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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI CIRCOLARE 16 maggio 2005
Disposizioni relative al deposito delle opere protette, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Gazzetta Ufficiale N. 150 del 30 Giugno 2005

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Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 103 e seguenti
della legge 22 aprile 1941, n. 633 questo Ministero cura la tenuta
del registro pubblico generale delle opere protette nel quale sono
registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con le
modalita' previste dal regolamento di attuazione della legge, regio
decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
Il Capo III del citato regolamento prevede dettagliatamente le
formalita' da espletare per effettuare il deposito delle categorie di
opere espressamente individuate nonche' le indicazioni relative alle
dichiarazioni che accompagnano l'esemplare delle stesse opere.
Specifiche indicazioni sono altresi' previste per i progetti di
lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi, ai sensi dell'art.
99 della legge n. 633/1941, nonche' per gli atti tra vivi che
trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti dalla
citata legge o costituiscono diritti di godimento o di garanzia, come
pure gli atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi
cosi' come previsto dall'art. 104 della legge n. 633/1941.
Al fine di rendere piu' snello il procedimento relativo
all'istruttoria dell'accettazione per la registrazione nel Registro
pubblico generale delle opere si riportano di seguito alcune
indicazioni alle quali e' necessario attenersi:
la composizione della copertina e del frontespizio di un'opera a
stampa deve sempre recare impressa a stampa le indicazioni richieste
dalla legge: titolo, anno e luogo di pubblicazione ed autore o, in
caso di opera anonima o pseudonima, tassativamente la casa editrice.
Sulla seconda pagina di frontespizio, o sull'ultima del volume, deve
necessariamente essere riportata la tipografia;
la ragione sociale dell'editore deve essere chiaramente indicata,
soprattutto per Case editrici assorbite o rilevate da altro editore
in quanto spesso compaiono sull'opera entrambi gli editori senza
elementi di specificazione; deve, altresi', esserci diretta
coincidenza tra quanto risulta impresso e quanto dichiarato;
per le opere tradotte da altre lingue o dialetti e'
tassativamente richiesta l'indicazione, impressa a stampa, del titolo
originale, della lingua da cui la traduzione e' stata effettuata
nonche' del nome del traduttore;
per le opere create in redazione o a cura della stessa e/o
tradotte da altra lingua, e' necessario che tali elementi risultino
chiaramente indicati sull'opera ed inoltre che sia indicata la
persona fisica che svolge direttamente l'attivita' creativa o che la
coordina, lasciando alla disciplina contrattuale le condizioni
relative ai diritti;
per l'opera creata con il contributo distinguibile di piu'
persone, e' necessario indicare il nome della persona che
sostanzialmente ne coordina e dirige la realizzazione;
sulla raccolta di atti di convegni e seminari di studio ecc.,
viene frequentemente indicato come autore l'ente organizzatore pur
esistendo i nomi dei singoli relatori. E' opportuno distinguere tra
diritto di utilizzare tale raccolta in esclusiva (art. 29 della
legge) e paternita' a titolo originario. In tale caso e' necessaria
l'indicazione del nome della persona fisica che materialmente ha
curato e coordinato sistematicamente la raccolta;
spesso amministrazioni ed enti che non perseguono scopi di lucro
nei loro fini istituzionali vengono indicati come autori. E' utile
osservare che tale qualificazione puo' essere legittima se sulle
opere non appare il nome di alcuna persona fisica e quando si tratti
di atti attinenti ai fini istituzionali; in caso contrario, la
qualifica di autore a titolo originario non puo' che appartenere, ai
sensi della legge sul diritto d'autore, alla persona fisica indicata
come autore. Per quanto concerne, invece, gli enti privati nonche' le
societa' commerciali che perseguono un fine lucrativo, si precisa che
a questi non puo' appartenere la qualifica di autore a titolo
originario in quanto autore e' colui che esplica attivita' di
creazione ed oggetto della tutela e' l'opera «quale particolare
espressione di lavoro intellettuale». Pertanto e' chiaramente
ravvisabile la necessita' di indicare su tali opere il nome della
persona fisica che le ha effettivamente create regolandone
l'utilizzazione mediante forme contrattuali di diritto privato;
per quanto concerne le opere collettive (enciclopedie, dizionari,
ecc.), e' necessario imprimere, nelle forme d'uso, il nome della
persona fisica che ha avuto l'incarico di curare la direzione dei
lavori di coordinamento per la relativa realizzazione (art. 7, legge
n. 633/1941). Non sono rari i casi in cui tale indicazione manca del
tutto o si riferisce ai vari autori dei singoli contributi. In tali
circostanze e' utile operare con chiarezza sia per consentire al
Servizio II del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport di
acquisire nel pubblico registro dati certi, sia per evitare
attribuzioni di paternita' non pertinenti;
nel caso di opera anonima, tale circostanza deve rilevarsi senza
equivoci dall'opera stessa. Si ritiene utile ricordare che sulle
opere anonime cosi' come su quelle pseudonime, che non rientrino
nell'ipotesi contemplata nell'art. 8, comma 2, della legge n.
633/1941 (pseudonimo, nome d'arte, sigla o segno convenzionale,
conosciuti come equivalente al nome vero), e' indispensabile
imprimere chiaramente la ragione sociale dell'impresa editrice a cui
fa capo la legittimazione ad esercitare i relativi diritti;
le opere a stampa pubblicate in forma pseudonima non devono
essere accompagnate da dichiarazioni nelle quali e' indicato il nome
vero dell'autore. Tale procedura non e' legittima in quanto il
diritto di rivelare il proprio nome appartiene esclusivamente
all'autore e, dopo la sua morte, alle persone indicate nell'art. 23
della legge (articoli da 20 a 22 legge diritto d'autore). In tali
circostanze si puo' seguire la procedura regolamentare prevista
dall'art. 2, regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente la
rivelazione del nome dell'autore di opera anonima e pseudonima, che
non rientra nella fattispecie di cui al sopra citato art. 8 della
legge, attraverso la presentazione di una dichiarazione,
successivamente al deposito dell'opera anonima o pseudonima, nella
quale debbono essere indicati: 1) lo pseudonimo se usato; 2) il
titolo dell'opera; 3) l'editore e di chi abbia comunque resa pubblica
l'opera; 4) la data di pubblicazione; 5) ogni altro elemento atto a
identificare l'opera;
nel caso di pubblicazione di opere cadute in pubblico dominio,
soprattutto nel campo della letteratura per ragazzi, deve sempre
essere rispettato il diritto morale degli autori. Nel ricordare che
tale diritto e' imprescrittibile ed inalienabile, si ritiene doveroso
invitare gli interessati a tali edizioni a voler rispettare, con il
necessario scrupolo, i diritti attinenti alla personalita' degli
autori anche per evitare che si renda necessario l'intervento
dell'autorita' amministrativa a norma dell'art. 23 della legge sul
diritto di autore;
numerose pubblicazioni periodiche (riviste, giornali, bollettini
di istituti ed enti culturali, ecc.) sono presentate per il deposito
e registrazione prive delle indicazioni, impresse a stampa,
necessarie per la oro individuazione. Si ricorda che tali indicazioni
sono: titolo (o testata), carattere e periodicita', direttore, anno o
numero, editore o proprietario, stampatore.
l'indicazione relativa al Copyright, pur non obbligatoria, puo'
essere utile sotto il profilo della legittimazione ad esercitare
l'azione giudiziaria in alcuni Stati esteri in quanto con tale
indicazione s'intendono assolte eventuali formalita' richieste dalle
legislazioni interne dei Paesi membri e dalle convenzioni
internazionali. Tale simbolo per esplicare i suoi effetti, si'
consiglia che venga apposto a stampa su tutti gli esemplari
dell'opera all'atto della prima pubblicazione e collocato in luogo
ben visibile (di solito, sulla seconda pagina del frontespizio) e
deve altresi' essere completo di tutti i suoi elementi;
appare, altresi', utile l'apposizione della numerazione I.S.B.N.
(tnternational Standard Book Number) e I.S.S.N. (International
Standard Serial Number) nel caso di editori aderenti a tale sistema
di numerazione e classificazione internazionale di libri o riviste.
Una tale indicazione puo' rivelarsi idonea per una piu' facile
individuazione del titolare dei diritti;
una particolare attenzione deve essere posta nella compilazione
della dichiarazione di deposito di opere a norma della legge n.
633/1941. Si ricorda che essa deve essere redatta in doppio
originale, legalizzate con due marche da bollo (Euro 14,62), datate e
firmate dal dichiarante. Le indicazioni contenute nella dichiarazione
non debbono essere discordanti con quelle richieste dalla legge ed
impresse a stampa sulle opere, ad esempio: il titolo dichiarato deve
essere conforme a quello che risulta apposto sull'opera, cosi' come
lo stampatore e tutti gli altri elementi sopra ricordati (art. 33,
regio decreto n. 1369/1942).
il deposito va effettuato da chi pubblica l'opera per la prima
volta e pertanto le edizioni dello stesso testo, successive alla
prima, le ristampe anastatiche di opere gia' depositate dallo stesso
pubblicatore non sono soggette ad un nuovo deposito. Diverso,
ovviamente, e' il caso di edizioni aggiornate contenenti elementi
creativi nuovi suscettibili di nuova tutela. Nel mese di dicembre di
ciascun anno, gli editori non devono inviare opere per il deposito
sulle quali e' impresso, quale anno di pubblicazione, l'anno
successivo; deve, pertanto, essere indicato l'anno nel corso del
quale la pubblicazione e' avvenuta e non quello di programmazione;
le opere inedite non sono ammesse al deposito a norma della legge
22 aprile 1941, n. 633, al riguardo si specifica che per alcune
categorie di opere inedite e' prevista la possibilita' del deposito
presso la Societa' Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);
qualora il pubblicatore sia una persona giuridica, e' necessario
che la relativa ragione sociale risulti chiaramente impressa, nelle
forme d'uso, sull'opera e sia conformemente riportata nella
dichiarazione di deposto che deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante;
l'indicazione della nazionalita' dell'autore, come anche le
generalita', sono elementi indispensabili per l'identificazione dello
stesso. In particolare la nazionalita' e' elemento molto utile per la
determinazione dei termini di protezione, soprattutto nei rapporti
internazionali in materia di diritto d'autore;
qualora le pubblicazioni periodiche rechino l'indicazione di un
direttore e di un direttore responsabile, e' necessario che
quest'ultimo sia indicato quale direttore che assume tutti gli
obblighi conseguenti dalla propria qualifica;
nel caso di presentazione di giochi, la dottrina ha chiarito che
puo' essere protetta la descrizione del gioco nella sua espressione
formale (ed anche il regolamento) ma non il congegno in se'. Pertanto
non si puo' accogliere al deposito il puro e semplice sistema di
gioco a premi, privo di descrizione e spiegazione delle regole;
per i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
al fine della riserva del diritto al compenso, il deposito si
effettua con la presentazione del piano o disegno e della descrizione
del lavoro da cui deve necessariamente risultare la soluzione
originale costituita dal progetto;
e' possibile l'impiego dei moduli prestampati per la
dichiarazione di deposito presenti nel sito del Ministero
www.beniculturali.it sempreche' in tali modelli non vengano inserite
ulteriori indicazioni che non trovino riscontro sull'opera. Si
specifica al riguardo, che il modulo di deposito e' liberamente
riproducibile ma non modificabile;
le opere inviate per posta al fine di effettuare il deposito e le
relative dichiarazioni devono essere contenute in un unico plico o
pacco ed esattamente indirizzate: Ministero per i beni e le attivita'
culturali - Dipartimento per lo spettacolo e sport - Servizio II -
Ufficio del diritto d'autore - via della Ferratella in Laterano, 51 -
00186 Roma.
Roma, 16 maggio 2005

Il capo del Dipartimento
per lo spettacolo e lo sport
Sicilia