Cass. Pen. Sez. III n. 31521 del 11 novembre 2020 (Cc. 21 ott. 2020)
Pres. Rosi Est. Semeraro Ric. PM in proc. Iannace
Beni Culturali.Pubbliche piazze vie strade e altri spazi urbani

Le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex art.12

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 26/05/2020 il Tribunale di Benevento, accogliendo il riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento del 20 aprile 2020 emesso nei confronti di Giovanni Iannace, ritenendo insussistente il fumus dei reati contestati ex art. 172, in relazione all’art. 45 del d.lgs. 42/2004 e 169, in relazione all’art. 21 del d.lgs. 42/2004. All’indagato è contestato di avere, quale titolare di un esercizio commerciale, eseguito una struttura in zona soggetta a vincolo di tutela ex art. 10 comma 4 lett. g) d.lgs. 42/2004, in assenza di autorizzazione della Soprintendenza ex art. 21 comma 4 d.lgs. 42/2004.

2. Avverso tale ordinanza, e le altre emesse nello stesso procedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Benevento deducendo il vizio di violazione di legge. In estrema sintesi, secondo il ricorrente, sono beni culturali ope legis le strade e le piazze dei centri storici ai sensi dell’art. 10 comma 4 lett. g) d.lgs. 42/2004, indipendentemente dalla dichiarazione di interesse storico artistico ex art. 12 e 13 d.lgs. 42/2004. Il ricorrente ha ricostruito il quadro normativo e richiamato la giurisprudenza amministrativa sul punto; ha ritenuto erroneo il richiamo ai principi di legalità e tassatività; ha rappresentato che le strutture si trovano tutte nella Zona A del centro storico del PUC di Benevento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione del pubblico ministero è limitata alla ritenuta insussistenza del fumus del reato ex art. 169 d.lgs. 74/2000.
1.1. In estrema sintesi, il Tribunale del riesame di Benevento ha annullato il decreto genetico di sequestro preventivo ritenendo insussistente il fumus dei reati contestati ex art. 172, in relazione all’art. 45 del d.lgs. 42/2004 e 169, in relazione all’art. 21 del d.lgs. 42/2004, in base a due presupposti normativi.
1.2. Ha ritenuto il Tribunale del riesame che, poiché la struttura è stata realizzata in una strada del centro storico, la strada stessa non sarebbe bene culturale in sé ma richiederebbe la definizione del procedimento amministrativo di verifica dell’interesse pubblico ed il provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ex art. 12 e 13 d.lgs. 42/2004. Tali provvedimenti non sarebbero stati emessi, sicché le strade del centro storico di Benevento non potrebbero essere qualificate bene culturale.
1.3. Su tale punto della decisione il ricorso è fondato perché secondo il costante orientamento della giustizia amministrativa, che la Corte condivide (richiamato per altro nel ricorso), le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex art.12 (TAR Veneto Sez. III n, 927 del 8 ottobre 2018; Cons. Stato, VI, sent. 5934/2014; Cons. Stato, VI, sent. 482/2011; id., VI, sent. 4010/2013; id., VI, sent. 4497/2013).
1.4. Ai sensi dell’art. 21 comma 4 l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. L’esecuzione di opere di qualunque genere su tali beni culturali, perché ricompresi nell'art. 10 d.lgs. 42/2004, in assenza di autorizzazione, è pertanto punita ex art. 169 d.lgs. 42/2004, salvi gli effetti del cd. decreto rilancio.

2. Il Tribunale del riesame ha però ritenuto insussistente il fumus del reato ex art. 169 d.lgs. 74/2000 anche in base all’art. 181 del d.l. n.34 del 2020 (cd. decreto rilancio) per il quale il posizionamento delle strutture già sottoposte a sequestro preventivo non prevederebbe più le autorizzazioni ex art. 21 e 146 del d.lgs. 42/2004. Afferma il Tribunale del riesame che «… per le opere oggetto di sequestro in via del tutto temporanea la normativa emergenziale ha escluso la necessità dell’autorizzazione ex art. 21 …».
2.1. Tale punto della decisione non è stato impugnato con il ricorso: sicché resta a sostegno della decisione del Tribunale del riesame l’argomentazione in diritto non specificamente contestata dal pubblico ministero.
2.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 21/10/2020.