Pres. De Maio Rel. Onorato Ric. Gritti ed altro
Rifiuti. Natura dei reati di illecita gestione e discarica. Subordinazione della sospensione condizionale della pena
1. Ha carattere istantaneo il reato di raccolta e trasporto di rifiuti ex art. 51, comma 1, D.Lgs. 22-1997 (ora sostituito in perfetta continuità normativa dall'art. 256, comma 1, D.Lgs. 152-2006, che ha soltanto modificato in aumento le pene pecuniarie, arrotondandole), giacché esso si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, a meno che, nel caso in cui la condotta è ripetuta, non si configuri come reato eventualmente abituale, per evitare un aggravamento sanzionatorio che sembra obiettivamente eccedente rispetto alla portata offensiva della condotta.
2. E’ invece permanente il reato di discarica abusiva. La "realizzazione" di una discarica abusiva permane sino a che perdura l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo (ad es. spianamento del terreno, apertura degli accessi, recinzione etc.); mentre la "gestione" della discarica permane sino a che perdura l'attività di conferimento e di manipolazione dei rifiuti: sempre che, nei due casi, la permanenza del reato non venga a cessare per il rilascio della relativa autorizzazione.
3. Ove ricorra uno dei prodromici reati previsti dai commi 1, 2, e 3 dell'art. 51 D.Lgs. 22-1997 (ora art. 256 D.Lv. 152-2006), che cagionino comunque un inquinamento, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla bonifica del sito ai sensi della noma generale dell'art. 165 C.P., secondo cui detto beneficio può essere subordinato, salvo che la legge disponga diversamente, "alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato". Applicando il principio generale di cui all'art. 165 C.P., la bonifica alla quale subordinare il beneficio penale non è necessariamente quella proceduralizzata dall'art. 17 D.Lgs. 22-1997 (e ora dall'art. 242 D.Lgs. 152-2006), ma coinciderà con quella stabilita concretamente dal giudice per eliminare le conseguenze del danno ambientale prodotto, che potrà eventualmente essere verificata ex post dal giudice della esecuzione.
4. Gli artt. 648 e 650 C.P.P. statuiscono una regola generale in forza della quale, salvo che la legge disponga diversamente, l'esecutività della sentenza è conseguenza della sua irrevocabilità (cosa giudicata formale). Le deroghe disposte dalla legge sono appunto l'immediata esecutività della statuizione sulla provvisionale a favore della parte civile ex art. 540, comma 2, C.P.P. e quella delle statuizioni del giudice di appello sull'azione civile ex art. 605, comma 2, C.P.P.. Non è invece ammessa una esecuzione ante iudicatum dei capi penali della pronuncia. Orbene, in questi capi penali sono indubbiamente comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena, sulla subordinazione del beneficio al risarcimento del danno o alle eliminazione delle conseguenze del reato e infine sul termine di decorrenza per adempiere questi obblighi risarcitori o ripristinatori. Ne deriva che il giudice, mentre può ovviamente stabilire una provvisionale immediatamente esecutiva (capo civile), nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato (capo penale) non può fissare un termine per il risarcimento o la eliminazione che decorra prima del passaggio in giudicato della sentenza, essendo questo termine un elemento essenziale del suddetto beneficio.
SENTENZA N. 1933
REG. GENERALE N.13657/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Antonio IANNIELLO Consigliere
Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per:
1) GRITTI Italo, nato a Calcinate (BG) il 2.9.1946,
2) MAGRI Rosa, nata a Carobbio degli Angeli (BG) il 3.9.1951,
avverso la sentenza resa il 29.9.2003 dalla corte d'appello di Brescia.
Vista
la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi
Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo l'annullamento
senza rinvio della sentenza, limitatamente al termine apposto per la
bonifica del sito, e il rigetto del ricorso nel resto,
Udito il difensore della parte civile, avv. *** Udito il difensore
dell'imputato, avv.***
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 29.9.2003 la corte d'appello di Brescia ha
integralmente confermato quella resa il 18.11.2002 dal tribunale di
Bergamo, che:
- aveva dichiarato Italo Gritti colpevole dei reati di cui all'art. 51,
comma 1 lett. a) e b) D.Lgs. 22/1997, per avere - nella sua
qualità di titolare della ditta COM.BERG.ZOO -effettuato
attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e
di rifiuti speciali non pericolosi (rocchetti di filatura in plastica,
materiale in polvere grigia e terriccio rosso, contenitori in plastica)
e pericolosi (terriccio rosso con una percentuale di cromo esavalente
molto superiore alla soglia di 100 mg/kg): accertati in Calcinate il
25.9.1998;
- aveva dichiarato lo stesso Italo Gritti e la di lui moglie Rosa Magri
colpevoli del reato di cui all'art. 51, comma 3, D.Lgs. 22/1997, per
aver realizzato e gestito in concorso tra loro una discarica abusiva di
rifiuti dei tipi predetti sul terreno di proprietà della
Magri in località "Cascina del Luf': accertato in Bolgare e
in Calcinate il 25.9.1998;
- riconosciuta la continuazione tra i reati, aveva condannato il Gritti
alla pena di sei mesi di arresto ed curo 6.000 di ammenda, e la Magri a
quella di euro 5.420 di ammenda (così sostituita ex art. 53
legge 689/1981 la pena di tre mesi di arresto ed euro 2.000 di
ammenda), concedendo al Gritti il beneficio della sospensione
condizionale della pena, subordinato all'integrale bonifica del terreno
interessato dalla discarica nel termine di quattro mesi dalla pronuncia
della sentenza di primo grado.
La corte territoriale ha osservato in linea di fatto che:
- il figlio degli imputati, Giuseppe Gritti, il giorno 24.9.1998 era
stato sopreso da un agente di polizia mentre spargeva rifiuti in
località "Cascina del Luf' per mezzo di una macchina
spandiletame;
- il giorno successivo era stato accertato che i rifiuti, parzialmente
interrati, coprivano un'area di circa 40.000 mq. appartenente a Maria
Magri (salvo una porzione venduta qualche anno prima a Maria Elena
Bottagisi), sulla quale non vennero rinvenuti i sigilli di un
precedente sequestro eseguito il 17.5.1994;
- lo stesso giorno era stato accertato che nel piazzale della s.r.l.
COM.BERG.ZOO (che era amministrata da Italo Gritti ed esercitava il
commercio di mangimi zootecnici e di prodotti per l'allevamento del
bestiame) era parcheggiato un camion con rimorchio carico dello stesso
materiale sparso il giorno prima sul predetto terreno, e inoltre erano
depositati cumuli di rifiuti speciali non pericolosi e sacchi di
rifiuti speciali tossici e nocivi (contenenti cromo esavalente in
concentrazione di 2.305 mg/kg);
- Giuseppe Gritti non era stato in grado di esibire il formulario di
accompagnamento né i documenti di circolazione del camion;
- Italo Gritti aveva attivato nell'aprile e nel maggio 1998 procedure
per l'abilitazione alla raccolta, al trasporto e al recupero di
rifiuti, le quali erano ancora sospese in attesa di documentazione
integrativa.
Tanto premesso, la corte ha osservato che non poteva accogliersi la
tesi difensiva secondo cui non vi era stato lo spargimento di una gran
quantità di rifiuti; e che neppure poteva seriamente
ipotizzarsi che i rifiuti depositati fossero semplici residui di una
precedente raccolta risalente nel tempo e ormai dismessa. Ha aggiunto
che era quindi evidente la responsabilità di Italo Gritti,
considerato che il figlio aveva agito su sue disposizioni; e che non
poteva escludersi la responsabilità di Rosa Magri,
proprietaria dell'area e moglie del primo, sicché era del
tutto astratta l'ipotesi che fosse all'oscuro della utilizzazione che i
suoi familiari facevano dell'area in questione.
La corte territoriale ha inoltre valutato come del tutto equo e
proporzionato il trattamento sanzionatorio, nonché legittima
la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla
bonifica da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza.
Infine, secondo la sentenza, doveva escludersi la prescrizione dei
reati, attesa la loro natura permanente, sicché l'inizio del
periodo prescrizionale decorreva dalla data della sentenza di primo
grado (18.11.2002), o da una data precedente in cui risultasse
eventualmente rimossa la situazione di fatto abusiva (il che non si era
verificato nel caso di specie).
2 - Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo a sostegno tre motivi. In particolare lamenta:
2.1 - manifesta illogicità di motivazione e violazione di
legge in ordine al giudizio di responsabilità.
Nonostante che il procuratore generale avesse richiesto l'assoluzione
della Magri, questa era stata condannata in violazione del principio di
responsabilità penale personale di cui all'art. 27, comma 1,
Cost. sulla base dell'aberrante principio "non poteva non sapere", in
sostanza fondato sul titolo dominicale, sul rapporto di coniugio e su
quello di potestà genitoriale.
Aggiunge il difensore che non si vede come dalle risultanze di causa
potesse escludersi che la discarica fosse il risultato residuo di una
precedente attività di deposito ormai dismessa, atteso che
la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il
carattere necessariamente commissivo del reato.
2.2 - violazione dell'art. 51 bis D.Lgs. 22/1997 e dell'art. 165 c.p.,
nonché carenza di motivazione sul punto; in subordine,
eccezione di incostituzionalità dell'art. 165 c.p. in
relazione all'art. 3 Cost..
Al riguardo sostiene anzitutto che la bonifica del sito inquinato
prevista dall'art. 51 bis D.Lgs 22/1997 non è applicabile
per i reati previsti dall'art. 51; in secondo luogo, che la bonifica
non poteva essere disposta neppure in forza dell'art. 165 c.p., sia
perché essa non può configurare quella
"eliminazione delle conseguenze dannose del reato" ivi prevista, sia
perché la norma non si applica quando "la legge disponga
altrimenti".
In subordine, il ricorrente eccepisce la illegittimità
costituzionale della norma, laddove essa non prende in considerazione
la capacità economica del condannato ad affrontare il
rilevante onere economico della bonifica, discriminando così
tra soggetti che hanno e soggetti che non hanno la capacità
economica adeguata allo scopo.
Infine, lamenta che i giudici di merito hanno dato un termine di soli
quattro mesi per la bonifica, sicuramente troppo esiguo per un'area di
40.000 mq, e inoltre illegittimamente decorrente dalla sentenza di
primo grado;
2.3 - violazione dell'art. 158 c.p. e dell'art. 25, comma 2, Cost..
Sostiene che le contravvenzioni contestate hanno natura di reati
istantanei con effetti permanenti, e che attribuirgli natura permanente
comporta una indebita estensione dei confini della condotta tipica in
contrasto col principio di legalità del diritto penale.
Motivi della decisione
3 - Va anzitutto disatteso il terzo motivo di ricorso (n. 2.3), col
quale si sostiene la natura istantanea dei reati contestati e quindi la
loro estinzione per prescrizione.
Va precisato al riguardo che ha carattere istantaneo il reato di
raccolta e trasporto di rifiuti, contestato al Gritti ex art. 51, comma
1, D.Lgs. 22/1997 (ora sostituito in perfetta continuità
normativa dall'art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006, che ha soltanto
modificato in aumento le pene pecuniarie, arrotondandole),
giacché esso si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si
realizzano le singole condotte tipiche, a meno che, nel caso in cui la
condotta è ripetuta, non si configuri come reato
eventualmente abituale, per evitare un aggravamento sanzionatorio che
sembra obiettivamente eccedente rispetto alla portata offensiva della
condotta.
Il caso di specie, nel quale i giudici di merito hanno
insindacabilmente accertato che Italo Gritti aveva trasferito (o fatto
trasferire dal figlio) nell'area intestata alla moglie un quantitativo
di rifiuti pericolosi e non pericolosi che ricopriva circa 40.000 metri
quadri, è indubbiamente caratterizzato dalla
ripetitività della condotta, e per conseguenza configura
propriamente un reato eventualmente abituale.
Secondo la migliore interpretazione giurisprudenziale e dottrinale,
è invece permanente il concorrente reato di discarica
abusiva, contestato al Gritti e alla moglie ex art. 51, comma 3, D.Lgs.
22/1997 (ora sostituito in perfetta continuità normativa
dall'art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006, che ha soltanto modificato in
aumento le pene pecuniarie, arrotondandole). Va infatti condivisa la
risalente pronuncia delle sezioni unite di questa corte, secondo cui la
realizzazione e la gestione di discarica non autorizzata hanno natura
di reati permanenti, che possono realizzarsi solo in forma commissiva
(Sez. Un. n. 12753 del 5.10.1994, Maccarelli, rv. 199385), salva
peraltro la possibilità di un concorso morale da parte del
proprietario del fondo, che acconsente consapevolmente alla
realizzazione o alla gestione della discarica nel suo terreno (v. Cass.
Sez. Fer. n. 44274 del 13.8.2004, Preziosi, rv. 230173).
Giova ricordare a questa proposito che il legislatore ha recentemente
definito il concetto di discarica, stabilendo con l'art. 2 lett. g) del
D.Lgs. 13.1.2003 n. 36 che deve intendersi come discarica "un'area
adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul
suolo o nel suolo (...) nonché qualsiasi area ove i rifiuti
sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno".
Tanto premesso, si deve ritenere che la "realizzazione" di una
discarica abusiva permane sino a che perdura l'attività di
predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo (ad es.
spianamento del terreno, apertura degli accessi, recinzione etc.);
mentre la "gestione" della discarica permane sino a che perdura
l'attività di conferimento e di manipolazione dei rifiuti:
sempre che, nei due casi, la permanenza del reato non venga a cessare
per il rilascio della relativa autorizzazione.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno motivatamente accertato
che la gestione della discarica era continuata anche oltre la data
dell'accertamento (significativo il fatto che il Gritti era dotato di
una macchina spandiletame e che nell'area della moglie erano stati
violati i sigilli apposti per un precedente sequestro):
sicché la corte territoriale ha legittimamente ritenuto che
la permanenza dei reati, unificati nel vincolo di continuazione, si era
prolungata sino alla data della sentenza di primo grado (18.11.2002).
La prescrizione degli stessi reati, pertanto, maturerà
soltanto il 18.5.2007.
4 - In secondo luogo, va disattesa la prima censura (n. 2.1) in ordine
alla responsabilità dei prevenuti.
Sul punto, i giudici di merito hanno affermato la
responsabilità dei coniugi Gritti con motivazione plausibile
sul piano logico e corretta sul piano giuridico. Che l'accumulo sul
terreno della Magri di circa 40.000 mq. di rifiuti potesse risalire a
una condotta pregressa e ormai dismessa, è una mera ipotesi
difensiva, che non solo è priva di qualsiasi supporto
probatorio, ma è anche smentita da precise e sintomatiche
risultanze processuali, quali:
a) la sorpresa del figlio dell'imputato mentre spargeva i rifiuti sul terreno della madre;
b) il rinvenimento il giorno successivo nel piazzale della ditta dell'imputato di un camion con rimorchio, pronto a trasportare e spandere altrove un altro carico di rifiuti analogo a quello del giorno precedente;
c) la istanza dell'imputato per ottenere le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività incriminata.
Anche la penale responsabilità di Rosa Magri appare
affermata dai giudici di merito non a titolo oggettivo, per la semplice
sua qualità di proprietaria dell'area adibita a discarica,
ma sulla base di una pluralità di indizi concordanti
correttamente valorizzati dai giudici di merito.
Invero, essere proprietaria del terreno e insieme essere moglie di
Italo Gritti, che aveva commissionato il conferimento dei rifiuti nel
suo terreno, nonché madre di Giuseppe Gritti, che aveva
materialmente proceduto al trasporto e al conferimento dei rifiuti, fa
legittimamente presumere che la donna fosse consenziente alla condotta
abusiva dei due congiunti, la quale era troppo rilevante sotto il
profilo quantitativo e temporale per essere effettuata a sua insaputa:
sicché la medesima doveva ritenersi moralmente concorrente
nel reato di discarica abusiva.
5 - E' parimenti infondato il secondo motivo di ricorso (n. 2.2),
laddove lamenta che il beneficio della sospensione condizionale della
pena sia stato subordinato alla integrale bonifica del terreno
de quo.
Al riguardo, va precisato che la subordinazione del beneficio alla
bonifica del sito può essere disposta ex art. 51 bis del
D.Lgs. 22/1997 solo nel caso in cui l'imputato è stato
condannato per aver cagionato l'inquinamento del sito, cioè
il superamento dei limiti di accettabilità della
contaminazione previsti dal D.M. 25.10.1999 n. 471 (ex art. 17, commi 1
e 2, richiamati dallo stesso art. 51 bis), ovvero un pericolo concreto
a attuale di inquinamento (analoga disciplina è ora prevista
dall'art. 257 D.Lgs. 152/2006; solo che il livello di inquinamento
necessario è più alto, perché coincide
con il superamento di più intense concentrazioni soglia di
rischio).
Non è però questo il caso presente.
Tuttavia, ove ricorra uno dei prodromici reati previsti dai commi 1, 2,
e 3 dell'art. 51 D.Lgs. 22/1997, che cagionino comunque un
inquinamento, il beneficio della sospensione della pena può
essere subordinato alla bonifica del sito ai sensi della norma generale
dell'art. 165 c.p., secondo cui detto beneficio può essere
subordinato, salvo che la legge disponga diversamente, "alla
eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato" (v.
Cass. Sez. III, n. 35501 del 30.5.2003, Spadetto, rv. 225881).
In tal caso, infatti, da una parte l'inquinamento comunque prodotto
è indubbiamente una conseguenza del reato, dall'altra non si
può ritenere che la legge abbia diversamente disposto,
atteso che la surrichiamata disposizione dell'art. 51 bis non configura
una disciplina "diversa", ma piuttosto costituisce una specifica
applicazione del generale principio codicistico.
C'è solo da precisare come ovvia conseguenza che, applicando
il principio generale di cui all'art. 165 c.p., la bonifica alla quale
subordinare il beneficio penale non è necessariamente quella
proceduralizzata dall'art. 17 D.Lgs. 22/1997 (e ora dall'art. 242
D.Lgs. 152/2006), ma coinciderà con quella stabilita
concretamente dal giudice per eliminare le conseguenze del danno
ambientale prodotto, che potrà eventualmente essere
verificata ex post dal giudice della esecuzione.
6 - In linea subordinata, il ricorrente ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della predetta disposizione
dell'art. 165 c.p. perché essa non prende in considerazione
la capacità economica del condannato, discriminando
così tra soggetti economici che hanno e soggetti economici
che non hanno la capacità economica - spesso assai rilevante
- di eliminare le conseguenze dannose del reato da loro commesso.
Il ricorrente ha richiamato il principio di uguaglianza di cui all'art.
3 Cost. e il conseguente principio di ragionevolezza che impone di
trattare in maniera diversa situazioni diverse. Ma la questione
è manifestamente infondata, perché:
- è generalmente riconosciuto che rientra nella
insindacabile discrezionalità del legislatore emanare norme
astratte che, come tali, non si fanno carico delle innumerevoli
differenze materiali che possono caratterizzare i suoi destinatari;
- la disposizione sospettata non commina una sanzione penale, ma
subordina un beneficio penale a un comportamento del condannato che il
legislatore reputa come indicativo del suo ravvedimento soggettivo e
della sua volontà di reintegrare l'ordinamento giuridico e
l'interesse sociale lesi dal reato: sotto questo profilo non
è affatto irragionevole trattare ugualmente destinatari del
beneficio che abbiano capacità economiche diverse,
perché risponde a un ragionevole criterio di
responsabilità che chi possiede minori capacità
economiche eviti di commettere reati di cui non sia in grado di
risarcire i danni;
- inoltre, è lo stesso art. 165 c.p. che attribuisce al
giudice il potere di indicare le concrete modalità per la
esecuzione degli obblighi risarcitori e ripristinatori, e con
ciò ragionevolmente affida al potere discrezionale
dell'autorità giudiziaria la possibilità di
graduare nel tempo la eliminazione delle conseguenze del reato in
relazione alla concreta difficoltà tecnica e/o economica
delle opere necessarie;
- infine, in materia di reati ambientali, da una parte vige il
principio comunitario "chi inquina paga", dall'altra il danno derivante
dai reati stessi (inquinamento) è generalmente tanto
più alto quanto più grande è la
dimensione produttiva dell'operatore economico responsabile, con la
conseguenza che a inquinamento maggiore corrisponde verosimilmente
maggiore capacità economica del responsabile di eliminare
l'inquinamento.
7 - E' invece fondata la censura del ricorrente, laddove lamenta che il
termine di quattro mesi fissato per eseguire la bonifica del sito, e
quindi per beneficiare della sospensione condizionale della pena,
decorra dalla data della pronuncia di primo grado e non dal passaggio
in giudicato della sentenza.
Su questo tema la giurisprudenza di legittimità è
oscillante.
Un primo orientamento, infatti, ha stabilito che il giudice, nel
concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena
subordinato al versamento di una provvisionale a favore della parte
civile, può fissare un termine per il versamento stesso
anteriore al passaggio in giudicato della sentenza: per giungere a
questa conclusione in genere si valorizza il carattere immediatamente
esecutivo della provvisionale a norma dell'art. 540, comma 2, c.p.p.
(ex plurimis Sez. I, n. 5568 del 21.1.2004, Sorgendone, rv. 229831;
Sez. IV, n. 36769 del 9.6.2004, Cricchi, rv. 229691; Sez. II, n. 870
del 13.11.1997, Fascini, rv. 219576).
Un altro orientamento, invece, ha affermato che in tal modo si
renderebbe irreversibile contra ius la statuizione
sulla subordinazione del beneficio, e quindi su un capo penale,
anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza (così
Sez. VI, n. 2347 del 5.2.1998, Serra, rv. 209988; nello stesso senso in
precedenza Sez. I ord. n. 766 del 31.3.1978, Marini, rv. 138842 e Sez.
VI sent. n. 4610 del 22.10.1988, Tornatore, rv. 180015).
Ad avviso del collegio, il primo orientamento, benché
maggioritario, non può essere condiviso perché,
anche nelle decisioni più argomentate, esso non distingue
correttamente tra l'esecutività del capo civile sulla
provvisionale e la esecutività del capo penale sulla
subordinazione della sospensione condizionale della pena.
Al riguardo gli artt. 648 e 650 c.p.p. statuiscono una regola generale
in forza della quale, salvo che la legge disponga diversamente,
l'esecutività della sentenza è conseguenza della
sua irrevocabilità (cosa giudicata formale). Le deroghe
disposte dalla legge sono appunto l'immediata esecutività
della statuizione sulla provvisionale a favore della parte civile ex
art. 540, comma 2, c.p.p. e quella delle statuizioni del giudice di
appello sull'azione civile ex art. 605, comma 2, c.p.p.. Non
è invece ammessa una esecuzione ante iudicatum dei
capi penali della pronuncia. Orbene, in questi capi penali sono
indubbiamente comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale
della pena, sulla subordinazione del beneficio al risarcimento del
danno o alle eliminazione delle conseguenze del reato e infine sul
termine di decorrenza per adempiere questi obblighi risarcitori o
ripristinatori.
Ne deriva che il giudice, mentre può ovviamente stabilire
una provvisionale immediatamente esecutiva (capo civile), nel
subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al
risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato
(capo penale) non può fissare un termine per il risarcimento
o la eliminazione che decorra prima del passaggio in giudicato della
sentenza, essendo questo termine un elemento essenziale del suddetto
beneficio.
Questa soluzione è vieppiù indiscutibile quando -
come nel caso di specie - il giudice subordina il beneficio penale, non
già al versamento della provvisionale a favore della parte
civile, per il quale esiste una deroga al principio generale (che va
interpretata restrittivamente), ma alla eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, per la quale una deroga siffatta non
è rinvenibile nell'ordinamento.
Per conseguenza, occorre annullare la sentenza impugnata limitatamente
alla decorrenza del termine fissato dal giudice di merito per la
eliminazione delle conseguenze dannose del reato, e quindi per il
godimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ai
sensi dell'ari 620, lett. 1) c.p.p., l'annullamento è senza
rinvio, giacché la decorrenza del predetto termine va
fissato ex lege dal passaggio in giudicato formale della sentenza.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione dichiara manifestamente infondata la
sollevata questione di illegittimità costituzionale; annulla
senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al termine iniziale
apposto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena,
termine che stabilisce dal passaggio in giudicato della sentenza;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 30.11.2006.
Depositata in cancelleria il 2 Apr. 2007