo di aiutare le aziende e tutti gli altri soggetti che operano nel settore della gestione dei rifiuti a districarsi nel difficile compito della ricodifica dei rifiuti.
La pubblicazione integrale della Guida sarà disponibile nei primi giorni di gennaio.
di Stefano Cudini
Confindustria Macerata
Sommario
1. L’iter di approvazione
2. Che cosa cambia
3. Le principali modifiche nella classificazione
4. Come si identifica il codice di un rifiuto
5. La identificazione dei rifiuti pericolosi
6. I casi eccezionali
7. Analisi comparata dei principali settori
8. Le modifiche ai singoli codici
Allegato:
Decisione della Commissione 2000/532/CE
del 3 maggio 2000 e successive modifiche
Appendice:
A) Quadro normativo
B) Quadro statistico
1. ITER DI APPROVAZIONE
La procedura di revisione seguita dalla Commissione è quella definita dall’articolo 1, comma 4, secondo trattino della Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (che richiama l’articolo 18 della Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti), con cui vengono fissate le modalità per il riesame periodico dell’elenco al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.
Delle circa 540 notifiche, che a partire dal 1995, sono pervenute alla Commissione dai diversi Stati membri, nel 1999 sono state esaminate dal competente Comitato tecnico le prime 282 richieste, che sono state tutte recepite nella decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
L’esame delle ulteriori 260 notifiche ha portato alla successiva decisione 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 che ha emendato la precedente decisione.
Le modifiche, apportate dalla decisione 2001/118/CE, riguardano le caratteristiche dei rifiuti classificati come pericolosi (art. 2) e la ridefinizione, in allegato, di un nuovo elenco dei rifiuti che è andato a sostituire quello pubblicato appena cinque mesi prima.
Separatamente, ma per ragioni puramente procedurali, la Commissione ha approvato la decisione 2001/119/CE del 22 gennaio 2001, con cui è stata sostituita la voce 160104 (veicoli fuori uso) dell’elenco e la decisione 2001/573/CE del 23 luglio 2001 con cui sono state modificate altre quattro voci.
L’iter di revisione si completa con una Rettifica che elimina l’aggettivo "alogenati" nelle sette voci che identificano "gli altri solventi organici" nella categoria 07 e corregge un errore di riferimento alla voce 10 01 15.
2. CHE COSA CAMBIA
La nuova decisione comunitaria contiene alcune conferme e molte novità:
a) l’inclusione di un determinato materiale nell’elenco non significa che esso sia identificabile sempre come "rifiuto", essendo necessario che venga rispettata la definizione di rifiuto riportata nella direttiva quadro (91/156/CE) e ripresa nell’articolo 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 22/97;
b) l’elenco armonizzato sarà oggetto di periodiche revisioni e se necessario modificato, ma viene eliminato l’aggettivo "non esaustivo" (presente nella precedente decisione 93/3/CE) lasciando così intendere una certa completezza definitoria che potrà essere rivista solo in conformità alla procedura fissata dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE;
c) ai rifiuti inclusi nell’elenco non si applica la disciplina quadro sui rifiuti qualora già contemplati da un’altra normativa specifica (art. 2, par. 1, lett. b) della direttiva 75/442/CE, ripreso dall’art. 8, c. 1 del D.Lgs. 22/97);
d) viene redatto un unico elenco dei rifiuti che integra quello generale del CER e quello dei soli rifiuti pericolosi, che vengono ora contrassegnati con un "*";
e) per la identificazione del rifiuto il nuovo sistema si basa oltre che sull’origine del processo produttivo che lo ha generato, anche sulla presenza di sostanze pericolose;
f) si adotta una specifica procedura per individuare il codice più appropriato;
g) si definisce esplicitamente le caratteristiche che determinano la pericolosità di un rifiuto, quando questo è identificato come "pericoloso" mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose in esso contenute in determinate concentrazioni;
h) le disposizioni sui rifiuti pericolosi non si applicano ai rifiuti domestici;
i) per la numerazione dei codici sono state applicate le seguenti regole:
- per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri a sei cifre specificati nella decisione 94/3/CE che ha istituito il CER;
- i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati;
- ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nelle precedenti Decisioni 94/3/CE e 2000/532/CE.
3. LE PRINCIPALI MODIFICHE NELLA CLASSIFICAZIONE
Notevole aumento del numero totale dei codici: da 645 a 837 (+192)
Incremento dei rifiuti pericolosi: da 236 a 402 (+166).
Incremento dei rifiuti non pericolosi: da 409 a 435 (+ 26).
Il notevole incremento di codici di rifiuti pericolosi si è concentrato in alcune categorie:
cat. 10 - rifiuti provenienti da processi termici (da 25 a 70)
cat. 16 - rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco (da 14 a 43)
cat. 19 - rifiuti prodotti da impianti di trattamento (da 12 a 40)
Sono inoltre stati inseriti molti codici di rifiuti pericolosi in categorie che non li prevedevano:
cat. 01 - rifiuti da estrazione di miniera e cave (da 0 a 6)
cat. 17 - rifiuti da demolizioni e costruzioni (da 1 a 16).
In alcuni casi siano state cancellate o inserite delle intere sub-categorie:
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I rifiuti prodotti da operazioni di recupero o trattamento di rifiuti, da operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda sono introdotti con quattro nuove sub-categorie (1910, 1911, 1912, 1913) e che vanno a meglio identificare rifiuti classificati nel precedente elenco con codici generici.
Sono state poi ampliate o sostituite tutte le sub-categorie che avevano un unico rifiuto, spesso generico (0504, 0605, 1104, 1306, 1502).
Ad esempio:
Sub-categorie eliminate |
Sub-categorie inserite |
||
06 05 060501 |
Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti |
06 05
06 05 02*
06 05 03 |
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 |
Tra le altre novità che interessano i singoli rifiuti, evidenziamo l’inserimento di alcuni codici che permettono di portare a soluzione problemi interpretativi che si erano generati con la precedente codifica.
Lo strumento adottato è quello dell’utilizzo di codici "binomi" identificati, cioè, con due voci, per cui uno stesso rifiuto contenente sostanze pericolose può essere classificato "pericoloso" o "non pericoloso" a seconda della concentrazione con cui queste sostanze pericolose sono presenti. Ecco alcuni esempi del nuovo criterio adottato:
Decreto Legislativo 22/97 |
Decisione 2000/532/CE |
||
08 03 09 |
Toner per stampa esaurito (comprese le cartucce) |
08 03 17* 08 03 18 |
Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 |
15 02 01 |
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi |
15 02 02*
15 02 03 |
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri d’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 |
17 05 01 |
Terra e rocce |
17 05 03*
17 05 04 |
Terra e rocce contenenti sostanze pericolose Terra e rocce diverse da quelle di cui al punto 17 05 03 |
19 01 01 |
Ceneri pesanti e scorie |
19 01 11*
19 01 12 |
Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 |
20 01 12 * |
Vernici, inchiostri, adesivi |
20 01 27*
20 01 28 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 |
In merito a singoli rifiuti, riteniamo opportuno segnalare:
nella categoria degli imballaggi l’inserimento di due codici di identificazione di rifiuti pericolosi (150110* e 150111*) e introduzione del codice che identifica gli imballaggi in materia tessile (150109) e quelli in vetro (150107)
nella categoria dei rifiuti da costruzione vengono inseriti molti codici per identificare i materiali, prima classificati sempre come non pericolosi, qualora gli stessi siano contaminati da sostanze pericolose (es. 170204*, 170410*, 170603*).
i rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici assumono una loro specifica identificazione con il codice 180110*
le pastiglie per freni contenenti amianto vengono identificate con il nuovo codice 160111*
i filtri dell’olio acquisiscono un loro codice specifico (160107*)
Tra le modifiche più significative è interessante osservare anche il caso dei rifiuti contenenti amianto che nel D. Lgs. 22/97 erano presenti in sei diverse tipologie, di cui soltanto due rientravano nell’elenco dei rifiuti pericolosi. Con la decisione 2000/532/CE tutti i rifiuti che contengono amianto diventano pericolosi:
Decreto Legislativo 22/97 |
Decisione 2000/532/CE |
||
06 07 01* |
Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici |
06 07 01* 06 13 04* |
Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici Rifiuti della lavorazione dell’amianto |
10 13 02 |
Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento |
10 13 09* |
Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento contenenti amianto |
|
15 01 11* |
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti |
|
16 02 04 16 02 06 |
Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre Rifiuti derivanti dal processo di lavorazione dell’amianto |
16 01 11* 16 02 12* |
Pastiglie per freni contenenti amianto Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere |
17 01 05 17 06 01* |
Materiali da costruzione a base di amianto Materiali isolanti contenenti amianto |
17 06 01* 17 06 05* |
Materiale isolante contenente amianto Materiali da costruzione contenenti amianto |
(nota: per i "materiali da costruzione contenenti amianto" (170605*) la loro pericolosità è stata introdotta solo con la successiva decisione 2001/573/CE ed è stato stabilito che, per quanto riguarda il loro deposito in discarica, ogni Stato membro può decidere di posticipare l’entrata in vigore di questa voce fino all’istituzione di idonee misure per il trattamento e lo smaltimento di tali rifiuti, da adottare non oltre il 16 luglio 2002).
Il nuovo elenco contiene molti cambiamenti nella definizione delle categorie (e sub-categorie) o dei singoli rifiuti;
in alcuni casi le modifiche terminologiche sono marginali e si sono rese necessarie per meglio identificare le categorie o i singoli rifiuti.
In altri casi, invece, la modifica della dicitura assume una valenza sostanziale, tanto da ritenere che sia venuta meno anche la regola di lasciare lo stesso codice per i rifiuti rimasti invariati.
Ecco alcuni esempi in cui il codice resta lo stesso ma cambia:
a) la definizione del rifiuto
Codice |
Decisione 94/3/CE (D. Lgs. 22/97) |
Decisione 2000/532/CE |
08 03 08 10 13 07 11 01 05* 12 01 03 13 03 01*
15 01 01 16 01 03 19 09 02 20 01 10 20 02 01 |
Soluzioni acquose contenenti inchiostro Fanghi derivanti dal trattamento fumi
Soluzioni acide di decapaggio Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT Carta e cartone Pneumatici usati Fanghi di impianti di chiarificazione delle acque Abiti Rifiuti compostabili |
Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi Acidi di decapaggio Limatura e trucioli di materiali non ferrosi Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB Imballaggi di carta e cartone Pneumatici fuori uso Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione delle acque Abbigliamento Rifiuti biodregadabili |
b) la classificazione
Decisione 94/3/CE (D. Lgs. 22/97) |
Decisione 2000/532/CE |
Descrizione |
05 01 02 20 01 14 06 01 99* 06 02 99* |
05 01 02* 20 01 14* 06 01 99 06 02 99 |
Fanghi da processi di dissalazione Acidi Rifiuti non specificati altrimenti (della pffu di acidi) Rifiuti non specificati altrimenti (della pffu di basi) |
c) sia la definizione che la classificazione
Codice
|
Decisione 94/3/CE (D. Lgs. 22/97) |
Codice |
Decisione 2000/532/CE |
10 05 01* 16 01 04 17 03 01 17 03 03 20 01 15 |
Scorie (di prima e seconda fusione) Veicoli inutilizzabili Asfalto contenente catrame Catrame e prodotti catramosi Rifiuti alcalini |
10 05 01 16 01 04* 17 03 01* 17 03 03* 20 01 15* |
Scorie della produzione primaria e secondaria Veicoli fuori uso Miscele bituminose contenenti catrame di carbone Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame Sostanze alcaline |
Nella redazione del nuovo elenco introdotto dalla decisione 2000/532/CE e modificato dalla decisione 2001/118/CE non mancano gli errori:
Codice : |
nella decisione 2001/118/CE : |
04 02 18
11 01 98*
Categoria 13 |
questo codice viene saltato. Si passa dal 04 02 17 al 04 02 19
viene utilizzato come codice generico al pari del ‘99’
nei capitoli dell’elenco nella voce viene indicato tra parentesi "(tranne oli commestibili 05 e 12)"; nel successivo elenco viene aggiunta tra le esclusioni anche la categoria 19: "(tranne oli combustibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)" |
CONCLUSIONE
Le osservazioni sopra esposte e le novità introdotte dalla decisione comunitaria in termini di procedure, classificazione e terminologia fanno ritenere estremamente difficile, se non addirittura errato, individuare una sistema automatico di "trascodifica", sul genere di quello adottato dall’ANPA per il passaggio dai codici CIR del catasto italiano a quelli CER (1° edizione) approvati dalla Commissione europea e introdotti con il D. Lgs. 22/97.
Il consiglio è quindi quello di procedere ad una nuova "ricodifica" dei propri rifiuti seguendo la procedura riportata nella decisione comunitaria.
In questa opera di passaggio tra i vecchi e i nuovi codici non bisogna dimenticare che a molti rifiuti contenenti sostanze pericolose è stato attribuito un doppio codice a seconda che siano pericolosi o non pericolosi; in questi casi sarà necessario procedere ad una analisi chimica, quanto meno iniziale, del rifiuto.
4. COME SI IDENTIFICA IL CODICE DI UN RIFIUTO
In merito alla identificazione del codice del rifiuto, la decisione conferma sostanzialmente i criteri adottati nelle precedenti decisioni, precisando che ciascun rifiuto deve essere definito specificatamente mediante un codice a sei cifre, raggruppate a due a due, che rappresentano:
la prima coppia, le venti classi di attività da cui originano i rifiuti (ad es. 17 - rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione);
la seconda coppia, le sub-categorie in cui si articola ciascuna classe di attività (ad es. 1701 - cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche);
la terza coppia, i singoli tipi di rifiuti provenienti da un’origine specifica (ad es. 170101 - cemento).
L’iter da seguire è definito al punto 3 dell’introduzione all’allegato della decisione e prevede un percorso a quattro tappe:
1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli delle categorie (nella decisione viene usato il termine "capitoli") da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici che terminano con le cifre 99.
2. Se nessuno dei codici delle categorie da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare le categorie 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
3. Se nessuno dei codici riportati nelle categorie 13, 14 e 15 risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui alla categoria 16 (Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco).
4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici della categoria 16, occorre utilizzare il codice 99 ( rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre della categoria che corrisponde all’attività identificata al precedente punto 1.
La decisione, prevede una eccezione alla procedura di identificazione per i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) che vanno classificati alla voce 1501 e non alla voce 2001.
La procedura di identificazione, così come definita dalla decisione, si rende particolarmente necessaria in tutti quei casi in cui lo stesso rifiuto è previsto contemporaneamente in più categorie.
Ad esempio, il "vetro" è classificato come rifiuto con ben sette codici diversi a seconda dell’attività di provenienza che lo ha generato:
codice |
Categoria |
Descrizione |
10 11 11* 10 11 12 15 01 07 16 01 20 17 02 02 19 12 05 20 01 02 |
10 10 15 16 17 19 20 |
dalla fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro idem come imballaggio dallo smantellamento di veicoli fuori uso da operazioni di costruzione e demolizione dal trattamento meccanico dei rifiuti come rifiuti urbani |
Analoga situazione si verifica per molti altri rifiuti (plastica, carta, legno, metalli, oli, ecc.).
In tutti questi casi è quindi indispensabile identificare correttamente il rifiuto partendo dal processo o dal prodotto che lo ha generato e andando poi a ricercarlo nella categoria specifica seguendo la procedura sopra descritta.
5. LA IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI
Con la nuova decisione comunitaria cambia notevolmente il sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi, in quanto si ritorna ad un sistema di individuazione basato:
- sulla provenienza del rifiuto
- sulle sostanze pericolose in esso contenute.
tutti i rifiuti che vengono identificati come "pericolosi" mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose (es: "…..contenenti sostanze pericolose" oppure "…...contenenti metalli pesanti" o anche "…..contenenti solventi organici", ecc.), sono classificati pericolosi solo se le sostanze presenti raggiungono determinate concentrazioni limite (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE (allegato I al D.Lgs. 22/97):
H1 - Esplosivo
H2 - Comburente
H3-A - Facilmente infiammabile
H3-B - Infiammabile
H4 - Irritante
H5 - Nocivo
H6 - Tossico
H7 - Cancerogeno
H8 - Corrosivo
H9 - Infettivo
H10 - Teratogeno (sostituito con "Sostanza tossica per il ciclo riproduttivo")
H11 - Mutageno
H12 - Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un
acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
H13 - Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine
in qualche modo ad un’altra sostanza
H14 - Ecotossico (ora "Tossico per l’ambiente")
Questo criterio era già presente nella decisione 94/904/CE (che ha istituito il primo elenco dei rifiuti pericolosi), ma allora si riteneva che questa valutazione fosse gia stata fatta a livello comunitario e quindi direttamente applicabile a tutti i rifiuti riportati nell’allegato alla decisione che, per il solo fatto di essere lì inseriti, erano automaticamente classificati come pericolosi.
Ora, invece, spetta al produttore/detentore compiere i necessari accertamenti per verificare se il rifiuto presenta una o più delle caratteristiche sopra riportate e che, per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, la presenza di determinate sostanze pericolose sia superiore alle concentrazioni limite fissate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE, (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) e così definite:
- punto di infiammabilità £ 55°C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale ³ 0,1% (1000 ppm)
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ³ 3%
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ³ 25%
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ³ 1%
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ³ 5%
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ³ 10%
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale ³ 20%
- una sostanze riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione ³ 0,1%
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ³ 1%
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione ³ 0,5%
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione ³ 5%
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione ³ 0,1%
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione ³ 1%
la classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE, relativa alla classificazione delle sostanze pericolose (attuata, da ultimo, con D. Lgs. 3.2.1997, n. 52)
i limiti di concentrazione a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE sui preparati pericolosi (attuata, da ultimo, con D. Lgs. 16.7.1998, n. 285)
il criterio adottato dalla Commissione è quello di creare (anche per il futuro) una sostanziale assimilazione tra sostanze/preparati pericolosi e rifiuti pericolosi, nel senso che i rifiuti derivanti da sostanze pericolose si presumono essi stessi pericolosi.
Art. 2 della decisione 2000/532/CE |
Allegato III al D. Lgs. 52/97 |
||
H3-A
H3-B H4 H5 H6 H7 H8 H10 H11 |
Sostanze facilmente infiammabili (p. inf. < 21 °C)
Sostanze infiammabili (p. inf. ³ 21°C e £ 55 °C) OMISSIS |
R11 R15
R30
R10
|
Facilmente infiammabile A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabile Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso
Infiammabile
|
per le restanti caratteristiche di pericolo (H1, H2, H9, H12, H13 e H14) la decisione non prevede al momento alcuna specifica, in quanto mancano i limiti di riferimento. Ma il problema appare limitato per la scarsa applicabilità di queste caratteristiche.
Infatti nel caso della caratteristica H1 (esplosivo) l’elenco prevede solo quattro tipologie di rifiuti:
16 01 10* 16 04 01* 16 04 02* 16 04 03* |
Componenti esplosivi (ad esempio "air bag") Munizioni di scarto Fuochi artificiali di scarto Altri esplosivi di scarto |
Anche la caratteristica H9 (infettivo) risulta essere limitata ai soli rifiuti identificati con i codici 180103* e 180202* e in questi casi si può far riferimento all’elenco riportato in allegato I al D.M. 26 giugno 2000 n. 219 sui rifiuti sanitari.
Per tutti i rifiuti che contengono sostanze pericolose, generiche o specifiche, è quindi necessario procedere da parte del produttore/detentore del rifiuto ad un accertamento analitico iniziale attraverso eventualmente il ricorso ad analisi di laboratorio per identificare la presenza di sostanze pericolose e la loro concentrazione.
Anche per ragioni di costo, le analisi devono essere mirate a verificare la presenza solo di quelle sostanze che presumibilmente possono essere presenti in relazione al ciclo produttivo, alle materie prime utilizzate o all’attività che ha generato il rifiuto; a tale proposito, un utile riferimento può essere rappresentato dalle schede di sicurezza che obbligatoriamente accompagnano le sostanze pericolose o da informazioni che possono essere date anche dal fornitore del prodotto.
Naturalmente, in tutti gli altri casi in cui non vi è alcun riferimento, generico o specifico, alla presenza di sostanze pericolose (es. 100404*, 120110*, ecc.) la identificazione di un rifiuto come pericoloso continua a dipendere sostanzialmente dal processo che lo ha generato (criterio della provenienza), senza quindi la necessità di ricorrere ad alcuna analisi di laboratorio.
TRASPORTO IN ADR
L’analogia tra sostanza pericolosa e rifiuto pericoloso porta il sistema di gestione dei rifiuti ad adeguarsi a quanto già previsto dalla normativa ADR sul trasporto internazionale su strada di merci pericolose.
Marginale 2000 (5) dell’ADR :
"I rifiuti sono materie, soluzioni, miscele o oggetti che non possono essere utilizzati tal quali, ma che sono trasportati per essere ritrattati, depositati in una discarica o eliminati per incenerimento o altro modo"
Circolare Ministero dei Trasporti n. 89/95 del 23 maggio 1995:
" I rifiuti sono classificati in relazione alla pericolosità posseduta ed assimilati alle materie pericolose corrispondenti: le modalità di trasporto sono pertanto le stesse delle materie alle quali detti rifiuti vengono assimilati".
6. COSA CAMBIA NEL NOSTRO ORDINAMENTO
In base all’art. 249 (ex art. 189) del Trattato della Comunità Europea, le decisioni comunitarie rappresentano un atto vincolante per i suoi destinatari.
Ogni Stato membro, in quanto destinatario della decisione 2000/532/CE, deve adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione entro il 1° gennaio 2002 (art. 4).
A partire da tale data, infatti, le precedenti decisioni 94/3/CE e 94/904/CE sono abrogate (art. 5).
Nel nostro ordinamento l’adeguamento alla nuova classificazione interessa:
D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (allegati "A" e "D")
D.M. 141/1998 (smaltimento in discarica dei rifiuti)
D.M. 145/1998 (formulario di trasporto rifiuti)
D.M. 148/1998 (registro di carico/scarico)
D.M. 219/2000 (che disciplina i rifiuti sanitari),
D.P.C.M. 31 marzo 1999 (modello unico di dichiarazione ambientale )
D.M. 5 febbraio 1998 (recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi)
In sede amministrativa si dovrà procedere da parte delle Regioni e Province alla totale revisioni delle autorizzazioni rilasciate per le attività di recupero e smaltimento.
Analoga operazione dovrà essere eseguita dalle Sezioni regionali dell’Albo gestori per quanto attiene le iscrizioni per il trasporto dei rifiuti.
ART. 1, COMMA 15 DEL DISEGNO DI LEGGE 374-B
approvato definitivamente dal Senato il 6 dicembre 2001 e ora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
"I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all’ente competente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell’articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività di gestione dei rifiuti.
L’attività può essere proseguita fino all’emanazione del conseguente provvedimento da parte dell’ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997.
Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere".
Si tratta di un provvedimento tampone che affronta con ritardo e in maniera parziale la riclassificazione ai soli fini del rinnovo delle autorizzazioni rilasciate in procedura ordinaria o di iscrizione all’Albo.
Nulla viene, invece, indicato in ordine alle iscrizioni all’attività di recupero in procedura semplificata (art. 31) o ai codici da utilizzare nell’arco di tempo necessario agli enti competenti per il rilascio delle nuove autorizzazioni/iscrizioni.
La nuova legge, infatti, non chiarisce se la prosecuzione dell’attività, dopo il 1° gennaio 2002 e in attesa del rilascio della nuova autorizzazione, dovrà avvenire utilizzando i vecchi codici CER (ormai abrogati) o i nuovi codici (non ancora autorizzati). Su questo punto sarà quindi necessario un intervento di chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente.
Problemi infine sorgeranno per i rifiuti in stoccaggio al 31 dicembre 2001 e agli adempimenti amministrativi ad essi connessi.
7. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPALI SETTORI
L’elenco che segue identifica, per singoli comparti produttivi, i principali rifiuti prodotti così come identificati dai vecchi codici CER (colonna di sinistra) e dai nuovi (colonna di destra). Poiché, come già evidenziato, non esistono regole precise e automatiche di passaggio tra i due sistemi di codifica, il confronto ha carattere indicativo e, ovviamente, non vincolante né tanto meno esaustivo.
La divisione per settori ha carattere esclusivamente esemplificativo, dato che un rifiuto spesso può essere identificato con lo stesso codice anche se derivante da processi produttivi diversi. Inoltre, la stessa azienda può svolgere più attività che generano rifiuti (es.: uffici, produzione di calzature e verniciatura). In tal senso è necessario esaminare le singole tabelle di riferimento.
(nota: l’asterisco (*) identifica il rifiuto pericoloso)
1) Magazzini e uffici
Decreto Legislativo 22/97 |
Decisione 2000/532/CE |
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15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 05 |
IMBALLAGGI Carta e cartone Imballaggi in plastica Imballaggi in metallo Imballaggi compositi |
15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 15 01 07 15 01 09 15 01 10* |
Imballaggi in carta e cartone Imballaggi in plastica Imballaggi in legno Imballaggi in metallo Imballaggi compositi Imballaggi in vetro Imballaggi in materia tessile Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
20 01 01 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 |
CARTA, PLASTICA E METALLO Carta e cartone Plastica (piccole dimensioni) Altri tipi di plastica Metallo (piccole dimensioni, es. lattine) Altri tipi di metallo |
20 01 01 20 01 39 20 01 40 |
Carta e cartone Plastica Metallo |
16 02 02 16 02 05 20 01 24 |
APPARECCHIATURE VARIE Altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati) Altre apparecchiature fuori uso Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche) |
16 02 14 16 02 15* 16 02 16 20 01 35*
20 01 36 |
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
08 03 09
20 01 03 |
TONER E ACCESSORI PER STAMPA Toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
Plastica (piccole dimensioni) |
08 03 17* 08 03 18 |
Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 |
20 01 21* 20 03 04 20 03 01 |
ALTRI RIFIUTI Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio Fanghi di serbatoi settici Rifiuti urbani misti |
20 01 21* 20 03 04 20 03 01 |
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio Fanghi delle fosse settiche Rifiuti urbani non differenziati |
ALTRI SETTORI ESAMINATI (omissis)
2) Verniciatura e distillazione solventi
3) Produzione di calzature
4) Industria del legno e falegnamerie
5) Lavorazioni metalmeccaniche
6) Tipografie e laboratori fotografici
7) Officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto e attività similari
8) Edilizia, impiantistica e manutenzioni
9) Lavorazione di minerali e cave
10) Confezioni abbigliamento
11) Alimentare – agricoltura - allevamento
12) Centri medici, case di cura e attività sanitaria
13) Lavanderie
8. LE MODIFICHE AI SINGOLI CODICI
Nella tabella che segue vengono riportati, nella colonna di sinistra, i codici che sono stati cancellati e che dal 1° gennaio 2002 non sono più utilizzabili. Nella colonna di destra sono invece riportati i nuovi codici introdotti con la decisione 2001/118/CE e successive integrazioni.
I codici non riportati sono da considerarsi invariati e quindi continuano a mantenere la loro validità. Anche in questo caso, si invita comunque il lettore a verificare eventuali modifiche terminologiche introdotte nella descrizione del rifiuto.
CODICI RIFIUTI CANCELLATI |
CODICI RIFIUTI INTRODOTTI |
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01 |
RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L’ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E L’ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA |
01 |
RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI |
01 01 01 02 01 03 01 03 01 01 03 02 01 03 03
01 04 01 04 01 01 04 02 01 04 03 01 04 04 01 04 05 01 04 06
01 05 01 05 01 01 05 02 01 05 03 |
Rifiuti di estrazione di minerali Rifiuti derivanti dal trattamento di minerali Rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi Colle Polveri e rifiuti polverosi Fanghi rossi dalla produzione di allumina
Rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi Ghiaia e rocce triturate di scarto Sabbia e argilla di scarto Polveri e rifiuti polverosi Rifiuti della produzione di potassa e salgemma Rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione |