TAR Toscana Sez. III n. 222 del 27 febbraio 2023
Beni ambientali.Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e autorizzazione paesaggistica

Il diniego – anche parziale – dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare; e, a maggior ragione, puntuali e analitiche debbono essere le ragioni del diniego qualora l’autorizzazione richiesta riguardi la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei cui confronti l’ordinamento esprime un chiaro favore (l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 qualifica di pubblica utilità le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; l’art. 11 del d.lgs. n. 28/2011 stabilisce l’obbligo di integrare le fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, come già l’art. 4 co. 1-bis del d.P.R. n. 380/2001), potendo essi concorrere, indirettamente, alla salvaguardia degli stessi valori paesaggistici. La valutazione richiesta ai fini della tutela del vincolo paesaggistico non può, di conseguenza, ridursi all'esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma deve farsi carico di tutti gli interessi pubblici coinvolti e favorire la soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica


Pubblicato il 27/02/2023

N. 00222/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00103/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Silvia Becherucci, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Barletta e Federica Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini e Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio Governo del Territorio del Comune di Prato Sportello unico per l'edilizia e le attività produttive, notificato a mezzo Pec in data 21/12/2021, prot gen 2021/0265000, pratica ed. PE-1332-2021- pg 82159/21, costituente Autorizzazione Paesaggistica, nella parte in cui autorizza l'intervento edilizio richiesto dalla ricorrente con la SCIA per efficientamento energetico con installazione di pannelli fotovoltaici, ma impone che i pannelli fotovoltaici da installarsi vengano dimezzati rispetto alla domanda presentata e nello specifico vengano messi in opera solo quelli previsti sulla falda frontale, con esclusione di quelli sulla falda laterale;

- del parere richiamato nel provvedimento sopra impugnato, trasmesso a mezzo pec in data 14/12/21, con cui la Sovraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, a rettifica della terza prescrizione contenuta nel parere n. 29129 del 12/11/21, dispone che i pannelli fotovoltaici debbano essere dimezzati e nello specifico essere messi in opera solo quelli previsti sulla falda frontale, con esclusione di quelli previsti sulla falda laterale;

- del primo parere n. 29129 del 12/11/21, emesso dalla Sovraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato in risposta al foglio 233718 del 09/11/2021, comunicato dal Comune di Prato a mezzo pec del 29/11/2021, PG n. 2021/0249740, con cui si impone la riduzione dei pannelli fotovoltaici da installarsi sul tetto e nella specie si autorizzano solo quelli previsti sulla falda laterale destra con esclusione di quelli posti sul prospetto frontale;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito relativo alla SCIA presentata dalla ricorrente.

E, con i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 19/4/2022:

- del provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio Governo del Territorio del Comune di Prato Sportello unico per l'edilizia e le attività produttive, notificato a mezzo Pec in data 8/4/2022 prot. gen. 76877/2022 pratica ed. PE-1332-2021 PG 82159/21, costituente Autorizzazione Paesaggistica, nella parte in cui autorizza l'intervento edilizio richiesto dalla ricorrente con la SCIA per efficientamento energetico con installazione di pannelli fotovoltaici, ma impone che i pannelli fotovoltaici da installarsi vengano dimezzati rispetto alla domanda presentata e nello specifico vengano messi in opera solo quelli previsti sulla falda frontale, con esclusione di quelli sulla falda laterale;

- del parere richiamato nel provvedimento sopra impugnato, trasmesso a mezzo pec in data 5/4/2022, prot. 8642 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, a seguito del riesame disposto dal TAR Toscana con ordinanza n. 150/2022 conferma la terza prescrizione contenuta nel parere n. 32179 del 14/12/21 e dispone che i pannelli fotovoltaici debbano essere dimezzati e nello specifico essere messi in opera solo quelli previsti sulla falda frontale, con esclusione di quelli previsti sulla falda laterale;

- del provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio Governo del Territorio del Comune di Prato Sportello unico per l'edilizia e le attività produttive, notificato a mezzo Pec in data 30/3/2022, prot. gen. 68688/2022, pratica ed. PE-1332-2021- pg 82159/21, costituente annullamento in autotutela della Autorizzazione Paesaggistica già rilasciata alla ricorrente in data 21/12/2021, prot. gen. 2021/0265000, con cui si autorizzava l'intervento edilizio richiesto dalla ricorrente con la SCIA per efficientamento energetico con installazione di pannelli fotovoltaici;

- del provvedimento richiamato nel provvedimento sopra impugnato, trasmesso a mezzo pec al difensore della ricorrente in data 10/3/2022, prot. 6083, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, ha annullato in autotutela il precedente parere favorevole con prescrizioni rilasciato alla ricorrente;

- della nota inviata in data 18/3/2022, prot. 6980, con cui la Soprintendenza ha risposto alle osservazioni inoltrate dalla ricorrente in data 11/3/2022;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Prato e del Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La signora Silvia Becherucci ha presentato, il 22 aprile 2021, una segnalazione certificata di inizio attività relativa a un intervento di efficientamento energetico da realizzarsi sulla sua abitazione, sita in Prato alla via del Colle, mediante il montaggio, fra l’altro, di pannelli fotovoltaici integrati nel manto di copertura.

Ricadendo l’immobile in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la signora Becherucci ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, secondo il procedimento semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017.

L’autorizzazione è stata rilasciata dal Comune di Prato con provvedimento comunicato il 21 dicembre 2021, che incorporava alcune prescrizioni contenute nel parere vincolante reso dalla locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Una delle prescrizioni imponeva il dimezzamento della superficie occupata dai pannelli fotovoltaici, che avrebbero potuto essere messi in opera sulla sola falda frontale della copertura dell’edificio, con esclusione di quelli previsti sulla falda laterale.

Limitatamente a detta prescrizione, l’autorizzazione paesaggistica forma oggetto dell’impugnazione proposta con il ricorso introduttivo del giudizio e fondata su tre motivi in diritto.

1.1. Costituitesi le amministrazioni procedenti, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 il collegio ha accolto la domanda cautelare formulata con il ricorso e ordinato l’immediato riesame amministrativo della vicenda.

È seguito, da parte della Soprintendenza e del Comune di Prato, l’annullamento d’ufficio degli atti impugnati e il rilascio di nuova autorizzazione paesaggistica corredata, come la precedente, di prescrizione che impone il dimezzamento dei pannelli fotovoltaici e la loro collocazione sulla sola falda frontale del tetto.

1.2. La nuova autorizzazione e i provvedimenti di autotutela assunti, a monte, dalle resistenti amministrazioni sono impugnate dalla signora Becherucci con motivi aggiunti, contenenti anch’essi domanda di misure cautelari, che, tuttavia, sono state negate dal collegio (ordinanza n. 307 dell’11 maggio 2022, confermata in appello: Cons, Stato, sez. IV, ord. 17 giugno 2022, n. 2769).

1.3. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 20 dicembre 2022, preceduta dallo scambio di memorie difensive e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..

2. La controversia origina dall’impugnazione proposta dalla signora Silvia Becherucci avverso l’autorizzazione paesaggistica rilasciatale dal Comune di Prato per la posa di pannelli solari sul tetto della sua abitazione, nella parte in cui, recependo il parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, prescriveva di dimezzare la superficie interessata dall’intervento e di mettere in opera i pannelli sulla sola falda frontale della copertura.

In dichiarata esecuzione del riesame ordinato dal T.A.R. in sede cautelare, la Soprintendenza resistente ha dapprima ritirato in autotutela il parere favorevole all’intervento, che conteneva la prescrizione impugnata, venendo seguita dal Comune di Prato con l’annullamento d’ufficio della prima autorizzazione paesaggistica. Quindi ha rinnovato il proprio parere, reiterando per quanto qui interessa la prescrizione inerente il dimezzamento dei pannelli e il loro posizionamento sulla sola falda frontale, e il Comune a sua volta ha rilasciato la nuova autorizzazione paesaggistica che la signora Becherucci impugna con i motivi aggiunti, unitamente ai provvedimenti di autotutela precedentemente adottati.

2.1. In via pregiudiziale, il Comune di Prato eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo.

L’eccezione è fondata.

Il risultato finale dell’attività amministrativa posta in essere in ossequio al remand cautelare del T.A.R. è una nuova autorizzazione paesaggistica avente, peraltro, il medesimo contenuto dispositivo e prescrittivo di quella originariamente impugnata con il ricorso, e preceduta dall’annullamento d’ufficio di quest’ultima (e del presupposto parere vincolante della Soprintendenza).

Così facendo, le amministrazioni procedenti hanno dimostrato inequivocabilmente di non voler attendere l’accertamento di merito da parte del giudice e di condividere a tal punto le statuizioni a sostegno dell’accoglimento della domanda cautelare, da indursi a ritirare autonomamente gli atti impugnati ed a sostituirli con una nuova autorizzazione, non meramente confermativa della prima perché adottata all’esito di una rinnovata istruttoria procedimentale e con il corredo di una rinnovata motivazione. Ne discende che il rapporto amministrativo ha formato oggetto di una nuova regolazione, che si è sostituita a quella originaria e sulla quale, pertanto, si concentra il residuo interesse all’impugnazione, posto che dall’accoglimento del ricorso introduttivo nessuna utilità potrebbe derivare alla ricorrente (giurisprudenza consolidata, fra le moltissime cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2022, n. 1852).

La ricorrente, tuttavia, si oppone alla declaratoria di improcedibilità sostenendo che, una volta accertata l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione originaria (dedotta con il primo motivo aggiunto), il T.A.R. dovrebbe tornare a pronunciarsi sul primo parere vincolante reso dalla Soprintendenza e valutare i vizi della prescrizione sul dimezzamento dei pannelli ivi apposta.

La prospettazione non può essere condivisa.

Ammesso che non vi fosse necessità di annullare in autotutela l’autorizzazione originaria e il presupposto parere della Soprintendenza, ma la sola prescrizione sul dimezzamento dei pannelli, il riesame ordinato dal T.A.R. è stato effettuato nell’ambito del procedimento conclusosi con il rilascio della nuova autorizzazione paesaggistica, contenente identica prescrizione. L’eventuale annullamento dei provvedimenti con i quali Soprintendenza e Comune hanno ritirato gli atti oggetto del ricorso introduttivo non porterebbe dunque benefici alla signora Becherucci, giacché almeno con riferimento alla “terza prescrizione” (quella relativa, appunto, al dimezzamento dei pannelli) sarebbero pur sempre da esaminare i soli provvedimenti adottati all’esito del riesame, e non certo quelli originariamente impugnati.

Il rilievo conferma che il rapporto è regolato dall’autorizzazione paesaggistica – e presupposto parere della Soprintendenza – rilasciata all’esito del riesame e impugnata con i motivi aggiunti, la quale ha definitivamente superato la prima autorizzazione e costituisce la sola fonte del pregiudizio legittimante la proposizione dell’azione giurisdizionale.

L’improcedibilità del ricorso introduttivo si accompagna, di conseguenza, all’inammissibilità del primo motivo aggiunto, diretto contro gli annullamenti d’ufficio del primo parere della Soprintendenza e della prima autorizzazione paesaggistica condizionata al dimezzamento dei pannelli. All’accoglimento dell’impugnativa non potrebbe conseguire, infatti, la reviviscenza degli atti annullati d’ufficio e oramai rimpiazzati dalla seconda autorizzazione, né la ricorrente ha prospettato l’esistenza di un interesse risarcitorio che potrebbe legittimare una pronuncia di (solo) accertamento dell’illegittimità degli atti in questione, ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a..

2.2. Il secondo motivo aggiunto è rivolto nei confronti del nuovo parere vincolante della Soprintendenza e della conforme, nuova, autorizzazione paesaggistica rilasciati all’esito del riesame disposto dal T.A.R..

La ricorrente ricorda di avere trasmesso una relazione tecnica atta a dimostrare che i pannelli richiesti sarebbero necessari a coprire il fabbisogno energetico della sua famiglia, e di aver ricevuto dalla Soprintendenza una risposta incoerente e attestante scarsa comprensione dei benefici collettivi, non soltanto individuali, prodotti dall’impiego delle fonti rinnovabili.

Sul piano strettamente paesaggistico, il nuovo parere ometterebbe di rilevare (per evidente difetto di istruttoria) che i pannelli in questione non interferiscono sulla visuale panoramica da sud verso nord, tutelata dal vincolo, e altresì ometterebbe di rilevare che la scheda di vincolo precisa come l’inserimento degli impianti fotovoltaici sia raccomandato e previsto, salvo limitarne l'interferenza con le visuali da e verso i nuclei storici, le colline e le campagne.

Il parere sarebbe altresì contraddittorio, atteso che i pannelli non sarebbero visibili dalla strada prospiciente l’abitazione e non deturperebbero la vista delle colline retrostanti, oggetto della tutela paesaggistica. Inoltre l’immobile interessato dai lavori, e l’intero quartiere cittadino ove lo stesso sorge, non presenterebbero alcun pregio storico-architettonico, trattandosi di villette mono o bifamiliari risalenti agli anni ‘60 del secolo scorso. In tale contesto, non vi sarebbe alcun paesaggio da tutelare poiché i pannelli sarebbero, lo si ripete, invisibili; né, in ogni caso, sarebbe stata effettuata alcuna ponderazione fra tutela paesaggistica e favore dell’ordinamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili.

Il motivo è infondato.

La prescrizione che impone di dimezzare la superficie occupata dai pannelli fotovoltaici e di concentrarla sulla falda frontale della copertura dell’edificio si traduce, evidentemente, in un parziale diniego dell’autorizzazione chiesta dalla ricorrente.

Secondo la giurisprudenza della Sezione (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 6 settembre 2018, n. 1168), il diniego – anche parziale – dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare; e, a maggior ragione, puntuali e analitiche debbono essere le ragioni del diniego qualora l’autorizzazione richiesta riguardi la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei cui confronti l’ordinamento esprime un chiaro favore (l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 qualifica di pubblica utilità le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; l’art. 11 del d.lgs. n. 28/2011 stabilisce l’obbligo di integrare le fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, come già l’art. 4 co. 1-bis del d.P.R. n. 380/2001), potendo essi concorrere, indirettamente, alla salvaguardia degli stessi valori paesaggistici. La valutazione richiesta ai fini della tutela del vincolo paesaggistico non può, di conseguenza, ridursi all'esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma deve farsi carico di tutti gli interessi pubblici coinvolti e favorire la soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica (cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2018, n. 3207; id., 6 marzo 2018, n. 1424; id., 23 marzo 2016, n. 1201).

Tanto premesso, il nucleo centrale della motivazione che supporta il parere reso dalla Soprintendenza resistente il 5 aprile 2022 attiene all’impatto negativo dei pannelli fotovoltaici sui caratteri architettonici precipui dell’edilizia tradizionale, che prevedono l’impiego sulle coperture di elementi in laterizio. Se è vero che l’utilizzo del colore rosso per i pannelli serve a diminuire la percezione di frattura nella visione generale, ad avviso della Soprintendenza la sostituzione indiscriminata degli elementi in laterizio con altri di forma e materiale completamente diverso è suscettibile di modificare profondamente le caratteristiche edilizie della zona e deve essere valutata anche nella prospettiva del cumulo progressivo di numerosi interventi analoghi sui fabbricati circostanti, stimolati dagli incentivi previsti a favore della sostenibilità ambientale.

Il giudizio è coerente con le prescrizioni contenute nella scheda di vincolo, che, a garanzia dei caratteri insediativi consolidati (obiettivo 3.a.5.), esige che i nuovi interventi edilizi siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale (prescrizione 3.c.9.), e, a salvaguardia delle visuali panoramiche (obiettivi 4.a.1. e 4.a.2.), fa divieto di interventi che si sovrappongano in modo incongruo con gli elementi e le

relazioni significative del paesaggio (prescrizione 4.c.1.) e comunque non interferiscano negativamente con le visuali tutelate (prescrizione 4.c.4.).

Di contro, non colgono nel segno le censure della ricorrente, a partire dal fatto che oggetto di tutela paesaggistica è anche la componente antropica comprensiva degli insediamenti contemporanei, in aggiunta a quelli storici, come confermato dalla scheda di vincolo.

Quanto all’affermazione secondo cui i pannelli sarebbero del tutto invisibili a chi percorra la strada lungo la quale sorge l’abitazione di proprietà della ricorrente, essa tradisce una considerazione artificiosamente parcellizzata del vincolo, che tutela tutte le visuali “da e verso” le colline e le loro pendici e non può essere circoscritto alle visuali che si godono da un singolo punto di osservazione, e neppure alla sola visuale panoramica da nord a sud. Oltretutto, che i pannelli progettati dalla ricorrente siano invisibili dalla strada antistante l’edificio è smentito dalla documentazione fotografica in atti, la quale mostra come la falda laterale della copertura dell’abitazione risulti completamente in vista dalla strada, ed è questa la ragione per cui la Soprintendenza già con il primo parere, poi annullato, aveva consentito la collocazione dei pannelli sulla sola falda frontale, accogliendo le osservazioni a suo tempo presentate dal tecnico della ricorrente (si veda l’allegato 2 delle produzioni documentali della Soprintendenza in data 9 febbraio 2022).

D’altro canto, il parere impugnato si fa espressamente carico del bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica e individua il punto di equilibrio nel limitare, appunto, l’installazione dei pannelli alla sola falda meno visibile del fabbricato, con il dichiarato obiettivo di ridimensionare l’impatto del singolo intervento anche in considerazione degli analoghi e numerosi interventi che hanno già interessato e prevedibilmente ancora interesseranno la zona vincolata: una valutazione complessiva e proiettata anche nel futuro, ma che non trascura la situazione individuale della ricorrente, se si considera che il posizionamento dei pannelli solari sulla falda frontale, frutto del contraddittorio procedimentale fra le parti, è anche quella preferibile ai fini del miglior rendimento energetico dell’impianto (la falda frontale è esposta a sud, come da indicazioni del tecnico della ricorrente in seno al procedimento).

La circostanza che l’abitazione della ricorrente, a causa del ridimensionamento dell’impianto imposto dalla Soprintendenza, non possa raggiungere la piena autosufficienza energetica non è di per sé sintomatica di alcuna irragionevolezza della scelta amministrativa, posto che, da un lato, l’ordinamento non attribuisce alla transizione energetica una aprioristica prevalenza rispetto alla tutela dei beni paesaggistici e, dall’altro, la ricorrente non ha dimostrato la concreta insussistenza delle irrinunciabili esigenze cui la Soprintendenza ha subordinato la realizzazione dell’intervento, prescrivendone il ridimensionamento. In particolare, non risulta adeguatamente contraddetta la valutazione circa l’incidenza negativa dei pannelli solari sul valore paesaggistico della copertura in laterizio e il conseguente effetto di frattura indotto dalla sua sostituzione con materiali differenti, mitigato ma non eliminato dal colore rosso dei materiali.

Non vi sono, in altri termini, elementi oggettivi sulla cui base sindacare quella valutazione, che, anche con riferimento al profilo della visibilità dei pannelli, consiste in un esercizio di c.d. “discrezionalità tecnica” a risultato opinabile e come tale, non presentando evidenze critiche sul piano della coerenza con la disciplina di vincolo, nonché della logicità e proporzionalità, non può essere sostituita da parte del giudice con una valutazione alternativa, ugualmente opinabile.

2.3. In forza delle considerazioni esposte, i motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.

2.4. Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti (alla virtuale fondatezza del ricorso introduttivo, per le ragioni evidenziate dal collegio nell’ordinanza cautelare che ha disposto il riesame della pratica e condivise dalle amministrazioni procedenti, fa riscontro il mancato accoglimento dei motivi aggiunti).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiarata improcedibile l’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, in parte dichiara inammissibili e in parte respinge, nei sensi di cui in motivazione, l’impugnativa proposta con i motivi aggiunti.

Spese compensate fra tutte le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

Silvia De Felice, Primo Referendario