Nuova pagina 2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 2 luglio 2003
Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

Gazzetta Ufficiale N. 192 del 20 Agosto 2003

Nuova pagina 1

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio
storico artistico della Prima guerra mondiale», di seguito denominata
«legge»;
Visti in particolare gli articoli 8 e 11, che prevedono la
concessione di contributi statali per interventi di ricognizione,
catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione
delle cose costituenti il predetto patrimonio e demandano ad un
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, la
determinazione dei criteri e delle modalita' di accesso al contributo
da parte dei soggetti indicati dall'art. 11, comma 4;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela dei
beni culturali e ambientali»;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2001 che nomina il
comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio della Prima
guerra mondiale;
Considerato che il comitato tecnico-scientifico sopra richiamato,
presieduto dal Direttore generale per il patrimonio storico artistico
e demoetnoantropologico, si e' riunito in data 25 marzo 2002,
29 maggio 2002, 13 giugno 2002 e ha definito i criteri tecnico
scientifici a norma dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge, e
che i criteri medesimi sono stati adottati con decreto ministeriale
4 ottobre 2002;
Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione dei criteri e
delle modalita' per l'erogazione del contributo statale agli
interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge, con
particolare riferimento alle modalita' di finanziamento e di
rendicontazione, nonche' ai controlli;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'ammissione al contributo statale di cui al presente
decreto, i soggetti indicati dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c)
della legge presentano domanda alla Soprintendenza competente per
territorio, allegando la documentazione di cui all'art. 8, comma 2,
della stessa legge.
2. Per i beni assoggettati alla tutela di cui al titolo I del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' necessaria
l'autorizzazione o l'approvazione previste dal capo II del decreto
medesimo.
3. Per i beni diversi da quelli di cui al comma 2, la
Soprintendenza competente verifica che gli interventi progettati non
comportino alterazione delle loro caratteristiche materiali e
storiche. I lavori non possono essere intrapresi prima che siano
decorsi due mesi dalla comunicazione alla Soprintendenza della
documentazione di cui al comma 1.
4. La Soprintendenza valuta gli interventi progettati sulla base
dei criteri tecnico scientifici adottati con decreto ministeriale
4 ottobre 2002.
5. La Soprintendenza competente conclude il procedimento di cui ai
commi 2 e 3, anche in deroga ai termini previsti dal decreto
ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, entro quaranta giorni dalla
presentazione della domanda. Qualora la Soprintendenza ravvisi la
necessita' di integrare la documentazione presentata, entro il
predetto termine ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i
quali nei successivi trenta giorni provvedono all'integrazione. Il
termine per la conclusione del procedimento e' interrotto e riprende
a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa.
6. In caso di assenso agli interventi progettati, la Soprintendenza
trasmette immediatamente gli atti alla Direzione generale per il
patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico.
7. La Direzione generale, nei successivi sessanta giorni, esamina
il piano finanziario degli interventi, lo schema del contratto di
mutuo e il relativo piano di ammortamento, ne verifica l'adeguatezza
rispetto allo scopo e, sentiti il Ministero della difesa e
l'amministrazione demaniale competente, dispone il contributo,
determinando gli oneri a carico del Ministero per la copertura degli
interessi di mutuo sulla base delle risorse disponibili.

 

Art. 2.
1. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente
agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali
sul capitale erogato a titolo di mutuo.
2. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero
all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con apposita
convenzione.
3. Dal contratto di mutuo deve risultare che lo stesso e' concesso
per gli interventi di cui all'art. 2 della legge.
4. Il contributo e' assistito da idonee garanzie, da definirsi
nella convenzione.

 

Art. 3.
1. Ogni modifica del contratto di mutuo deve essere previamente
sottoposta all'esame della Direzione generale. Qualora risultino
venute meno le condizioni che avevano consentito la concessione del
contributo, la Direzione generale dispone con provvedimento motivato
la risoluzione della convenzione.
2. La convenzione si estingue qualora il contratto di mutuo non
presenti piu' i requisiti che giustificano l'onere a carico dello
Stato, ovvero qualora il contratto sia stato risolto.
3. Qualora, per effetto della intervenuta modifica del contratto di
mutuo o per qualunque altra causa, l'intervento progettato non venga
in tutto o in parte realizzato, il beneficiano e' tenuto alla
restituzione delle somme versate dall'amministrazione a titolo di
contributo.
4. Alla riscossione coattiva delle somme da recuperare il Ministero
provvede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante
disposizioni in materia di riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato.

 

Art. 4.
1. Gli enti beneficiari del contributo devono presentare il
rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal
termine dell'esercizio finanziario relativo. Il rendiconto, oltre
alla dimostrazione contabile della spesa, documenta l'avvenuta
realizzazione degli interventi, anche mediante una relazione
illustrativa dei risultati ottenuti.
2. Gli interventi di conservazione e restauro sono eseguiti nel
rispetto delle leggi vigenti in materia di appalti pubblici.
3. La Soprintendenza competente per territorio vigila sulla
corretta esecuzione dei lavori.

 

Art. 5.
1. I beni oggetto di intervento ammesso a contributo dello Stato
restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate da apposite
convenzioni da stipularsi tra Ministero e beneficiario.
2. Le convenzioni stabiliscono i limiti dell'obbligo di accesso
alla pubblica fruizione tenendo conto della tipologia degli
interventi e del valore testimoniale delle cose.
Roma, 2 luglio 2003
Il Ministro: Urbani