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Rettifica della decisione 2004/470/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, sugli orientamenti per un metodo
di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM2,5
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 30 aprile 2004)

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La decisione 2004/470/CE si legge come segue:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004
sugli orientamenti per un metodo di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione
delle PM2,5
[notificata con il numero C(2004) 1713]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/470/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999,
concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
terzo comma, e la sezione V dell'allegato IX,
visto il parere del Comitato istituito dall'articolo 12 comma 2
della direttiva 96/62/CE del Consiglio (2),
considerando quanto segue:
(1) Il CEN sta attualmente normalizzando un metodo di riferimento
per il campionamento e la misurazione delle
PM2,5. In attesa di tale metodo di riferimento, la Commissione
deve fornire orientamenti su un metodo di riferimento
provvisorio per il campionamento e la misurazione
delle PM2,5.
(2) La decisione 2003/37/CE della Commissione del 16
gennaio 2003 fornisce orientamenti su tale metodo di
riferimento provvisorio (3).
(3) La decisione 2003/37/CE deve essere modificata in
ragione di un'omissione nell'allegato in riferimento agli
strumenti di campionamento e della necessità di aggiornare
altre informazioni contenute nell'allegato con riferimento
ai metodi di misurazione per esigenze di chiarezza
e per tener conto dell'evoluzione tecnica in
materia.
(4) La decisione 2003/37 deve essere abrogata per esigenze
di chiarezza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli orientamenti relativi ad un metodo di riferimento provvisorio
per il campionamento e la misurazione delle PM2,5 figurano
nell'allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione 2003/37/CE è abrogata.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione