Cass. Sez. III n. 27993 del 8 ottobre 2020 (CC 17 lug 2020)
Pres. Sarno Est. Zunica Ric. PM in proc. Acquisti
Urbanistica. Intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente

In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 27 gennaio 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Arezzo rigettava la richiesta di sequestro preventivo dell’area censita alle particelle n. 376, 164, 371 e 27 del Comune di Arezzo, richiesta avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di Otello Acquisti, indagato in ordine ai reati previsti dagli art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 (capi 1 e 2) e 659 cod. pen. (capo 3).
In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, Acquisti, che aveva la disponibilità del terreno in questione, in forza di una delibera del Comune di Arezzo, proprietario del terreno, avrebbe realizzato reiterati interventi di modifica e adeguamento di una pista di motocross per competizioni di tipo agonistico, di 1.100 metri di lunghezza e 34 metri di larghezza, rendendo così definitivo il mutamento della destinazione urbanistica di un suolo agricolo in un impianto sportivo scoperto, agendo peraltro su un’opera, la pista, a sua volta illegittima, perché realizzata nel 1992 in assenza di un valido titolo autorizzativo.
Nella veste di gestore del predetto impianto, inoltre, Acquisti avrebbe causato frequenti rumori, fumi, schiamazzi e odori molesti che arrecavano disturbo al riposo e alle occupazioni dei residenti nella frazione di Ponte alla Chiassa del Comune di Arezzo, fatti ivi accertati quantomeno dal 2016 all’attualità.
        Decidendo sull’appello proposto dal P.M. avverso il decreto del G.I.P., il Tribunale del riesame di Arezzo, con ordinanza del 19 febbraio 2020, rigettava l’impugnazione cautelare.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale, ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore di Arezzo, sollevando due motivi, esposti congiuntamente, con i quali è stata dedotta la violazione degli art. 659 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, censurandosi, anche sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, la valutazione negativa compiuta dai giudici cautelari circa la configurabilità dei reati contestati.
In particolare, dopo un’ampia premessa sull’iter procedimentale e sulla vicenda delineata dalle risultanze investigative, il Pubblico Ministero, quanto al reato di cui all’art. 659 cod. pen., lamenta che il Tribunale ha indebitamente omesso di valorizzare le dichiarazioni dei numerosi residenti vittime dei disturbi, ritenendo indispensabili elementi non necessari, come l’espletamento di una consulenza tecnica o la misurazione del rumore da parte della P.G., misurazione che rileva solo per l’integrazione dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 10 legge n. 447 del 1995; in ogni caso, sarebbe state ignorate altre fonti probatorie, come: la richiesta di intervento urgente dei cittadini al Sindaco di Arezzo del 2017 a fronte di una situazione gravemente disturbante; le sommarie informazioni dell’arch. Frescucci, Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune, che ha rimarcato che la pista insiste in area agricola e non è compatibile con il contesto urbano circostante e gli strumenti urbanistici; e infine i molteplici filmati dei denuncianti, non essendo ravvisabili carenze probatorie circa la distanza della pista dalle abitazioni, distanza qualificata come ridotta o modesta dai diretti interessati.
E, comunque, il Tribunale avrebbe omesso di valutare anche l’annotazione di polizia giudiziaria relativa al superamento della soglia di normale tollerabilità.
Quanto al reato ex art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, infime, il Procuratore ricorrente evidenzia che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ritenere penalmente rilevanti le opere di manutenzione del terreno e di livellamento della pista tramite l’utilizzo di ruspe, in quanto le stesse ricadevano su un’opera illegittima e dunque costituivano una ripresa dell’originaria attività illecita.
Né potevano sorgere dubbi sulla illegittimità originaria delle opere, non essendovi alcuna reale discordanza tra le dichiarazioni dell’arch. Calussi e quelle dell’arch. Frescussi, il quale, nel completare la descrizione del primo e nel soffermarsi sulle caratteristiche dell’autorizzazione del 1992, aveva rilevato non solo che la stessa aveva natura provvisoria, ma anche e soprattutto che il titolo abilitativo era in contrasto con gli strumenti urbanistici e, in particolare, con l’art. 29 del piano regolatore generale approvato il 13 ottobre 1969, secondo cui nelle zone agricole era consentita solo la costruzione di edifici pertinenti la conduzioni di fondi rustici, per cui la pista di motocross non poteva ritenersi legittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

        Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato, limitatamente al profilo della violazione di legge, ovvero l’unico profilo deducibile in materia di ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio (cfr. ex multis Sez.  2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).
        1. Sia rispetto al reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi 1 e 2), sia con riferimento alla contravvenzione prevista dall’art. 659 cod. pen. (capo 3), la valutazione indiziaria compiuta dal Tribunale del Riesame risulta infatti lacunosa e non coerente con la struttura delle due fattispecie contestate.
        2. Iniziando dal reato sanzionato dall’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi 1 e 2), deve infatti rilevarsi che il Tribunale qualifica come non meritevole di approfondimento la questione sulla legittimità del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune di Arezzo nel 1992, limitandosi a richiamare in maniera del tutto generica una discordanza di opinioni tra le opinioni dell’arch. Calussi e quelle dell’arch. Frescucci, senza spiegare in cosa consisterebbe questo ipotetico contrasto (smentito invero, oltre che nel ricorso, anche dalle deduzioni contenute a pag. 8 dell’appello cautelare), ma soprattutto senza considerare che l’accertamento, sia pure incidentale, sulla legittimità del titolo autorizzativo del 1992, a prescindere dal decorso della prescrizione di quella specifica condotta, risulta dirimente nel caso di specie, avendo il Tribunale ritenuto penalmente irrilevanti le opere successive, in quanto consistite esclusivamente in interventi di manutenzione e di livellamento della pista tramite l’utilizzo di ruspe.
Tale impostazione, tuttavia, avrebbe una sua valenza nel caso in cui fosse certo che il titolo autorizzatorio fosse legittimo, mentre, in caso contrario, sarebbero idonee ad assumere rilievo penale anche mere condotte manutentive, dovendosi richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Rv. 277349 e Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Rv. 267582), secondo cui, in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente.
Dunque, nel caso di specie, la valutazione del Tribunale (come prima ancora quella del G.I.P.) avrebbe dovuto concernere non tanto la tipologia delle opere eseguite, certe nella loro esistenza, ma piuttosto la loro qualificabilità come prosecuzione di un’attività edilizia abusiva, il che avrebbe richiesto un puntuale e adeguato accertamento rispetto alla legittimità del titolo (peraltro “provvisorio”) rilasciato nel 1992 dal Comune di Arezzo su un’area con destinazione agricola.
3. Anche rispetto al reato ex art. 659 cod. pen., infine, sono ravvisabili profili di illegittimità nella valutazione indiziaria compiuta dal Tribunale.
Ed invero i giudici cautelari, sebbene fosse loro demandata una verifica a livello indiziario sulla configurabilità del reato contestato, alla stregua degli elementi investigativi disponibili, hanno ritenuto di escludere già in questa fase il fumus commisi delicti, pur riconoscendo la “pluralità di lamentele e rimostranze avanzate dagli abitanti dei terreni e delle costruzioni viciniori alla pista e univocamente orientate a fare emergere i disturbi provocati dall’intenso utilizzo della stessa”; ciò è stato tuttavia ritenuto insufficiente a ritenere ravvisabile il reato per cui si procede, in mancanza di “qualsivoglia rilievo di tipo oggettivo”, essendo ciò riferito non solo all’omesso espletamento di una consulenza tecnica, considerata non imprescindibile (a differenza di quanto sostenuto dal G.I.P.), ma soprattutto in relazione a “rilievi o misurazioni effettuate sul posto dalla P.G.”, non essendo probanti i rilievi in pista eseguiti in assenza di corse o allenamenti.
Allo stesso modo, il Tribunale ha valutato come non decisivi i filmati allegati all’esposto di uno dei denuncianti (Giorgio Piantini) dai Carabinieri, i quali hanno contestualmente dichiarato di aver accertato che i rumori sono distintamente ascoltabili dalle vicine abitazioni, osservando in proposito sia che non era nota la distanza tra la pista e le abitazioni, sia che comunque non era provato il superamento della normale tollerabilità della situazione di molestia o di disturbo.
Orbene, come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, la valutazione del Tribunale, che, va ribadito, in questa fase concerne il fumus commisi delicti e non l’affermazione della penale responsabilità, si è soffermata su aspetti ultronei rispetto alla struttura della fattispecie contestata, come l’assenza di misurazioni tecniche dei rumori o la distanza dalle abitazioni delle persone offese (aspetto questo che peraltro in molti casi era facilmente ricavabile dagli stessi verbali di sommarie informazioni dei residenti della zona, dove si parlava di una distanza di poche centinaia di metri), senza invece tener conto che, come chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Rv. 250417 e Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Rv. 263433), ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sicchè risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.
L’esclusione della configurabilità del reato, peraltro in sede cautelare reale, è stata dunque fondata su considerazioni che prescindono da un approfondito confronto con le molteplici risultanze investigative di non trascurabile pregnanza puntualmente segnalate dal P.M. nell’appello cautelare e che, in ogni caso, non risultano coerenti con la fisionomia della contravvenzione contestata, la quale, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, non richiede la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato, con la conseguenza che la dimostrazione del disturbo può essere liberamente raggiunta, purché il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948 e Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 262510).
E a tal fine non può certo considerarsi inappropriato il richiamo a un numero significativo di dichiarazioni convergenti e precise dei soggetti interessati dai diffusi rumori molesti, eventualmente riscontrate anche da un accertamento in loco della P.G., accertamento che nel caso di specie invero non è mancato, come riconosciuto del resto dallo stesso Tribunale, che tuttavia ne ha sminuito la rilevanza in maniera assertiva, stigmatizzando l’assenza di misurazioni tecniche che tuttavia, come già in precedenza evidenziato, non appaiono assolutamente indefettibili, soprattutto in questa fase del procedimento penale.
4. Alla stregua di tali considerazioni e in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, nei limiti indicati, si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Arezzo.


P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo esame.
Così deciso il 17/07/2020