SEZ. 3 SENT. 15170 DEL 01/04/2003 (UD.29/01/2003) RV. 224456
PRES. Toriello F REL. Onorato P COD.PAR.351
IMP. Piropan M PM. (Parz. Diff.) Ciampoli L
ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Attivita' di prelievo e campiona mento dei reflui - Garanzie difensive - Individuazione.
D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152
DISP.ATT.NUOVO C.P.P. ART. 223
D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152 ART. 59 COST.
In tema di disciplina degli scarichi, l'ispezione dello stabilimento
industriale, il prelievo ed il campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, configurano attivita' amministrative che non richiedono
l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia
degli indagati e degli imputati per le attivita' di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attivita' ispettive e'
quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si
svolgeranno le analisi dei campioni.
SEZ. 3 SENT. 15170 DEL 01/04/2003 (UD.29/01/2003) RV. 224457
PRES. Toriello F REL. Onorato P COD.PAR.351
IMP. Piropan M PM. (Parz. Diff.) Ciampoli L
ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Attivita' di prelievo e campionamento -
Metodiche - Redazione di verbale - Necessita' - Esclusione.
D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non e' necessaria la redazione del verbale relativamente alla indicazione delle metodiche seguite
per il prelievo, il campionamento e le analisi, atteso che risulta sufficiente la possibilita' per l'imputato di partecipare e controllare le
operazioni, e cio' anche a mezzo di un proprio consulente.
SEZ. 3 SENT. 15170 DEL 01/04/2003 (UD.29/01/2003) RV. 224458
PRES. Toriello F REL. Onorato P COD.PAR.351
IMP. Piropan M PM. (Parz. Diff.) Ciampoli L
ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Analisi - Procedura di revisione - Applicabilita' - Esclusione.
D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 15 *COST.
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non e' applicabile il procedimento di revisione delle analisi, di cui all'art. 15 della legge 24
novembre 1981 n. 689, sia in quanto questo e' riferibile agli accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie
difensive gia' previste per il campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per la analisi di revisione e' che il campione
prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le
cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto.
Fonte CED cassazione