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Corte di Giustizia 
Ricorso presentato il 5 aprile 2006 - 
Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana 
Modifica di piano urbanistico all'interno di ZPS e SIC
(Causa C-179/06)

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Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta : Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che, avendo il Comune di Altamura e la Regione Puglia approvato, a partire dal dicembre 2000, una modifica di piano urbanistico costituita da una serie di interventi di edilizia industriale suscettibili di avere un impatto significativo nella ZPS e SICp IT 9120007 Murgia Alta senza effettuare una previa procedura di valutazione dell'incidenza almeno per quanto riguarda gli impatti sulla ZPS, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, e 7 della direttiva 92/43/CEE 1

condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

La modifica di piano urbanistico circa le installazioni ricadenti all'interno della ZPS e SICp IT 912007 Murgia Alta non ha fatto oggetto di un'opportuna valutazione di incidenza sul sito, come previsto invece dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

Le deliberazioni del Comune di Altamura e della Giunta regionale, che hanno approvato tale modifica di piano urbanistico, sono state rilasciate in contrasto con la disposizione comunitaria summenzionata, in quanto, pur essendo tale modifica suscettibile di aver un impatto significativo sulla ZPS e SICp IT 9120007 Murgia Alta, essa non ha fatto oggetto di una procedura di valutazione di incidenza.

La motivazione per cui tale valutazione non è stata fatta è in chiaro contrasto con la normativa comunitaria. Il motivo è infatti che gli interventi avevano dimensioni inferiori alle soglie stabilite dalle normative interne di recepimento delle direttive 85/337/CEE, modificata2, e 92/43/CEE. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE assoggetta "qualsiasi piano o progetto" che possa avere incidenze significative sul sito, all'obbligo di valutazione di incidenza e non limita l'applicabilità di questo obbligo ad una lista di progetti aventi dimensioni superiori a soglie predeterminate.

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1 - G U L 206, p. 7

2 - G U L 175, p. 40