T.A.R Piemonte Sez. II ord. 584 del 15 novembre 2006
Cacia e animali. Piani di prelievo selettivo degli ungulati
REPUBBLICA ITALIANA Ord.
n. 584
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Anno 2006
PER IL PIEMONTE R.G.
n. 1278
- 2^ Sezione -
Anno 2006
composto dai Signori:
- Giuseppe
CALVO - Presidente
- Ivo
CORREALE - Referendario
- Giorgio
MANCA - Referendario, estensore
ha pronunciato la presente
O R D I N A N Z A
nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006.
Visti l’art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n.
1034, come sostituito dall’art. 3, 1° comma, della
legge 21.7.2000, n. 205 e l’art. 36 del Regolamento
17.8.1907, n. 642;
Visto il ricorso n. 1278/2006 proposto dall’Associazione
Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP), in persona del legale
rappresentante p.t. Sig. Gianfrancesco Lupatelli, giusta i poteri
spettanti allo stesso ai sensi dello Statuto, con sede in Roma, Via
Cristoforo Colombo 436 cap. 00145, individuata quale Associazione di
protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art.
13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 con Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DEC/RAS/479/04 2 aprile 2004, rappresentata e difesa
dall’avv. Valentina Stefutti ed elettivamente domiciliata
presso lo studio della stessa in Torino, via Tripoli n. 25,
c o n t r o
la Regione Piemonte, in persona del presidente p.t. della Giunta
Regionale, rappresentata e ifesa dall’avv. Giulietta Magliona
ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Torino, piazza
castello n. 165,
e nei confronti
del Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa, in persona del
Presidente p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente, Via
Bardonecchia 11, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Paolo
Scaparone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14,
l’Ambito Territoriale di Caccia ATC TO3 Zona Pinerolese, in
persona del Presidente p.t., domiciliato presso la sede
dell’Ente, Via Torino 100 – Piossasco (TO),
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti,
nonché
l’adozione di misure cautelari urgenti
della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2006 n. 2-3973
“Adempimenti conseguenti le ordinanza del TAR Piemonte n.
491, 492 e 493 del 4.10.2006 in merito all’approvazione dei
piani di prelievo selettivo agli ungulati selvatici, alle variazioni di
carniere e alla variazioni dei periodi di prelievo di cui alla DGR
104-3625 del 2.8.2006”, pubblicata sul BUR n. 40, SO n. 3 del
6 ottobre 2006, nonché di ogni atto dagli stessi
presupposto, conseguente o comunque connessi, e con espressa riserva di
formulare sin d’ora motivi aggiunti.
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Federazione
dei Verdi della Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante
on. Giuseppe Trepiccione, e dell’Associazione Movimento
Ecosportivo Sportchallengers - ONLUS, in persona del Presidente e
legale rappresentante prof. Carlo Ferrari, rappresentate e difese dagli
avv.ti Luca Di Raimondo e Francesca Mastroviti ed elettivamente
domiciliate presso lo studio di quest’ultima in Torino, via
Cassini n. 48;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Comprensorio
Alpino Cuneo 5 Valli Pesio Vermenagna e Gesso (CA CN 5(, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempoore, sig. Livio Salomone,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Bonelli e Claudia Rizzoli
ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Torino,
corso Vittorio Emanuele II n. 70;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte
ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e del
Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa;
Relatore il Referendario dott. Giorgio Manca;
Comparsi per la parte ricorrente l’avv. Stefutti, per la
Regione Piemonte l’avv. Maglione, per il Comprensorio Alpino
CA TO 2 Alta Valle Susa l’avv. Scaparone, per gli
intervenienti ad adiuvandum l’avv. Di Raimondo e per
l’interveniente ad opponendum l’avv. Bonelli;
Considerato che l’impugnata deliberazione della Giunta
Regionale del Piemonte, nella parte relativa all’approvazione
dei piani di prelievo selettivo agli ungulati, le variazioni del
carniere stagionale e le variazioni del periodo di prelievo,
così come riportati nell’allegato alla stessa
deliberazione, non risulta adeguatamente motivata in merito alle
osservazioni svolte dall’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica nel parere reso con la nota del 21 luglio 2006 prot. n. 5412,
relativamente ai caprioli, atteso che la stessa così si
esprime: “ritenuto inoltre, in riferimento alle ulteriori
osservazioni formulate dall’INFS in relazione ai piani di
prelievo, di attenersi ai seguenti parametri e valutazioni
tecniche, assunte dall’Osservatorio regionale sulla fauna
selvatica, di seguito sintetizzate:
• nell’elaborazione
dei piani di prelievo si è tenuto conto non soltanto dei
risultati dei censimenti dell’anno precedente, come indicato
nel parere INFS, ma, in modo più esaustivo, di tutta la
serie storica disponibile per ogni distretto, sia per quanto riguarda i
censimenti che per quanto riguarda i risultati dei piani di prelievo,
con particolare riferimento ai casi in cui si è ravvisata
una diminuzione nel numero di animali contati durante le operazioni di
censimento rispetto all’ultimo anno”;
che tali considerazioni non sono in grado di superare i puntuali
rilievi formulati nel citato parere dell’I.N.F.S. con
riguardo a diverse incongruità delle tecniche di censimento
e dei dati ricavati, riscontrate con riferimento ai piani di prelievo
dei caprioli relativi a diversi distretti;
che, in specie, appare illogico tenere conto, in luogo dei censimenti
annuali, dei censimenti relativi alla serie storica disponibile per
ogni distretto, posto che i piani di prelievo devono essere predisposti
per ciascuna stagione venatoria e i dati utilizzabili non possono che
riferirsi alla presenza degli animali in un periodo prossimo alla
stagione venatoria cui il piano di prelievo si riferisce;
che, inoltre, il parere reso dall’I.N.F.S. con nota del 5
ottobre 2006, prot. n. 6823, attiene esclusivamente al periodo di
prelievo e al carniere stagionale autorizzabili e non investe le
questioni sollevate nel parere del 21 luglio 2006 in merito ai piani di
prelievo;
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione -
accoglie la suindicata domanda cautelare limitatamente
all’approvazione dei piani di prelievo selettivo, delle
variazioni del carniere stagionale e delle variazioni del periodo di
prelievo, relativamente ai caprioli, così come riportati
nell’allegato della deliberazione impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall’Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Torino, 15 novembre 2006.
Il
Presidente L’Estensore
Il
Segretario
Caccia e animali. Prelievo selettivo degli ungulati
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- Categoria principale: Caccia e Animali
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
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