Relazioni Penali della Corte di Cassazione n. 1053-2005
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE -
Relazioni di servizio della polizia giudiziaria riproducenti attivita\' di constatazione ed osservazione - Atti irripetibili - Contrasto di giurisprudenza.

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Rel. n. 53/05 Roma, 29 aprile 2005
OGGETTO: 680019 UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) -
FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE - Relazioni di
servizio della polizia giudiziaria riproducenti attivita\' di
constatazione ed osservazione - Atti irripetibili - Contrasto di
giurisprudenza.
RIF. NORM.: artt. 348 e 431 cod. proc. pen.
La II sezione penale, con sentenza n. 5, pronunciata nella pubblica
udienza del 12 gennaio 2005, dep. 26 gennaio 2005, n. 2353, (Pres.
Rizzo, Rel. Casucci, ric. Ara ed altri) rv. 230618, ha affermato il
principio di diritto cosi\' massimato:
"Le relazioni di servizio, che riproducono l\'attivita\' di
constatazione ed osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria
in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento,
come tali non piu\' riproducibili, costituiscono atti irripetibili,
con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel
fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice
come fonte di prova. (Nell\'affermare tale principio, la Corte ha
osservato che la relazione di servizio, nella specie corredata da
talune fotografie, in quanto descrittiva di fatti oggetto di
percezione diretta, non si differenzia da quelle attivita\', quali
perquisizioni, sequestri ed ispezioni, che, pur potendo essere
oggetto di testimonianza, sono pacificamente incluse nel novero
degli atti irripetibili)".
Cosi\' decidendo, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle
S.U., 28 ottobre 1998, dep. 11 marzo 1999, n. 4, ric. Barbagallo,
rv. 212758, secondo cui "i verbali di sopralluogo e di osservazione,
con le riprese fotografiche connesse, in quanto riproducenti fatti e
persone individuati in situazioni soggette a mutamento costituiscono
atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all\'art. 431,
lett. b), c.p.p. (Nell\'occasione la Corte ha precisato che
l\'irripetibilita\' deriva dall\'impossibilita\' di riprodurre al
dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un
determinato contesto temporale, spaziale e modale non rinnovabile,
la quale verrebbe altrimenti dispersa ai fini probatori)".
E\' stato invece disatteso consapevolmente il diverso orientamento
affermato da Sez. I, 7 novembre 2002, dep. 31 ottobre 2002, n.
37286, ric. Marucci, rv. 222537, che aveva escluso la natura di atti
irripetibili delle "informative" o delle "relazioni di servizio"
della polizia giudiziaria, che riflettono una mera attivita\' di
constatazione e osservazione.
Il contrasto espresso dalla decisione in esame in realta\' ripropone
una costante oscillazione della giurisprudenza di legittimita\' in
ordine alla qualificazione delle relazioni di servizio nel novero
dei c.d. \'atti irripetibili\' ai fini dell\'art. 431 c.p.p. (cfr. le
segnalazioni di contrasto nn. 56/99, 126/00 e 18/03).
In particolare, la sentenza Ara, nell\'approdare al principio sopra
riportato, ha ritenuto non dirimente l\'argomento posto in risalto
dalla citata sentenza Marucci, secondo cui la ripetibilita\' delle
relazioni di servizio discenderebbe dalla possibilita\' della
\'rinnovazione descrittiva\' da parte dei verbalizzanti del loro
contenuto nel contraddittorio fra le parti. Si osserva, a tal
riguardo, che anche le attivita\' di sequestro, perquisizione e
ispezione possono essere oggetto di testimonianza da parte dei
soggetti operanti, e non per questo la giurisprudenza ne ha escluso
la natura di atti irripetibili. Osservazioni analoghe sono
rinvenibili in Sez. III, 27 maggio 2004, dep. 2 luglio 2004, n.
28930, ric. Troncone, rv. 229494, dove si afferma ancor piu\'
decisamente che il concetto di irripetibilita\' - che coincide con
quello di impossibilita\' materiale di rinnovare nel giudizio il
medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari - non
va confuso con la "rinnovazione descrittiva" del relativo contenuto,
che e\' \'cosa ben diversa dalla non ripetibilita\' dell\'originaria
attivita\' materiale eseguita, che esiste e si esaurisce nel momento
stesso in cui viene compiuta\'.
Va peraltro segnalato che nella scia della sentenza Marucci si sono,
da ultimo, poste Sez. VI, 8 giugno 2004, dep. 7 ottobre 2004, n.
39230, ric. Aiuto ed altri, rv. 230375; Sez. I, 13 giugno 2003, dep.
17 luglio 2003, n. 30122, ric. Ventaloro, rv. 225493; Sez. I, 30
maggio 2003, dep. 5 agosto 2003, n. 3303, ric. Salerno, rv. 225150,
mentre molteplici sentenze, se pur con modulazioni diverse,
sostanzialmente seguono, con riferimento alle relazioni di servizio
riguardanti attivita\' di osservazione e appostamento, l\'orientamento
espresso dalle Sezioni Unite (citando le piu\' recenti, Sez. V, 17
giugno 2004, dep. 6 agosto 2004, n. 33893, ric. Domi ed altri, rv.
229558; Sez. I, 10 novembre 2003, dep. 4 febbraio 2004, n. 4178,
ric. P.G. in proc. Domo, rv. 229987).
Redattore: Ersilia Calvanese
Il direttore aggiunto
(Giovanni Canzio)