TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 712 del 1 febbraio 2018
Beni ambientali.Nozione di volume utile ai fini urbanistici e paesaggistici
La nozione di superficie e volume utile è diversa ai fini urbanistici e ai fini paesistici. Mentre nelle valutazioni di natura urbanistica attraverso il volume utile viene misurata la consistenza dei diritti edificatori (che sono consumati da alcune tipologie costruttive, ad esempio l'edificazione fuori terra, e non da altre, ad esempio la realizzazione di locali tecnici), nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico. Un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro intollerabile per il paesaggio, e in questo caso sarebbe senz'altro classificabile come utile in base ai parametri estetici attraverso cui viene data protezione al vincolo paesistico. Reciprocamente, un volume utile ai fini urbanistici potrebbe non avere alcun impatto sul paesaggio, e dunque, in assenza di danno per l'ambiente, non potrebbe costituire un presupposto ragionevole per l'applicazione di una misura ripristinatoria
Pubblicato il 01/02/2018
N. 00712/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05915/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5915 del 2016, proposto da:
Società Kaiv S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio Gaetano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita n. 34;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Alife, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 4121 del 10 novembre 2016 avente a oggetto il parere negativo sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha presentato una istanza di accertamento di conformità paesaggistica e variante suppletiva in corso d’opera al P.D.C. 5365-2014 per un immobile sito nel Comune di Alife, in Via. A. de Gasperi (f. 13 part. 209 sub 9).
In particolare, la società KAIV s.r.l. ha ottenuto il Permesso di Costruire n. 5365 del 11.09.2014 avente ad oggetto "la rimozione e la bonifica di copertura di eternit e rifacimento della stessa mediante struttura in legno lamellare con l'installazione di un impianto fotovoltaico integrato ad innovazione tecnologica da 11,04 kWP".
Nell'ambito dei lavori concernenti il Permesso di Costruire n. 5365/2014 sono state realizzate alcune modifiche e, in particolare: il posizionamento delle falde di copertura a quota maggiore rispetto a quanto previsto e la realizzazione di alcune opere interne (tramezzature ed impianti) al primo piano per trasformare il magazzino in abitazione.
In virtù delle suddette variazioni e difformità, la società ricorrente ha richiesto una variante suppletiva in corso d'opera, anche ai fini del mutamento della destinazione d'uso, e l’accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica, rispettivamente, in virtù dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 167 comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 42/2004 per quanto riguarda le difformità riguardanti la copertura.
La modifica alla copertura comporta un innalzamento della quota delle falde della copertura e, nello specifico, in riferimento alla linea di gronda, si è passati da mt. 7,15 a mt. 8,00 e da mt. 6,50 a mt. 7,80 sul lato anteriore sud.
La Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con provvedimento prot. n. 4121 del 10/11/2016 ha espresso parere negativo sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
In particolare, ha motivato il diniego in quanto “le difformità oggetto di accertamento di conformità paesaggistica consistono sostanzialmente nella realizzazione della copertura dell'immobile identificato in oggetto ad una quota d'imposta superiore a quella autorizzata; considerato che tale difformità si configura come incremento di volume utile e ha determinato una quota di imposta delle falde di copertura pari a ml 8,35 sul fronte nord e ml 8,00 sul prospetto sud in completa difformità alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. vigente che all'art. 18 prevedono per edifici ubicati nelle aree agricole un'altezza massima pari a ml 7,50”.
Parte ricorrente ha impugnato quest’ultimo provvedimento, chiedendone l’annullamento con un unico articolato motivo di ricorso:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6. NUMERO 6 E 18. NUMERO 4 E 5 NTA PTP AMBITO MASSICCIO DEL MATESE — VIOLAZIONE ART. 167D. LGS. N. 42 DEL 22/01/2004 — ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA.
Parte ricorrente ha individuato la motivazione del provvedimento negativo nella violazione dell’art. 18, punto 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. che prevedono per edifici ubicati nelle aree agricole un'altezza massima pari a ml 7,50, deducendo che il suddetto limite sarebbe relativo solo alle nuove costruzioni, mentre l’intervento in questione sarebbe classificabile come ristrutturazione edilizia parziale soggetto alle previsioni dell’art. 6, punto 6, delle medesime NTA che permetterebbe l’intervento di innalzamento della copertura anche oltre il detto limite, essendo sufficiente che non venga superata l'altezza eccedente dei fabbricati posti ai lati dell'edificio.
Inoltre, sempre secondo la prospettazione della parte ricorrente, il sottotetto che, con l'aumento delle altezze, è caratterizzato da una modifica in aumento della cubatura, non concretizza alcun volume utile, essendo previsto che esso non sia accessibile e che sia fisicamente e strutturalmente separato dai piani sottostanti, con accessibilità garantita solo da una botola e una scala a pioli.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, resistendo al ricorso e formulando argomentazioni difensive. Non si è invece costituito in giudizio il Comune di Alife.
DIRITTO
1) Il ricorso è infondato.
2) Al di là dell’applicabilità o meno alla fattispecie in esame dell’art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. sulle altezze massime in zona agricola, il provvedimento ha indicato che gli interventi per i quali è stato chiesto l’accertamento di conformità hanno comportato un aumento di volumetria.
Al riguardo, l'art. 167, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004 prevede il possibile accertamento postumo della compatibilità paesaggistica solo nei seguenti tassativi casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, T.U. Edilizia) (Cons. Stato Sez. VI, 13-05-2016, n. 1945; T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 05-09-2017, n. 369).
L’intervenuto incontestato aumento di volumetria in seguito all’innalzamento della copertura non consentiva, pertanto, il rilascio di un provvedimento positivo.
Né al riguardo è rilevante la circostanza che il volume aggiuntivo non si rivelerebbe utile inerendo a spazi non utilizzabili in quanto fisicamente e strutturalmente separato dai piani sottostanti e accessibili solo da una botola con una scala a pioli.
La norma in esame ritiene sufficiente a rendere inaccoglibile l’istanza di conformità l’aumento di volumetria, riferendosi la necessità dell’utilità alle sole superfici (“superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”) e non alla volumetria.
In ogni caso anche quelle pronunce che danno rilevanza al profilo dell’«utilità» per quanto riguarda la volumetria ai fini dell’accertamento di conformità paesaggistica indicano che la nozione di superficie e volume utile è diversa ai fini urbanistici e ai fini paesistici. Mentre nelle valutazioni di natura urbanistica attraverso il volume utile viene misurata la consistenza dei diritti edificatori (che sono consumati da alcune tipologie costruttive, ad esempio l'edificazione fuori terra, e non da altre, ad esempio la realizzazione di locali tecnici), nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico. Un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro intollerabile per il paesaggio, e in questo caso sarebbe senz'altro classificabile come utile in base ai parametri estetici attraverso cui viene data protezione al vincolo paesistico. Reciprocamente, un volume utile ai fini urbanistici potrebbe non avere alcun impatto sul paesaggio, e dunque, in assenza di danno per l'ambiente, non potrebbe costituire un presupposto ragionevole per l'applicazione di una misura ripristinatoria (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22/03/2016, n. 402; TAR Brescia Sez. I 8 gennaio 2015 n. 14; TAR Brescia Sez. I 15 ottobre 2014 n. 1057).
Nel caso di specie non vi dubbio che l’innalzamento della copertura ha incidenza dal punto di vista paesaggistico andando a modificare il prospetto dell’edificio e, pertanto, la relativa volumetria non può che essere ricondotta a quella contemplata dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004 al fine di escludere l’accertamento postumo di conformità paesaggistica.
3) Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Sergio Zeuli, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri Italo Caso