TAR Marche Sez. I n. 701 del 13 settembre 2011
Beni Ambientali. Aree di interesse paesaggistico.

La dichiarazione delle aree di interesse paesaggistico individuate dal decreto 31.7.1985 dal Ministero in virtù di un concorrente potere statale di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali meritevoli di tutela, mantiene la sua piena efficacia con ogni conseguenza in ordine al regime di inedificabilità relativa delle aree in questione



N. 00313/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Claudio Uguccioni, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mantero, con domicilio eletto presso Avv. Lucia Gaoni in Ancona, via Matteotti,110;

contro

Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Beatrice Riminucci, con domicilio eletto presso Avv. Nicola Sbano in Ancona, via San Martino, 23;
Comune di Gabicce Mare, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Berti, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;
Dirigente del Servizio 4.1 Urbanistica-Pianificazione Territoriale- V.A.S. Amm.Ne Prov.Le di Pesaro e Urbino, Dirigente VI Settore -Urbanistica Edilizia Privata del Comune, n.c.

per l'annullamento

- della determinazione 12.1.2009 n. 16 con cui il Dirigente del Servizio 4.1 Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, ha negato il nulla osta paesaggistico alla sanatoria di opere abusive riguardanti la costruzione di un piazzale con movimentazione drenante in località Case Badioli del Comune di Gabicce Mare;

- dell’ordinanza 23.2.2009 n. 25 di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

……………………. nonché per l’annullamento …………………

con i motivi aggiunti notificati il 14.10.2009, depositati il 29.10.2009, della determinazione del Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare n. 70/VI del 7.7.2009 concernente la reiezione di istanza di sanatoria di abusi edilizi;

……………………. nonché per l’annullamento …………………

con i motivi aggiunti notificati l’1 e il 2.2.2010, depositati il 12.2.2010, dell’ordinanza 24.11.2009 n. 216 di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Pesaro e Urbino e di Comune di Gabicce Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. Uguccioni Claudio, titolare dell’omonima ditta individuale, avendo fin dal 1981 la disponibilità di un’area di terreno non fabbricabile, estesa mq.6000, censita al catasto terreni al foglio 6, particella 439, sita in Comune di Gabicce Mare, che ha destinato a deposito di materiali inerti da utilizzare nella propria attività di impresa per costruzioni stradali, con istanza del 10.12.2004 ha chiesto al Comune di Gabicce Mare la sanatoria edilizia e, successivamente, domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1 c. 39 della legge 308/2004, per le opere effettuate sull’area stessa e consistenti in un piazzale, realizzato con pavimentazione drenante in stabilizzato su sottofondo di ciotolame, per deposito inerti ed installazione di macchine, silos e tramoggia di carico funzionali alla sua impresa.

Le opere sono già state oggetto di domanda di sanatoria, ai sensi della legge 724/94, per la quale la Provincia esprimeva parere negativo con nota n. 9896 del 14.3.2001. Le opere erano successivamente fatte oggetto di diniego di sanatoria, con successiva ordinanza di rimessione in pristino da parte del comune di Gabicce Mare. I provvedimenti erano impugnati con ricorsi 407/2001 e 894/2001, respinti da questo Tribunale con sentenze 28.10.2003 n. 1279 e 30.10.2003 n. 1319.

Dopo l’iter presso il Comune, la pratica è stata trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino per l’acquisizione del relativo parere essendo le opere abusive state realizzate su aree soggette a vincolo paesaggistico.

Il Dirigente del competente Ufficio della Provincia di Pesaro e Urbino, con provvedimento n. 16 del 12.1.2009 ha denegato alla ditta Uguccioni Claudio il nulla osta, ai fini paesaggistici, alla sanatoria delle opere. Successivamente, il Comune di Gabicce Mare ordinava, con ordinanza n. 25 del 23.2.2009, la rimessione in pristino di dette opere.

Avverso la determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica-Pianificazione Territoriale-Via e VAS della Provincia di P.U. 1672009, e la successiva ordinanza di demolizione, il sig. Claudio Uguccioni produceva il ricorso introduttivo depositato il 16.4.2009, a sostegno del quale deduceva i seguenti motivi di ricorso:

a)Eccesso di potere per difetto di motivazione e manifesta ingiustizia e perplessità, sviamento. Violazione di legge per violazione art.82 D.P.R. n.616/1977; art.32 L. n.47/1985; art.146 e 149 del D.Lgs. 42/2004, Illegittimità e degli artt. 11 ss. 152/2006.

b) Incompetenza, violazione della legge della Regione Marche 29/2003 e 23/2004. Eccesso di potere per falso e erroneo presupposto degli artt. 31 e 37 del DPR 380/2001, eccesso di potere, illegittimità derivata.

c) Violazione di legge per violazione artt. 31 e 37 del DPR 380/2001. Eccesso di potere, illegittimità derivata.

d) Violazione art. 7 e ss. legge 7.8.1990 n. 241.

Con un primo atto di motivi aggiunti, depositato il 29.10.2009, il ricorrente impugna la determinazione del Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare n. 70/VI del 7.7.2009 con la quale, dopo avere annullato in autotutela la precedente determinazione di rimessione in pristino (a causa dell’assenza di pronuncia comunale sull’istanza di condono), il Comune respingeva la richiesta di sanatoria

Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato il 12.2.2010, il ricorrente impugnava la conseguente ordinanza del 24.11.2009 n. 216 di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare.

Il Tribunale, con ordinanza n. 154 del 11.3.2010, in accoglimento dell’istanza cautelare, disponeva la sospensione di quest’ultimo provvedimento fissando l’udienza per la discussione nel merito.

Alla pubblica udienza del 7.7.2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione, in quanto i procuratori delle Amministrazioni si opponevano alla richiesta di rinvio presentata dal ricorrente.

1 Innanzitutto, va rilevato che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta sopravvenuta carenza di interesse per quanto riguarda l’impugnazione dell’ordinanza 23.2.2009 n. 25 di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare, in quanto il provvedimento è stato annullato in autoutela dal Comune medesimo, che ha riaperto la procedura di sanatoria.

1.1 Nel merito, il ricorso è infondato.

1.2 Infatti, il Collegio non può che confermare, nella fattispecie, quanto statuito con le precedenti sentenze 18.10.2003 n.. 1279 e 30.10.2003 n. 1319, adottate in seguito al diniego della precedente istanza di sanatoria presentata dal ricorrente, che riguardava le medesime opere, come del resto dichiarato correttamente dal ricorrente nel ricorso.

1.3 Contro le sentenze pende attualmente appello in Consiglio di Sato ma è appena il caso di ricordare che le sentenze di cui sopra sono oggi perfettamente valide ed esecutive. Inoltre, seppure in sede di sommaria cognizione, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle sentenze citate, denegando la sospensione delle medesime “Considerato che la decisione appellata appare coerente con i principi che regolano la materia controversa;”, condannando altresì il ricorrente al pagamento delle spese processuali, con ordinanze 6.4.2004 n. 1622 e 1623.

1.4 La motivazione del diniego oggi impugnata ricalca quella resa in precedenza. Riguardo l’originaria motivazione del diniego il questo Tribunale ha statuito che “…..la motivazione che sorregge il diniego di nulla osta da parte della Provincia è motivata in modo logico, coerente e completo. L’atto si fonda infatti sul parere sfavorevole espresso in merito dall’Ufficio Beni Paesistico-Architettonici dello stesso Servizio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale, parere che, nel corpo motivazionale, viene riportato integralmente ed, infine, viene pienamente condiviso.

Orbene, il parere in questione:

a)- ha precisato che le opere abusive riguardanti la realizzazione del piazzale per deposito di inerti che si è richiesto di condonare sono consistite nello scortecciamento e spalteamento del terreno con susseguente riporto di materiale lapideo di grossa pezzatura, livellato e rullato, e che, sul piazzale così formatosi, insistono, oltre a cumuli di inerti di non trascurabile entità, un silos ed una tramoggia per il pre-confezionamento di conglomerati cementizi;

b)- ha evidenziato l’inadeguatezza ovvero l’incompatibilità di tale trasformazione urbanistico-edilizia con il territorio circostante, in quanto essa interessa una vasta zona agricola “pressoché integra compresa tra la linea ferroviaria ed un corso d’acqua pubblica quale il torrente Taviolo” ed insiste su un’area contigua al Parco Regionale San Bartolo;

c)- ha messo in luce il notevole impatto paesaggistico che l’intervento ha comportato nello specifico contesto ambientale; ed invero, dalla documentazione fotografica allegata al parere, sono facilmente riscontrabili il contrasto e l’improprietà dell’opera, soprattutto dalla visuale panoramica del vicino Colle di Gradara;

d)- ha richiamato il D.M. 31 luglio 1985 di imposizione del vincolo paesaggistico sulla zona in cui è ricompresa l’area oggetto dell’intervento, il quale aveva messo in risalto la suggestività dei vari panorami godibili percorrendo strade pubbliche e l’opportunità di garantire le migliori condizioni di tutela che impedissero modificazioni dell’aspetto esteriore del territorio atte a comportare l’irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuale;

e)- ha rammentato che già l’Amministrazione provinciale, in sede di approvazione del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. del Comune di Gabicce Mare, aveva provveduto a stralciare, per l’area in questione, la previsione “a deposito edile e autotrasportatori” proposta in sede di adozione, in quanto essa interferiva con i vincoli del P.P.A.R. e non era paesaggisticamente conforme;

f)- si è richiamato alla disciplina del vigente P.R.G., il quale prevede specificamente, per le zone agricole (come quelle in cui ricade l'area di che trattasi), la difesa del paesaggio agrario e dei valori ecologici e storico ambientali; il che avvalora, ancora una volta, la non compatibilità paesistico ambientale dell’intervento.

Alla stregua di considerazioni così puntuali, ragionate, pregnanti ed esaustive, le doglianze secondo cui la motivazione dell’atto sarebbe incongrua ed insufficiente appaiono, esse sì, irragionevoli ed incongrue. Laddove poi si lamenta che l’opera non costituirebbe un vulnus per il paesaggio, essendo l’obiettivo assetto della zona già fortemente antropizzato ed interessato da imponenti infrastrutture (ferrovia, autostrada, altri opifici, ecc.), ovvero che l’Autorità preposta alla tutela del vincolo ben avrebbe potuto rilasciare una concessione condizionata al rispetto di talune prescrizioni, ovvero anche un’autorizzazione limitata ad una parte ristretta dell’area, si pongono questioni pertinenti a valutazioni ed a scelte che sono di puro merito tecnico, insuscettibili di essere sindacate in questa sede, in quanto nemmeno sconfinanti nel vizio di eccesso di potere per irrazionalità, errore nei presupposti o altre figure sintomatiche….” (Tar Marche 1319/2003, cit.).

1.5 L’impugnato parere negativo fornito dalla Provincia di Pesaro e Urbino, come già accennato, richiama integralmente il precedente parere.

1.6 Il Collegio ritiene che debbano essere confermate le considerazioni fatte in precedenza e valutate favorevolmente, sia pure in sede di sommaria cognizione, dal Giudice di Appello.

2 Conseguentemente, passando al merito del ricorso introduttivo, riguardo al primo motivo è evidente che, non essendo cambiata, per stessa ammissione del ricorrente, la situazione di fatto, sia nel pieno diritto dell’Amministrazione basarsi su una motivazione ritenuta idonea da una sentenza di merito non sospesa dal Consiglio di Stato, sia pure in attesa della decisione definitiva di secondo grado.

2.1 Ancora, sempre con riguardo al primo motivo, le motivate obiezioni del ricorrente sono state già superate in precedenza dal Tribunale, per cui è nel pieno diritto dall’Amministrazione ribadire le proprie argomentazioni.

2.2 Con riferimento all’affermata non vigenza del vincolo vanno condivise (del resto non sono state contestate dal ricorrente nelle sue memorie), le affermazioni contenute nelle memorie del Comune di Gabicce Mare. Premesso che il ricorrente non fornisce alcuna prova che le aree in questione siano da considerarsi urbanizzate ai sensi dell’art. 60 PPAR Regione Marche, è stato chiarito dalla giurisprudenza che la dichiarazione delle aree di interesse paesaggistico individuate dal decreto 31.7.1985 dal Ministero in virtù di un concorrente potere statale di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali meritevoli di tutela, mantiene la sua piena efficacia con ogni conseguenza in ordine al regime di inedificabilità relativa delle aree in questione (CdS sez. VI 08.2.2008 n. 408), per cui sono infondate le affermazioni relative alla violazione della normativa di tutela paesaggistica e ambientale entrata in vigore dopo il primo provvedimento di sanatoria, in quanto in nucleo fondamentale della tutela rimane sempre la compatibilità con i valori paesaggistici, che è stata oggetto di un giudizio negativo più che motivato e già ritenuto sufficiente da questo Tribunale.

2.3 Con riguardo al secondo motivo di ricorso, anche esso è infondato. E’ evidente come non vi sia nell’impugnato diniego alcuna violazione della competenza del Comune di Gabicce Mare . Nella fattispecie, l’affermazione che il Comune dovrà irrogare la sanzione demolitoria e ripristinatoria, contenuta nel provvedimento, costituisce una mera affermazione relativa alle conseguenze del diniego di nulla osta.

2.4 Con riguardo al terzo e al quarto motivo di ricorso, che investono l’ordinanza 23.2.2009 n. 25 del Comune di Gabicce Mare la quale ordinava la rimessione in pristino dell’area, va rilevato che, effettivamente, il Comune ha omesso di decidere sull’istanza di condono, prima di adottare l’impugnata ordinanza di demolizione. Il provvedimento è stato successivamente annullato in autotutela dal Comune di Gabicce Mare per questa motivazione. Come già accennato, essendo il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto riguarda le censure rivolte contro la citata ordinanza 23.2.2009 n. 25, il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno dichiarati improcedibili (verranno, in parte, riproposti dal ricorrente unitamente ai secondi motivi aggiunti).

2.5 Ricapitolando, il ricorso introduttivo deve essere in parte dichiarato improcedibile (per le censure rivolte contro l’ordinanza 3.2.2009 n. 25 del Comune di Gabicce Mare) e per il resto respinto.

3 Il primo ricorso per motivi aggiunti impugna il definitivo diniego di sanatoria adottato (successivamente all’annullamento in autotutela della precedente ordinanza di rimessione in pristino), con determinazione del Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare n. 70/VI del 7.7.2009.

3.1 Del tutto destituita di fondamento è la prima censura, ove si afferma l’illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili e la violazione della legge 241/90. In tutta evidenza, l’appello opposto contro le più volte citate sentenza di questo Tribunale (non sospese, come già accennato, dal Consiglio di Stato) non comporta alcun obbligo di sospensione del procedimento, che resta nella piena discrezionalità dell’Amministrazione procedente.

3.2 Alla luce dell’infondatezza del ricorso introduttivo, è infondato anche il secondo motivo di ricorso, che afferma l’illegittimità del provvedimento impugnato per illegittimità derivata.

3.3 Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, dove si afferma la violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90 per mancanza del preavviso di rigetto, va rilevato che il ricorrente ha regolarmente ricevuto il preavviso di rigetto del presupposto parere negativo della Provincia di Pesaro e Urbino, nonché l’avviso ex art. 7 della riapertura del procedimento di cui al diniego impugnato con i motivi aggiunti. Conseguentemente, il ricorrente ha avuto modo sia di interloquire nella fase di elaborazione del parere della Provincia di Pesaro e Urbino, sia precedentemente alla formulazione del definitivo diniego da parte del Comune. Il diniego del Comune è motivato esclusivamente in base al parere negativo della Provincia, su cui il ricorrente ha avuto la possibilità di interloquire, ed è in tale parere è stata esercitata l’attività discrezionale della PA (sul tema Tar Veneto Venezia, 3.8.2009 n. 2253, che ha annullato il diniego di sanatoria in un caso in cui era mancata la partecipazione sia per il parere presupposto, sia per detto diniego). Alla luce di ciò, tenendo conto della partecipazione al parere provinciale e dell’avviso di riapertura del procedimento di sanatoria (che, in presenza di un presupposto parere negativo, risulta, di fatto, assimilabile ad un preavviso di diniego), il Collegio ritiene che sia stata assicurata la partecipazione del ricorrente, considerato che, dopo il parere provinciale, l’attività del comune aveva carattere vincolato, con conseguente applicabilità dell’art. 21 octies legge 241/90 (sul tema, in caso di diniego di sanatoria edilizia, Tar Napoli 13.7.2010 n. 16689).

3.4 Privo di pregio è anche il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente ha ricevuto la comunicazione ex art. 7 legge 241/90 in data 21.4.2009, mentre l’impugnato diniego è stato adottata in data 7.7.2009, per cui tra la comunicazione e l’adozione del provvedimento sono trascorsi 77 giorni, non essendo quindi necessaria una risposta del Comune sulla richiesta di proroga dei termini per il deposito di memorie e documentazione.

4 Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è impugnata l’ordinanza 24.11.2009 n. 216 di ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile del VI Settore del Comune di Gabicce Mare.

4.1 Il primo motivo va respinto. Il ricorrente, nella parte del motivo rubricata nel ricorso sub A1, deduce l’illegittimità derivata, affermando la fondatezza del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, che, come già visto, sono infondati. Con riguardo al motivo sub A2,come già accennato in sede di trattazione del ricorso introduttivo, l’affermazione che il Comune dovrà irrogare la sanzione demolitoria e ripristinatoria, contenuta nel provvedimento, costituisce una mera affermazione relativa alle conseguenze del diniego di nulla osta, per cui non vi è alcuna incompetenza provinciale, dato che il Comune ha, successivamente, regolarmente adottato il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione.

4.2 Le censure del primo motivo rubricate sub B sono repliche delle censure dedotte con il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, e vanno respinte. Per quanto riguarda la censura sub C, relativa al vincolo di pregiudizialità con i ricorsi pendenti in appello contro il precedente diniego, come più volte ricordato i ricorsi in primo grado sono stati respinti con sentenze per le quali il giudice di appello ha denegato la sospensione dell’esecutività. Non è rinvenibile alcuna norma che consenta al Tribunale la sospensione della causa fino alla decisione nel merito nell’appello.

4.3 Con riguardo al secondo motivo di ricorso, anche esso è infondato. Riguardo all’affermazione del ricorrente, per cui le opere non richiedevano la concessione edilizia ma, al limite, la DIA e che potevano essere sottoposte, sempre al limite, alla sanzione ex art. 37 DPR 380/2001, non si può che riportare quanto già affermato da questo Tribunale nelle sentenze più volte citate. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che “…..quanto all’obbligatorietà della concessione per realizzare l’intervento, questa era sicuramente necessaria ai sensi dell’art.1 della legge n.10/1977: nella stessa descrizione dell’abuso fattane dal ricorrente per ottenere la sanatoria si parla di “costruzione di un piazzale con pavimentazione drenante in stabilizzato su sottofondo di ciotolame, per deposito inerti, di superficie di circa mq.6000 e installazione di macchine, silos e tramoggia per preconfezionamento di conglomerati cementizi. Trattasi di una trasformazione del territorio preesistente, che rileva sia sul piano fisico (riduzione a piazzale pavimentato di un’area verde) sia in senso urbanistico (il piazzale è attrezzato e viene utilizzato e movimentato per il deposito di materiali e per la loro trasformazione) e la quale sicuramente rientra quindi nella fattispecie delineata dall’art.1 della legge n.10/1977. Del resto, che le opere abbisognassero di concessione è lapalissianamente dimostrato dal fatto che il ricorrente, non avendola richiesta anteriormente alla loro realizzazione, la ha chiesta successivamente in via di condono ai sensi dell’art.39, comma 4° della legge n.724 del 23.12.1994…..(Tar Marche 1319/2003 cit.).

4.4 Tali valutazioni, fatte a suo tempo dal Tribunale, escludono che l’opera potesse essere oggetto di DIA (alla luce del DPR 380/2001 successivamente approvato), in quanto si tratta, in tutta evidenza, di nuove costruzioni ci cui al’art. 31 DPR 380/2001.

4.5 Con riguardo al punto 2.2 del secondo motivo di ricorso, dove il ricorrente afferma che il provvedimento di demolizione avrebbe dovuto essere motivato, va detto in primo luogo che, alla luce della descrizione dell’opera di cui sopra, è evidente che le opere non possano essere ritenute “di impatto edilizio nullo”. Ancora, con riguardo all’affidamento per il tempo passato dall’intervento, di cui ai precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente, il Collegio fa notare come già nella precedente domanda di sanatoria il ricorrente aveva indicato, quale epoca di realizzazione dell’abuso, il periodo dal 16.3.1985 al 31.12.1993, e che questo stesso periodo risultava da altri documenti della pratica (vedere le più volte citate sentenze 1279 e 1319 del 2003). Ma anche se l’opera fosse stata eseguita nel 1981, non può certo sussistere alcun affidamento del ricorrente, che ha presentato la prima istanza di condono nel 1995 mentre il manufatto è oggetto di ordinanza di demolizione (non eseguita) dal 2001. A parere del collegio, nel caso in esame, non si può che applicare il costante orientamento per cui la demolizione di un'opera abusiva non richiede alcuna specifica motivazione, che è necessaria, invece, nei casi di contrarie determinazioni. L'ordine di demolizione di una opera edilizia abusiva è, quindi, sufficientemente motivato con l’affermazione della accertata abusività dell'opera stessa. (CdS sez. IV 12.4.2011 n. 2266).

4.6 Infine, è irrilevante l’ultima censura relativa al difetto di motivazione per il richiamo dell’art. 27 del DPR 380/2001, in quanto l’ordine di demolizione è in ogni caso sufficientemente motivato con il richiamo al presupposto parere della Provincia di Pesaro e Urbino e al successivo diniego di sanatoria, che porta come conseguenza la demolizione ai sensi dell’art. 27 c.2 del DPR 380/2001, dato che il parere dell’autorità competente è stato negativo.

5 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, per il resto, respinto perché infondato, mentre i due ricorsi per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

5.1 Le spese possono essere compensate, anche in considerazione della parziale improcedibilità del ricorso introduttivo a causa dell’annullamento in autotutela della ordinanza di demolizione 23.2.2009 n. 25 del Comune di Gabicce Mare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)definitivamente pronunciando

- In parte dichiara improcedibile e in parte respinge il ricorso introduttivo

-Respinge i due ricorsi per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore



L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)