Cass. Sez. III n. 46737 del 4 dicembre 2009 (Cc. 28 ott 2009)
Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Nautiche Portegrandi srl
Urbanistica. Confisca e terzo acquirente

L’onere probatorio posto in capo agli acquirenti di beni oggetto di provvedimento di natura cautelare o sanzionatoria, che chiedono la revoca della confisca disposta nell’ambito di un procedimento penale, richiede la prova di avere ignorato senza colpa l’irregolare immissione del bene sul mercato. A tal fine è irrilevante che al momento dell’acquisto la confisca non fosse stata ancora trascritta con la conseguente opponibilità ai terzi perché per tale istituto non opera la disciplina civilistica che regola la circolazione dei beni, con la conseguenza che l’onere probatorio dei terzi acquirenti non si esaurisce nella dimostrazione della conformità dell’acquisto al regime civilistico della pubblicità

OSSERVA

Con ordinanza 18.11.2008 il Tribunale di Venezia in San Dona di Piave rigettava la domanda proposta dalla società Nautiche Portegrandi diretta a ottenere la restituzione di un compendio immobiliare confiscato con sentenza del 25.05.2004 (irrevocabile in data 10.07.2004) per averlo acquistato con regolari atti di compravendita e per essere soggetto estraneo al procedimento penale.

Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, la suddetta società, in persona del suo amministratore, deducendo che immotivatamente il GE aveva ritenuto una presunzione di conoscenza dell'acquirente del provvedimento di confisca senza tenere conto della sua buona fede desumibile dalle ricerche presso i registri immobiliari e della presenza, quale venditore, del curatore del fallimento della società originariamente proprietaria che non aveva accennato, in sede di redazione del contratto di compravendita, al sequestro e alla confisca del bene.

Il ricorso è infondato.

Va, anzitutto, rilevato che erroneamente l'istante sostiene che i beni appartenevano a un terzo estraneo al reato essendo gli stessi pervenuti alla società con regolare atto d'acquisto dopo la conclusione del processo penale, nel corso del quale erano intervenuti, prima, il sequestro e, poi, la confisca dei beni, sicché impropriamente viene richiamato il disposto dell'art. 240 c.p., comma 3.

Si pone, invece, il problema dell'opponibilità dell'atto di acquisto della PA, in forza del provvedimento di confisca, trascritto successivamente a un atto di acquisto dello stesso bene da parte di un acquirente di buona fede.

Sul punto non è condivisibile quanto affermato, su analoga questione, da questa Corte nella decisione della sezione 6^ n. 38294/2003, RV. 227133: "in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che rivendichi di aver acquistato in buona fede un bene oggetto di un provvedimento irrevocabile di confisca non è legittimato a proporre incidente di esecuzione, dovendo le sue pretese essere fatte valere esclusivamente dinnanzi al giudice civile (fattispecie nella quale il terzo aveva acquistato un immobile già confiscato, per errore non gravato da alcuna trascrizione immobiliare)".

La questione della confisca rientra, come previsto dall'art. 676 c.p.p., comma 1, nella competenza del giudice dell'esecuzione, che decide anche a richiesta dell'interessato.

Nella specie, il GE ha preso in esame gli argomenti addotti a sostegno dell'addotta buona fede, che il ricorrente aveva l'onere di provare, e li ha confutati con motivazione congrua e logica rilevando che la mancata percezione delle forme di pubblicità che assistono il sequestro probatorio e la confisca di beni configurava ignoranza colposa dei vincoli che attingevano i beni acquistati dopo la loro apposizione.

Il giudizio è corretto perché conforme all'orientamento di questa Corte secondo cui l'onere probatorio posto in capo agli acquirenti di beni oggetto di provvedimento di natura cautelare o sanzionatoria;

che chiedono la revoca della confisca disposta nell'ambito di un procedimento penale, richiede la prova di avere ignorato senza colpa l'irregolare immissione del bene sul mercato.

A tal fine è irrilevante che al momento dell'acquisto la confisca non fosse stata ancora trascritta con la conseguente opponibilità ai terzi perché per tale istituto non opera la disciplina civilistica che regola la circolazione dei beni, con la conseguenza che l'onere probatorio dei terzi acquirenti non si esaurisce nella dimostrazione della conformità dell'acquisto al regime civilistico della pubblicità (in tal senso Sezione 3^ n. 28337/2003).

Il ricorso va, quindi, rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2009.