Sentenza n. 6820/07 IACCARINO ( Avv. Balletta) c. Comune di Pozzuoli
(Avv. Starace) con int. adiuv. WWF ITALIA ( Avv. Leo)
POSA DI UN TUBO IN GOMMA- ATTIVITA' EDILIZIA- INSUSSISTENZA
ORDINE DI DEMOLIZIONE DI UN TUBO IN GOMMA- ILLEGITTIMITA'
Si ringrazia l'Avv. Balletta per la segnalazione
REPUBBLICA ITALIANA |
N. 6820 Reg.Sent.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
Anno 2007 |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la CAMPANIA – NAPOLI Sezione VI |
N. 11848 Reg.Ric. Anno 2002 |
ha pronunciato la seguente
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sui ricorsi riuniti n.11848 del 2002, proposto da
IACCARINO ANDREA
rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Balletta con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.142 presso il sig. Bruno Cajano
COMUNE DI POZZUOLI
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Starace, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n.207
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA) – O.N.L.U.S.
in qualità di ente gestore della Riserva Naturale dello Stato Cratere degli Astroni, in persona del presidente pro tempore arch. Fulco Pratesi, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Leo, con il quale elegge domicilio in Napoli alla via A. Da Salerno n.13, presso e nella sede della Sezione regionale Campania INTERVENTRICE AD ADIUVANDUM
dell’ordinanza del Dirigente del VII Dipartimento – Sviluppo e Assetto del Territorio del Comune di Pozzuoli n.41162 del 14.11.2002, notificata in data 19.11.2002, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere realizzate in Pozzuoli in località “Cratere degli Astroni” Riserva Naturale dello Stato, consistenti nella realizzazione nei pressi di una vasca biologica, di un tubo di gomma avente un diametro di 2 o 3 cm, dal quale fuoriuscivano acque nere provenienti dalla vasca con nocumento dell’area protetta;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
VISTA la costituzione del Comune di Pozzuoli con i relativi allegati;
UDITO alla Udienza Pubblica del 30 maggio 2007 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
Con ricorso notificato in data 27.11.2002 e depositato il successivo 02.12.2002, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
- Violazione e falsa applicazione dell’art.7 Legge n.241/90
- Violazione art.14 Legge 47/85 – Eccesso di potere per violazione del principio di tipicità dei provvedimenti sanzionatori edilizi - Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti;
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e impossibilità materiale di demolire opere edilizie e di accedere all’area sottoposta a sequestro penale.
Il Comune di Pozzuoli si costituiva in giudizio e resisteva all’impugnazione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’impugnativa concerne l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Pozzuoli al fine di sanzionare l’operato dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF Italia), in qualità di gestore della Riserva Naturale dello Stato “Cratere degli Astroni”, che volendo procedere allo svuotamento di un vasca biologica, nella quale era stato superato il livello massimo di riempimento, aveva installato un tubo di gomma del diametro di 2-3 cm, dal quale erano fuoriuscite delle acque nere.
Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, l’esercizio del potere sanzionatorio, mediante l’adozione dell’ordinanza di demolizione, è del tutto ingiustificato, posto che non si rinviene in concreto alcuna attività edilizia di carattere illecito: né la realizzazione di opus novum riconducibile alla nozione di costruzione (“una costruzione, per potersi considerare tale ed esistente, deve comunque essere individuabile in relazione alla sua destinazione, facendo l'interpretazione ricorso alla potenzialità dell'opera; deve sussistere la possibilità di procedere, con un sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell'edificio, in modo tale che, seppur non necessariamente abitato o abitabile, esso possa essere individuato nei suoi connotati essenziali come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione residenziale” T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 07 marzo 2006 , n. 97), né tantomeno un intervento di ristrutturazione, di risanamento e recupero conservativo o di manutenzione straordinaria o ordinaria, ma al più il tentativo, forse maldestro, di risolvere una situazione di pericolo sotto il profilo igienico-sanitario, che avrebbe dovuto sollecitare l’esercizio dei poteri facenti capo all’Amministrazione nella qualità di Ufficiale Sanitario.
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
Sussistono giusti motivi di equità, a cagione della peculiarità della vicenda in fatto, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, pronunciando sul ricorso n.11848 del 2002, proposto da Iaccarino Andrea, meglio in epigrafe specificato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Dirigente del VII dipartimento – Sviluppo e Assetto del Territorio del Comune di Pozzuoli n.41162 del 14.11.2002, notificata in data 19.11.2002, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere realizzate in Pozzuoli in località “Cratere degli Astroni” Riserva Naturale dello Stato, consistenti nella realizzazione nei pressi di una vasca biologica, di un tubo di gomma avente un diametro di 2 o 3 cm, dal quale fuoriuscivano acque nere provenienti dalla vasca con nocumento dell’area protetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 maggio 2007.
Dott. Filippo Giamportone Presidente
Dott. Alessandro Pagano Giudice
Dott.ssa Ida Raiola Giudice est.