Consiglio di Stato Sez. IV sent. 4424 del 22 giugno 2004
Elettrodotti, costruzione
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C A I
T A
L I
A N A
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello N.R.G. 9897/1994
, proposto dal Comune
di San Giorgio in Bosco rappresentato
e difeso dall'Avv. Guido Viola e dall'Avv. Sergio Dal Pra' ed
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del primo, via Nicolo'
Piccolomini 34;
contro
-
REGIONE VENETO, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Generale delo Stato presso i cui uffici ope legis
domicilia in Roma, via dei Poetoghesi, n. 12;
-
S.P.A. E.N.E.L., rappresentata
e difesa dall'Avv. Feliciano
Benvenuti, dall'Avv. Giorgio Orsoni e dall'Avv. Paolo Vaiano, elettivamente
domiciliata in Roma presso lo
studio del secondo, Lungotevere
Marzio, 3;
e
nei confronti di
Consorzio
per insediamenti produttivi di S. Giorgio in Bosco, Ditta Prisma di Battilana
Lucio, s.n.c. Ditta Mazzonetto Alberto, s.n.c. Ditta Sofitex, S.p.A. Ditta
Fratelli Stocco, Marcolongo Leopoldo,
Poppi
Gino, Franceschini
Maria, non
costituiti in giudizio;
per
l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto - Venezia - Sez. I, n. 550/1994;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il
Dispositivo n. 133 del 17 febbraio 2004;
Visti gli atti
tutti della causa;
Relatore alla
pubblica udienza del 17 febbraio 2004
,
il Consigliere Giuseppe Barbagallo;
Uditi, altresì
l'Avv. Sergio Viola su delega dell'Avv. Guido Viola, l'Avvocato dello Stato
Massimo Giannuzzi e l'Avv. Donella Resta su delega dell'Avv. Paolo Vaiano;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto:
FATTO
Con
il ricorso indicato in epigrafe il Comune di San Giorgio in Bosco propone
appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto,
prima sezione, n. 550, in data 18 maggio 1994, in relazione ai capi con i quali
è stato rigettato il ricorso (n.2142/1992) da esso proposto ed è stato
parzialmente accolto il ricorso (n.3131/1993) avanzato dall’ ENEL s.p.a.
Con
la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale ha riunito sei
ricorsi concernenti l’impugnazione:
1)
del decreto del Presidente della Giunta regionale, in data 20 gennaio
1992, n. 38, con il quale l’ ENEL s.p.a. era stata provvisoriamente
autorizzato ad iniziare i lavori di costruzione di linea elettrica da 132 kW in
relazione ad un tracciato che attraversava diversi comuni, tra i quali quello di
San Giorgio in Bosco;
2)
del decreto in data 6 agosto 1993, n. 6516, con cui il sindaco di San
Giorgio in Bosco ha autorizzato l’ENEL, sulla base dell’autorizzazione
provvisoria, all’occupazione temporanea e di urgenza di fondi per la
realizzazione della suddetta linea elettrica;
3)
del decreto in data 9 giugno 1993, n. 34, con il quale il dirigente
dell’ufficio del genio civile di Padova aveva autorizzato in via definitiva
l’ENEL a costruire ed esercire la linea elettrica in questione.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso
proposto dal Comune di San Giorgio in Bosco (2142/92), i ricorsi proposti dal
Consorzio per insediamenti produttivi di San Giorgio in Bosco (2293, 3087, 4580
del 1993), il ricorso proposto dalle imprese Prisma e Mazzonetto (3086/1993); il
giudice di primo grado, infine, in relazione al ricorso dell’ENEL per
l’annullamento delle clausole 5 bis e 5 ter apposte al decreto sindacale di
occupazione temporanea e d’urgenza, ha dichiarato cessata la materia del
contendere limitatamente alle clausole di cui agli articoli 5 bis e alla prima
parte del 5 ter, concernenti la prescrizione delle distanze stabilite
dall’articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1993 in relazione ai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti, ha accolto per il resto tale ricorso
e, conseguentemente, ha annullato le clausole previste nella seconda e nella
terza parte dell’articolo 5 ter riguardanti il rispetto delle destinazioni
urbanistiche e il mantenimento delle possibilità edificatorie.
Con l’atto di appello il Comune
ripropone le censure avanzate con il ricorso n. 2142 del 1992 avverso il decreto
n. 38 del Presidente della giunta regionale in data 20 gennaio 1992, e le
deduzioni svolte nel corso del giudizio di primo grado in relazione al ricorso
dell’ENEL n. 3131 del 1993.
In relazione al capo della sentenza,
con il quale era stato rigettato il ricorso n. 2142/92, con il quale era stato
impugnato il decreto n. 38 di autorizzazione provvisoria, il Comune propone le
seguenti censure:
1)
eccesso di potere per travisamento e manifesta illogicità nella valutazione
della situazione di fatto, nonché per carenza di motivazione e istruttoria in
violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990;
2)
violazione e falsa applicazione dell’articolo 113 del regio decreto n.
1775/1993 e dell’articolo 6 della legge della Regione Veneto n. 24/91.
Il Comune deduce quindi che:
1)
la competenza alla autorizzazione provvisoria non spettava al Presidente
della Giunta, ma, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 24 del
’91, tale competenza era attribuita al dirigente dell’ufficio regionale del
genio civile, ovvero al dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici, a
seconda che l’impianto ricadesse nel territorio di una sola provincia o di più
province, in quanto la competenza del Presidente è prevista soltanto in caso di
autorizzazione definitiva in presenza di dissenso degli interessati;
2)
dalla natura provvedimentale attribuita al decreto di occupazione
temporanea e di urgenza sarebbe dovuta derivare la conseguenza della legittimità
delle clausole apposte dal sindaco nel rispetto delle previsioni normative
esistenti;
3)
il tracciato dell’elettrodotto non era stato effettuato secondo criteri
logici e le scelte compiute non erano state sufficientemente motivate, come non
era stato motivato il rigetto delle osservazioni.
L’Enel,
costituitosi, eccepisce preliminarmente la inammissibilità dell’appello per
nullità della procura alle liti, in quanto conferita in calce alla copia
notificata della sentenza di primo grado; nel merito chiede argomentatamente il
rigetto dell’appello.
Si
è costituita la Regione Veneto.
DIRITTO
Il
Collegio ritiene infondata l’eccezione avanzata dall’ ENEL relativa alla
invalidità della procura alle liti, in quanto rilasciata all’appellante in
calce alla sentenza d’appello; giudica fondata la censura di incompetenza del
provvedimento, con il quale l’ENEL s.p.a. è stata provvisoriamente
autorizzata ad iniziare i lavori di costruzione di linea elettrica da 132 kW in
relazione ad un tracciato che attraversava diversi comuni, con il conseguente
annullamento di tale atto e l’assorbimento delle altre censure.
Per
quanto riguarda l’eccezione di invalidità della procura, l'art. 83 c.p.c.,
nel quale sono indicati gli atti in calce ai quali la procura può essere
apposta, mira ad assicurare -in relazione a quanto richiede l’art. 125,
secondo comma c.p.c..- che la procura sia stata rilasciata anteriormente alla
costituzione del rapporto processuale, che nel processo amministrativo avviene
con il deposito del ricorso; nel caso in esame con il ricorso è stato anche
depositato l’atto processuale (documento contenente la sentenza di primo
grado) in calce al quale è stata rilasciata la procura alle liti; è stata
perciò rispettata l'esigenza di certezza e di tempestività che le forme
stabilite per il rilascio della procura alle liti dagli articoli 83 e 125,
secondo comma, CPC tendono a garantire; la procura è stata pertanto validamente
rilasciata (in tal senso è la giurisprudenza: Cassazione civile, sezione prima,
22 gennaio 1988 n.485; 23 maggio 2002, n. 7539; Consiglio di Stato, sezione
sesta, 5 marzo 2002 n. 1316).
Il
Collegio ritiene fondata la censura, con la quale il Comune appellante ha
dedotto l’incompetenza delle presidente della Giunta regionale ad adottare
l’autorizzazione provvisoria per i lavori di costruzione della linea
elettrica. Il giudice di primo grado ha ritenuto che gli articoli 4 e 6 della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, andassero interpretati nel senso che,
in caso di contrasto fra il richiedente e i soggetti interessati, la competenza
all’autorizzazione, sia provvisoria che definitiva, fosse del presidente della
Giunta regionale. Il giudice di primo grado ha ritenuto che il principio
ispiratore delle norme statali,consistente nella identità dell’organo
competente all’autorizzazione provvisoria e a quella definitiva, costituisse
criterio interpretativo delle disposizioni regionali; che tale criterio
interpretativo portasse alla conclusione che, anche nel sistema della legge
regionale del Veneto n. 24 del 1991, sia in caso di autorizzazione definitiva
(articolo 4) che in caso di autorizzazione provvisoria (articolo 6), la
competenza all’autorizzazione della costruzione e dell’esercizio di linee e
impianti elettrici fino 150.000 mila volt (l’impianto in questione rientra in
tale ordine di grandezza) fosse attribuita al Presidente della Giunta regionale
nel caso in cui permanessero contrasti fra richiedente e soggetti interessati.
Il
Collegio ritiene invece che la competenza del presidente della Giunta regionale
sia prevista soltanto per le autorizzazioni definitive nel caso del permanere di
contrasti.
L’articolo
4 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 24, che reca il titolo “
Autorizzazioni“, al comma 1, così dispone:
“1.
Il provvedimento che autorizza la costruzione dell’esercizio degli impianti
indicati nel comma 1 dell’art. 1 è rilasciato:
a)
dal dirigente dell’ufficio regionale del Genio civile competente per
territorio, qualora gli impianti ricadano nel territorio di una provincia;
b)
dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, qualora gli impianti
interessino il territorio di più province;
c)
dal Presidente della Giunta regionale nel caso in cui permangano contrasti fra
il richiedente e i soggetti interessati ovvero nel caso di formulazione di
parere negativo da parte del comune di cui al comma 6 dell’art. 7.”.
Il
comma 1 dell’articolo 6 (“Autorizzazione provvisoria.”) di tale legge
regionale prevede:
“
1. Nei casi d’urgenza, previa richiesta motivata, il dirigente dell’ufficio
regionale del Genio civile competente per territorio, ovvero il dirigente
regionale del dipartimento per i lavori pubblici, rispettivamente competente ai
sensi delle lett. a) e b) del comma 1 dell’art.4, possono autorizzare,
l’inizio delle costruzioni di cui all’art.113 del R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775. “.
Inducono
a ritenere che nel caso di autorizzazione provvisoria non sia attribuita alcuna
competenza al presidente della Giunta regionale le circostanze che:
1
) la disposizione sulla competenza per l’autorizzazione provvisoria non fa
alcun riferimento al presidente della Giunta regionale, ma attribuisce la
competenza al dirigente dell’ufficio regionale del Genio civile, ovvero al
dirigente regionale del Dipartimento per i lavori pubblici, a seconda che gli
impianti ricadano nel territorio di una sola provincia o di più province;
2)
l’articolo 3 della stessa legge regionale delinea il procedimento ordinario,
nel corso del quale sono previsti strumenti di soluzione dei contrasti tra i
vari soggetti interessati; il seguente articolo 4, quando alla lettera c) del
comma 1, attribuisce la competenza al presidente della Giunta regionale ” nel
caso in cui permangano contrasti fra il richiedente e i soggetti interessati
ovvero nel caso di formulazione di parere negativo da parte del comune di cui al
comma 6 dell’art. 7”, intende appunto riferirsi alla conclusione del
procedimento per l’autorizzazione definitiva disciplinato dal precedente
articolo 3;
3)
nel caso di autorizzazione provvisoria, che è determinata dall’urgenza, non
è previsto un procedimento nel quale siano formalizzate le diverse posizioni e
conseguentemente i contrasti fra i diversi interessati; il “ permanere di
contrasti “
non
appare quindi potersi riferire alla fattispecie dell’autorizzazione
provvisoria.
Tale
ritenuta illegittimità comporta l’assorbimento delle altre censure avverso il
decreto n.38, in data 20. 1. 1992 di autorizzazione provvisoria alla costruzione
della linea elettrica in oggetto.
Alla
luce di tali considerazioni, pertanto, in riforma della sentenza appellata, deve
essere annullato per il vizio di incompetenza il decreto del presidente della
Giunta regionale del Veneto n. 38 in data 20 gennaio 1992, con il quale l’ENEL
s.p.a. è stata provvisoriamente autorizzata ad iniziare i lavori di costruzione
di linea elettrica da 132 kW .
L’annullamento
del decreto di autorizzazione provvisoria produce la caducazione del decreto
sindacale di occupazione temporanea e d’urgenza, che in tale decreto aveva il
suo presupposto unico ed essenziale. Conseguentemente sono assorbite anche le
censure concernenti detto decreto.
Per
quanto riguarda il decreto di autorizzazione definitiva, esso non forma oggetto
del giudizio di appello e sulla reiezione delle censure proposte avverso esso
con i ricorsi in primo grado si è formato il giudicato sulla sentenza di primo
grado.
Le
spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come da dispositivo,
vanno compensate per un mezzo, tenuto conto, in particolare della infondatezza
delle censure rivolte dall’appellante al capo della sentenza di primo grado
concernente le clausole di natura urbanistica apposte al decreto di occupazione,
le quali, come giudicato dal tribunale, erano illegittime in quanto, ai sensi
dell’art. 7, l. r. n. 24/91, per le linee elettriche e posti di trasformazione
a palo, senza stazioni e cabine elettriche, non occorreva concessione edilizia e
la valutazione sotto il profilo urbanistico era attribuita alle commissioni di
cui all’art. 3 della citata legge regionale; per la restante metà le spese
vanno, pertanto, poste a carico in solido dell’ENEL s.p.a. e della regione
Veneto.
P.
Q. M.
Il Consiglio
di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando
sull'appello indicato in epigrafe lo accoglie in parte e, per l'effetto in
riforma della sentenza appellata, annulla per incompetenza l'autorizzazione
provvisoria originariamente impugnata;
Condanna l'ENEL
e la Regione Veneto al pagamento di un mezzo delle spese dei due gradi in favore
del Comune di San Giorgio in Bosco, che liquida per tale parte in Euro 2000
(duemila).
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso
in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2004
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con l’intervento dei Signori:
Stenio RICCIO
Presidente
Giuseppe
BARBAGALLO, est.
Consigliere
Costantino
SALVATORE
Consigliere
Dedi Marinella
RULLI
Consigliere
Vito PIOLI
Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo
Stenio Riccio
IL
SEGRETARIO
Maria
Grazia Nusca
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06//2004