TAR Campania (SA) sez. II sent. 2351 del 25 marzo 2010
Beni Ambientali. Cessazione di validità del nulla osta ambientale

In materia di esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, la cessazione di validità del nulla osta ambientale si verifica automaticamente per il solo fatto obiettivo del decorso del termine quinquennale previsto ex art. 16 r. d. 3 giugno 1940 n. 1537, senza che possano rilevare fatti impeditivi ancorchè di carattere assoluto, quali il factum principis o la causa di forza maggiore, ivi compreso il sequestro del cantiere

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 02351/2010 REG.SEN.
N. 00166/1991 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 166 del 1991, proposto da:
Russo Angelo, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto introduttivo, dagli avv.ti Francesco Accarino e Antonio Brancaccio, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Salerno, largo Dogana Regia, N.15;


contro


Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro p. t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici di Salerno ed Avellino.
Comune di Montecorice;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia

del decreto ministeriale del 23.10.90 recante sospensione dei lavori e ordine di ripristino dello stato dei luoghi.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/01/2010 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


1.- Premette il sig. Angelo Russo, con l’atto notificato il 12 gennaio 1991, depositato il 17 gennaio 1991, di aver ottenuto in data 4.3.1981 concessione edilizia n. 178 per la costruzione di ville plurifamiliari in località Pennino di Montecorice su una superficie di mq 4355, su conforme nulla osta della Regione Campania del 13.8.80 n. 10093 (parere n. 2418 del 6.8.1980) e su pareri 92/2, 94/7 espressi nella seduta del 15.10.80 e 22.1.1981 dalla c.e.c., le cui opere vennero sospese e sequestrate dal Pretore di Agropoli in data 4.9.1982, sul presupposto che l’area interessata era stata percorsa da incendi e rientrava nei piani previsti dall’art. 1 l. 1.3.1975 n. 47, e, come tale, inedificabile; aggiunge che dopo il dissequestro dell’area, disposto nel 1989 dalla Suprema Corte di Cassazione, è stato comunque ostacolato nella ripresa dell’attività edilizia dapprima dal Sindaco che, su segnalazione della Soprintendenza, ordinava la sospensione dei lavori e poi dal P.M. presso la Pretura Circondariale di Vallo della Lucania che sequestrava i beni, dissequestrati poi, con ordinanza del Tribunale di Salerno in data 10.1.1990; evidenzia di aver impugnato innanzi al Tar il diniego opposto dal Sindaco di Montecorice all’istanza di proroga dell’efficacia della concessione edilizia n. 178 del 4.3.1981 nonché la contestuale declaratoria di decadenza della concessione edilizia; precisa che subito dopo la notifica dell’ordinanza n. 455 del 7.6.1990 favorevole del Tar Salerno, resa nel ricorso r. g. n. 812/90, il Sindaco emetteva l’atto di sospensione dei lavori per addivenire successivamente all’annullamento della concessione edilizia n. 178 del 4.3.1981; specifica di essere stato, infine, raggiunto anche dall’ordine di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi emesso dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, avverso il quale l’interessato insorge chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

2.- Resiste in giudizio il Ministero intimato chiedendo la reiezione dell’istanza perché inammissibile ed infondata.

3.- Non risulta costituito in giudizio il Comune di Montecorice.

4.- All’udienza del 14.1.2010, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.


DIRITTO

Il ricorso è infondato e soggiace alla relativa declaratoria di reiezione, alla stregua delle considerazioni che seguono.

1.- Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole dell’esistenza di vizi formali del provvedimento amministrativo gravato, evidenziando la mancanza nel provvedimento di indicazioni in ordine all’oggetto, all’ufficio ed alla persona del responsabile del procedimento.

La doglianza non ha pregio atteso che a seguito dell’entrata in vigore della l. 15 del 2005, recante modifiche ed integrazioni alla l. n. 241 del 1990, giusta previsione dell’art. 21 octies, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Nella specie, l’atto sanzionatorio impugnato in quanto adottato nell’esercizio di un’attività vincolata, risulta impermeabile alla censura proposta, per quanto innanzi detto.

2.- Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente censura il presupposto da cui origina l’atto e cioè l’intervenuta scadenza del nulla osta ambientale rilasciato dalla Regione in data 13.8.1980, assumendo che detta autorizzazione dovrebbe ritenersi ancora valida, essendo la mancata ultimazione delle opere ascrivibile al “factum principis” delle varie sospensioni e dei vari sequestri intervenuti nel decennio trascorso.

La doglianza non può essere accolta alla luce della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, a mente delle cui acquisizioni, in materia di esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, la cessazione di validità del nulla osta ambientale si verifica automaticamente per il solo fatto obiettivo del decorso del termine quinquennale previsto ex art. 16 r. d. 3 giugno 1940 n. 1537, senza che possano rilevare fatti impeditivi ancorchè di carattere assoluto, quali il factum principis o la causa di forza maggiore, ivi compreso il sequestro del cantiere (Tar Salerno 10.10.1997 n. 422; Cons. St. Sez. VI n. 708 del 1997).

3.- Infondato si rivela anche il terzo motivo di ricorso con il quale parte deducente si duole dell’ordine di sospensione dei lavori per difetto di motivazione ed incompatibilità con l’ordine di ripristino.

Al contrario di quanto dedotto, il provvedimento impugnato non solo risulta adeguatamente motivato con riferimento alle difformità delle opere eseguite rispetto al titolo assentito ed alla scadenza del nulla osta ambientale, ma in quanto funzionale al contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi, deve ritenersi anche ragionevole e congruo alle finalità perseguite.

Le riferite conclusioni autorizzano anche la reiezione della quarta censura intesa a sostenere l’inesistenza di difformità delle opere eseguite rispetto a quelle autorizzate.

.4.- Risulta infondato anche il quinto motivo di ricorso inteso a dimostrare l’inconferenza dell’art. 15 della l. n. 1497/1939 al caso in esame.

Contrariamente a quanto dedotto, l’articolo in questione autorizza l’edizione del potere demolitorio della P.A. a fronte di opere lesive delle bellezze panoramiche protette, in alternativa al pagamento di un’indennità. La giurisprudenza di merito ha chiarito che rientra nella valutazione discrezionale della p. a. stabilire se si debba adottare la sanzione pecuniaria o la demolizione, in caso di costruzioni lesive dell’interesse paesistico e che detta valutazione risulta, in via di principio, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, precisandosi, altresì, che deve ritenersi implicità tale valutazione allorquando, nel provvedimento sanzionatorio sia evidenziata la gravità del danno all’ambiente (Cons. St. Sez. VI n. 646 del 1987).

5.- Le rassegnate considerazioni autorizzano anche la reiezione della sesta censura intesa a criticare la mancata esplicitazione delle ragioni della scelta della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria, essendo chiarito nell’atto che “i lavori attualmente in corso risultano abusivi ed eccessivamente incidenti sul contesto ambientale”

6.- Parimenti infondata risulta la censura contenuta nel settimo motivo di ricorso intesa ad evidenziare l’incompetenza del Ministro nell’adozione dell’atto sanzionatorio.

In realtà parte deducente è dell’avviso che, pur sussistendo in capo all’autorità ministeriale un potere concorrente, detto potere sanzionatorio sarebbe esercitabile soltanto a seguito di inadempimento della Regione.

La tesi è infondata stante l’insussistenza, nel quadro normativo che governa la fattispecie in esame, di una simile previsione, risultando, al contrario, l’autorità ministeriale titolare di un autonomo potere sanzionatorio indipendente e funzionale alla tutela affidata dalla legge.

6.- Quanto, infine, alla dedotta carenza, nell’atto gravato, dell’interesse pubblico utile a giustificare siffatto provvedimento, è appena il caso di osservare che l’interesse pubblico risulta specificamente individuato, sia pure con succinta motivazione, nell’esigenza di tutela ambientale.

Può concludersi per la reiezione del ricorso.

7.- Sussistono giusti motivi per procedere all’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 166 del 1991, proposto da Russo Angelo, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente
Filippo Portoghese, Consigliere
Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2010