TAR Toscana, Sez. II, n. 209, del 7 febbraio 2013
Caccia e animali. Legittimità ordinanza cessazione immediata dell' attività di canile non autorizzata
La previsione dell’art. 24, 1° comma lett. c) del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (regolamento di polizia veterinaria) sottopone, infatti, a vigilanza veterinaria (con conseguenziale obbligo di munirsi dell’autorizzazione sanitaria) tutti i canili e le annesse dipendenze dei cinodromi; l’ampia definizione utilizzata, che opera un riferimento a tutte le strutture destinate al ricovero dei cani, indipendentemente dalla funzione, l’inserimento nel Titolo I, Capo, V del Regolamento, intitolato alla vigilanza sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali, e le altre previsioni dell’art. 4 (che fanno riferimento a tutte le ipotesi, di diversa natura, in cui siano presenti concentramenti di animali) evidenziano, con tutta chiarezza, come si tratti di previsione destinata ad operare in tutte le ipotesi in cui si verifichi una concentrazione di cani, indipendentemente dalla funzione del canile, dalla proprietà degli animali presenti nella struttura o da altre considerazioni.
Si tratta pertanto di una previsione caratterizzata dal carattere esclusivamente sanitario e che appare destinata ad operare, indipendentemente dalla mancanza di una definizione normativa di canile, tutte le volte in cui si verifichi una concentrazione rilevante di cani, con le connesse (ed intuibili) problematiche sanitarie. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00209/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Associazione "Dog Village" Associazione senza fine di lucro, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Limberti, con domicilio eletto presso Leonardo Limberti in Firenze, viale Galileo Galilei N. 32;
contro
Comune di Sesto Fiorentino, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Zucchermaglio, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
Azienda Sanitaria di Firenze, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell' ordinanza n. 654 dell' 8 settembre 2007, comunicata formalmente il successivo 23 ottobre, con la quale è stato ordinato alla Sig.ra Donati Maria, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell' Associazione Dog Village, la cessazione immediata dell' attività di canile non autorizzata;
- del verbale di contestazione n. 1039/L Rif. Annotazione 101/2007;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito alla ricorrente, tra cui per quanto occorrer possa: la comunicazione del Comando Polizia Municipale prot. 793-R del 04/10/2007 ed allegata comunicazione ASL.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sesto Fiorentino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2013 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è associazione senza fini di lucro (con lo scopo di tutelare cani, gatti e tutti gli animali domestici) che svolge attività di centro cinofilo nel Comune di Sesto Fiorentino, loc. Pantano.
A seguito di un controllo svolto dalla Polizia municipale (che rilevava la mancanza dell’autorizzazione sanitaria prevista dall’art. 24 del d.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320), il Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Sesto Fiorentino ordinava, con ordinanza 8 ottobre 2007 n. 654, la <<cessazione immediata dell’attività di canile non autorizzata>> svolta dall’Associazione ricorrente.
L’ordinanza di cessazione dell’attività era impugnata dalla ricorrente, unitamente agli atti presupposti, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 del D.P.R. n. 320 del 1954.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sesto Fiorentino, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con motivo aggiunto depositato in data 1° agosto 2008, l’Associazione ricorrente, a seguito della documentazione acquisita in sede di accesso in data 14 luglio 2008 (che evidenziava la mancanza dell’autorizzazione ex art. 24 del D.P.R. n. 320del 1954, anche con riferimento all’Associazione Cinotecnica Sestese, operante nella stessa area della ricorrente), sollevava ulteriore censura di violazione dell’art. 3 della Costituzione e disparità di trattamento (con tutta evidenza, si tratta quindi della proposizione di una nuova ed aggiuntiva censura di ricorso e non dell’impugnazione di atti connessi o correlati a quello impugnato con il ricorso principale).
Il ricorso è totalmente infondato e deve pertanto essere rigettato.
La previsione dell’art. 24, 1° comma lett. c) del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (regolamento di polizia veterinaria) sottopone, infatti, a vigilanza veterinaria (con conseguenziale obbligo di munirsi dell’autorizzazione sanitaria) tutti i <<canili e (le) annesse dipendenze dei cinodromi>>; l’ampia definizione utilizzata (che opera un riferimento a tutte le strutture destinate al ricovero dei cani, indipendentemente dalla funzione), l’inserimento nel Titolo I, Capo, V del Regolamento (intitolato alla <<vigilanza sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali>>) e le altre previsioni del citato art. 4 (che fanno riferimento a tutte le ipotesi, di diversa natura, in cui siano presenti concentramenti di animali) evidenziano, con tutta chiarezza, come si tratti di previsione destinata ad operare in tutte le ipotesi in cui si verifichi una concentrazione di cani, indipendentemente dalla funzione del canile, dalla proprietà degli animali presenti nella struttura o da altre considerazioni.
Si tratta pertanto di una previsione caratterizzata dal carattere esclusivamente sanitario e che appare destinata ad operare, indipendentemente dalla mancanza di una definizione normativa di canile, tutte le volte in cui si verifichi una concentrazione rilevante di cani, con le connesse (ed intuibili) problematiche sanitarie (in questo senso, in giurisprudenza, si veda T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13 gennaio 2011 n. 106).
Nel caso di specie, la stessa ricorrente ha richiesto l’autorizzazione sanitaria in data 19 febbraio 2007, non ottenendola (provvedimento di archiviazione 21 marzo 2007 prot. n. 12245 del Comune di Sesto Fiorentino), a seguito della totale impossibilità per l’A.U.S.L. di esprimere il proprio parere, in mancanza di precise indicazioni in ordine al numero ed alla tipologia di animali da ricoverare (nota 12 marzo 2007 prot. n. 37108); al momento del sopralluogo della Polizia municipale, appare poi incontestata la presenza di ben 23 cani e, quindi, di un numero assolutamente rilevante, ai fini dell’obbligo di munirsi dell’autorizzazione sanitaria ex art. 24, 1° comma lett. c) del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.
Per quello che riguarda il motivo aggiunto depositato in data 1° agosto 2008, la censura di disparità di trattamento non può poi trovare accoglimento, in applicazione del tradizionale orientamento giurisprudenziale che ha rilevato l’impossibilità di configurare il vizio di <<eccesso di potere per disparità di trattamento …quando il termine di raffronto consista in precedenti atti non conformi a legge, essendo evidente che colui che sia stato legittimamente escluso da una determinato beneficio non possa invocare l'eventuale illegittimità commessa a favore di altri al fine di ottenere che essa venga compiuta anche in proprio favore>> (Consiglio Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8117; 27 agosto 2010 n. 5980; 9 aprile 2009, n. 2190; T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 novembre 2009 n. 1615) ed avendo comunque l’Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino emesso analogo provvedimento nei confronti dell’Associazione Cinotecnica Sestese (provv. 16 luglio 2008 prot. n. 33066).
In definitiva il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto; le spese di giudizio dell’Amministrazione resistente devono essere liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti dell’A.U.S.L. di Firenze, che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.
Condanna l’Associazione ricorrente alla corresponsione, in favore dell’Amministrazione resistente, della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Nulla sulle spese nei confronti dell’A.U.S.L. di Firenze.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Bernardo Massari, Consigliere
|
||
|
||
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)