CRITERI GENERALI PER L’ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
di Luigi Fanizzi
Le acque reflue domestiche, sono definite dall’art. 74, comma 1, lettera g, del D. Lgs. N. 152/2006, novellato dal D. Lgs. N. 4/2008, di riforma, come le: “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal consumo umano e da attività domestiche”.

L’utilizzo sistematico, da parte del legislatore, della congiunzione “e” fra le varie parole della nozione, però, non dovrebbe essere interpretato, nel senso di rendere il criterio della provenienza da insediamenti residenziali ed anche da servizi come necessariamente concorrente con il criterio della derivazione prevalente da metabolismo umano e da attività di tipo domestico (M. Chilosi, 2008).

La definizione, cioè, andrebbe letta come un semplice elenco di tipologie di acque reflue che si aggiungono, l’un l’altra, in modo alternativo, come elementi della stessa specie, al novero delle acque domestiche che, pertanto, risulterebbero essere costituite dal miscuglio di:

 

acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale + [acque reflue provenienti] da servizi + [acque reflue derivanti] prevalentemente dal metabolismo umano + [acque reflue derivanti] da attività domestiche.

 

La definizione di acque reflue industriali, data dal legislatore, nella successiva lettera h, del summenzionato decreto, non è costruita in senso positivo, bensì in negativo, perché comprende qualsiasi tipo di acqua reflua che non rientra tra le acque reflue domestiche (e che non sia acqua meteorica di dilavamento), e cioè quelle che non derivano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

In tema di scarichi, dunque, ai sensi del citato disposto legislativo, rientrano  tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità necessariamente legate alla composizione chimico fisica e microbiologica diverse da quelle proprie delle acque reflue derivanti da attività che attengono strettamente alla coabitazione ed alla convivenza delle persone (attività metaboliche umane ed attività di tipo domestico; Cass. Sez. III, Sentenza n. 41850 del 7 novembre 2008 – Pres. G. De Maio).

L’art. 101, comma 7, del D. Lgs. N. 152/2006, contiene i requisiti per assimilazione delle acque reflue non ricadenti nella definizione data di acque reflue domestiche, ai fini dell’applicazione della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni. In linea più generale, il comma citato, alla lettera e) prevede l’assimilazione alle acque reflue domestiche di acque reflue (anche scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla norma regionale. L’assimilazione può dunque avvenire solo quando siano soddisfatte entrambe le condizioni poste dal legislatore:

 

1 – che vi sia una specifica normativa regionale, compatibile con il dettato del disposto legislativo;

2 – che le acque reflue abbiano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche (ovviamente prima di qualsiasi tipo di trattamento depurativo).

Ai fini dell’individuazione, da parte delle regioni, delle acque di scarico assibilabili, sarà perciò fondamentale solo l’aspetto qualitativo delle stesse e, quindi, l’effettiva presenza, in esse, di sostanze che derivano da attività che attengono, in senso stretto, alla residenza delle persone:

 

q    Acque di servizi igienici e sanitari (wc, bagni e docce);

q    Acque da attività di tipo domestico (preparazione e cottura dei cibi, lavaggio dei panni e delle stoviglie);

q    Acque di governo e pulizia di ambienti abitativi.

 

In diverse norme regionali sono presenti specifiche tabelle per l’assimilazione delle acque reflue alle domestiche, che fissano limiti in concentrazione, relativamente a parametri base, alquanto diversi fra loro (C. Sanna, 2008).

 
 

Onde procedere, quindi, all’assimilazione sulla base di un criterio qualitativo unitario, si dovrebbe fare riferimento alla disciplina statale che stabilisce, tabellarmente,  i limiti qualitativi, per le acque reflue urbane costituite dalle sole acque reflue domestiche (provenienti, cioè, da fognature che non convogliano anche scarichi di acque reflue industriali), ai quali ci si deve conformare sia a valle (in maniera diretta) che a monte (in maniera indiretta, facendo riferimento alla percentuale di abbattimento specifica richiesta) dell’impianto di trattamento depurativo (vedi Tabella).

 
Parametri

Limiti di qualità delle acque reflue

 
(mg/L)

Percentuale di riduzione in impianto di trattamento

(%)

Limiti di emissione in corpi d’acqua superficiali

 
(mg/L)
Note

Concentrazione ioni idrogeno

6,5 ÷ 8,5

-          -

6,5 ÷ 8,5 (*)

(*)Valori da letteratura specialistica, in unità pH

BOD5
250,00
90
25,00
 
COD
500,00
75
125,00
 
Solidi sospesi
350,00
90
35,00
 

Fosforo totale

10,00
80
2
 

Azoto totale

75,00

80
15 (**)
NTotale =
TKN+N-NO2+N-NO3

Escherichia Coli

104
95
5.000,00 (***)
(***)Valore consigliato, in unità UFC/100 mL

Altre sostanze inquinanti, qualora presenti, dovranno essere inferiori od al più uguali ai limiti di cui alla Tab. 3, I Colonna, dell’Allegato 5 alla Parte III, accluso al D. Lgs. N. 152/2006.

Tabella – Limiti di qualità e di emissione per le acque reflue urbane costituite da sole acque reflue domestiche.