Cass. Sez. III n. 17177 del 6 maggio 2010 (Cc. 18 feb. 2010)
Pres. De Maio Est. Gazzara Ric. Tomat
Polizia Giudiziaria. Verbale di nomina ausiliario di PG
Non è nullo il verbale di nomina di ausiliari di PG redatto il giorno delle operazioni in orario successivo a quello dell'intervento se risulta sia dalla annotazione degli ausiliari, sia dalla annotazione della PG, che fin dai mattino gli ausiliari erano stati incaricati dalla stessa p.g. di eseguire gli accertamenti tecnici di loro competenza e ciò in quanto la lettera dell’art. 348, Co. 4, C.P.P. non prescrive la necessarietà di una nomina scritta dell'ausiliario di PG antecedente all’espletamento dell’incarico a cui esso è stato chiamato ad assolvere
UDIENZA del 18.02.2010
SENTENZA N. 317
REG. GENERALE N. 37778/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori:
- dott. De Maio Guido Presidente
- dott. Petti Ciro Consigliere
- dott. Teresi Alfredo Consigliere
- dott. Amoresano Silvio Consigliere
- dott. Gazzara Santi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Tomat Gloria, nata a Udine il xx/xx/xxxx
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Udine, sezione del riesame, in data 22/9/09
Visti gli atti e la ordinanza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dott. Francesco lacoviello, il quale ha concluso per la inammissibilità
osserva
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Udine, con provvedimento del 23/7/09, disponeva il sequestro di circa 70 gatti, detenuti da Gloria Tomat, nella propria abitazione, in ipotesi di reato di cui agli arti. 674 e 727 c.p..
Il Tribunale di Udine, sezione del riesame, chiamato a pronunciarsi sulla istanza ex art. 324 c.p.p., avanzata dalla indagata, con ordinanza del 22/9/09, ha confermato l'impugnato provvedimento di sequestro.
Propone ricorso per cassazione la difesa della Tomat, con i seguenti motivi:
- ha errato il giudice di merito nel ritenere legittima la nomina degli ausiliari di p.g. e a disattendere la eccezione di nullità della relazione a firma del dott. Francesco Acchiardi, cosi come di ogni atto compiuto dal sig. Marco Favaro, visto che la nomina degli stessi è avvenuta dopo l'accesso alla proprietà della Tomat (accesso avvenuto alle ore 11,00, verbale di nomina redatto alle ore 19,00 ), e ciò in violazione del co. 4 dell'ars 373 c.p.p., richiamato dall'ars 357 c.p.p.;
- la ordinanza impugnata è stata resa in violazione dell'art. 125 c.p.p., visto che il giudice non ha dato conto della incertezza delle persone informate circa l'origine dei miasmi e della attribuibilità di essi alla presenza degli animali o all'impiego di prodotti per la pulizia.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso si palesa manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo la difesa della indagata eccepisce la nullità della relazione a firma del dott. Acchiardi Francesco, così come di ogni altro atto compiuto dal Favaro Marco, posto che la nomina degli stessi è avvenuta ben dopo l'accesso alla proprietà della Tomat, come evincibile dalla predetta relazione: l'accesso si è svolto alle ore 11,00, nel mentre il verbale di nomina dei due predetti ausiliari è stato redatto alle ore 19,00 del 3/8/09.
La censura è totalmente priva di pregio.
Come già rilevato dal giudice di merito, il verbale de quo, benché redatto dal M.11o Florio alle ore 19,00 del giorno delle operazioni, dà atto che l'intervento era avvenuto alle ore 11,00, risultando, sia dalla annotazione del personale sanitario, sia dalla annotazione della Polizia Municipale, che fin dal mattino gli operatori ASS erano stati incaricati dalla stessa p.g. di eseguire gli accertamenti tecnici di loro competenza; ciò, però, non comporta, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della indagata, alcuna nullità né del citato verbale, ne dell'attività compiuta dall'ausiliario medesimo, visto che la lettera dell'art. 348, co. 4, c.p.p. non prescrive la necessarietà di una nomina scritta, antecedente all'espletamento dell'incarico a cui esso è stato chiamato ad assolvere ( Cass. 27/1/98, Cerutti ).
Del pari manifestamente infondata risulta la ulteriore censura avanzata in impugnazione, in quanto che il giudice di merito ha evidenziato come la esistenza di immissioni moleste, provenienti dalla abitazione della Tomat, è provata dalle concordi dichiarazioni rese dai vicini di casa, nonchè dai verbali di ispezione dell'agosto 2008 ed in quelli redatti in occasione del sequestro (desumibile, peraltro, dal compendio fotografico), descrittivi di condizioni igieniche e sanitarie assolutamente precarie.
Peraltro, il ricorrente tende a rivalutare le emergenze istruttorie, la cui analisi estimativa è attribuita esclusivamente al giudice di merito, con inibizione al giudice di legittimità di procedere una ulteriore visitazione di esse.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non si ravvisano elementi per ritenere che la Tomat abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., deve essere, altresì, condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P . Q . M .
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18/2/2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 06 MAG. 2010