TAR Emilia Romagna, Sez. II n. 748, del 12 dicembre 2012
Caccia e animali.Illegittimità Ordinanza comunale per abbattimento di piccioni sul territorio comunale.

E’ illegittima l’ordinanza comunale per abbattimento di piccioni sul territorio comunale in quanto, in nessun caso, il provvedimento avrebbe potuto autorizzare a tale operazione indistintamente tutti i cacciatori che esercitano l'attività venatoria nel territorio comunale, tale soluzione si pone in contrasto con l'art. 19 della L. n. 157/1992, che affida nei particolari limitati casi previsti dalla suddetta normativa, l'abbattimento pianificato delle specie animali costituenti la fauna selvatica unicamente ai soggetti tassativamente indicati nella stessa norma. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00748/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01273/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2011, proposto da: 
Lac-Lega Per L'Abolizione della Caccia, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Niccolò Stanzani in Bologna, via Barberia n. 30;

contro

Comune di Massa Fiscaglia, Coldiretti, Arcicaccia-Comitato Regionale Emilia Romagna;

per l'annullamento

dell'ordinanza n.22 del 18.08.2011 con il quale il Comune di Massa Fiscaglia consente l'abbattimento di piccioni sul territorio comunale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Bruno Lelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La presente causa verte sulla legittimità dell'ordinanza in data 18/8/2011, con la quale il comune di Massa Fiscaglia ha ordinato l’abbattimento del Piccione Domestico all’interno del comune di Massa Fiscaglia da parte dei cacciatori relativamente alla stagione venatoria 2011/2012.

A sostegno del gravame, parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 16 L.R. Emilia - Romagna n. 8 del 1994, nonché violazione dell'art. 19 L. n. 157 del 1992 ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.

Il comune intimato non si è costituito in giudizio.

2. Il ricorso merita accoglimento.

Nella specie, il gravato provvedimento va qualificato quale ordinanza "extra ordinem", adottata sulla base degli straordinari poteri riconosciuti al Sindaco in particolari situazioni di contingibilità e urgenza (anche in materia di igene e sanità pubblica), in riferimento alle quali non sarebbe possibile provvedere altrimenti utilizzando la normativa disciplinante in via ordinaria la relativa fattispecie.

Ciò premesso, risulta infondata la prima censura, rilevante la violazione dell'art. 16 della L.R. n. 8 del 1994, in quanto norma che attribuisce alle Amministrazioni provinciali e non ai Comuni o al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti in materia di controllo delle specie di fauna selvatica, dato che la presente controversia ha quale oggetto fattispecie diversa, all'evidenza non rientrante tra i casi disciplinati nell'ordinaria normativa di settore.

Risulta fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, dato che, anche qualora si ritenesse - in via di mera ipotesi - legittimo l'ordine di abbattimento, in nessun caso il provvedimento avrebbe potuto autorizzare a tale operazione indistintamente tutti i cacciatori che esercitano l'attività venatoria nel territorio comunale, tale soluzione ponendosi in contrasto con l'art. 19 della L. n. 157 del 1992, che affida - nei particolari limitati casi previsti dalla suddetta normativa - l'abbattimento pianificato delle specie animali costituenti la fauna selvatica unicamente ai soggetti tassativamente indicati nella stessa norma (v. T.A.R. Veneto sez. I, 19/10/2007 n. 3357).

Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto e, per l'effetto, è annullata l'ordinanza sindacale impugnata.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda contenziosa sussistono motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza sindacale impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)