Cass. Sez. III n. 13600 del 1 aprile 2008 (Cc 5 feb. 2008)
Pres. Lupo Est. Gentile Ric. PM in proc. Paganelli
Polizia Giudiziaria. Guardie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale e funzioni di PG

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sull\'applicazione della L. n. 157/92 sulla caccia, con la conseguenza che non è consentito loro di operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia; potere che spetta, ex art. 28 citata legge, ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Il fatto che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale sia riconosciuto, nell\' ambito delle funzioni loro assegnate dalla L. 157/92, il potere di accertare violazioni delle disposizioni sull\'attività venatoria ( art. 28, l° e 5° comma L. 157/1992) non comporta automaticamente il riconoscimento nei loro confronti della qualifica di agenti o ufficiali di PG, ai sensi degli artt. 57, 3° comma, e 55, l° comma cpp. Invero la disciplina di cui agli artt. 27, l ° e 2° comma; 28, 2° e 5° comma L. 157192 normativa quest\'ultima successiva a quella di cui al nuovo cpp entrato in vigore il 24/10/89 - contiene le seguenti disposizioni: l) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non viene attribuita la qualifica di agente o ufficiale di PG (art. 27, l° comma lett. b); 2) viene attribuita ai soli ufficiali ed agenti di PG il potere di procedere al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (art. 28, 2° comma); 3) è previsto, per gli organi di vigilanza che non esercitano le funzioni di PG - nel caso che accertino violazioni delle disposizioni sull\' attività venatoria - la sola funzione di redigere verbali (inerenti ai fatti accertati) e conformi alla legislazione vigente, da trasmettere sia all\'Ente da cui dipendono che all\'Autorità competente (art. 28, 5° comma).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/02/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 157
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 38509/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ;
Avverso Ordinanza Tribunale di Forlì, emessa il 31/10/07;
nei confronti di:
PAGANELLI Manuel, nato il 21/03/1988;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. MANUZZI Mario, difensore di fiducia di Paganelli Manuel.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Forlì, con ordinanza emessa il 31/10/07 - provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell\'interesse di Paganelli Manuel, avverso il decreto di convalida del sequestro operato dalle guardie giurate del W.W.F., disposto dal PM presso il Tribunale di Forlì in data 16/10/07 ed avente per oggetto un registratore con altoparlante, un fucile semiautomatico, 3 cartucce cal. 12, 10 allodole e 4 stormi - accoglieva il gravame ed ordinava la restituzione al ricorrente di quanto in sequestro con esclusione del richiamo.
Il PM proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell\'art. 606 c.p.p., lett. b), in particolare il PM ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:
1. che le guardie particolari giurate del W.W.F. erano da ritenersi agenti di polizia giudiziaria;
2. che non sussisteva la nullità di cui all\'art. 144 disp. att. c.p.p. poiché la relativa eccezione non era stata eccepita tempestivamente.
Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l\'annullamento dell\'ordinanza impugnata. Il PG della Cassazione, nell\'udienza camerale del 05/02/08, ha chiesto il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del PM è infondato.
In data 13/10/07, guardie giurate del W.W.F., nel corso di un servizio di vigilanza venatorio, provvedevano al sequestro probatorio di un richiamo, del fucile, delle munizioni e delle prede abbattute, il tutto in danno di Paganelli Manuel ed ai sensi della L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2.
Il PM presso il Tribunale di Forlì, con provvedimento in data 16/10/07, ex art. 355 c.p.p., convalidava il sequestro di PG. Il Tribunale di Forlì, con ordinanza in data 31/10/07, annullava il sequestro di PG e la convalida del PM, ordinando la restituzione all\'avente diritto del fucile, delle munizioni e delle prede abbattute, con esclusione del richiamo.
Il PM proponeva ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono errate in diritto. In particolare va disatteso l\'assunto giuridico (che costituisce, peraltro, il motivo principale del ricorso) secondo cui le guardie giurate volontarie del W.W.F. sono da considerarsi agenti di PG. Al riguardo va ribadito ed affermato che le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sull\'applicazione della L. n. 157 del 1992 sulla caccia, con la conseguenza che non è consentito loro di operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia;
potere che spetta, ex art. 28 L. cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (Giurisprudenza nettamente maggioritaria: vedi per ultimo Cass. Sez. 3, Sent. n. 15074 del 13/04/07, rv 236339 (che ha trattato esaustivamente la materia de qua); nonché Cass. Sez. 3, Sent. n. 4408 del 16/02/97, rv 209862; Cass. Sez. 3, Sent. n. 1519 del 27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. 3, Sent. N. 613 del 26/02/1995, rv 201998; Cass. Sez. 5, Sent. n. 4898 del 23/05/97, rv 207896;
contra Cass. Sez. 3, Sent. n. 6454 del 2006, rv 233561). Ad abundantiam va precisato che il fatto che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale sia riconosciuto, nell\'ambito delle funzioni loro assegnate dalla L. n. 157 del 1992, il potere di accertare violazioni delle disposizioni sull\'attività venatoria (L. n. 157 del 1992, art. 28, commi 1 e 5) non comporta automaticamente il riconoscimento nei loro confronti della qualifica di agenti o ufficiali di PG, ai sensi dell\'art. 57 c.p.p., comma 3, e art. 55 c.p.p., comma 1. Invero la disciplina di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 27, commi 1 e 2; art. 28, commi 2 e 5 - normativa quest\'ultima successiva a quella di cui al nuovo c.p.p. entrato in vigore il 24/10/89 - contiene le seguenti disposizioni: 1) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non viene attribuita la qualifica di agente /o ufficiale di PG (art. 27, comma 1, lett. b); 2) viene attribuita ai soli ufficiali ed agenti di PG il potere di procedere al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (art. 28, comma 2);
3) è previsto, per gli organi di vigilanza che non esercitano le funzioni di PG - nel caso che accertino violazioni delle disposizioni sull\'attività venatoria - la sola funzione di redigere verbali (inerenti ai fatti accertati) e conformi alla legislazione vigente, da trasmettere sia all\'Ente da cui dipendono che all\'Autorità competente (art. 28, comma 5).
Trattasi di disposizioni dal contenuto preciso ed univoco da cui si evince in modo certo che alle guardie volontarie non è stata riconosciuta la qualifica di agenti /o ufficiali di PG Detta normativa - sia perché successiva alla disciplina del nuovo c.p.p.;
sia perché speciale in relazione alla materia attinente all\'attività venatoria ed alla protezione della fauna selvatica - circoscrive e delimita la norma di contenuto generale di cui agli artt. 57 e 55 c.p.p.; il tutto nell\'ambito della materia de qua. Va respinto, pertanto, il ricorso del PM.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2008