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SEZ. 3       SENT.  02125  DEL 17/01/2003  (UD.27/11/2002)        RV.  223291
     PRES. Postiglione A              REL. Novarese F                       
     IMP. Ferretti E        PM. (Conf.) Hinna Danesi F                      
614001  SANITA'  PUBBLICA  - IN GENERE - Rifiuto - Nozione - Dipendenza dalla possibilita'  di  riutilizzazione economica - Esclusione - Fondamento.
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22       

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    In  tema  di  gestione  dei rifiuti deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza  od  oggetto  di  cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso  o abbia l'obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza  che  cio' avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero.  E  cio' sia per l'interpretazione della nozione legislativa nazionale,  di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sia per le affermazioni  della  Corte  di Giustizia della Comunita' Europea, le cui decisioni sono  immediatamente  e direttamente applicabili in ambito nazionale, secondo cui  la  nozione  di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze  e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, atteso che la  protezione  della salute umana e dell'ambiente verrebbe ad essere compromessa  qualora  l'applicazione  delle  direttive comunitarie in materia fosse fatta  dipendere dall'intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione  economica da parte di altri delle sostanza o degli oggetti di cui ci si disfa (o si sia deciso o si abbia l'obbligo di disfarsi).