TAR Toscana, Sez. II, n. 1952, del 6 dicembre 2012.
Caccia e animali .Rinnovo della licenza di porto d'armi per uso venatorio.

In materia di rilascio (o di revoca) del porto d'armi, l’Amministrazione di p.s., dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell'ordine pubblico, possiede un’ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi (e quindi anche nel valutare le circostanze che consiglino l'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d'armi già rilasciate), onde il provvedimento di rilascio del porto d'armi e l'autorizzazione a goderne richiedono che l'istante sia una persona “esente da mende e al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01952/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00863/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 863 del 2008, proposto da: 
Pietro De Mezza, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Martelli, con domicilio eletto presso Carolina Picchiotti in Firenze, via dei Servi 38;

contro

Questura di Pisa, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del decreto Cat. 6F/2008- Div. P.A.S. emesso dal Questore di Pisa in data 8. 2. 2008, notificato in data 29.2.2008 con il quale viene respinta la domanda di porto di fucile per uso caccia; nonchè di ogni e qualsiasi atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè incognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il ricorrente era titolare di licenza di porto d’armi per uso venatorio.

Con decreto prot. CAT. 6F/2008/Div. P.A.S. del 4 febbraio 2008 (notificato il 29 febbraio 2008), il Questore di Pisa rifiutava il rinnovo della licenza di porto d'armi per uso venatorio richiesto dal ricorrente, sulla base della seguente motivazione: <<visto che questo Ufficio, con decreto del 19 marzo 2002 notificato il successivo 4 aprile, respinse una analoga richiesta del signor De Mezza, perché era stato denunciato dalla Sezione di Polizia Stradale di Lucca per i reati di concorso in ricettazione e falsità ideologica; che il procedimento penale che ne è scaturito è stato definito dal Tribunale di Pisa con sentenza di proscioglimento nr 170/05, del 18.02.2005, per prescrizione del reato di ricettazione, che è soggetto a prescrizione decennale; peraltro che la stessa sentenza mette in evidenza che il sig. De Mezza ha posto in essere la condotta materiale che ha dato luogo al reato, dal momento che, durante la sua attività professionale di carrozziere, ha provveduto a far ripunzonare presso la Motorizzazione di Pisa il telaio di una autovettura provento di un furto commesso a Roma, per ostacolare l’identificazione della autovettura e la sua provenienza delittuosa; che questa condotta evidenzia palesemente un modo di agire, oltretutto posto in essere nella propria attività professionale, non rispettoso delle prescrizioni della legge, mentre la fruizione di una licenza di porto di fucile prevede al contrario che l’osservanza delle disposizioni di legge sia totale, trattandosi dell’esercizio di una attività istituzionalmente pericolosa>>.

Il provvedimento di diniego di rinnovo era impugnato dal ricorrente per violazione di legge, in particolare art. 39 R.D. 773 del 1931; nella fattispecie concreta, l’episodio contestato al ricorrente non evidenzierebbe, infatti, quel pericolo di abuso delle armi che costituisce la ratio giustificativa del provvedimento di diniego di rinnovo del porto di fucile.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, controdeducendo sul merito del ricorso.

All'udienza del 6 novembre 2012 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Con riferimento alle censure proposte da parte ricorrente (che possono essere trattate unitariamente, essendo caratterizzate da una base logica comune), la giurisprudenza ha più volte rilevato come in materia di rilascio (o di revoca) del porto d'armi, l’Amministrazione di p.s., <<dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell'ordine pubblico, (abbia) un’ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi (e quindi anche nel valutare le circostanze che consiglino l'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d'armi già rilasciate), onde il provvedimento di rilascio del porto d'armi e l'autorizzazione a goderne in prosieguo richiedono che l'istante sia una persona “esente da mende e al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”>> (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604; sez. IV, 8 maggio 2003, n. 2424; 30 luglio 2002, n. 4073; 29 novembre 2000, n. 6347; più di recente, si vedano T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7 dicembre 2011 n. 1944; T.A.R. Piemonte sez. II 4 novembre 2011 n. 1149; T.A.R. Umbria 4 luglio 2011 n. 193).

Del resto, in termini più decisamente sistematici, non bisogna dimenticare che <<il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l'interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della P.A., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza>> (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604); sotto il profilo applicativo, il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa poi la legittimità anche del ricorso a <<valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è, appunto, destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva>> (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604; sez. IV, 8 maggio 2003, n. 2424; T.A.R. Umbria 4 luglio 2011, n. 193).

Nel caso di specie, le valutazioni compiute dalla Prefettura e dalla Questura di Pisa costituiscono appunto espressione di quella valutazione puramente probabilistica (e cautelativa) richiesta dalla giurisprudenza e non presentano certamente quegli aspetti di evidente illogicità o di travisamento dei fatti che potrebbero legittimarne l’annullamento giurisdizionale.

In particolare, assolutamente rilevante e decisiva, nella prospettiva del diniego di rinnovo del provvedimento autorizzatorio alla detenzione e al porto delle armi, si presenta la vicenda penale che ha interessato il ricorrente e che ha evidenziato un comportamento (ripunzonamento, presso la Motorizzazione di Pisa, del telaio di una autovettura provento di un furto commesso a Roma, per ostacolare l’identificazione della autovettura e la sua provenienza delittuosa) sicuramente incompatibile con quella valutazione soggettiva positiva che è alla base dei provvedimenti autorizzatori al porto d’arma; al di là delle minimizzazioni contenute in ricorso (e che non smentiscono sostanzialmente la materialità dell’episodio), si tratta, infatti, di un comportamento di rilevante gravità e incompatibile con quella valutazione prognostica in ordine al corretto uso delle armi che è alla base dell’istituto autorizzatorio.

Del tutto irrilevante è poi il fatto che si sia trattato di un episodio isolato e non di comportamenti plurimi o reiterati; il riferimento al carattere prognostico della valutazione sopra richiamato rende, infatti, ammissibile il riferimento anche ad un solo episodio storico, purché, come nel caso di specie, si evidenzi come sintomatico di un possibile abuso delle armi.

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese di giudizio dell’Amministrazione resistente devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate, in mancanza di nota spese, nella somma complessiva di € 3.000,00 (tremila/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, come da motivazione.

Condanna il ricorrente alla corresponsione a favore dell’Amministrazione resistente, della somma di € 3.000,00 (tremila/00), a titolo di spese del giudizio.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)