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Consiglio di Stato Sez. IV sent. 4424 del 22 giugno 2004

Elettrodotti, costruzione

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello N.R.G. 9897/1994 , proposto dal Comune di San Giorgio in Bosco rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Viola e dall'Avv. Sergio Dal Pra' ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del primo, via Nicolo' Piccolomini 34;

contro

- REGIONE VENETO, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delo Stato presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei Poetoghesi, n. 12;

- S.P.A. E.N.E.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Feliciano Benvenuti, dall'Avv. Giorgio Orsoni e dall'Avv. Paolo Vaiano, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del secondo, Lungotevere Marzio, 3;

e nei confronti di

Consorzio per insediamenti produttivi di S. Giorgio in Bosco, Ditta Prisma di Battilana Lucio, s.n.c. Ditta Mazzonetto Alberto, s.n.c. Ditta Sofitex, S.p.A. Ditta Fratelli Stocco, Marcolongo Leopoldo, Poppi Gino, Franceschini Maria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Venezia - Sez. I, n. 550/1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il Dispositivo n. 133 del 17 febbraio 2004;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 , il Consigliere Giuseppe Barbagallo;

Uditi, altresì l'Avv. Sergio Viola su delega dell'Avv. Guido Viola, l'Avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi e l'Avv. Donella Resta su delega dell'Avv. Paolo Vaiano;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe il Comune di San Giorgio in Bosco propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, prima sezione, n. 550, in data 18 maggio 1994, in relazione ai capi con i quali è stato rigettato il ricorso (n.2142/1992) da esso proposto ed è stato parzialmente accolto il ricorso (n.3131/1993) avanzato dall’ ENEL s.p.a.

Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale ha riunito sei ricorsi concernenti l’impugnazione:

1) del decreto del Presidente della Giunta regionale, in data 20 gennaio 1992, n. 38, con il quale l’ ENEL s.p.a. era stata provvisoriamente autorizzato ad iniziare i lavori di costruzione di linea elettrica da 132 kW in relazione ad un tracciato che attraversava diversi comuni, tra i quali quello di San Giorgio in Bosco;

2) del decreto in data 6 agosto 1993, n. 6516, con cui il sindaco di San Giorgio in Bosco ha autorizzato l’ENEL, sulla base dell’autorizzazione provvisoria, all’occupazione temporanea e di urgenza di fondi per la realizzazione della suddetta linea elettrica;

3) del decreto in data 9 giugno 1993, n. 34, con il quale il dirigente dell’ufficio del genio civile di Padova aveva autorizzato in via definitiva l’ENEL a costruire ed esercire la linea elettrica in questione.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di San Giorgio in Bosco (2142/92), i ricorsi proposti dal Consorzio per insediamenti produttivi di San Giorgio in Bosco (2293, 3087, 4580 del 1993), il ricorso proposto dalle imprese Prisma e Mazzonetto (3086/1993); il giudice di primo grado, infine, in relazione al ricorso dell’ENEL per l’annullamento delle clausole 5 bis e 5 ter apposte al decreto sindacale di occupazione temporanea e d’urgenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle clausole di cui agli articoli 5 bis e alla prima parte del 5 ter, concernenti la prescrizione delle distanze stabilite dall’articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1993 in relazione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, ha accolto per il resto tale ricorso e, conseguentemente, ha annullato le clausole previste nella seconda e nella terza parte dell’articolo 5 ter riguardanti il rispetto delle destinazioni urbanistiche e il mantenimento delle possibilità edificatorie.

Con l’atto di appello il Comune ripropone le censure avanzate con il ricorso n. 2142 del 1992 avverso il decreto n. 38 del Presidente della giunta regionale in data 20 gennaio 1992, e le deduzioni svolte nel corso del giudizio di primo grado in relazione al ricorso dell’ENEL n. 3131 del 1993.

In relazione al capo della sentenza, con il quale era stato rigettato il ricorso n. 2142/92, con il quale era stato impugnato il decreto n. 38 di autorizzazione provvisoria, il Comune propone le seguenti censure:

1) eccesso di potere per travisamento e manifesta illogicità nella valutazione della situazione di fatto, nonché per carenza di motivazione e istruttoria in violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990;

2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 113 del regio decreto n. 1775/1993 e dell’articolo 6 della legge della Regione Veneto n. 24/91.

Il Comune deduce quindi che:

1) la competenza alla autorizzazione provvisoria non spettava al Presidente della Giunta, ma, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 24 del ’91, tale competenza era attribuita al dirigente dell’ufficio regionale del genio civile, ovvero al dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici, a seconda che l’impianto ricadesse nel territorio di una sola provincia o di più province, in quanto la competenza del Presidente è prevista soltanto in caso di autorizzazione definitiva in presenza di dissenso degli interessati;

2) dalla natura provvedimentale attribuita al decreto di occupazione temporanea e di urgenza sarebbe dovuta derivare la conseguenza della legittimità delle clausole apposte dal sindaco nel rispetto delle previsioni normative esistenti;

3) il tracciato dell’elettrodotto non era stato effettuato secondo criteri logici e le scelte compiute non erano state sufficientemente motivate, come non era stato motivato il rigetto delle osservazioni.

L’Enel, costituitosi, eccepisce preliminarmente la inammissibilità dell’appello per nullità della procura alle liti, in quanto conferita in calce alla copia notificata della sentenza di primo grado; nel merito chiede argomentatamente il rigetto dell’appello.

Si è costituita la Regione Veneto.

DIRITTO

Il Collegio ritiene infondata l’eccezione avanzata dall’ ENEL relativa alla invalidità della procura alle liti, in quanto rilasciata all’appellante in calce alla sentenza d’appello; giudica fondata la censura di incompetenza del provvedimento, con il quale l’ENEL s.p.a. è stata provvisoriamente autorizzata ad iniziare i lavori di costruzione di linea elettrica da 132 kW in relazione ad un tracciato che attraversava diversi comuni, con il conseguente annullamento di tale atto e l’assorbimento delle altre censure.

Per quanto riguarda l’eccezione di invalidità della procura, l'art. 83 c.p.c., nel quale sono indicati gli atti in calce ai quali la procura può essere apposta, mira ad assicurare -in relazione a quanto richiede l’art. 125, secondo comma c.p.c..- che la procura sia stata rilasciata anteriormente alla costituzione del rapporto processuale, che nel processo amministrativo avviene con il deposito del ricorso; nel caso in esame con il ricorso è stato anche depositato l’atto processuale (documento contenente la sentenza di primo grado) in calce al quale è stata rilasciata la procura alle liti; è stata perciò rispettata l'esigenza di certezza e di tempestività che le forme stabilite per il rilascio della procura alle liti dagli articoli 83 e 125, secondo comma, CPC tendono a garantire; la procura è stata pertanto validamente rilasciata (in tal senso è la giurisprudenza: Cassazione civile, sezione prima, 22 gennaio 1988 n.485; 23 maggio 2002, n. 7539; Consiglio di Stato, sezione sesta, 5 marzo 2002 n. 1316).

Il Collegio ritiene fondata la censura, con la quale il Comune appellante ha dedotto l’incompetenza delle presidente della Giunta regionale ad adottare l’autorizzazione provvisoria per i lavori di costruzione della linea elettrica. Il giudice di primo grado ha ritenuto che gli articoli 4 e 6 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, andassero interpretati nel senso che, in caso di contrasto fra il richiedente e i soggetti interessati, la competenza all’autorizzazione, sia provvisoria che definitiva, fosse del presidente della Giunta regionale. Il giudice di primo grado ha ritenuto che il principio ispiratore delle norme statali,consistente nella identità dell’organo competente all’autorizzazione provvisoria e a quella definitiva, costituisse criterio interpretativo delle disposizioni regionali; che tale criterio interpretativo portasse alla conclusione che, anche nel sistema della legge regionale del Veneto n. 24 del 1991, sia in caso di autorizzazione definitiva (articolo 4) che in caso di autorizzazione provvisoria (articolo 6), la competenza all’autorizzazione della costruzione e dell’esercizio di linee e impianti elettrici fino 150.000 mila volt (l’impianto in questione rientra in tale ordine di grandezza) fosse attribuita al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui permanessero contrasti fra richiedente e soggetti interessati.

Il Collegio ritiene invece che la competenza del presidente della Giunta regionale sia prevista soltanto per le autorizzazioni definitive nel caso del permanere di contrasti.

L’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 24, che reca il titolo “ Autorizzazioni“, al comma 1, così dispone:

“1. Il provvedimento che autorizza la costruzione dell’esercizio degli impianti indicati nel comma 1 dell’art. 1 è rilasciato:

a) dal dirigente dell’ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, qualora gli impianti ricadano nel territorio di una provincia;

b) dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, qualora gli impianti interessino il territorio di più province;

c) dal Presidente della Giunta regionale nel caso in cui permangano contrasti fra il richiedente e i soggetti interessati ovvero nel caso di formulazione di parere negativo da parte del comune di cui al comma 6 dell’art. 7.”.

Il comma 1 dell’articolo 6 (“Autorizzazione provvisoria.”) di tale legge regionale prevede:

“ 1. Nei casi d’urgenza, previa richiesta motivata, il dirigente dell’ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, ovvero il dirigente regionale del dipartimento per i lavori pubblici, rispettivamente competente ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 dell’art.4, possono autorizzare, l’inizio delle costruzioni di cui all’art.113 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. “.

Inducono a ritenere che nel caso di autorizzazione provvisoria non sia attribuita alcuna competenza al presidente della Giunta regionale le circostanze che:

1 ) la disposizione sulla competenza per l’autorizzazione provvisoria non fa alcun riferimento al presidente della Giunta regionale, ma attribuisce la competenza al dirigente dell’ufficio regionale del Genio civile, ovvero al dirigente regionale del Dipartimento per i lavori pubblici, a seconda che gli impianti ricadano nel territorio di una sola provincia o di più province;

2) l’articolo 3 della stessa legge regionale delinea il procedimento ordinario, nel corso del quale sono previsti strumenti di soluzione dei contrasti tra i vari soggetti interessati; il seguente articolo 4, quando alla lettera c) del comma 1, attribuisce la competenza al presidente della Giunta regionale ” nel caso in cui permangano contrasti fra il richiedente e i soggetti interessati ovvero nel caso di formulazione di parere negativo da parte del comune di cui al comma 6 dell’art. 7”, intende appunto riferirsi alla conclusione del procedimento per l’autorizzazione definitiva disciplinato dal precedente articolo 3;

3) nel caso di autorizzazione provvisoria, che è determinata dall’urgenza, non è previsto un procedimento nel quale siano formalizzate le diverse posizioni e conseguentemente i contrasti fra i diversi interessati; il “ permanere di contrasti “

non appare quindi potersi riferire alla fattispecie dell’autorizzazione provvisoria.

Tale ritenuta illegittimità comporta l’assorbimento delle altre censure avverso il decreto n.38, in data 20. 1. 1992 di autorizzazione provvisoria alla costruzione della linea elettrica in oggetto.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in riforma della sentenza appellata, deve essere annullato per il vizio di incompetenza il decreto del presidente della Giunta regionale del Veneto n. 38 in data 20 gennaio 1992, con il quale l’ENEL s.p.a. è stata provvisoriamente autorizzata ad iniziare i lavori di costruzione di linea elettrica da 132 kW .

L’annullamento del decreto di autorizzazione provvisoria produce la caducazione del decreto sindacale di occupazione temporanea e d’urgenza, che in tale decreto aveva il suo presupposto unico ed essenziale. Conseguentemente sono assorbite anche le censure concernenti detto decreto.

Per quanto riguarda il decreto di autorizzazione definitiva, esso non forma oggetto del giudizio di appello e sulla reiezione delle censure proposte avverso esso con i ricorsi in primo grado si è formato il giudicato sulla sentenza di primo grado.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, vanno compensate per un mezzo, tenuto conto, in particolare della infondatezza delle censure rivolte dall’appellante al capo della sentenza di primo grado concernente le clausole di natura urbanistica apposte al decreto di occupazione, le quali, come giudicato dal tribunale, erano illegittime in quanto, ai sensi dell’art. 7, l. r. n. 24/91, per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo, senza stazioni e cabine elettriche, non occorreva concessione edilizia e la valutazione sotto il profilo urbanistico era attribuita alle commissioni di cui all’art. 3 della citata legge regionale; per la restante metà le spese vanno, pertanto, poste a carico in solido dell’ENEL s.p.a. e della regione Veneto.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe lo accoglie in parte e, per l'effetto in riforma della sentenza appellata, annulla per incompetenza l'autorizzazione provvisoria originariamente impugnata;

Condanna l'ENEL e la Regione Veneto al pagamento di un mezzo delle spese dei due gradi in favore del Comune di San Giorgio in Bosco, che liquida per tale parte in Euro 2000 (duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con l’intervento dei Signori:

Stenio RICCIO Presidente

Giuseppe BARBAGALLO, est. Consigliere

Costantino SALVATORE Consigliere

Dedi Marinella RULLI Consigliere

Vito PIOLI Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giuseppe Barbagallo Stenio Riccio

IL SEGRETARIO

Maria Grazia Nusca

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06//2004