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Cass. Sez. III sent.2774 del 24 gennaio 2006 (ud. 21 dicembre 2005)
Pres. Postiglione Est. Lombardi Imp. Noferi
Animali- Articolo 727 c.p. detenzione in condizioni incompatibili

Vi è continuità normativa tra la vecchia formulazione dell’articolo 727 c.p. e l’ipotesi ora prevista di detenzione di animali in condizioni incompatibili. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che da tale situazione l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica.

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Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Amedeo Postiglione
1.Dott.Alfredo Maria Lombardi
2.Dott.Mario Gentile
3.Dott.Giovanni Amoroso
4.Dott.Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

Sul ricorso proposto dall'Avv. Francesco Molino, difensore di fiducia di Noferi Stefano, n. a S. Giovanni Valdarno il 13.3.1951, avverso la sentenza in data 11.2.2005 del Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, con la quale venne condannato alla pena di € 2.000,00, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, E.N.P.A., quale colpevole del reato di cui all'art. 727 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; in subordine dichiararsi la prescrizione del reato con conferma delle statuizioni civili;
Udito il difensore, Avv. Francesco Molino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, ha affermato la colpevolezza di Noferi Stefano in ordine al reato di cui all'art. 727 c.p., ascrittogli per avere maltrattato numerosi cani custoditi nel rifugio canile denominato "Lacky Animals" da lui gestito.


Il giudice di merito ha escluso che i cani fossero stati sottoposti a strazi o sevizie o non venissero nutriti adeguatamente, ma ha ravvisato gli estremi della fattispecie contravvenzionale ascritta allo imputato in conseguenza del fatto che gli animali in questione venivano tenuti in condizioni di eccessivo sovraffollamento in ciascun box. La sentenza ha altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore dell'Ente Nazionale Protezione Animali, costituitosi parte civile.


Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con vari motivi di gravame.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato per essere stata depositata la sentenza dopo la scadenza del relativo termine. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la sentenza per violazione di legge, deducendosi che è stata inflitta all'imputato la pena pecuniaria di € 2.000,00 senza alcuna specificazione in ordine alla natura della predetta sanzione.


Con il terzo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione della sentenza.


Si osserva che il giudice di merito ha illogicamente affermato la sussistenza del reato ascritto all'imputato, pur avendo escluso che i cani di cui alla contestazione fossero stati vittima di azioni violente o fossero malnutriti.


Si deduce in particolare che la fattispecie del maltrattamento verso gli animali non può essere ravvisata quale conseguenza del generico sovraffollamento dei box in cui erano rinchiusi i cani, in quanto la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve necessariamente implicare l'inflizione di sofferenze, intese come lesioni della integrità fisica degli stessi, perché si configuri la violazione di cui all'art. 727 c.p.; che, altrimenti, il reato di cui alla contestazione potrebbe essere ravvisato in ogni ipotesi di privazione della libertà dell'animale, in quanto in contrasto con la natura dello stesso; che nella specie non vi è stato alcun accertamento in ordine alla conseguenze nocive che sarebbero derivate ai cani dal cosiddetto sovraffollamento dei box in cui erano custoditi. Si rileva anche che la struttura era stata autorizzata ad ospitare un numero di cani di molto superiore a quello riscontrato in sede di sequestro.


Con l'ultimo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per violazione di legge, deducendo che la legge della Regione Toscana n. 43/95, che contiene indicazioni in ordine alle misure e caratteristiche dei box e delle strutture in cui devono essere custoditi gli animali risulta applicabile ai soli Canili Municipali ed ai Canili Rifugio dati in gestione ad associazioni protezionistiche, ma non anche ai canili privati.


La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Dalla data di commissione del fatto (fino al 31.3.2002) è interamente decorso il termine di cui agli art. 157 n. 6) e 160 c.p., pur tenendosi conto del rinvio del dibattimento su richiesta dell'imputato dal 17.9.2004 all'8.10.2004, per il periodo di giorni 21, sicché in data 21.4.2005 si è verificata la prescrizione del reato.

La pronuncia di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore in favore della parte civile, rende, però, necessario l'esame dei motivi di ricorso, ai fini della conferma delle corrispondenti statuizioni ex art. 578 c.p.p.


Orbene osserva la Corte che i primi due motivi di gravarne sono inammissibili.


Secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, infatti, la prescrizione successiva alla pronuncia della sentenza non può costituire motivo di censura avverso il provvedimento, mentre la mancata indicazione della natura della pena pecuniaria inflitta costituisce un evidente errore materiale, correggibile con il relativo procedimento.


Il terzo motivo di ricorso è, invece, infondato.


E' stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, in ordine alla fattispecie contravvenzionale del maltrattamento di animali nella formulazione dell'art. 727 c.p. precedente alla riforma di cui all'art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, che integra il reato previsto dalla disposizione citata il comportamento di chi tenga rinchiuso un animale per un apprezzabile lasso dì tempo in un luogo particolarmente angusto, come il bagagliaio di un'auto, giacché la commissione del reato non richiede una specifica volontà di infierire sull'animale (sez. In, 200424330, Brao, riv. 229429), né che si cagioni una lesione dell'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (sez. III, 199901215, Crispolti, riv. 212833).


La fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p., con particolare riferimento all'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve essere interpretata, pertanto, nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l'animale possa subire vere e proprie lesioni dell'integrità fisica.


Va anche rilevato che la riportata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dal citato art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella.


Orbene, alla luce degli enunciati principi di diritto il giudice di merito ha correttamente ritenuto che il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all'art. 727 c.p., avendo, peraltro, rilevato che il Noferi usufruiva di consistenti contributi da parte dell'Ente locale, sicché anche sotto tale profilo è stata ritenuta ingiustificata dal giudice di merito la custodia degli animali nelle condizioni di cui all'accertamento di fatto.


E', altresì, infondato l'ultimo motivo di ricorso.

Il giudice di merito ha ritenuto che i cani venivano custoditi in condizioni di sovraffollamento tale da integrare un'ipotesi di maltrattamento degli animali, a prescindere dalla questione circa la applicabilità dei parametri previsti dalla legge della Regione Toscana n. 43/95 anche ai canili privati.


Dalla rilevata infondatezza dei motivi di ricorso consegue la conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata.

 

P.Q.M.

 

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.


Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.12.2005