T.A.R. Campania (SA) Sez. II  n. 1346 del 21 luglio 2011
Beni Ambientali. Impianti fotovoltaici

Non è implausibile ritenere che la disposizione dei pannelli fotovoltaici in maniera da costituire un unico piano di rilevanti dimensioni e di altezza significativa possa incidere negativamente sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, in assenza di misure, indicate dalla stessa Soprintendenza, idonee a mitigare l’impatto ambientale costituite dal frazionamento della struttura con chiome di alberi.

N. 01346/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01588/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2010, proposto da:
"Societa' Intini Energia S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, Via Velia, n. 15;


contro


Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno ed Avellino,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliataria presso la sua sede in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n.58;

per l'annullamento

del parere contrario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino, espresso in data 30 giugno 2010 (prot. n. 17090), relativo alla Conferenza dei Servizi convocata per l’approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2011 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato in data 7 ottobre 2010 e ritualmente depositato il successivo 20 ottobre, la Società “Intini Energia S.p.A.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, con i quali il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, nell’ambito della Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 447/1998, ha espresso parere contrario alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e alle opere connesse e le infrastrutture necessarie al loro funzionamento.

Ha quindi sollevato le seguenti censure:

1) violazione dell’ordinanza cautelare emessa in data 29.10.2010. Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90 in combinato disposto con l’art. 159 D.Lgs. n. 42/2004;

2) violazione e falsa applicazione D.Lgs. 387/03, comma 3, rt. 12 e l.r. n. 1/08. Violazione delle linee programmatiche per l’insediamento di impianti per fonti rinnovabili. Violazione e falsa applicazione Delibera Giunta Regionale della Campania n. 500 del 20 marzo 2009;

3) violazione e falsa applicazione medesima norma rubrica precedente in combinato disposto con gli artt. 146 – 159, comma 2, d.lvo n. 42/2004;

4) illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione art. 146, comma 6, d.Lvo. n. 42/2004.

Ha concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.

Si è costituita la difesa erariale resistendo.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2011, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


I. La vicenda posta all’esame del Collegio verte sulla legittimità del parere del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali contrario all’accoglimento dell’istanza avanzata dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e alle opere connesse e le infrastrutture necessarie al loro funzionamento.

II. Il ricorso è, a parere del Collegio, infondato.

III. Non persuade la censura di cui al primo mezzo, con la quale si deduce la violazione dello jussum cautelare, rappresentato dall’ordinanza di questa Sezione n. 108/2010 del 29 gennaio 2010, in quanto trattasi di provvedimento giurisdizionale per sua natura insuscettibile di assumere forza di giudicato sia interno che esterno (T.A.R Puglia Bari, sez. II, 01 giugno 2010, n. 2116). L’ordinanza è stata infatti emessa nell’ambito di altro giudizio (R.G. n. 2094/09), sia pure connesso al presente per essere incardinato a seguito del ricorso proposto avverso il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Campagna in favore di Aita Alessandro, soggetto nei cui diritti la società ricorrente è subentrata quale cessionaria del diritto di superficie esclusivo sul terreno interessato dalla realizzazione dei lavori.

Nemmeno coglie nel segno l’ulteriore profilo di censura articolato nell’ambito del motivo in esame, con il quale parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato, atteso che la Soprintendenza di Salerno-Avellino, nel rilasciare il contestato parere sfavorevole, precisa che gli ombrai serricoli poggiano “su strutture di sostegno del tipo fisso”, chiaramente alludendo alle caratteristiche costruttive del progettato intervento, come agevolmente desumibili dall’allegata documentazione tecnica, essendo previsto l’ancoraggio al terreno della struttura - peraltro dalla ragguardevole altezza massima di mt. 5,40 - mediante plinti di fondazione in c.a.. Il riferimento contenuto in motivazione, sia pure sintetizzato nella formula “di tipo fisso”, alle caratteristiche costruttive dell’intervento consente di escludere la fondatezza della relativa censura.

Il motivo in esame è pertanto da respingere.

IV. Nemmeno persuadono il Collegio le ulteriori doglianze rassegnate in ricorso.

Non quella, di cui al secondo mezzo, relativa alla pretesa violazione delle linee programmatiche regionali (delibera n. 500 del 20.3.2009), oltre che normative statali (d.lgs. n. 387/03) e regionali (l.r. n. 1/08) laddove promuovono le filiere agro-energetiche, non potendo queste conculcare le competenze statali in materia di tutela del paesaggio al fine di apprezzare la compatibilità dei progettati interventi con le caratteristiche estetiche dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo.

Nemmeno convincono quelle di cui al terzo e quarto mezzo, non essendo esse calibrate rispetto alla specificità del procedimento attivato che contempla il ricorso al modulo semplificatorio della Conferenza di servizi in luogo di quello - a doppia battuta - dell’attività di controllo statale sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli Enti delegati o subdelegati, peculiare sintassi procedimentale alla quale si riferiscono le norme invocate da parte ricorrente. La locale Soprintendenza non ha infatti espletato, nel caso di specie, un controllo di legittimità, che - come è noto - può comportare l’annullamento dell’atto per tutti i vizi di legittimità, attraverso la verifica dall’esterno della coerenza, logicità e completezza istruttoria dell’iter procedimentale seguito dall’amministrazione emanante, controllando se la motivazione espressa nel rendere il giudizio positivo sia sufficiente; l’Amministrazione statale, nel caso di specie, ha invece operato in termini di "cogestione dei valori paesistici" sub specie di contributo consultivo che, essendo reso in maniera contestuale, non è suscettibile di essere declinato secondo la peculiare dinamica procedimentale che informa l’attività di controllo. Da ciò deriva l’infondatezza delle censure articolate al terzo e quarto motivo di ricorso, con le quali si valorizza la pregressa attività provvedimentale posta in essere dal Comune di Campagna, sfociata nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 9775 del 28 maggio 2009, di poi annullata con Decreto della Soprintendenza prot. n. 27874 del 21.10.2009. Tale attività, come detto sottoposta al sindacato di questo giudice nell’ambito di altro giudizio, non trova rispondenza nel percorso procedimentale che ha condotto all’adozione dell’atto odiernamente impugnato, emesso nel contesto di una Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 447/1998. Nemmeno può quindi inficiare la legittimità del contestato parere sfavorevole la censura dell’indebito riesame di merito delle valutazioni precedentemente rese dall’Ente subdelegato, trattandosi appunto di una cogestione del vincolo gravante sull’area materializzatasi, su di un piano paritario e contestuale, mediante la formulazione di un parere reso in virtù del citato modulo procedimentale.

V. Parte ricorrente, infine, lamenta la incongruità del parere reso dalla locale Soprintendenza assumendo che l’intervento non sarebbe tale da comportare alcun impegno visivo secondo ogni punto di osservazione esterno. La censura è però sindacabile da questo giudice nei limiti del vaglio consentito, che, come è noto, non può impingere in valutazioni che attengono al merito amministrativo, potendo essere rilevati i soli vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, o per manifesta erroneità, illogicità, irrazionalità o ingiustizia. L’atto impugnato è da ritenere immune alle articolate censure del difetto di motivazione e istruttoria, avendo l’Amministrazione illustrato, sia pure in maniera sintetica, le ragioni poste a base della sfavorevole determinazione assunta in ordine al progettato intervento, testualmente osservando che “l’intervento è finalizzato alla realizzazione di ombrai serricoli con pannelli fotovoltaici, formati da moduli disposti a file parallele, su strutture di sostegno del tipo fisso, in un’area di circa 34760 mq., le quali formerebbe un’unica copertura cancellando i valori paesaggistici che caratterizzano l’area”. Trattasi di un sostrato motivazionale che risulta adeguatamente esplicativo e coerente con le risultanze documentali in ordine alle caratteristiche dimensionali e costruttive dell’intervento, laddove contempla l’ancoraggio della realizzanda struttura al terreno attraverso plinti di fondazione in c.a.. Tale circostanza consente di escludere la emersione dei vizi anzidetti, compatibili con i limiti che si impongono al sindacato di questo giudice, potendosi escludere non solo il lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, ma anche la patente erroneità, illogicità, irrazionalità o ingiustizia del giudizio espresso dall’Autorità statale. Non è implausibile quindi ritenere che la disposizione dei pannelli fotovoltaici in maniera da costituire un unico piano di rilevanti dimensioni e di altezza significativa possa incidere negativamente sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, in assenza di misure, indicate dalla stessa Soprintendenza (vedi relazione tecnica in atti del 25/10/2010), idonee a mitigare l’impatto ambientale costituite dal frazionamento della struttura con chiome di alberi.

Tanto è sufficiente per la complessiva reiezione del gravame siccome del tutto infondato.

VI. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la particolarità della vicenda, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1588/2010, come in epigrafe proposto da Società Intini Energia S.p.A. lo respinge, come da motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio del 14 aprile e 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ferdinando Minichini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2011