TAR Lazio (RM) Sez.IQuater n. 3310 dell'11 aprile 2012
Urbanistica. Modifica della destinazione d'uso

La variazione d’uso può essere rilevata, nel solo caso in cui sia provato il completamento funzionale del manufatto, ovvero quando le opere interne siano tali da permettere l’uso in relazione alla funzione cui sono destinate. Nell’ipotesi in cui tali opere siano invece ad uno stadio tale, da poter essere ritenute compatibili con l’uso originario, l’amministrazione è tenuta ad astenersi dalla contestazione immediata relativa al cambio della destinazione, pur potendo vigilare sul completamento di esse.

N. 03310/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03141/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3141 del 2007, proposto da:
Di Francesco Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Mennella, con domicilio eletto presso Luciano Mennella in Roma, via Flaminia, 357;

contro

Comune di Magliano Romano, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Caso, Giuseppe Ciaglia, con domicilio eletto presso Studio Legale Assoc. Caso - Ciaglia in Roma, via Savoia, 72;

per l'annullamento

SOSPENSIONE LAVORI, DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Magliano Romano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

Il ricorrente impugna l’ordinanza n. 6 del 2007, con cui il Comune di Magliano Romano gli ha ordinato la demolizione di opere eseguite in difformità dalla DIA presentata in data 24 marzo 2006, sulla base del rilievo per cui esse avrebbero comportato una variazione della destinazione d’uso, soggetta a permesso di costruire.

Pertanto, il Comune, in luogo di applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001 per lavori eseguiti in difformità dalla DIA, ha ingiunto la demolizione.

L’elemento su cui si basa detto provvedimento è dunque il cambiamento di destinazione d’uso, la cui sussistenza in fatto condiziona la legittimità dell’atto, e viene posta in discussione con l’odierno ricorso.

In particolare, l’atto impugnato seleziona i seguenti elementi, da cui deduce la variazione dell’uso ad abitativo: al primo piano, collegamenti idraulici eccedenti la collocazione di un “semplice WC con lavello”; al piano terra, scarico per un lavello da cucina e impianto elettrico eccedente le esigenze di una cantina. Le ulteriori contestazioni (modifiche alla scala interna; scavo del pavimento in tufo e solaio; scarico esterno delle acque reflue del bagno al primo piano) non consentono in sé di trarre spunti relativi all’uso abitativo, e sono perciò ininfluenti in causa.

Il Tribunale osserva che la variazione d’uso può essere rilevata, nel solo caso in cui sia provato il completamento funzionale del manufatto, ovvero quando le opere interne siano tali da permettere l’uso in relazione alla funzione cui sono destinate (da ultimo, Tar Napoli, n. 1928 del 2011).

Nell’ipotesi in cui tali opere siano invece ad uno stadio tale, da poter essere ritenute compatibili con l’uso originario, l’amministrazione è tenuta ad astenersi dalla contestazione immediata relativa al cambio della destinazione, pur potendo vigilare sul completamento di esse.

Nel caso di specie, il ricorrente ha reso oggetto di DIA, tra l’altro,”la realizzazione di un servizio igienico in corrispondenza dell’esistente scarico di fogna”, stimato compatibile con l’uso originario. A fronte di ciò, l’atto impugnato contesta che gli allacciamenti si riferiscano ad un WC con lavello di dimensioni maggiori (per quanto è dato comprendere dalla monca formula lessicale impiegata nel provvedimento): come è evidente, le dimensioni del WC con lavello non hanno univoca attinenza con il cambio di destinazione d’uso, né l’atto precisa quali ulteriori allacciamenti siano stati introdotti.

Quanto all’impianto elettrico, non è dato comprendere perché esso sia “predisposto per una tipica abitazione”, atteso che non sono indicati gli elementi da cui desumere che tale impianto ecceda le esigenze di illuminazione di una cantina, per le quali si era presentata la DIA.

In ordine allo scarico per un lavello da cucina, infine, va dato atto che si tratta del solo elemento dal quale poter avviare il processo logico-deduttivo, che può condurre a ritenere provato il cambio di destinazione d’uso: allo stato dei lavori, tuttavia, non è dimostrato che tale scarico fosse necessariamente destinato all’impiego indicato, è sono specificati gli elementi da cui desumerlo.

In conclusione, è mancata la prova richiesta per ritenere intervenuto il cambiamento nella destinazione d’uso, fermo restando il potere dovere del Comune di vigilare sull’ultimazione dei lavori per accertarsi se, all’esito di essi, vi sia stata oppure no un’effettiva variazione dell’uso stesso.

Il ricorso va perciò accolto, con annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono giusti e opportuni motivi per compensare le spese di lite, anche in relazione al principio di prova che, per quanto insufficiente, è stato pur tuttavia offerto dal Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2012