TAR Campania (NA) sent.682 dell'11 febbraio 2008
Beni Ambientali. Sic e ZPS
Approvazione piano regionale attivita' estrattiva in assenza di preventiva valutazione di incidenza su aree sic e zps- illegittimita'
(segnalata dall’Avv. M. Balletta)
n. 682/08 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I, composto dai signori magistrati:
Antonio Guida Presidente
Fabio Donadono Consigliere
Francesco Guarracino Primo Referendario rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5978/06, proposto dalla Associazione italiana per il World Wild Fund for Nature (W.W.F. ITALIA) - ONLUS, in persona dell’arch. On. Fulco Pratesi, in qualità di presidente e rappresentante legale dell’ente, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Balletta e Rosella Razzano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via A. Da Salerno n. 13, presso la sede del WWF sezione regionale Campania
CONTRO
- la Regione Campania, in persona del presidente della Giunta regionale legfale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosaria Palma e Angelo Marzocchella, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via S.Lucia n. 81;
- il Commissario ad acta per l’approvazione del Piano regionale delle attività estrattive della Regione Campania, in persona del commissario pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio
e con l’intervento ad opponendum di
Cementi Moccia s.p.a., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore ing. Gennaro Moccia, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Lamberti, col quale elettivamente domicilia in Napoli, via S.Pasquale a Chiaia n. 55
per l’annullamento
1) della ordinanza n. 11 del Commissario ad acta per l’approvazione del Piano regionale delle attività estrattive della Regione Campania, pubblicata in BURC n. 27 del 19.6.2006, con la quale è stato approvato il Piano regionale delle attività estrattive della Regione Campania;
2) del Piano regionale delle attività estrattive della Regione Campania, approvato con l’ordinanza impugnata sub 1), ed in particolare dell’art. 7, comma 2, delle norme di attuazione al PRAE, nella parte in cui dispone, relativamente ai Siti di Interesse Comunitario ed alle Zone di Protezione Speciale: “l’attività estrattiva, ove consentita dalla normativa del PRAE nelle aree perimetrale, è soggetta al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo”;
3) ove e per quanto occorra, della ordinanza n. 12 del Commissario ad acta per l’approvazione del piano regionale delle attività estrattive, pubblicata in BURC n. 27 del 6.7.2006, recante rettifiche all’ordinanza commissariale impugnata sub 1.
*.*.*
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania e la memoria difensiva dalla stessa successivamente depositata;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Cementi Moccia s.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi i difensori delle parti presenti come da verbale alla pubblica udienza del 21 novembre 2007;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con delibere di Giunta regionale n. 7253 del 27 dicembre 2001, n. 3093 del 31 ottobre 2003 e n. 1544 del 6 agosto 2004 la Giunta regionale della Campania adottava la proposta per il Consiglio regionale del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) sulla base di un progetto elaborato dall’Università degli studi di Napoli “Federico II”, all’uopo incaricata dalla Regione e recepito con delibera di Giunta regionale n. 634 dell’8 febbraio 2000.
Con ordinanza n. 719 del 2 agosto 2005, dopo aver accolto il ricorso proposta ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971 dalla società Cementi Moccia, operante nel settore dell’attività estrattiva, il Tribunale amministrativo regionale della Campania disponeva la nomina di un Commissario ad acta in relazione alla perdurante inerzia della amministrazione regionale nell’approvazione del PRAE;
Con ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006, rettificata con ordinanza n. 12 del 6 luglio 2006, il Commissario ad acta provvedeva all’approvazione del PRAE.
2. Con il ricorso in esame, l’Associazione italiana per il World Wild Fund for Nature (W.W.F. ITALIA) – ONLUS (di seguito: WWF) ha impugnato tali atti per ottenerne l’annullamento, con sospensione cautelare dell’efficacia, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione degli artt. 5 e 6, comma 2, DPR 8 settembre 1997, n. 357, nonché dell’art. 6, comma 3, della dir. 92/43/CEE e della dir. 79/409/CEE.
Il WWF contesta il fatto che l’art. 7, comma 2, delle norme di attuazione del piano, prevedendo che nei siti vincolati “l’attività estrattiva, ove consentita dalla normativa del PRAE nelle aree perimetrale, è soggetta al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo”, finirebbe per consentire l’esercizio delle attività estrattive anche nei siti di interesse comunitario e nelle zone di protezione speciale, senza tuttavia che il piano sia stato sottoposto al preventivo procedimento di valutazione di incidenza ai sensi della normativa richiamata ed in particolare dell’art. 5 del DPR n. 357/97.
La Regione Campania si è costituita in giudizio resistendo al ricorso con memoria, in cui si sostiene che il piano non sarebbe stato soggetto alla valutazione di impatto ambientale, argomentando dal carattere di norma di mero principio, inidonea a spiegare effetti ex se, dell’art. 47 l.r. 16/04, che si limiterebbe a rinviare alla disciplina comunitaria (dir. 01/42/CE), la quale, tuttavia , neppure potrebbe trovare applicazione.
Ha spiegato intervento ad opponendum la la Cementi Moccia s.p.a.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2007 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il WWF si duole del fatto che, nonostante l’art. 7, co. 2, delle NTA del PRAE consentirebbe, in definitiva, l’esercizio di attività estrattiva anche nei siti di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), il PRAE non sarebbe stato sottoposto al procedimento di valutazione di incidenza ai sensi degli artt. 5 e 6, co. 2, DPR 8 settembre 1997, n. 357, nonché dell’art. 6, comma 3, della dir. 92/43/CEE e della dir. 79/409/CEE.
2. L’art. 5 (“Valutazione di incidenza”) del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, attuativo della direttiva 92/43/CEE, impone di tener conto, in sede di pianificazione e programmazione territoriale, della valenza naturalistico- ambientale (tra l’altro) dei SIC, stabilendo che i piani territoriali, urbanistici e di settore che possono avere incidenze significative sul sito, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, debbono essere sottoposti a preventiva valutazione di incidenza.
Il successivo art. 6 (“Zone di protezione speciale”) stabilisce che gli obblighi derivanti dall’art. 5 si applicano anche alle ZPS.
3. Nella Tavola 2 allegata al PRAE risultano allocate in cartografia alcune cave in aree protette ai sensi delle predette disposizioni comunitarie, circostanza questa che, peraltro, non ha formato oggetto di contestazione in giudizio.
Si legge in proposito nell’allegato d) al PRAE (relazione illustrativa generale del settembre 2003 che integra ed aggiorna la relazione conclusiva di cui alla deliberazione G.R. n. 7253 del 27 dicembre 2001, pubblicata sul sito internet della Regione Campania e perciò di pubblico dominio), facendo riferimento agli approfondimenti svolti, che “l’approfondimento si è reso necessario anche a seguito delle normative introdotte dal 2002, in ordine alla disciplina ed alle perimetrazioni delle aree vincolate nel territorio della regione Campania che hanno comportato la creazione di nuove aree protette ed una riduzione del territorio in precedenza destinato all’ attività estrattiva: tanto in applicazione del principio ispiratore della pianificazione del PRAE secondo il quale “sono escluse dalla coltivazione le aree comunque vincolate”. Viene in rilievo preliminarmente la istituzione da parte della Giunta Regionale di nuovi parchi regionali e di nuove riserve naturali ai sensi della LR 33/1993 oltre che la modifica medio tempore intervenuta nella perimetrazione dei proposti siti di importanza comunitaria (SIC), di cui alla delibera di Giunta Regionale del 12.07.2002” (p. 404), affermando poco dopo che “l’adeguamento del PRAE alle modifiche medio tempore intervenute è stato attuato non a mezzo di un aggiornamento di tutte le cartografie prodotte, ma attraverso la previsione nelle norme di attuazione del PRAE del principio della prevalenza della prescrizione che ha vietato la coltivazione nelle aree vincolate rispetto alla documentazione cartografica”.
Nell’allegato c) al PRAE (Linee Guida dell’ottobre 2003) si afferma appunto che (p. 35) che “il P.R.A.E., all’art. 7 delle norme, prevede anche il divieto di svolgere attività estrattiva nelle aree SIC, ZPS ….”.
4. La questione che si pone all’esame consiste, dunque, nel verificare se risponda al vero l’assunto, sostenuto dall’Associazione ricorrente, che il PRAE, per mezzo della nuova formulazione dell’art. 7 delle norme tecniche di attuazione, approvata dal Commissario ad acta, finirebbe per consentire l’esercizio della attività estrattiva anche nei siti di interesse comunitario e nelle zone di protezione speciale, per tale ragione dovendo essere sottoposto a procedura di valutazione d’incidenza ai sensi della predetta disciplina.
L’art. 7 (“Aree escluse dall’esercizio delle attività estrattive”) NTA così recita:
“1. L’esercizio dell’attività estrattiva è vietato:
a) in tutte le aree soggette a vincolo paesistico ed archeologico ai sensi e per gli effetti del D.Leg.vo 42/2004 e s.m.i.;
b) nei parchi e nelle aree naturali protette, istituite ai sensi delle leggi nazionali e regionali oltre che nelle aree soggette all’uso civico e già disciplinate dalla L.R. 17 marzo 1981, n. 11 e s.m.i.;
c) nelle aree boscate come definite dall’art. 14 legge regionale 11/1996 e s.m.i.;
d) nelle aree percorse dai fuochi nei termini temporali di cui all’art. 10 della Legge 353/2000 e s.m.i.;
e) nei perimetri delle concessioni minerarie rilasciate per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente e delle acque termali, ai sensi ed agli effetti dell’art. 25 R.D. n.1427/1933 s.m.i.;
f) nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Leg.vo 258/2001 e s.m.i.;
g) nei siti di interesse comunitario (S.I.C.), nelle zone di protezione speciale (Z.P.S.);
h) nelle aree caratterizzate da una morfologia carsica con evidenti indizi superficiali di processi carsici in atto;
i) nelle aree oggetto di interventi finanziati con fondi comunitari, statali e regionali, finalizzati ad attività diversa da quella estrattiva, limitatamente al periodo vincolato dai relativi finanziamenti;
j) nelle aree individuate dagli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino nazionali, regionali ed interregionali.
2. Nelle aree interessate dai vincoli ricompresi nell’elenco che precede e da ulteriori vincoli, l’attività estrattiva, ove consentita dalla normativa del P.R.A.E. nelle aree perimetrate, è soggetta al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Ove non rappresentati o non sufficientemente definiti in termini cartografici, gli ambiti territoriali dei vincoli sono individuati dall’autorità predetta, a scala di progetto, in sede di istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione e/o concessione”.
Le norme tecniche d’attuazione del PRAE, dunque, non hanno infine mantenuto fermo il principio cardine dell’esclusione dalla coltivazione delle aree comunque vincolate, richiamato nella relazione generale e nelle linee guida del PRAE come fondamento della compatibilità del piano coi vincoli sopravvenuti (da conseguirsi attraverso la prevalenza, sulla cartografia non aggiornata, della prescrizione che vieta la coltivazione nelle aree vincolate).
Esse invece, come correttamente rilevato dal WWF, sia pure previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, consentono l’esercizio dell’attività estrattiva nelle aree vincolate ivi compresi i siti di interesse comunitario e le zone di protezione speciale, nonostante il Commissario ad acta abbia totalmente obliterato ogni valutazione concernente il preventivo procedimento di valutazione di incidenza.
3. Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Giusti motivi consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, accoglie il ricorso n. 5978/06 e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.-----------------
Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, come per legge..------------------------------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 22 novembre e del 5 dicembre 2007.

Presidente__________________

Estensore___________________