Cass. Sez. III n. 12805 del 08 aprile 2026 (CC 18 feb 2026)
Pres. Andreazza Rel. Badas Ric. Associazione LAV Lega Anti Vivisezione ETS
Caccia e animali. Impugnabilità del decreto di affidamento di animali e diritti delle associazioni affidatarie
Il decreto di affidamento definitivo di animali sequestrati, previsto dall'art. 260-bis cod. proc. pen., non costituisce un atto abnorme ed è soggetto a riesame unitamente al decreto di sequestro a cui è funzionalmente collegato, poiché la sua "definitività" rileva solo una volta decorsi i termini per l'impugnazione. Ai fini del procedimento di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., l'obbligo di avviso della fissazione dell'udienza camerale sussiste esclusivamente nei confronti del pubblico ministero, del difensore e del soggetto proponente la richiesta, con esclusione dei terzi interessati, comprese le associazioni protettrici degli animali già individuate come affidatarie che non abbiano proposto l'impugnazione; tale omissione non determina alcuna nullità, restando salva la facoltà dei terzi di far valere le proprie ragioni in altre sedi processuali senza subire preclusioni dal giudicato cautelare.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale del riesame di Verona, adito nell'interesse di Dino Boschetti, avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio di due cani di proprietà del medesimo, adottato dal Pubblico Ministero il 7 agosto 2025, e avverso il decreto, in data 18 agosto 2025, col quale era stato disposto l'affidamento definitivo dei due animali alla Associazione LAV Lega Anti Vivisezione ETS di Verona, in persona del legale rappresentante protempore, accoglieva l'istanza disponendo, previo annullamento del decreto di perquisizione e sequestro e del decreto di affidamento definitivo degli animali, la restituzione di degli animali alla persona del Boschetti; dovendo escludersi, in radice, la sussistenza del fumus del contestato reato di cui all'articolo 544 -ter cod. pen., configurabile solo in presenza di comportamenti insopportabili imposti agli animali, incompatibili col comportamento proprio della specie di riferimento, tanto è vero che, anche nella CNR del 15 luglio 2025, gli stessi Carabinieri davano atto che, a dispetto della segnalazione del 21 giugno, non potevano riscontrarsi circostanze costituenti reato. Dalla comunicazione di notizia di reato del 15 luglio 2025, originata dalla segnalazione della Associazione Lega Anti Vivisezione (nella persona di Lorenza Zanaboni) del 21 giugno precedente (che aveva denunciato una situazione di asserito maltrattamento degli animali non accuditi e puliti a dovere, tanto che dalla strada si percepiva un forte odore di feci e urina, nonché chiusi dentro la gabbia tutto il giorno e tutta la notte, anche quando l'azienda dell'indagato era chiusa), risultava che a seguito di formale richiesta dei Carabinieri, avanzata fin dal 22 giugno 2025, il personale dell'Azienda ULSS 9, assieme ad alcuni militari, aveva effettuato un primo sopralluogo in data 8 luglio 2025 in esito al quale erano state prescritte al proprietario alcune migliorie e modifiche al box dove erano alloggiati gli animali, e che comunque le veterinarie intervenute sul posto, già a quella data, avevano escluso la presenza di feci e odore di urina, dando conseguentemente atto della regolare pulizia dei box; in occasione di un secondo sopralluogo del 23 luglio 2025, avevano altresì constatato, che il ricorrente aveva ottemperato alle ulteriori prescrizioni impartite il 14 luglio 2025, rendendo più accoglienti i box e il corridoio esterno utilizzato per lo sgambamento degli animali, nonché confermato le buone condizioni igieniche del sito e il buono stato nutrizionale e psicofisico degli animali, il loro atteggiamento socievole nei confronti del proprietario e delle persone presenti.
Avverso la predetta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cas.sazione la LAV (Lega . Anti Vivisezione ) ETS" in persona del responsabile protennpore della sede territoriale della LAV di Verona Lorenza Zanaboni, deducendo tre motivi di seguito enunciati.
2.1. Col primo motivo denuncia la violazione di legge processuale e, ai sensi dell'art. 606, comnna 1, lettera a) cod. proc. pen., la abnormità del provvedimento impugnato in relazione agli articoli 260 -bis, 325 e 311 cod. proc. pen. Si deduce, con riferimento all'annullamento del decreto di affidamento definitivo ai sensi dell'articolo 260 -bis cod. proc. pen., disposto dal pubblico ministero in data 18 agosto 2025, la abnormità strutturale dell'ordinanza impugnata in quanto tale disposizione, prevede soltanto l'impugnazione dell'eventuale rigetto dell'istanza di affidamento avanzata da una delle associazioni di cui all'articolo 19 -quater disp. coord. trans. cod. pen., mentre non contempla alcuna facoltà di impugnazione del provvedimento ablativo in capo al soggetto indagato, tanto più che tale decreto costituisce titolo per l'esecuzione delle variazioni anagrafiche degli animali affidati. Di conseguenza, atteso che non vi è alcuna norma dell'ordinamento che conferisce al Tribunale del riesame il potere di annullare il decreto di affido definitivo, detto giudice ha agito in carenza assoluta di tale potere (si citano, la sentenza di questa Corte n. 8012 del 22/02/2024; S.U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, RV 209603; SU n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, RV 215094), e il ricorso per Cassazione proposto costituisce il rimedio esperibile per la rimozione di tale provvedimento abnorme.
2.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 600, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 260 -bis, 325 e 311 cod. proc. pen. in relazione alla omessa notifica alla LAV (Lega Anti Vivisezione) ETS, associazione individuata ai sensi dell'art. 19 -quater, disp. coord. trans. cod. pen., dell'ordinanza del Tribunale del riesanne, trattandosi di soggetto, per effetto della recente modifica additiva dell'articolo 325 cod. proc. pen., legittimato a proporre ricorso per Cassazione, al pari del pubblico ministero, dell'imputato, del suo difensore, della persona alla quale le cose sono state sottratte e di quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, tanto più considerato che nel caso to discorso, per effetto del decreto di affido in via definitiva, era comunque divenuta soggetto terzo avente la proprietà degli animali. Argomenta in proposito che con la riforma in discorso sono stati altresì modificati gli articoli 257, comma 1, 322, comnna 1, 322 -bis e 355 cod. proc. pen., essendo inseriti tra i soggetti legittimati a partecipare alla fase cautelare, anche gli enti e le associazioni di cui all'articolo 19 -quater, disp. coord. trans. cod. pen. Lamenta che tuttavia la rappresentante dell'associazione non'è stata avvisata dell'avvio del procedimento davanti al Tribunale del riesame, mentre ha avuto notizia della relativa decisione, solo in data 15 ottobre 2025, allorquando è stata convocata dai Carabinieri, unitamente all'indagato, per effettuare materialmente la restituzione dei cani e le è stato notificato il dispositivo; ha ottenuto copia dell'ordinanza solo in data 22 ottobre 2025 a seguito di accesso agli atti. Ulteriore doglianza, investe la violazione dell'art. 260 -bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto, in conseguenza dell'annullamento del decreto di sequestro, di dover annullare anche il decreto di affido definitivo. Si deduce che la norma in discorso, che prevede l'affidamento sia disposto in via definitiva, costituisce una disciplina speciale (la cui ratio si individua nella peculiare natura dei beni sottoposti a sequestro, costituiti da animali vivi e segnala la volontà del legislatore, in quanto esseri senzienti, di riconoscere loro una tutela diretta) rispetto a quella codicistica generale in materia di sequestro, perché trasferisce stabilmente la detenzione e il mantenimento dell'animale con la perdita della proprietà da parte dell'indagato o dell'imputato, tant'è vero che legittima l'effettuazione delle necessarie variazioni anagrafiche. Di conseguenza, nel caso in cui il provvedimento di sequestro venga annullato dal Tribunale del riesame, tale annullamento non si estende anche al decreto di affidamento definitivo disposto ex articolo 260 -bis cod. proc. pen., che ha natura autonoma e finalità protettiva, in quanto ciò equivarrebbe a svuotare di significato e utilità quest'ultima norma, il cui effetto è peraltro contemperato dalla previsione del versamento di una cauzione diretta a ristorare l'imputato in caso di assoluzione e che, in caso contrario, verrà invece definitivamente acquisita dall'Erario. Oltretutto, depone in tal senso, anche la circostanza che in relazione al particolare istituto di cui all'articolo 260 -bis cod. proc. pen., il legislatore non abbia inteso inserire ovvero richiamare la previsione contenuta nell'articolo precedente, articolo 260, comnna 3 -bis, cod. proc. pen., che dispone espressamente per il caso in cui «il decreto di sequestro di convalida del sequestro non è più assoggettabile al riesame».
2.3. Col terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 544 -ter e 727 cod. pen., anche in relazione agli artt. 325 e 311 cod. proc. pen. per avere il Tribunale operato una non corretta interpretazione e applicazione della fattispecie introdotta dall'articolo 544 -ter cod. pen.. Si lamenta una interpretazione riduttiva e non conforme al dato normativo che, come per il concetto di lesioni personali ai danni degli esseri umani sviluppato intorno alla fattispecie di cui all'articolo 582 cod. pen., impone di ritenere integrata la fattispecie anche a fronte di sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico e logistico;comunque capace di Produrre nocumento agli animali in quanto esseri senzienti (si citano le Sentenze n. 1215 del 1999 e n. 46.291 del 2003), senza che sia necessaria la commissione di atti di violenza fisica o di crudeltà manifesta e l'insorgenza di un'alterazione psicofisica, di conseguenza, anche la permanente reclusione del cane in gabbia, in assenza di motivi di necessità, appare indubbiamente idonea a integrare l'elemento oggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
La censura esposta nel primo motivo, che denuncia la abnormità del provvedimento, è manifestamente infondata.
2.1. Secondo i consolidati principi elaborati da questa Corte (Sez. Un., sentenza n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, RV 215094; Sez. 2, Sentenza n. 2484 del 21/10/2014 Cc., dep. 2015; Rv. 262275 - 01 Sez. 2, sentenza n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, RV 259159) è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale), quanto il profilo funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo). Ciò premesso, l'ordinanza impugnata non risulta incisa da alcuna abnormità "strutturale", in quanto, unitamente al decreto di sequestro probatorio risulta autonomamente e tempestivamente impugnato anche il decreto di affido definitivo emesso ai sensi dell'articolo 260 -bis cod. proc. pen., sul quale si è pertanto legittimamente pronunciato il Tribunale; né da una abnormità "funzionale", poiché non determina una stasi irrimediabile del processo o l'impossibilità di proseguirlo e comunque la Associazione LAV, ai sensi del novellato articolo 325, comma 1, cod. proc. pen., è legittimata, a proporre, come ha fatto, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha annullato il decreto di affidamento definitivo degli animali emesso in data 18 agosto 2025.
2.2. Non appare percorribile la tesi secondo cui il decreto di affido definitivo previsto dall'articolo 260 -bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 6, della Legge 6 giugno 2025, n. 82, in vigore dal 1 luglio 2025, una volta emesso, sarebbe sottratto a qualsivoglia forma di controllo e impugnazione, diversamente prevista dal sistema Per tutti i provvedimenti ablatori, agli artt. 324, 355 c 3, 257 cod. . proc. pen., a seconda dell'autorità e della fase in cui è stato emesso il provvedimento; né immuta il principio, immanente al sistema, la definitività del provvedimento di affido, la quale non può che necessariamente operare una volta che sono decorsi i termini per la relativa impugnazione, la stessa costituendo piuttosto un limite a una eventuale susseguente revoca. Riguardo alla pretesa interpretazione letterale del disposto dell'art. 260 -bis cod. proc. pen., nella parte in cui, mentre contempla l'impugnazione del rigetto dell'istanza di affidamento da parte delle Associazioni ex art. 19 -quater disp. coord. trans. cod. pen., non prevede alcuna facoltà di impugnazione da parte del proprietario degli animali, da cui la pretesa esclusione della facoltà di proporre riesame da parte del proprietario degli animali sequestrati, è sufficiente osservare che la stessa è del tutto avulsa da un inquadramento sistematico, sia in quanto non considera che l'innpugnazione del rigetto dell'affidamento riguarda evidentemente il subprocedinnento relativo all'individuazione dell'associazione affidataria e non attiene ai presupposti del sequestro né dell'affidamento stesso, quest'ultimo imposto dalla natura dei beni (animali vivi), mentre le facoltà dell'indagato e del proprietario degli animali a fronte del decreto di sequestro probatorio (come preventivo) sono già autonomamente previste e disciplinate dal codice; sia perché la collocazione dell'articolo 260 -bis cod. proc. pen. nello stesso Capo III, del Titolo III del Libro II del codice di procedura penale, dedicato ai sequestri probatori, in uno con la natura servente della norma in discorso rispetto ai provvedimenti con cui è stato disposto il sequestro, o la confisca, di animali vivi, depongono univocamente per la impugnabilità anche di quest'ultimo provvedimento nei termini di cui all'articolo 257 cod. proc. pen., che prevede la facoltà di proporre riesame.
2.3. Oltretutto, nel caso in discorso - come emerge dagli atti del procedimento cui questa Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale - il decreto del Pubblico Ministero annullato dal Tribunale del riesame, pur intitolato, con esplicito richiamo all'articolo 260 -bis cod. proc. pen., quale decreto di affidamento definitivo, in realtà disponeva soltanto che venisse aperta la procedura finalizzata all'affidamento in favore del custode.
Le considerazioni suesposte devono richiamarsi anche per esprimere un giudizio di infondatezza del secondo motivo, inerente la violazione dell'art. 260 - bis cod. proc. pen., considerata la definitività dell'affidamento, e l'omessa notifica alla Lega Anti Vivisezione, in quanto associazione individuata ai sensi art. 19 - quater disp. coord. trans. cod. pen. nonché titolare del diritto di proprietà sugli animali, dell'ordinanza del Tribunale del riesame.
3.1. 'Quanto al primo tem. a, si è già detto 'della natura ancillare del provvedimento di affidamento degli animali rispetto al sequestro e soprattutto si è già evidenziata la facoltà del soggetto destinatario del provvedimento ablatorio di ricorrere, nei termini di legge, al Tribunale del riesame, quale discende dall'inquadramento sistematico dell'istituto e dalla sua collocazione codicistica, la prevista definitività dell'affidamento potendo operare, solo dopo che siano inutilmente decorsi i termini per l'impugnazione. Conclusione non intaccata, neppure sotto il profilo sistematico, dall'assenza di una previsione esplicita, analoga a quella dell'art. 260, comma 3 -bis, cod. proc. pen., considerato invece che la norma in discorso introduce, all'evidenza, una procedura speciale che, per espressa previsione legislativa, riguarda "merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione" ove la loro custodia risulti difficile o particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute, l'igiene pubblica, stabilendo che possono essere distrutte definitivamente solo previa acquisizione di campioni (Sez. 3, n. 2202 del 19/11/2019 Ud., dep. 2020, Rv. 278021 - 01); che pertanto la logica non è minimamente assimilabile, durante il breve termine per il riesame ben potendo l'affido non essere definitivo, senza danno per alcuno, laddove per i beni destinati alla distruzione il problema è quello di tenere in ogni caso dei campioni; che soprattutto la norma in discorso non esclude affatto la facoltà di proporre riesame avverso il decreto di sequestro dei beni ivi contemplati, al contrario congelando ogni facoltà di disporre definitivamente dei beni in sequestro, disponendone l'improcrastinabile distruzione, durante i termini per l'impugnazione cautelare e fino alla sua decisione (circa la naturale definitività, ma solo una volta esaurite le possibilità di innpugnazione, del provvedimento di distruzione o alienazione emesso ai sensi dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen.- che riguarda le cose deperibili in genere - si veda, in parte motiva, Sez. 3, Sentenza n. 53341 del 12/09/2018 Cc., Rv. 275180 - 01).
3.2. La doglianza in punto di omesso avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale del riesame è invece manifestamente infondata. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il comma 6 dell'art. 324, cod. proc. pen., cui fa rinvio l'art. 257 cod. proc. pen., indica come destinatari dell'avviso dell'udienza camerale, oltre al P.M. e al difensore, unicamente il proponente della richiesta di riesanne, anziché il soggetto legittimato all'impugnazione; difatti questa disposizione, rinvia all'art. 127 cod. proc. pen. per le modalità di espletamento dell'udienza cannerale e deroga invece a questa norma per ciò che concerne sia il termine entro il quale l'avviso va comunicato o notificato, (giorni 3 e non 10), sia i destinatari, "tra i quali indica, oltre al P.M. ed al difensore, unicamente il proponente: la dizione chi ha proposto anziché chi può proporre è in -equivocabile" (motivazione S.U. n. 29 del 25:10.2000, RV 216960; Sez. 5, Sentenza n. 19890 del 27/01/2012 Cc., Rv. 252519 - 01). In particolare, il richiamo alle forme dell'art. 127 cod. proc. pen. da parte delle disposizioni contenute negli artt. 309 cod. proc. pen., e segg. non può essere considerato come un richiamo generalizzato e incondizionato a tutte le disposizioni contenute nell'art. 127 cod. proc. pen., tale da imporre in ogni caso l'adozione di una procedura camerale partecipata, a pena di nullità (connnna 5), da tutti i soggetti "interessati" (comma 1). Sono gli stessi artt. 309 e 324 cod. proc. pen., infatti, che in più occasioni operano una distinzione all'interno della più ampia categoria degli interessati mediante l'individuazione - da ultimo estesa alle associazioni di cui all'art. 19 -quater, disp. coord. trans. cod. pen. - dei soggetti legittimati a proporre l'istanza di riesame o l'appello. Del resto, la regola generale fissata dall'art. 127, connma 1, cod. proc. pen. trova una limitazione quanto alla stessa legittimazione ad introdurre la procedura. Tale soluzione non comporta alcuna violazione del diritto di difesa dei terzi, così come non la comporta il decreto di sequestro emesso inaudita altera parte dal giudice delle indagini preliminari. E ciò, anche perché nei confronti del terzo non partecipe della procedura non può essere opposta alcuna forma di preclusione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di adozione della misura cautelare, egli potrà - compatibilmente con il rito - far valere considerazioni critiche concernenti sia il funnus di reato sia l'esistenza di specifiche esigenze cautelari (Sez. 3, Sentenza n. 43548 del 27/04/2016 Cc., Rv. 267924 - 01.). Del resto, coerentemente con siffatte considerazioni, la recentissima legge 6 giugno 2025, n. 82, che ha introdotto l'articolo 260 -bis cod. proc. pen. ed effettuato un intervento additivo sugli articoli 257, comnna 1, 322, comma 1, 322 -bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, cod. proc. pen. inserendo tra i soggetti legittimati a proporre riesanne e/o appello cautelare le associazioni di cui all'articolo 19 -quater disp. coord. trans. cod. pen., non ha ritenuto di integrare né modificare il disposto dell'art. 324, comnna 6, cod. proc. pen. estendendo la platea dei soggetti cui deve essere dato avviso della data fissata per l'udienza anche a coloro cui le cose sono state sequestrate o che abbiano ad altro titolo diritto alla loro restituzione, ma non abbiano proposto riesame.
Il terzo motivo è generico per aspecificità intrinseca oltre che estrinseca e comunque le doglianze formulate in questa sede, al di là della loro intestazione formale, esorbitano in generale dai limiti entro cui è consentito esercitare il sindacato di legittimità.
4.1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio'è ammesso solo per Violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 Cc., Rv. 285608 - 01; Sez. 3, n. 28502 del 08/03/2024 Cc., Rv. 286835 - 01 ). Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 Cc., Rv. 285608 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
4.2. Nel caso in esame il Tribunale ha motivatamente escluso la sussistenza del fumus del reato contestato, evidenziando come dall'esame degli atti, in particolare dalla comunicazione di notizia di reato del 15 luglio 2025, susseguente alla segnalazione dalla referente dell'associazione, e dall'allegato verbale della USSL del 14 luglio 2025, nonché dal secondo sopralluogo effettuato dalle medesime veterinarie, risultavano le buone condizioni nutrizionali e psicofisiche degli animali, la adeguatezza e le buone condizioni igieniche del box ove agli stessi erano alloggiati, il che escludeva sia la configurabilità del contestato delitto di cui all'articolo 544 -ter cod. pen. che della meno grave fattispecie contravvenzionale sanzionata dall'articolo 727 cod. pen.
4.3 . A fronte di tale apparato argomentativo, che certamente non può dirsi mancante, né apparente, la ricorrente, a ben vedere, attacca, peraltro in termini generici e apodittici senza alcun concreto riferimento al caso di specie e agli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale, la persuasività della motivazione, il che esule dal perimetro segnato dall'art. 325 cod. proc. pen.
Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 febbraio 2026.


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